Il popolo e la cittadinanza.
Il popolo è la comunità di individui cui l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di
cittadino. La cittadinanza rappresenta quindi la condizione che comporta il riconoscimento di
diritti e l’imposizione di doveri: ad esempio, al diritto di voto corrisponde l’obbligo di concorrere alle
spese pubbliche. Diverso è il concetto di sudditanza, che indica la sottoposizione dell’individuo
alla potestà d’imperio dello Stato, ragione per cui alcune norme si applicano anche a stranieri e
apolidi, sebbene i diritti politici siano riservati ai soli cittadini.
Secondo la legge 5 febbraio 1992 n. 91, è cittadino:
per nascita:
il figlio di padre o madre cittadini;
o chi nasce nel territorio della Repubblica se i genitori sono ignoti o apolidi, o se la
o legge del loro Stato non consente la trasmissione della cittadinanza;
il minore trovato in Italia, se non risulta il possesso di altra cittadinanza;
o
per estensione:
il figlio riconosciuto o dichiarato giudizialmente durante la minore età;
o il minore straniero adottato da cittadino italiano;
o il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, dopo determinati periodi di
o residenza legale, ridotti in presenza di figli;
per beneficio di legge:
lo straniero o l’apolide con genitore o ascendente cittadino per nascita che presti
o servizio militare, assuma pubblico impiego o risieda legalmente in Italia alla
maggiore età;
lo straniero nato in Italia, residente senza interruzioni fino alla maggiore età, che
o dichiari di voler acquistare la cittadinanza;
per naturalizzazione, con decreto del Presidente della Repubblica, quando:
lo straniero abbia un ascendente cittadino italiano o sia nato in Italia e risieda da
o almeno 3 anni;
sia maggiorenne adottato da cittadino italiano e risieda da almeno 5 anni;
o abbia prestato servizio allo Stato per almeno 5 anni;
o sia cittadino di uno Stato dell’Unione europea e residente da almeno 4 anni;
o sia apolide residente da almeno 5 anni;
o sia straniero residente da almeno 10 anni;
o abbia reso eminenti servizi all’Italia o la sua cittadinanza risponda a eccezionali
o interessi dello Stato.
In tutti i casi di concessione è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana. La
cittadinanza è riconosciuta anche agli ex cittadini italiani dei territori ceduti alla Jugoslavia in
seguito ai Trattati di Parigi (1947) e Osimo (1975).
La cittadinanza italiana si perde:
per assunzione di impiego o servizio militare presso Stati esteri contro la volontà del
Governo italiano;
per incarichi pubblici o acquisto volontario di cittadinanza in uno Stato in guerra con l’Italia;
per trasferimento stabile all’estero con rinuncia alla cittadinanza italiana.
Può essere riacquistata:
mediante prestazione di servizio militare o impiego pubblico in Italia con dichiarazione di
volontà;
con rinuncia a incarichi in Stati esteri e residenza in Italia per almeno 2 anni;
con dichiarazione di riacquisto e stabilimento della residenza in Italia entro 1 anno, salvo
rinuncia.
La cittadinanza ottenuta per matrimonio o naturalizzazione è revocata in caso di condanna
definitiva per delitti di terrorismo, protezione a membri di associazioni terroristiche o finanziamento
di attività terroristiche.
Dal Trattato di Maastricht (1992), confermato dal Trattato di Lisbona (2009), si affianca alla
cittadinanza nazionale la cittadinanza europea, attribuita a tutti i cittadini degli Stati membri
dell’Unione. Essa comporta:
libertà di circolazione e soggiorno in tutta l’Unione;
diritto di voto e candidabilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo nello Stato di
residenza;
possibilità di tutela diplomatica e consolare da parte di altri Stati membri quando il proprio
non sia rappresentato;
diritto di petizione al Parlamento europeo, di ricorso al Mediatore europeo e di
comunicazione con le istituzioni UE in una delle lingue ufficiali, ricevendo risposta nella
stessa lingua. Il territorio.
Il territorio dello Stato è l’ambito spaziale sul quale si trova stabilmente la comunità statale ed è
soggetto alla sua sovranità. Esso comprende:
La terraferma, delimitata da confini naturali o artificiali.
Il mare territoriale, che si estende normalmente fino a 12 miglia marine dalla costa.
Il sottosuolo e lo spazio aereo sovrastante la terraferma e il mare territoriale, fino
all’altezza raggiungibile dagli aerei, con esclusione dello spazio extra-atmosferico.
Il territorio fluttuante, costituito da:
navi e aerei mercantili quando si trovano rispettivamente in alto mare o nello
o spazio aereo internazionale (non invece se nelle acque o nei cieli di un altro Stato);
navi e aerei militari, ovunque si trovino.
o
Le norme internazionali regolano inoltre due casi particolari:
Extraterritorialità, quando determinati edifici sono sottratti al potere dello Stato sul cui
territorio si trovano.
Ultraterritorialità, quando uno Stato esercita la propria sovranità su edifici situati al di
fuori del suo territorio. La sovranità.
La sovranità rappresenta il potere supremo dello Stato sul proprio territorio e l’indipendenza da
qualsiasi altro Stato. Essa si manifesta in due dimensioni fondamentali:
Sovranità esterna, che riguarda i rapporti con gli altri Stati e si esprime nell’indipendenza
da qualunque autorità straniera.
Sovranità interna, che attiene ai rapporti tra lo Stato e gli individui presenti sul suo
territorio e si concretizza nella supremazia del primo sui secondi.
Nella Costituzione italiana è sancito il principio della sovranità popolare, per cui è il popolo a
determinare le scelte fondamentali dello Stato attraverso l’elezione dei rappresentanti e, in alcuni
casi, tramite strumenti di democrazia diretta. Tuttavia, la sovranità statale incontra dei limiti
derivanti dall’appartenenza all’ordinamento internazionale e sovranazionale, che sempre più
spesso impone regole oltre i confini nazionali e coinvolge direttamente individui e gruppi. Questo
processo si è accentuato dopo la Seconda guerra mondiale con la nascita dell’ONU, che ha
introdotto principi volti a garantire la pace e la sicurezza internazionale, incidendo anche
sull’autonomia degli Stati. Con l’Unione europea, poi, i Paesi membri hanno rinunciato in modo
definitivo a parte della loro sovranità in alcuni settori.
La sovranità si caratterizza per essere:
originaria, poiché nasce con lo Stato e può venir meno solo con esso;
esclusiva, in quanto appartiene unicamente allo Stato;
incondizionata, poiché non può essere limitata da autorità esterne senza il consenso
statale. L'Italia e la Comunità internazionale.
Una delle caratteristiche fondamentali dello Stato è la sovranità, intesa come la capacità di
operare in piena autonomia, senza essere soggetto a influenze di altri soggetti, sia nell’ambito del
diritto interno sia nel contesto del diritto internazionale. Questa peculiarità è comune a tutti gli
Stati, il che solleva la questione di individuare le regole che disciplinano i rapporti tra enti
ugualmente sovrani. In questo contesto, il diritto internazionale si configura come l’insieme di
norme e principi che regolano le relazioni tra i membri della Comunità internazionale, concepita
come una comunità “orizzontale” composta da entità politiche paritarie, indipendenti e sovrane.
Le organizzazioni internazionali.
Le organizzazioni internazionali sono associazioni di Stati finalizzate a perseguire interessi comuni
ai loro membri, che possono andare dall’istituzione di forme di cooperazione stabili fino a vere e
proprie integrazioni tra gli Stati stessi.
Esse presentano alcune caratteristiche distintive:
Aterritorialità, poiché pur avendo sede nel territorio di uno Stato, non dipendono da esso;
Funzionalità, in quanto sono istituite per svolgere compiti specifici delegati dagli Stati
membri;
Organizzazione propria, possedendo uno Statuto e organi autonomi;
Soggettività derivata, dato che, essendo costituite mediante trattati, non sono soggetti
originari di diritto internazionale ma derivano la loro personalità giuridica dagli Stati
membri.
In base all’area geografica di operatività, le organizzazioni internazionali si suddividono in:
Planetarie, che includono Stati provenienti da tutti i continenti;
Regionali, i cui membri appartengono a una specifica area geografica ben definita.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
L’ONU rappresenta la più importante organizzazione internazionale ed è l’unica a comprendere tra i
suoi membri quasi tutti gli Stati della Comunità internazionale. La sua istituzione risale al secondo
dopoguerra: il 26 giugno 1945 fu adottata all’unanimità la Carta delle Nazioni Unite, ratificata
da tutti gli Stati firmatari nel corso dello stesso anno e entrata in vigore il 24 ottobre 1945.
La Carta dell’ONU definisce le competenze dell’organizzazione, stabilendo i diritti e i doveri degli
Stati membri, le istituzioni e le procedure operative. L’attività dell’ONU si concentra su due
principali obiettivi:
Mantenimento della pace tra le nazioni, basato sul principio che gli Stati devono
astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza
politica di qualsiasi Stato, risolvendo le controversie internazionali con mezzi pacifici;
Sviluppo di relazioni amichevoli tra gli Stati, con particolare attenzione ai problemi
economici dei Paesi meno sviluppati, al rispetto dei diritti fondamentali degli individui e alla
promozione del progresso sociale, di un più elevato tenore di vita e di una maggiore libertà.
Gli organi principali dell’ONU sono:
Assemblea Generale, organo plenario con rappresentanza di tutti gli Stati membri,
responsabile del mantenimento della pace e sicurezza internazionale e della promozione
della cooperazione internazionale in ambiti economici, politici, sociali, culturali, educativi e
sanitari;
Consiglio di Sicurezza, con funzioni chiave per il mantenimento della pace e della
sicurezza, composto da 15 membri, di cui 10 eletti dall’Assemblea Generale per 2 anni e 5
permanenti dotati di diritto di veto sulle risoluzioni;
Consiglio Economico e Sociale, incaricato del coordinamento e del conseguimento degli
obiettivi socio-economici dell’ONU, inclusa la cooperazione umanitaria e culturale;
Corte Internazionale di Giustizia, con sede all’Aja, organo giurisdizionale
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L'ordinamento giuridico in generale
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Diritto costituzionale comparato - l'ordinamento giuridico e il diritto costituzionale
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Diritto Privato - L'Ordinamento Giuridico
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