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La sovranità presenta, quindi, i seguenti caratteri:

1. È originaria, cioè nasce nel momento in cui viene costituito lo Stato;

2. È esclusiva, in quanto appartiene esclusivamente allo Stato;

3. È incondizionata, in quanto all’interno dello Stato non incontra nessun limite giuridico.

(Anche il popolo può esercitare la propria sovranità, direttamente o indirettamente. La esercita

direttamente mediante referendum, la esercita indirettamente mediante il voto, cioè eleggendo i propri

rappresentanti. Questa teoria, però, non è molto attualizzabile in quanto la sovranità spetta esclusivamente

allo Stato).

3) Stato istituzione, Stato apparato e Stato comunità

Il concetto di Stato può essere inteso sotto diversi aspetti.

1. Lo Stato-istituzione è un corpo sociale organizzativo con determinate caratteristiche ed esclusivi

elementi costitutivi che comprende i minori corpi sociali, anche di tutti gli ordinamenti particolari e

ad essi sovraordinato;

2. Lo Stato-apparato indica il complesso degli organi, enti e uffici che formano la struttura giuridico

costituzionale e amministrativa dello Stato; N 2 F

3. Lo Stato-comunità indica l’insieme della società civile che vive ed opera in Italia. Esse sono le

famiglie, le associazioni, le società commerciali e non commerciali, partiti, sindacati, scuole ecc.

Capitolo 4: L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO

1) Le funzioni dello Stato

Le funzioni dello Stato si possono suddividere in:

1. Funzioni legislative, cioè lo Stato pone le norme che sono alla base dell’ordinamento giuridico. Tale

funzione comprende anche i decreti legge, decreti legislativi ed i regolamenti;

2. Funzioni amministrative, cioè l’attività concreta che lo Stato svolge per il raggiungimento dei

propri fini che sono, ad esempio, i rapporti internazionale, la difesa del territorio, l’amministrazione

finanziaria ecc.;

3. Funzioni giurisdizionali, cioè vengono applicate le norme a casi concreti.

Alcuni studiosi affermano che è presente anche una quarta funzione che è quella di indirizzo politico.

Secondo questa funzione, Governo e Parlamento godono di libertà politica e possono determinare la

propria azione di governo anche in maniera difforme da quella dello Stato, ma non deve essere in contrasto

con la Costituzione.

2) Il principio della separazione dei poteri e le interferenze funzionali

Il potere dello Stato viene ripartito in più organi in modo tale da evitare che questo sia svolto dallo Stato

arbitrariamente e senza alcun controllo.

Così facendo, vediamo che:

1. La funzione legislativa spetta al Parlamento;

2. La funzione esecutiva spetta al Governo;

3. La funzione giurisdizionale spetta ai Magistrati.

Ogni organo, poi, esercita il proprio potere emanando atti. L’atto della funzione legislativa è la legge, l’atto

della funzione esecutiva è il decreto mentre l’atto della funzione giurisdizionale è la sentenza.

Tuttavia, la Costituzione prevede che le varie funzioni possano essere svolta anche da più organi, dando

origine alle cosiddette interferenze funzionali. Vediamo che:

1. Il potere legislativo svolge funzioni materialmente amministrative( come, ad esempio, la nomina

dei dipendenti delle camere) e materialmente giurisdizionali (come, ad esempio, il procedimento

per porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica);

2. Il potere esecutivo svolge funzioni materialmente legislative attraverso l’emanazione di atti come i

decreti legge, i decreti legislativi ed i regolamenti;

3. Il potere giudiziario svolge funzioni materialmente amministrative quando, ad esempio, i giudici

autorizzano i minori ad acquistare o alienare beni immobili oppure nominano un tutore. I

N 3 F

Magistrati, però, non possono creare norme da applicare a casi concreti, quindi non possono

svolgere funzioni materialmente legislative.

3) Gli organi e la loro classificazione

Le persone giuridiche sono entità astratte create dall’ordinamento giuridico che esistono soltanto nel

mondo del diritto. Di conseguenza, per volere ed agire devono avvalersi di persone fisiche.

Quindi, col termine organo si indica la persona fisica che agisce per conto della persona giuridica. Inoltre,

l’organo rappresenta anche la sfera di competenza che l’ordinamento gli attribuisce e i mezzi materiali che

utilizza per svolgere le proprie funzioni.

Le persone fisiche titolari di un organo di ente pubblico prendono il nome di funzionari. Se sono collegati

all’ente da un rapporto di pubblico impiego, allora prendono il nome di impiegati pubblici.

Gli organi possono essere classificati in base a vari criteri.

In base alla struttura, distinguiamo:

1. Organi individuali, composti da una singola persona fisica come, ad esempio, il Presidente della

Repubblica;

2. Organi collegiali, composti da più persone fisiche come, ad esempio, la Giunta Comunale;

3. Organi Semplici, composti da un’unità indivisibile come, ad esempio, la Giunta Comunale;

4. Organismi complessi, composti da più organi.

In base alle loro attribuzioni, abbiamo:

1. Organi interni, che svolgono le funzioni all’interno dell’ente;

2. Organi esterni, che svolgono le funzioni dell’ente in relazione a soggetti esterni; a loro volta si

dividono in:

- Organi primari, che hanno una loro competenza, come il prefetto;

- Organi secondari, che sostituiscono i vari organi in caso di bisogno, come il vice prefetto.

3. Organi centrali, che svolgono le loro funzioni all’interno di tutto il territorio dello Stato come, ad

esempio, il Ministero;

4. Organi locali, che svolgono le loro funzioni solamente in una determinata zona come, ad esempio,

un provveditorato agli studi.

5. Organi attivi, che manifestano ed eseguono la volontà dell’ente, come le Camere;

6. Organi consultivi, che non eseguono proprie volontà, ma si limitano a fornire pareri;

7. Organi di controllo, che esercitano il controllo di legittimità, di merito e di gestione sugli atti degli

organi attivi.

In base al modo di formazione distinguiamo:

1. Organi rappresentativi, cioè quegli organi eletti dal popolo (le Camere);

2. Organi non rappresentativi, cioè quando gli organi non sono eletti dal popolo ma sono nominati a

rappresentare gruppi sociali.

In base alla loro posizione giuridica, distinguiamo: N 4 F

1. Organi direttivi, cioè quegli organi che esercitano la propria attività senza avere nessun organo

gerarchicamente superiore (come i Ministeri);

2. Organi dipendenti, cioè quegli organi che sono subordinati giuridicamente ai primi (come il

segretario del Ministero).

Infine, si definiscono organi costituzionali quegli organi dello Stato che sono posti al vertice

dell’organizzazione statale, in una posizione di indipendenza e di parità giuridica tra loro. Essi sono il

Presidente della Repubblica, le Camere, il Governo e la Corte Costituzionale.

4) Gli atti giuridici e la loro classificazione

Lo Stato e gli altri enti pubblici svolgono la loro attività mediante attività o atti di diritto pubblico. Questi

atti sono la legge, i decreti e le sentenze.

Oltre a questi atti, sono presenti degli atti preparatoti come il parere, la richiesta, una certificazione ecc.

Per quanto riguarda gli atti giuridici, possiamo distinguerli in:

1. Atti semplici, cioè quegli atti emanati da un solo soggetto o da un organo indivisibile;

2. Atti composti, che si distinguono in:

- Atti reiterati (o continuati) che sono quegli atti che richiedono più di una manifestazione di

volontà da parte dello stesso organo (ad esempio per le leggi costituzionali occorre una doppia

approvazione della stessa Camere);

- Atti complessi, cioè atti che sono formati dalla volontà di più organi. Queste volontà si fondono

in un’unica volontà.

Dagli atti complessi vanno distinti gli atti collettivi. Anche gli atti collettivi sono dati dall’insieme di più

volontà di più organi. Tuttavia, a differenza degli atti complessi, negli atti collettivi le volontà non si

fondono in un’unica volontà ma rimangono individuali e separate.

Tra gli atti complessi troviamo anche gli atti “su concerto”, cioè quegli atti che si hanno quando

l’approvazione e l’emanazione dell’atto è preceduta dalla determinazione del contenuto da parte anche di

altri organi.

Capitolo 5: FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO

1) Nozione di forme di Stato: Stato Feudale, aasoluto, moderno e sociale

Per forme di Stato di intende il rapporto esistente tra governanti e governati, cioè il rapporto tra chi ha il

potere ed il popolo.

La prima forma di Stato era quella dello Stato feudale, dove il potere apparteneva al sovrano e ai feudatari.

Quindi, si era in presenza di una pluralità di organizzazioni politiche autonome tra loro.

Successivamente si passa allo Stato assoluto. In questa forma di Stato, il potere è concentrato nelle mani

del sovrano, cioè il monarca. Quindi, scompare la figura dei feudatari.

N 5 F

Alla fine del 1700 si ha l’affermazione di una nuova classe sociale, cioè la borghesia, e si diffonde una nuova

forma di Stato che prende il nome di Stato moderno. Nello Stato Moderno il potere appartiene alla

borghesia e, in alcuni casi, anche al sovrano. Questo tipo di Stato si basa sull’uguaglianza formale e sulla

tutela dei diritti fondamentali.

Durante il secondo dopoguerra, si forma una nuova forma di Stato che prende il nome di Stato sociale. Lo

Stato sociale interviene nel settore economico per soddisfare i bisogni dei privati e per cercare di garantire

un’equa redistribuzione dei poteri.

Tuttavia, negli ultimi anni a causa di vari problemi, in questi Stati si verifica la privatizzazione di alcuni

settori, cioè alcuni settori pubblici (vedi poste) vengono gestiti da privati.

2) Stati unitari e Stati composti

Secondo un criterio secondario, si può fare un ulteriore distinzione tra Stati unitari e Stati composti.

Gli Stati unitari sono quegli Stati in cui il potere sovrano è attribuito esclusivamente allo Stato centrale.

Gli Stati composti si hanno quando più Stati si uniscono tra loro per dare origine ad un nuovo Stato,

rinunciando parzialmente alla propria sovranità.

L’unica forma di Stato composto rimasta è lo Stato federale, cioè più Stati si uniscono tra loro per formare

un ordinamento sovranazionale per gestire le relazioni internazionali, le forze armate, l’attività economica,

la moneta ecc., ma allo stesso tempo mantengono parte della loro sovranità all’interno del proprio

territorio (USA).

3) Stati accentrati e Stati decentrati

Un ulteriore distinzione può essere fatta tra gli Stati accentrati e gli Stati decentrati.

Gli Stati accentrati sono quegli Stat

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Publisher
A.A. 2014-2015
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nico--91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Falzea Paolo.