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Rispetto degli obblighi internazionali
Cui provvedono le regole sull'adattamento alle consuetudini internazionali - art. 10.1, al diritto dei trattati art. 80 nonché sull'efficacia degli obblighi internazionali nei confronti della legislazione art. 117.15.
L'adattamento agli obblighi internazionali e le sue forme
Per dare esecuzione agli ordini derivanti da consuetudini o trattati si provvede mediante norme di adattamento del diritto interno al diritto internazionale che può avvenire in 3 forme:
- Adattamento ordinario - si ha ricorrendo ai mezzi normali di produzione normativa, utilizzati per introdurre disposizioni necessarie a dare attuazione agli obblighi internazionali (se non contengono norme self-executing). La scelta della fonte interna di adattamento dipende dal contenuto delle norme internazionali: di norma è la legge, ma si possono usare anche fonti interne diverse (la scelta dipende dal contenuto del vincolo internazionale e dal valore
Esecuzione condiziona la forza normativa delle norme internazionali nell'ordinamento interno: se è contenuto in un atto di legge avrà forza di legge etc. ma ad esso viene riconosciuta una forza speciale, ovvero la capacità di resistenza all'abrogazione maggiore di quella propria del tipo al quale l'atto appartiene.
Ex: alla legge di esecuzione dei patti lateranensi del 1929 viene riconosciuta una forza passiva per cui le sue norme non possono essere abrogate con una legge o un atto legislativo successivo. Si tratta di legge a contenuto particolare (recepisce norme internazionali) che in virtù dell'art. 117.1 cost ha una capacità di resistenza rafforzata.
Adattamento automatico-> solo quando oggetto di esecuzione interna sono obblighi derivanti da consuetudini internazionali, disciplinate nell'art. 10.1 cost "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute".
(solo obblighi derivanti da consuetudini internazionali)Questo adattamento è immediato e diretto, completo e continuo. L'ordinamento interno ha in sé già stabilito il meccanismo che ne permette l'adeguamento, adeguamento automatico, non necessario un procedimento ad hoc. L'art. 10 cost. è una norma sulla produzione normativa, ossia indica e modalità per produrre nell'ordinamento internazionale una norma a contenuto identico a quella vigente nell'ordinamento internazionale - rinvio mobile (o formale) alla fonte di produzione della norma internazionale.
In virtù dell'art. 10 la norma internazionale può essere fatta valere direttamente da chiunque. La violazione della norma internazionale equivale alla violazione indiretta della costituzione. Finché la norma internazionale non è trasfusa nell'ordinamento interno il singolo non può invocarla. Non è neanche invocabile il
Il principio pacta sunt servanda da cui discende l'obbligo e la responsabilità esterna per lo stato di rispettare ed eseguire i trattati o gli accordi internazionali. Con la sent. 238/2014 la corte costituzionale ritiene che l'art. 10 cost. permette l'adeguamento automatico solo quando la norma internazionale è compatibile coi principi supremi della costituzione (qualificati come controlimiti). L'eventuale violazione di uno di questi principi supremi impedisce al meccanismo previsto dalla costituzione di produrre la norma interna corrispondente a quella valida per il diritto internazionale. I principi supremi costituiscono un controlimite all'integrazione tra i due ordinamenti che vanificano in casi analoghi l'adattamento automatico.
6. Il valore delle norme internazionali nell'ordinamento costituzionale. In particolare, le norme della Cedu. Il problema delle norme internazionali all'interno dell'ordinamento interno riguarda la collocazione.
nel sistema delle fonti. I principi contenuti negliIn applicazione del 117.1 la giurisprudenza aveva riconosciuto alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (Cedu) un valore equiparato alla legge di ratifica, soggetta, quindi, alle regole sulla successione nel tempo degli atti normativi (come tutti gli altri trattati internazionali ratificati e resi esecutivi). Per effetto del nuovo art. 117.1 cost alla Cedu è stato riconosciuto un valore prescrittivo nei confronti della legislazione.
Inizialmente riconosciuta come strumento di integrazione interpretativa delle disposizioni costituzionali in materia di diritti, a partire dalla sent. 348-349/2007 le norme convenzionali sono state
collocate in una posizione sovra-legislativa e sub-costituzionale. La Corte Costituzionale ha stabilito che: La Cedu non è assimilabile al diritto dell'Unione europea perché non crea un ordinamento giuridico sovranazionale (a favore del quale lo stato ha ceduto una parte della propria sovranità in forza dell'art. 11 cost.). La Cedu non può essere ricondotta all'ambito dell'operatività dell'art. 10 cost. che si riferisce alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (e solo a loro la costituzione stabilisce l'adattamento automatico). La Cedu è fonte di norme di diritto internazionale pattizio che vincolano lo stato ma non producono effetti diretti nell'ordinamento interno. In virtù dell'art. 117.1 cost. le norme della Cedu assumono una maggior forza di resistenza rispetto alla legge ordinaria successiva: nel richiamare gli obblighi internazionali che vincolano la legislazione statale.E regionale, quella norma costituzionale (la 117.1) s'integra con i contenuti normativi della Cedu (come interpretata dalla giurisprudenza della corte di Strasburgo) a. Questo non vale a trasformare le norme convenzionali in norme costituzionali poiché integrano un parametro costituzionale (art. 117 cost.) e sono di livello sub-costituzionale (intermedio tra costituzione e legge) b. Sono cioè norme parametro interposte che per essere applicate dall'ordinamento interno devono essere conformi alla costituzione come qualsiasi norma interposta c. Spetta al giudice comune nel caso di conflitto tra norma interna e norma convenzionale tentare un'interpretazione conforme della prima alla seconda e se non possibile, sollevare una questione di costituzionalità avente ad oggetto la norma interna rispetto alla convenzionale, la cui risoluzione è riservata alla Corte Costituzionale d. Al giudice comune è preclusa la strada dell'applicazione diretta delle
Nella giurisprudenza successiva è stata precisata ulteriormente la posizione della Cedu, sia rispetto alle norme costituzionali sia alle norme del diritto dell'Unione europea.
Con riferimento alla costituzione e al conseguente ruolo del giudice, la corte costituzionale ha precisato che le norme convenzionali hanno una posizione sub-costituzionale che impone un confronto tra la Cedu e la costituzione; che il dovere del giudice di interpretare il diritto interno in senso conforme alla Cedu è "subordinato al prioritario compito di dare una lettura costituzionalmente conforme" riflettendo il dominio della costituzione sulla Cedu. In più i giudici interni non sono rispetto alla Cedu passivi ricettori di un comando, ma sono soggetti solo alla legge e "nessun'altra autorità" può dar loro "ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto", poiché la "primaria esigenza di
diritto costituzionale che si raggiunga uno stabile assetto interpretativo sui diritti fondamentali» (a cui corrisponde la posizione di ultima istanza della corte di Strasburgo) implica un coordinamento tra l'art. 117.1 cost. e l'art.10 cost, con la conseguenza che il giudice deve porre alla base