Capitolo 3: LO STATO
Capitolo 4: L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO
Capitolo 5: FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO
Capitolo 5: LA COSTITUZIONE
Capitolo 3: LO STATO
1) Lo Stato-istituzione
Lo Stato è un ordinamento giuridico originario a fini generali che esercita la propria sovranità all’interno
del proprio territorio (ed è posto in posizione di supremazia).
Si differenzia dagli ordinamenti degli altri enti come Regioni o Comuni non sono originari in quanto questi
derivano dall’ordinamento dello Stato.
Inoltre, lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali mentre altri ordinamenti, come ad esempio
quello della chiesa, hanno carattere particolare.
2) Gli elementi costitutivi dello Stato
Gli elementi costitutivi dello Stato sono tre e sono:
1. Il territorio;
2. Il popolo;
3. La sovranità.
Il territorio è composto dalla terraferma e dalle acque interne (fiumi, laghi e mari interni), dallo spazio
aereo sovrastante, dal sottosuolo e dal mare adiacente alla costa che prende il nome di mare territoriale.
Oltre al mare territoriale (dopo circa 12/15 miglia) troviamo il mare libero, cioè il mare che non appartiene
a nessuno Stato e può essere utilizzato da chiunque.
Il territorio rappresenta l’elemento costitutivo di alcuni enti come, appunto, gli enti territoriali, dove il
territorio rappresenta la condizione necessaria. Per gli enti non territoriali, invece, il territorio rappresenta il
luogo in cui viene svolta l’attività (Camere di Commercio ecc).
Il popolo è l’insieme delle persone che appartengono allo Stato e che vengono chiamate cittadini.
Gli stranieri sono le persone che vivono nello Stato ma che hanno cittadinanza diversa. Gli apolidi sono
persone prive di cittadinanza. N 1 F
La cittadinanza è l’appartenenza di una persona a uno Stato. Ad essa sono collegati sia diritti che obblighi
da osservare da parte del cittadino.
La cittadinanza si può acquisire:
1. Per nascita, cioè è cittadino italiano il figlio di padre o di madre cittadini oppure il figlio di genitori
ignoti o apolidi nato in Italia (in questo caso i genitori non hanno cittadinanza e quindi non la
trasmettono al figlio. Il figlio, quindi, acquisisce la cittadinanza in quanto è nato in Italia);
2. Per opzione, cioè quando lo straniero o l’apolide sono discendenti da padre, madre o avi con
cittadinanza italiana;
3. Per matrimonio, cioè quando lo straniero o apolide si sposa con coniuge italiano, allora acquisisce
la cittadinanza italiana;
4. Per naturalizzazione, cioè quando la cittadinanza viene concessa con decreto del Presidente della
Repubblica sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno.
Dal concetto di popolo bisogna distinguere quello di nazione. La nazione è un insieme di persone che sono
legate tra loro da una comunanza di sangue, di lingua, di tradizione, di religione, di costumi (e di razza).
Prendendo in considerazione il concetto di Nazione, possiamo distinguere due tipi di Stati:
1. Gli Stati uni nazionali, come l’Italia, dove i cittadini appartengono ad un’unica nazione e sono
presenti soltanto piccole minoranze etniche;
2. Gli Stati plurinazionali, come la Svizzera, il Belgio, la Gran Bretagna, dove i cittadini appartengono a
più nazioni.
La sovranità è il potere d’imperio originario, esclusivo ed incondizionato che spetta allo Stato su tutti coloro
che fanno parte di esso.
La sovranità presenta, quindi, i seguenti caratteri:
1. È originaria, cioè nasce nel momento in cui viene costituito lo Stato;
2. È esclusiva, in quanto appartiene esclusivamente allo Stato;
3. È incondizionata, in quanto all’interno dello Stato non incontra nessun limite giuridico.
(Anche il popolo può esercitare la propria sovranità, direttamente o indirettamente. La esercita
direttamente mediante referendum, la esercita indirettamente mediante il voto, cioè eleggendo i propri
rappresentanti. Questa teoria, però, non è molto attualizzabile in quanto la sovranità spetta esclusivamente
allo Stato).
3) Stato istituzione, Stato apparato e Stato comunità
Il concetto di Stato può essere inteso sotto diversi aspetti.
1. Lo Stato-istituzione è un corpo sociale organizzativo con determinate caratteristiche ed esclusivi
elementi costitutivi che comprende i minori corpi sociali, anche di tutti gli ordinamenti particolari e
ad essi sovraordinato;
2. Lo Stato-apparato indica il complesso degli organi, enti e uffici che formano la struttura giuridico
costituzionale e amministrativa dello Stato; N 2 F
3. Lo Stato-comunità indica l’insieme della società civile che vive ed opera in Italia. Esse sono le
famiglie, le associazioni, le società commerciali e non commerciali, partiti, sindacati, scuole ecc.
Capitolo 4: L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO
1) Le funzioni dello Stato
Le funzioni dello Stato si possono suddividere in:
1. Funzioni legislative, cioè lo Stato pone le norme che sono alla base dell’ordinamento giuridico. Tale
funzione comprende anche i decreti legge, decreti legislativi ed i regolamenti;
2. Funzioni amministrative, cioè l’attività concreta che lo Stato svolge per il raggiungimento dei
propri fini che sono, ad esempio, i rapporti internazionale, la difesa del territorio, l’amministrazione
finanziaria ecc.;
3. Funzioni giurisdizionali, cioè vengono applicate le norme a casi concreti.
Alcuni studiosi affermano che è presente anche una quarta funzione che è quella d
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Ordinamento diritto Stato
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Lo Stato. Le forme di Stato e di Governo
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Stato, cittadinanza, sovranità
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Diritto pubblico - Forme di Stato