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L'ordinamento internazionale Capitoli 7 F.N + 3 B.F

La comunità degli stati e il diritto internazionale

1.

Il diritto internazionale è l'ordinamento della «comunità degli stati». Il Trattato di Vestfalia del 1648 è tradizionalmente

considerato la data di nascita del moderno stato sovrano e la data di nascita del diritto internazionale. Nel momento in

cui si affermano ordinamenti i quali non riconoscono alcun soggetto ad essi superiore che non ne possa disciplinare i

rapporti, sorge la comunità costituita da tali nuovi soggetti la quale si pone a sua volta come ordinamento giuridico e

che dà vita al proprio diritto. La caratteristica pacifica dell'ordinamento internazionale è quello di avere una base sociale

costituita non da persone fisiche, da esseri umani, ma esclusivamente da stati, cioè entità collettive-> diversità di base

sociale che determina la diversità dell'ordinamento internazionale dagli ordinamenti giuridici statali:

- Non c'è un ente che si ponga nei confronti dei consociati in posizione sovraordinata (simile a quella dello stato nei

confronti dei singoli)

l'ordinamento internazionale non ha un organo legislativo che produca norme che abbiano come destinatari tutti i

- soggetti che ne fanno parte

Le norme del diritto internazionale generale sono prodotte da fonti fatto (formazione consuetudinaria o

- spontanea) e obbligano i soggetti dell'ordinamento. Gli accordi fra stati e i trattati danno luogo a norme di diritto

internazionale particolare che vincolano solo gli stati che li sottoscrivono («diritto pattizio»)

Manca un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie che insorgono fra i soggetti dell'ordinamento (ci

- sono corti e tribunali internazionali ma costituiti in base ai trattati)

La protezione degli interessi dei soggetti dell'ordinamento è affidata all'istituto dell'autotutela che consiste nel

- fatto che il singolo soggetto è autorizzato a ricorrere ad atti coercitivi (uso della forza militare, sanzioni economiche

o commerciali) per attuare i propri diritti-> pretesa di uguale sovranità dei soggetti dell'ordinamento internazionale

2. I rapporti tra ordinamento interno e ordinamento internazionale

L'apertura internazionale della costituzione + la partecipazione dell'Italia alla costruzione dell'ordinamento

internazionale + processo di integrazione europea-> presupposto affinché le fonti normative esterne acquistino

rilevanza anche all'interno del nostro ordinamento giuridico.

La costituzione contiene norme di riconoscimento di fonti internazionali e di fonti europee.

Art. 10 e 11 -> le norme prodotte dalle fonti dell'ordinamento internazionale e dell'Unione europea sono riconosciute

come diritto applicabile, a certe condizioni, nell'ordinamento italiano.

Le fonti internazionali ed europee si consideravano meri fatti normativi che l'ordinamento interno riconosceva, a certe

condizioni, come produttivi di norme applicabili al suo interno (in realtà è una fictio) per questo appartenenti a

ordinamenti diversi e separati.

3. Il fondamento e le fonti del diritto internazionale: consuetudini e trattati

Anche la comunità internazionale ha una sua «costituzione fondamentale» -> fonte originaria dalla quale tra

legittimazione, principio essenziale a partire dal quale le norme internazionali possono essere organizzate in un sistema

unitario.

Tra le teorie usate per spiegare il fondamento dell'ordinamento internazionale (rapporto ordinamento internazionale e

ordinamento italiano) le più seguite sono

Teoria dell'accordo-> l'ordinamento internazionale trova origine dall'accordo tra stati diretto a regolare rapporti

- intersoggettivi e con a conseguenza che i contenuti degli accordi devono essere osservati dalle parti negozianti

(pacta sunt servanda). In questo caso la nascita di un nuovo soggetto internazionale dipende dalla volontà degli

stati.

Teoria della consuetudine-> alla base dell'ordinamento internazionale invece ci sarebbe una consuetudine, fatto

- normativo: fatto stesso dell'esistenza di uno stato sovrano -> presenza di più stati sovrani posti in posizione di

eguaglianza gli uni di fronte agli altri, quali soggetti di potenziali relazioni reciproche (principio di effettività). Per

cui la soggettività internazionale sarebbe oggetto di riconoscimento da parte degli altri stati purché sia venuto in

essere un soggetto con le caratteristiche della statualità. (teoria preferibile)

Alla base del diritto internazionale c'è l'esistenza di uno stato sovrano e il principio di eguaglianza degli stati. Da questo

punto di vista nella comunità internazionale non c'è un soggetto posto in posizione di supremazia superiorem non

recognoscens, ma tutti gli stati sono uguali di fronte alle regole internazionali.

Dalla norma fondamentale originaria (che, al pari di una costituzione statale, permette di dare identità all'ordinamento

internazionale) si traggono le fonti normative derivate, atti e fatti produttivi di norme:

Consuetudini internazionali

Fatti normativi: comportamenti ripetuti nel tempo, posti in essere dalla generalità degli stati (o maggior parte) o da

- altri enti dotati di soggettività nella comunità internazionale.

Norme consuetudinarie sono vincolanti per tutti, obbligatorie anche per i soggetti che non hanno materialmente

- contribuito alla formazione del fatto normativo

Fonte di responsabilità internazionale e quindi di sanzioni se violate

-

Trattati internazionali

- Nascono da un accordo tra due o più stati (bilaterali o plurilaterali)

- Producono norme vincolanti solo per le parti del rapporto (efficacia inter partes) e non vincolano terzi che non

hanno preso parte all'accordo

- La violazione di una regola negoziale è un comportamento parziale del trattato (si segue solo una parte) ≠ la

sanzione e la responsabilità riguardano solo le parti costitutive dell'accordo

- Possono essere generali (stipulati da tutti/maggioranza degli stati) o particolari (solo un numero ridotto)

[ONU=trattato generale; UE=trattato particolare (solo 28 stati con brexit)]

Procedimento di formazione disciplinato dalla convenzione di Vienna del 1969 ratificata in Italia con la legge

- 112/1974 ed entrata in vigore nel 1980)

a. Negoziazione (trattative tra i plenipotenziari degli stati contraenti)

b. Conclusione (sottoscrizione di un testo da parte dei plenipotenziari)

c. Ratifica (approvazione di ciascuno stato secondo le procedure nazionali. In Italia art.87 la ratifica dei trattati è

attribuito al Capo di Stato con previa autorizzazione delle camere con legge nei casi previsti dall'art. 80 cost +

pubblicati successivamente sulla Gazzetta Ufficiale)

i. La legge di autorizzazione necessaria quando la ratifica riguarda un trattato che comporta

ii. Variazioni del territorio

iii. Oneri finanziari a carico dello Stato

iv. Modificazioni di leggi

v. Trattati che hanno natura politica (che vincolano la politica estera della Repubblica italiana), considerati

accordi in forma semplificata per cui si può procedere senza ratifica e senza legge di autorizzazione

vi. Trattati che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari internazionali (limitazione della sovranità dello

Stato che si obbliga ad accettare una qualche forma di giurisdizione in caso di controversie che lo

contrappongano ad altro stato: per esempio il trattato istitutivo di un tribunale internazionale)

d. Stipulazione (atto che sanziona il definitivo incontro delle volontà delle parti contraenti che avviene con lo

scambio delle ratifiche tra gli stati)

4. Teorie monista e dualista e i principi costituzionali di apertura internazionale

Per comprendere le norme costituzionali sui rapporti con l'ordinamento internazionale si ricorre a due interpretazioni:

Dottrina monista-> l'ordine statale e l'ordine internazionale sono parti del medesimo ordine giuridico e il rapporto

- tra l'uno e l'altro è quello di derivazione reciproca. Per i monisti l'ordinamento giuridico non può che essere uno

per cui o si ammette che l'ordinamento internazionale deriva dall'ordinamento statale (è infatti dalla volontà degli

stati che dipende la validità delle norme internazionali) o si riconosce l'opposto (le norme statali dipendono da

quelle internazionali). [elaborazione kelseniana]

Dottrina pluralista-> sia l'ordinamento statale che quello internazionale sono indipendenti e sovrani. On c'è nessun

- rapporto di derivazione e le vicende giuridiche che riguardano due ordinamenti sono distinte + la validità e il

rispetto delle norme dipende solo da criteri interni a ciascun ordinamento. È anche possibile che un ordinamento

rinvii all'altro richiamandone le norme. [istituzionalismo di Santi Romano]

Da questa concezione deriva che:

l'ordinamento internazionale rimette a ciascuno stato l'individuazione degli organi componenti a determinare la

- politica estera. Nella costituzione l'art. 87 attribuisce al presidente della repubblica la rappresentanza giuridica del

paese nella sua unità (analogamente all'art. 5 statuto albertino) + riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i

trattati internazionali etc. Disposizione da interpretare insieme alle altre che individuano gli organi cui competono

le scelte fondamentali dello stato, tra cui quella della politica estera (al parlamento e governo competono i poteri

internazionali dello stato vs. presidente rep. rappresentanza unitaria dell'Italia all'estero. Art. 78 80 cost

disciplinano i poteri internazionali del parlamento e del governo 78: diritto di guerra e 80: diritto dei trattati

internazionali)

Dalla posizione di autonomia e indipendenza-> necessità di adottare norme di diritto internazionale

- nell'ordinamento nazionale. Ciascun ordinamento statale stabilisce criteri propri per riconoscere la validità e

l'efficacia interna delle norme internazionali. Norme di adattamento. Art 10 11 cost dettano i criteri

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martibartoli24 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Morrone Andrea.
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