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Il popolo e la cittadinanza.

Il popolo è la comunità di individui cui l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di

cittadino. La cittadinanza rappresenta quindi la condizione che comporta il riconoscimento di

diritti e l’imposizione di doveri: ad esempio, al diritto di voto corrisponde l’obbligo di concorrere alle

spese pubbliche. Diverso è il concetto di sudditanza, che indica la sottoposizione dell’individuo

alla potestà d’imperio dello Stato, ragione per cui alcune norme si applicano anche a stranieri e

apolidi, sebbene i diritti politici siano riservati ai soli cittadini.

Secondo la legge 5 febbraio 1992 n. 91, è cittadino:

per nascita:

 il figlio di padre o madre cittadini;

o chi nasce nel territorio della Repubblica se i genitori sono ignoti o apolidi, o se la

o legge del loro Stato non consente la trasmissione della cittadinanza;

il minore trovato in Italia, se non risulta il possesso di altra cittadinanza;

o

per estensione:

 il figlio riconosciuto o dichiarato giudizialmente durante la minore età;

o il minore straniero adottato da cittadino italiano;

o il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, dopo determinati periodi di

o residenza legale, ridotti in presenza di figli;

per beneficio di legge:

 lo straniero o l’apolide con genitore o ascendente cittadino per nascita che presti

o servizio militare, assuma pubblico impiego o risieda legalmente in Italia alla

maggiore età;

lo straniero nato in Italia, residente senza interruzioni fino alla maggiore età, che

o dichiari di voler acquistare la cittadinanza;

per naturalizzazione, con decreto del Presidente della Repubblica, quando:

 lo straniero abbia un ascendente cittadino italiano o sia nato in Italia e risieda da

o almeno 3 anni;

sia maggiorenne adottato da cittadino italiano e risieda da almeno 5 anni;

o abbia prestato servizio allo Stato per almeno 5 anni;

o sia cittadino di uno Stato dell’Unione europea e residente da almeno 4 anni;

o sia apolide residente da almeno 5 anni;

o sia straniero residente da almeno 10 anni;

o abbia reso eminenti servizi all’Italia o la sua cittadinanza risponda a eccezionali

o interessi dello Stato.

In tutti i casi di concessione è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana. La

cittadinanza è riconosciuta anche agli ex cittadini italiani dei territori ceduti alla Jugoslavia in

seguito ai Trattati di Parigi (1947) e Osimo (1975).

La cittadinanza italiana si perde:

per assunzione di impiego o servizio militare presso Stati esteri contro la volontà del

 Governo italiano;

per incarichi pubblici o acquisto volontario di cittadinanza in uno Stato in guerra con l’Italia;

 per trasferimento stabile all’estero con rinuncia alla cittadinanza italiana.

Può essere riacquistata:

mediante prestazione di servizio militare o impiego pubblico in Italia con dichiarazione di

 volontà;

con rinuncia a incarichi in Stati esteri e residenza in Italia per almeno 2 anni;

 con dichiarazione di riacquisto e stabilimento della residenza in Italia entro 1 anno, salvo

 rinuncia.

La cittadinanza ottenuta per matrimonio o naturalizzazione è revocata in caso di condanna

definitiva per delitti di terrorismo, protezione a membri di associazioni terroristiche o finanziamento

di attività terroristiche.

Dal Trattato di Maastricht (1992), confermato dal Trattato di Lisbona (2009), si affianca alla

cittadinanza nazionale la cittadinanza europea, attribuita a tutti i cittadini degli Stati membri

dell’Unione. Essa comporta:

libertà di circolazione e soggiorno in tutta l’Unione;

 diritto di voto e candidabilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo nello Stato di

 residenza;

possibilità di tutela diplomatica e consolare da parte di altri Stati membri quando il proprio

 non sia rappresentato;

diritto di petizione al Parlamento europeo, di ricorso al Mediatore europeo e di

 comunicazione con le istituzioni UE in una delle lingue ufficiali, ricevendo risposta nella

stessa lingua. Il territorio.

Il territorio dello Stato è l’ambito spaziale sul quale si trova stabilmente la comunità statale ed è

soggetto alla sua sovranità. Esso comprende:

La terraferma, delimitata da confini naturali o artificiali.

 Il mare territoriale, che si estende normalmente fino a 12 miglia marine dalla costa.

 Il sottosuolo e lo spazio aereo sovrastante la terraferma e il mare territoriale, fino

 all’altezza raggiungibile dagli aerei, con esclusione dello spazio extra-atmosferico.

Il territorio fluttuante, costituito da:

 navi e aerei mercantili quando si trovano rispettivamente in alto mare o nello

o spazio aereo internazionale (non invece se nelle acque o nei cieli di un altro Stato);

navi e aerei militari, ovunque si trovino.

o

Le norme internazionali regolano inoltre due casi particolari:

Extraterritorialità, quando determinati edifici sono sottratti al potere dello Stato sul cui

 territorio si trovano.

Ultraterritorialità, quando uno Stato esercita la propria sovranità su edifici situati al di

 fuori del suo territorio. La sovranità.

La sovranità rappresenta il potere supremo dello Stato sul proprio territorio e l’indipendenza da

qualsiasi altro Stato. Essa si manifesta in due dimensioni fondamentali:

Sovranità esterna, che riguarda i rapporti con gli altri Stati e si esprime nell’indipendenza

 da qualunque autorità straniera.

Sovranità interna, che attiene ai rapporti tra lo Stato e gli individui presenti sul suo

 territorio e si concretizza nella supremazia del primo sui secondi.

Nella Costituzione italiana è sancito il principio della sovranità popolare, per cui è il popolo a

determinare le scelte fondamentali dello Stato attraverso l’elezione dei rappresentanti e, in alcuni

casi, tramite strumenti di democrazia diretta. Tuttavia, la sovranità statale incontra dei limiti

derivanti dall’appartenenza all’ordinamento internazionale e sovranazionale, che sempre più

spesso impone regole oltre i confini nazionali e coinvolge direttamente individui e gruppi. Questo

processo si è accentuato dopo la Seconda guerra mondiale con la nascita dell’ONU, che ha

introdotto principi volti a garantire la pace e la sicurezza internazionale, incidendo anche

sull’autonomia degli Stati. Con l’Unione europea, poi, i Paesi membri hanno rinunciato in modo

definitivo a parte della loro sovranità in alcuni settori.

La sovranità si caratterizza per essere:

originaria, poiché nasce con lo Stato e può venir meno solo con esso;

 esclusiva, in quanto appartiene unicamente allo Stato;

 incondizionata, poiché non può essere limitata da autorità esterne senza il consenso

 statale. L'Italia e la Comunità internazionale.

Una delle caratteristiche fondamentali dello Stato è la sovranità, intesa come la capacità di

operare in piena autonomia, senza essere soggetto a influenze di altri soggetti, sia nell’ambito del

diritto interno sia nel contesto del diritto internazionale. Questa peculiarità è comune a tutti gli

Stati, il che solleva la questione di individuare le regole che disciplinano i rapporti tra enti

ugualmente sovrani. In questo contesto, il diritto internazionale si configura come l’insieme di

norme e principi che regolano le relazioni tra i membri della Comunità internazionale, concepita

come una comunità “orizzontale” composta da entità politiche paritarie, indipendenti e sovrane.

Le organizzazioni internazionali.

Le organizzazioni internazionali sono associazioni di Stati finalizzate a perseguire interessi comuni

ai loro membri, che possono andare dall’istituzione di forme di cooperazione stabili fino a vere e

proprie integrazioni tra gli Stati stessi.

Esse presentano alcune caratteristiche distintive:

Aterritorialità, poiché pur avendo sede nel territorio di uno Stato, non dipendono da esso;

 Funzionalità, in quanto sono istituite per svolgere compiti specifici delegati dagli Stati

 membri;

Organizzazione propria, possedendo uno Statuto e organi autonomi;

 Soggettività derivata, dato che, essendo costituite mediante trattati, non sono soggetti

 originari di diritto internazionale ma derivano la loro personalità giuridica dagli Stati

membri.

In base all’area geografica di operatività, le organizzazioni internazionali si suddividono in:

Planetarie, che includono Stati provenienti da tutti i continenti;

 Regionali, i cui membri appartengono a una specifica area geografica ben definita.

 L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

L’ONU rappresenta la più importante organizzazione internazionale ed è l’unica a comprendere tra i

suoi membri quasi tutti gli Stati della Comunità internazionale. La sua istituzione risale al secondo

dopoguerra: il 26 giugno 1945 fu adottata all’unanimità la Carta delle Nazioni Unite, ratificata

da tutti gli Stati firmatari nel corso dello stesso anno e entrata in vigore il 24 ottobre 1945.

La Carta dell’ONU definisce le competenze dell’organizzazione, stabilendo i diritti e i doveri degli

Stati membri, le istituzioni e le procedure operative. L’attività dell’ONU si concentra su due

principali obiettivi:

Mantenimento della pace tra le nazioni, basato sul principio che gli Stati devono

 astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza

politica di qualsiasi Stato, risolvendo le controversie internazionali con mezzi pacifici;

Sviluppo di relazioni amichevoli tra gli Stati, con particolare attenzione ai problemi

 economici dei Paesi meno sviluppati, al rispetto dei diritti fondamentali degli individui e alla

promozione del progresso sociale, di un più elevato tenore di vita e di una maggiore libertà.

Gli organi principali dell’ONU sono:

Assemblea Generale, organo plenario con rappresentanza di tutti gli Stati membri,

 responsabile del mantenimento della pace e sicurezza internazionale e della promozione

della cooperazione internazionale in ambiti economici, politici, sociali, culturali, educativi e

sanitari;

Consiglio di Sicurezza, con funzioni chiave per il mantenimento della pace e della

 sicurezza, composto da 15 membri, di cui 10 eletti dall’Assemblea Generale per 2 anni e 5

permanenti dotati di diritto di veto sulle risoluzioni;

Consiglio Economico e Sociale, incaricato del coordinamento e del conseguimento degli

 obiettivi socio-economici dell’ONU, inclusa la cooperazione umanitaria e culturale;

Corte Internazionale di Giustizia, con sede all’Aja, organo giurisdizionale

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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