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MANAGEMENT
Storia del Servizio Sanitario Nazionale
1. Storia del Servizio Sanitario
Nazionale
L’evoluzione storica del sistema sanitario nazionale si articola in 3 periodi:
- I periodo che va dal 1861 al 1947
- II periodo che va dal 1948 al 1977
- III periodo che va dal 1978 al 2014 ed in cui sono state formulate le 3 leggi di riordino: Prima
riforma sanitaria, Seconda riforma sanitaria e Terza riforma sanitaria.
Primo Periodo (1861 – 1947)
L’unità d’Italia determinò l’esigenza di uniformare sull’intero territorio nazionale anche la
legislazione in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, la qual cosa risultò ancora più
importante in tempi nei quali l’assistenza medica conservava ancora le caratteristiche di un’attività
caritatevole, per lo più sostenuta, sotto il profilo finanziario, da lasciti e opere di beneficenza.
Particolarmente rilevanti furono la L. 22 dicembre 1888, n. 5849, concernente i settori dell’igiene e
della polizia sanitaria, e, soprattutto, la L. 17 luglio 1890, n. 6972 (meglio nota come «legge Crispi»),
che assunse una portata storica per il mondo della sanità e dell’assistenza: infatti, con quel
provvedimento gli ospedali, le case di riposo e le opere pie furono trasformati da enti privati in
Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
Alla «legge Crispi» fecero seguito altre norme funzionali al superamento della crisi finanziaria che
colpì l’Italia nel periodo fascista, inducendo il regime ad intraprendere, nel quadro della politica
cosiddetta «corporativa», la creazione di un sistema assicurativo-previdenziale. Infatti, questo
periodo fu caratterizzato dall’associazionismo operaio, con:
• Società di assistenza privata di carattere mutualistico: raccoglievano le risorse degli operai
da usare al verificarsi di eventi dannosi (facoltative).
• Casse mutue (autonomia giuridica): fondate sul principio assicurativo (obbligatorie).
• INAM: ente mutualistico nato dalla fusione delle casse mutue.
• INAIL, INPS, ENPAS, Mutue coltivatori diretti, artigiani etc.: altri enti gestori delle
assicurazioni contro le malattie. 173
Storia del Servizio Sanitario Nazionale
Secondo Periodo (1948 – 1977)
Il sistema mutualistico garantiva però assistenza solo in caso di malattia (non si faceva prevenzione)
e erogava servizi in maniera difforme, per categorie di assistiti.
- Duplicazione di strutture
- Assenza di una direzione centrale
- Mancanza di coordinamento
- Il diritto alla salute nasceva dall’essere lavoratore e non cittadino
Con l’entrata in vigore della costituzione, nel 1948, sono state poste nel nostro ordinamento
giuridico le norme fondamentali per la tutela alla salute (art.32), per il diritto all’assistenza ed alla
previdenza sociale (art. 38) e per il decentramento dell’assistenza sanitaria ed ospedaliera alle
regioni.
L’articolo 32 della costituzione italiana cita:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.”
La legge tutela i cittadini Italiani per ottenere prestazioni come interesse personale per il
raggiungimento del benessere fisico e psichico.
Si pongono inoltre le basi per un sistema di sicurezza sociale per cui lo Stato interviene per garantire
il finanziamento di mezzi per aiutare i cittadini.
Si passa dall’autogestione e autofinanziamento ad uno Stato che garantisce per TUTTI salute.
Con la L. 13 marzo 1958, n. 296 venne istituito il Ministero della sanità, il quale, smorzò le pressioni
provenienti da più parti che da tempo chiedevano una direzione unica e articolata della politica
sanitaria. A livello centrale il nuovo dicastero era coadiuvato nelle proprie funzioni dal Consiglio
superiore di sanità (organo a carattere consultivo) e dall’Istituto superiore di sanità (organo a
carattere tecnico-scientifico), mentre a livello periferico operavano gli uffici dei medici e veterinari
provinciali, gli uffici sanitari dei Comuni e dei consorzi dei Comuni, nonché uffici sanitari specifici (ad
esempio, quelli per le zone di confine). 174
Storia del Servizio Sanitario Nazionale
Gli ospedali costituivano, come ora, il livello più alto di attività assistenziale di tipo diagnostico –
terapeutico, per di più integrati in complessi unitari spesso imponenti per dimensioni, pluralità di
specializzazioni e complessità organizzativa.
Essi potevano anche dipendere da Enti locali (Comuni, province, ecc) o da Enti mutualistici,
assicurativi e previdenziali, ma nella stragrande maggioranza dei casi facevano capo ad enti di
assistenza e beneficenza che, pur nel rispetto delle leggi dello Stato, avevano propri statuti e propri
consigli di amministrazione.
Con la cosiddetta “Riforma ospedaliera” (L. 132/68, Legge Mariotti) inizia un processo di profonda
trasformazione negli ordinamenti ospedalieri, che si può riassumere in:
- Affermazione del disposto costituzionale del diritto alla tutela della salute, ai sensi
dell’articolo 32 della Costituzione e del superamento del criterio caritativo – assistenziale.
- Costituzione degli Enti Pubblici Ospedalieri, con definitivo abbandono del concetto storico
di enti di assistenza e beneficenza;
- Scelta elettiva dei componenti dei consigli di amministrazione;
- Istituzione del Consiglio dei sanitari, come organo dell’ente ospedaliero avente funzioni di
consulenza tecnico-scientifico delle amministrazioni ospedaliere;
- Affidamento alle Regioni della direzione effettiva di tutta l'attività ospedaliera grazie al
decentramento dei compiti e delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera;
- Inserimento dell'attività ospedaliera nel quadro della programmazione sanitaria, al fine di
eliminare squilibri, dispendi inutili e disfunzioni.
Terzo Periodo (1978 – 2014)
I problemi sono rappresentati da:
- Erogazione di assistenza solo per terapia.
- Assistenza difforme rispetto alle categorie sociali di assistiti.
- Mancanza di coordinamento tra gli interventi.
- Sperperi e duplicazione di strutture.
Allora nel 1978 viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale-SSN (L. 833/78) in risposta alla crisi del
sistema assicurativo su base mutualistica, con la messa in liquidazione nel 1977. 175
Storia del Servizio Sanitario Nazionale
Principi del SSN
I principi fondamentali su cui si basa il SSN, ispirati all’art. 32 della Costituzione, sono i seguenti:
- principio di universalità, secondo cui vengono garantite prestazioni sanitarie a tutti, senza
distinzione di condizioni individuali, sociali e di reddito;
- principio di uguaglianza, in virtù del quale tutti, a parità di bisogno, hanno diritto alle
medesime prestazioni;
- principio di globalità, secondo il quale non viene presa in considerazione la malattia, bensì
la persona in generale, la qual cosa implica inevitabilmente il collegamento di tutti i servizi
sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione.
Prima Riforma Sanitaria, L.833/78
Le innovazioni apportate dall’istituzione del Servizio sanitario nazionale possono essere individuate
sotto un profilo sia tecnico, sia politico, sia economico. Sul versante tecnico le novità più importanti
furono da un lato l’unificazione dei numerosi enti e la priorità accordata alla prevenzione, poiché gli
enti mutualistici assicuravano solo l’assistenza ai soggetti già affetti da malattia e non provvedevano
ad interventi di tutela della salute; dall’altro il potenziamento dei servizi sanitari assistenziali di
primo livello con la creazione del Distretto sanitario di base.
In ambito politico le innovazioni più significative riguardarono invece il rispetto del principio di
uguaglianza e il decentramento dei poteri decisionali dal livello centrale a livello regionale e locale
con l’istituzione delle USL (Unità sanitarie locali), a cui venne concretamente affidata la gestione
dell’assistenza sanitaria. La gestione delle USL fu attribuita ad organi elettivi, cioè a funzionari
politici, ritenuti più idonei a tutelare i diritti dei cittadini perché eletti direttamente dai cittadini
stessi.
L’USL si configurò come struttura operativa dei Comuni, singoli o associati, e delle Comunità
montane, competente in materia di: educazione sanitaria; prevenzione individuale e collettiva delle
malattie fisiche e psichiche; protezione sanitaria materno-infantile, assistenza pediatrica e tutela del
diritto alla procreazione cosciente e responsabile; igiene e medicina scolastica e del lavoro;
assistenza medica generica, specialistica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
riabilitazione. 176
Storia del Servizio Sanitario Nazionale
Gli organi delle USL sono l’ Assemblea Generale (rappresentanti comunali, programma di attività),
Comitato di gestione (atti amministrativi) e Comitato dei revisori (verifica di conformità degli atti
alla legge).
Infine, sotto il profilo economico si tentò, pur senza riuscirvi in pieno, di:
- razionalizzare la spesa sanitaria mediante l’introduzione della programmazione come
strumento di controllo dell’impiego delle risorse e di un fondo sanitario nazionale unitario;
- recuperare efficienza nei servizi con misure tese ad aumentare la produttività complessiva
dell’apparato sanitario;
- estendere una rete di controlli economico-finanziari a vari livelli del SSN.
Dal punto di vista organizzativo, il SSN è impostato verticalmente su 3 livelli:
• livello nazionale, che ha compiti che si basano su: coordinamento dell’attività all’interno del
territorio, determinazione degli obiettivi di salute pubblica, determinazione dei livelli delle
prestazioni da garantire a tutti i cittadini e la redazione del Piano Sanitario Nazionale. È
composto da:
o organi di indirizzo: Parlamento, Consiglio dei Ministri, Ministero della sanità,
Comitato interministeriale per la programmazione economica;
o organi ausiliari tecnico – scientifici: con funzioni di studio, di proposta, di
consultazione e, per certi aspetti, di amministrazione attiva (Consiglio Sanitario
Nazionale, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del lavoro);
• livello regionale: per l’esercizio delle funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria
(soprattutto sul piano organizzativo), rispettando i principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato, e per l’espletamento di funzioni amministrative proprie