Capitolo 3: Lo stato
Lo stato-istituzione
Lo Stato è un ordinamento giuridico originario a fini generali che esercita la propria sovranità all’interno del proprio territorio (ed è posto in posizione di supremazia). Si differenzia dagli ordinamenti degli altri enti come Regioni o Comuni che non sono originari in quanto questi derivano dall’ordinamento dello Stato. Inoltre, lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali mentre altri ordinamenti, come ad esempio quello della chiesa, hanno carattere particolare.
Gli elementi costitutivi dello stato
Gli elementi costitutivi dello Stato sono tre e sono:
- Il territorio;
- Il popolo;
- La sovranità.
Il territorio è composto dalla terraferma e dalle acque interne (fiumi, laghi e mari interni), dallo spazio aereo sovrastante, dal sottosuolo e dal mare adiacente alla costa che prende il nome di mare territoriale. Oltre al mare territoriale (dopo circa 12/15 miglia) troviamo il mare libero, cioè il mare che non appartiene a nessuno Stato e può essere utilizzato da chiunque. Il territorio rappresenta l’elemento costitutivo di alcuni enti come, appunto, gli enti territoriali, dove il territorio rappresenta la condizione necessaria. Per gli enti non territoriali, invece, il territorio rappresenta il luogo in cui viene svolta l’attività (Camere di Commercio, ecc).
Il popolo è l’insieme delle persone che appartengono allo Stato e che vengono chiamate cittadini. Gli stranieri sono le persone che vivono nello Stato ma che hanno cittadinanza diversa. Gli apolidi sono persone prive di cittadinanza. La cittadinanza è l’appartenenza di una persona a uno Stato. Ad essa sono collegati sia diritti che obblighi da osservare da parte del cittadino.
La cittadinanza si può acquisire:
- Per nascita, cioè è cittadino italiano il figlio di padre o di madre cittadini oppure il figlio di genitori ignoti o apolidi nato in Italia (in questo caso i genitori non hanno cittadinanza e quindi non la trasmettono al figlio. Il figlio, quindi, acquisisce la cittadinanza in quanto è nato in Italia);
- Per opzione, cioè quando lo straniero o l’apolide sono discendenti da padre, madre o avi con cittadinanza italiana;
- Per matrimonio, cioè quando lo straniero o apolide si sposa con coniuge italiano, allora acquisisce la cittadinanza italiana;
- Per naturalizzazione, cioè quando la cittadinanza viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno.
Dal concetto di popolo bisogna distinguere quello di nazione. La nazione è un insieme di persone che sono legate tra loro da una comunanza di sangue, di lingua, di tradizione, di religione, di costumi (e di razza). Prendendo in considerazione il concetto di Nazione, possiamo distinguere due tipi di Stati:
- Gli Stati uni nazionali, come l’Italia, dove i cittadini appartengono ad un’unica nazione e sono presenti soltanto piccole minoranze etniche;
- Gli Stati plurinazionali, come la Svizzera, il Belgio, la Gran Bretagna, dove i cittadini appartengono a più nazioni.
La sovranità è il potere d’imperio originario, esclusivo ed incondizionato che spetta allo Stato su tutti coloro che fanno parte di esso. La sovranità presenta, quindi, i seguenti caratteri:
- È originaria, cioè nasce nel momento in cui viene costituito lo Stato;
- È esclusiva, in quanto appartiene esclusivamente allo Stato;
- È incondizionata, in quanto all’interno dello Stato non incontra nessun limite giuridico.
(Anche il popolo può esercitare la propria sovranità, direttamente o indirettamente. La esercita direttamente mediante referendum, la esercita indirettamente mediante il voto, cioè eleggendo i propri rappresentanti. Questa teoria, però, non è molto attualizzabile in quanto la sovranità spetta esclusivamente allo Stato).
Stato istituzione, stato apparato e stato comunità
Il concetto di Stato può essere inteso sotto diversi aspetti.
- Lo Stato-istituzione è un corpo sociale organizzativo con determinate caratteristiche ed esclusivi elementi costitutivi che comprende i minori corpi sociali, anche di tutti gli ordinamenti particolari e ad essi sovraordinato;
- Lo Stato-apparato indica il complesso degli organi, enti e uffici che formano la struttura giuridico costituzionale e amministrativa dello Stato;
- Lo Stato-comunità indica l’insieme della società civile che vive ed opera in Italia. Esse sono le famiglie, le associazioni, le società commerciali e non commerciali, partiti, sindacati, scuole, ecc.
Capitolo 4: L’organizzazione dello stato
Le funzioni dello stato
Le funzioni dello Stato si possono suddividere in:
- Funzioni legislative, cioè lo Stato pone le norme che sono alla base dell’ordinamento giuridico. Tale funzione comprende anche i decreti legge, decreti legislativi ed i regolamenti;
- Funzioni amministrative, cioè l’attività concreta che lo Stato svolge per il raggiungimento dei propri fini che sono, ad esempio, i rapporti internazionali, la difesa del territorio, l’amministrazione finanziaria, ecc.;
- Funzioni giurisdizionali, cioè vengono applicate le norme a casi concreti.
Alcuni studiosi affermano che è presente anche una quarta funzione che è quella di... (testo interrotto)
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Ordinamento diritto Stato
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Lo Stato. Le forme di Stato e di Governo
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Stato, cittadinanza, sovranità
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Diritto pubblico - Forme di Stato