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La sovranità presenta, quindi, i seguenti caratteri:
1. È originaria, cioè nasce nel momento in cui viene costituito lo Stato;
2. È esclusiva, in quanto appartiene esclusivamente allo Stato;
3. È incondizionata, in quanto all’interno dello Stato non incontra nessun limite giuridico.
(Anche il popolo può esercitare la propria sovranità, direttamente o indirettamente. La esercita
direttamente mediante referendum, la esercita indirettamente mediante il voto, cioè eleggendo i propri
rappresentanti. Questa teoria, però, non è molto attualizzabile in quanto la sovranità spetta esclusivamente
allo Stato).
3) Stato istituzione, Stato apparato e Stato comunità
Il concetto di Stato può essere inteso sotto diversi aspetti.
1. Lo Stato-istituzione è un corpo sociale organizzativo con determinate caratteristiche ed esclusivi
elementi costitutivi che comprende i minori corpi sociali, anche di tutti gli ordinamenti particolari e
ad essi sovraordinato;
2. Lo Stato-apparato indica il complesso degli organi, enti e uffici che formano la struttura giuridico
costituzionale e amministrativa dello Stato; N 2 F
3. Lo Stato-comunità indica l’insieme della società civile che vive ed opera in Italia. Esse sono le
famiglie, le associazioni, le società commerciali e non commerciali, partiti, sindacati, scuole ecc.
Capitolo 4: L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO
1) Le funzioni dello Stato
Le funzioni dello Stato si possono suddividere in:
1. Funzioni legislative, cioè lo Stato pone le norme che sono alla base dell’ordinamento giuridico. Tale
funzione comprende anche i decreti legge, decreti legislativi ed i regolamenti;
2. Funzioni amministrative, cioè l’attività concreta che lo Stato svolge per il raggiungimento dei
propri fini che sono, ad esempio, i rapporti internazionale, la difesa del territorio, l’amministrazione
finanziaria ecc.;
3. Funzioni giurisdizionali, cioè vengono applicate le norme a casi concreti.
Alcuni studiosi affermano che è presente anche una quarta funzione che è quella di indirizzo politico.
Secondo questa funzione, Governo e Parlamento godono di libertà politica e possono determinare la
propria azione di governo anche in maniera difforme da quella dello Stato, ma non deve essere in contrasto
con la Costituzione.
2) Il principio della separazione dei poteri e le interferenze funzionali
Il potere dello Stato viene ripartito in più organi in modo tale da evitare che questo sia svolto dallo Stato
arbitrariamente e senza alcun controllo.
Così facendo, vediamo che:
1. La funzione legislativa spetta al Parlamento;
2. La funzione esecutiva spetta al Governo;
3. La funzione giurisdizionale spetta ai Magistrati.
Ogni organo, poi, esercita il proprio potere emanando atti. L’atto della funzione legislativa è la legge, l’atto
della funzione esecutiva è il decreto mentre l’atto della funzione giurisdizionale è la sentenza.
Tuttavia, la Costituzione prevede che le varie funzioni possano essere svolta anche da più organi, dando
origine alle cosiddette interferenze funzionali. Vediamo che:
1. Il potere legislativo svolge funzioni materialmente amministrative( come, ad esempio, la nomina
dei dipendenti delle camere) e materialmente giurisdizionali (come, ad esempio, il procedimento
per porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica);
2. Il potere esecutivo svolge funzioni materialmente legislative attraverso l’emanazione di atti come i
decreti legge, i decreti legislativi ed i regolamenti;
3. Il potere giudiziario svolge funzioni materialmente amministrative quando, ad esempio, i giudici
autorizzano i minori ad acquistare o alienare beni immobili oppure nominano un tutore. I
N 3 F
Magistrati, però, non possono creare norme da applicare a casi concreti, quindi non possono
svolgere funzioni materialmente legislative.
3) Gli organi e la loro classificazione
Le persone giuridiche sono entità astratte create dall’ordinamento giuridico che esistono soltanto nel
mondo del diritto. Di conseguenza, per volere ed agire devono avvalersi di persone fisiche.
Quindi, col termine organo si indica la persona fisica che agisce per conto della persona giuridica. Inoltre,
l’organo rappresenta anche la sfera di competenza che l’ordinamento gli attribuisce e i mezzi materiali che
utilizza per svolgere le proprie funzioni.
Le persone fisiche titolari di un organo di ente pubblico prendono il nome di funzionari. Se sono collegati
all’ente da un rapporto di pubblico impiego, allora prendono il nome di impiegati pubblici.
Gli organi possono essere classificati in base a vari criteri.
In base alla struttura, distinguiamo:
1. Organi individuali, composti da una singola persona fisica come, ad esempio, il Presidente della
Repubblica;
2. Organi collegiali, composti da più persone fisiche come, ad esempio, la Giunta Comunale;
3. Organi Semplici, composti da un’unità indivisibile come, ad esempio, la Giunta Comunale;
4. Organismi complessi, composti da più organi.
In base alle loro attribuzioni, abbiamo:
1. Organi interni, che svolgono le funzioni all’interno dell’ente;
2. Organi esterni, che svolgono le funzioni dell’ente in relazione a soggetti esterni; a loro volta si
dividono in:
- Organi primari, che hanno una loro competenza, come il prefetto;
- Organi secondari, che sostituiscono i vari organi in caso di bisogno, come il vice prefetto.
3. Organi centrali, che svolgono le loro funzioni all’interno di tutto il territorio dello Stato come, ad
esempio, il Ministero;
4. Organi locali, che svolgono le loro funzioni solamente in una determinata zona come, ad esempio,
un provveditorato agli studi.
5. Organi attivi, che manifestano ed eseguono la volontà dell’ente, come le Camere;
6. Organi consultivi, che non eseguono proprie volontà, ma si limitano a fornire pareri;
7. Organi di controllo, che esercitano il controllo di legittimità, di merito e di gestione sugli atti degli
organi attivi.
In base al modo di formazione distinguiamo:
1. Organi rappresentativi, cioè quegli organi eletti dal popolo (le Camere);
2. Organi non rappresentativi, cioè quando gli organi non sono eletti dal popolo ma sono nominati a
rappresentare gruppi sociali.
In base alla loro posizione giuridica, distinguiamo: N 4 F
1. Organi direttivi, cioè quegli organi che esercitano la propria attività senza avere nessun organo
gerarchicamente superiore (come i Ministeri);
2. Organi dipendenti, cioè quegli organi che sono subordinati giuridicamente ai primi (come il
segretario del Ministero).
Infine, si definiscono organi costituzionali quegli organi dello Stato che sono posti al vertice
dell’organizzazione statale, in una posizione di indipendenza e di parità giuridica tra loro. Essi sono il
Presidente della Repubblica, le Camere, il Governo e la Corte Costituzionale.
4) Gli atti giuridici e la loro classificazione
Lo Stato e gli altri enti pubblici svolgono la loro attività mediante attività o atti di diritto pubblico. Questi
atti sono la legge, i decreti e le sentenze.
Oltre a questi atti, sono presenti degli atti preparatoti come il parere, la richiesta, una certificazione ecc.
Per quanto riguarda gli atti giuridici, possiamo distinguerli in:
1. Atti semplici, cioè quegli atti emanati da un solo soggetto o da un organo indivisibile;
2. Atti composti, che si distinguono in:
- Atti reiterati (o continuati) che sono quegli atti che richiedono più di una manifestazione di
volontà da parte dello stesso organo (ad esempio per le leggi costituzionali occorre una doppia
approvazione della stessa Camere);
- Atti complessi, cioè atti che sono formati dalla volontà di più organi. Queste volontà si fondono
in un’unica volontà.
Dagli atti complessi vanno distinti gli atti collettivi. Anche gli atti collettivi sono dati dall’insieme di più
volontà di più organi. Tuttavia, a differenza degli atti complessi, negli atti collettivi le volontà non si
fondono in un’unica volontà ma rimangono individuali e separate.
Tra gli atti complessi troviamo anche gli atti “su concerto”, cioè quegli atti che si hanno quando
l’approvazione e l’emanazione dell’atto è preceduta dalla determinazione del contenuto da parte anche di
altri organi.
Capitolo 5: FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO
1) Nozione di forme di Stato: Stato Feudale, aasoluto, moderno e sociale
Per forme di Stato di intende il rapporto esistente tra governanti e governati, cioè il rapporto tra chi ha il
potere ed il popolo.
La prima forma di Stato era quella dello Stato feudale, dove il potere apparteneva al sovrano e ai feudatari.
Quindi, si era in presenza di una pluralità di organizzazioni politiche autonome tra loro.
Successivamente si passa allo Stato assoluto. In questa forma di Stato, il potere è concentrato nelle mani
del sovrano, cioè il monarca. Quindi, scompare la figura dei feudatari.
N 5 F
Alla fine del 1700 si ha l’affermazione di una nuova classe sociale, cioè la borghesia, e si diffonde una nuova
forma di Stato che prende il nome di Stato moderno. Nello Stato Moderno il potere appartiene alla
borghesia e, in alcuni casi, anche al sovrano. Questo tipo di Stato si basa sull’uguaglianza formale e sulla
tutela dei diritti fondamentali.
Durante il secondo dopoguerra, si forma una nuova forma di Stato che prende il nome di Stato sociale. Lo
Stato sociale interviene nel settore economico per soddisfare i bisogni dei privati e per cercare di garantire
un’equa redistribuzione dei poteri.
Tuttavia, negli ultimi anni a causa di vari problemi, in questi Stati si verifica la privatizzazione di alcuni
settori, cioè alcuni settori pubblici (vedi poste) vengono gestiti da privati.
2) Stati unitari e Stati composti
Secondo un criterio secondario, si può fare un ulteriore distinzione tra Stati unitari e Stati composti.
Gli Stati unitari sono quegli Stati in cui il potere sovrano è attribuito esclusivamente allo Stato centrale.
Gli Stati composti si hanno quando più Stati si uniscono tra loro per dare origine ad un nuovo Stato,
rinunciando parzialmente alla propria sovranità.
L’unica forma di Stato composto rimasta è lo Stato federale, cioè più Stati si uniscono tra loro per formare
un ordinamento sovranazionale per gestire le relazioni internazionali, le forze armate, l’attività economica,
la moneta ecc., ma allo stesso tempo mantengono parte della loro sovranità all’interno del proprio
territorio (USA).
3) Stati accentrati e Stati decentrati
Un ulteriore distinzione può essere fatta tra gli Stati accentrati e gli Stati decentrati.
Gli Stati accentrati sono quegli Stat