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ASSISTENZA ESPESASANITARIA 11) SENTENZA 31 marzo 2006 n. 134
Con distinti ricorsi di analogo tenore, la Provincia autonoma di Trento e la Regione Friuli-Venezia Giulia (quest’ultima unitamente ad altre disposizioni) hanno impugnato l’art. 1, comma 169, della legge del 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005»
La Provincia di Trento evoca a parametro costituzionale del giudizio gli articoli 8, numero 1), numero 9, numero 10) e numero 16), del d.P.R. del 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); l’art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale del 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione); il d.P.R. del 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia
di igiene e sanità), “con particolare riferimento all’art. 2”;l’art. 2 del decreto legislativo del 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adigeconcernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo ecoordinamento); i principi costituzionali di legalità sostanziale e di leale collaborazione.
La Regione Friuli-Venezia Giulia, richiama a propria volta, gli articoli 5), numero 16), e 8) della leggecostituzionale del 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e l’art. 117, commi quarto e sesto, dellaCostituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale del 2001 n. 3, nonché i principi costituzionali di legalitàsostanziale e di leale collaborazione.
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato anche altri commi dell’art. 1 della medesima legge n. 311 del 2004.
ricorrenti fondano le proprie censure su una distinzione tra primo e secondo periodo della norma impugnata. Essa, nella parte in cui affida ad un regolamento del Ministro della salute la determinazione degli "standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi, di cui ai livelli essenziali di assistenza" sanitaria esorbiterebbe dalla competenza statale in punto di individuazione dei LEA, per invadere invece la sfera di competenza provinciale in tema di "ordinamento degli uffici" e "igiene e sanità" ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 8, numeri 1, 9 e 10 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige) e quella di competenza regionale in tema di "igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera" (art. 5, numero 16, dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia). La Provincia di Trento aggiunge che, mentre è pacifico il carattere primario della
competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici, a propria volta la competenza concorrente in materia di igiene e sanità sarebbe diventata "piena", a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, e per effetto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Quanto, poi, alla norma impugnata nel suo complesso, essa, anche nella parte concernente la fissazione dei livelli di assistenza in senso proprio ("tipologie di assistenza e servizi"), sarebbe costituzionalmente illegittima, poiché violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e Province autonome, vi si è previsto il solo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, anziché l'intesa, che è richiesta dall'art. 54 della legge n. 289 del 2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003). In secondo luogo, lanorma violerebbe altresì il principio di legalità sostanziale, giacché la fissazione dei livelli di assistenza e degli standard viene demandata ad un atto regolamentare, che sarebbe privo di idonea base legale: postoche tale determinazione "vincola l'autonomia legislativa ed amministrativa regionale in materia sanitaria", essadovrebbe viceversa basarsi "su una disciplina di rango legislativo".
In via preliminare, va escluso che il denunciato conflitto con le competenze delle ricorrenti possa essere impedito dal comma 569 dell'articolo unico che compone la legge del 2004, n. 311, secondo il quale "le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".
Infatti, non solo questa disposizione appare generica rispetto a norme del medesimo testo di legge che risultano formulate intermini
inequivoci come riferite a tutte le Regioni (come questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 88 del 2006), ma, in generale, la natura stessa dei cd. LEA, che riflettono tutele necessariamente uniformi del bene della salute, impone di riferirne la disciplina normativa anche ai soggetti ad autonomia speciale, che infatti hanno sempre partecipato agli atti di intesa in questa materia stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Occorre, inoltre, sempre in via preliminare, escludere che sia cessata la materia del contendere in conseguenza di alcune disposizioni inserite nella legge del 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006); infatti, i commi 280, 292 e 293 dell'articolo unico che la compone si riferiscono, sotto diversi profili, all'art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, senza peraltro modificarlo sostanzialmente né per quanto siRiferisce ai livelli essenziali di assistenza, né per quanto si riferisce agli standard ivi configurati. Infatti, da una parte, il comma 280 subordina il concorso finanziario statale al "ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale" (di cui al comma 279) al fatto che le Regioni conseguano, entro il 31 marzo 2006 in sede di Conferenza unificata, un'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008" ed un'intesa sulla "realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa". Inoltre, si prevede che, ove le Regioni non fissino i tempi di attesa, in questi territori "si applicano direttamente i parametri temporali determinati [...] in sede di fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge del 2004, n. 311" (comma 280, lettera b). 2 A sua volta, il comma 292 prevede che "il Ministero della salute promuove, attraverso
le procedure di cui all'art. 54 della legge del 2002, n. 289, e all'art. 1, comma 169, della legge del 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero" (ciò mentre lo stesso comma 292, alla lettera b, direttamente introduce un nuovo livello essenziale di assistenza integrativa).
Infine, il comma 293 stabilisce che - al fine di incrementare l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, "sono
Individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Pianosanitario nazionale. Quest’ultima disposizione, prevedendo la necessaria intesa solo agli specifici fini indicati, sisovrappone in parte a quanto previsto in generale nel penultimo periodo del comma 169 della legge n. 311 del 2004, aisensi del quale «con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree diofferta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale».Anche attraverso queste assai complesse innovazioni legislative resta pertanto immodificato il duplice e differenziatocanale di determinazione, mediante atti non legislativi, dei livelli essenziali e dei cosiddetti standard, di cui al comma169 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004. Resta quindi, per questa parte, immodificata la asserita lesionedell’autonomia regionale che ne deriverebbe e che viene lamentata nel presente giudizio, benché le censure
restinocircoscritte a quelle sole procedure, individuate dalla norma impugnata, che non siano state modificate in terminisatisfattivi per le ricorrenti dal comma 293 della legge n. 266 del 2005.Nel merito, occorre anzitutto determinare quale sia il titolo di competenza legislativa di cui la disposizioneimpugnata è espressiva, dal momento che le ricorrenti fanno riferimento sia alle proprie competenze in materia sanitaria chetrovano fondamento nei rispettivi statuti speciali e nelle norme di attuazione, sia all'art. 117 della Costituzione, sulla base diquanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale del 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
In primo luogo, è da considerare che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie intersecain modo significativo la sfera di competenza legislativa concorrente assegnata dagli statuti speciali alle due ricorrentinella materia "igiene e
sanità (art. 5, numero 16, dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; art. 9, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige), piuttosto che quella primaria relativa all' "ordinamento degli uffici" (art. 8, n. 1, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige), posto che questa ultima competenza appare recessiva, a fronte delle evidenti finalità di tutela della salute connesse alla disciplina legislativa in esame.
Per quanto riguarda la materia incisa dalle disposizioni impugnate, questa Corte ha affermato che la competenza legislativa concorrente concernente la "tutela della salute" (art. 117, terzo comma, della Costituzione) è "assai più ampia" rispetto alla precedente relativa all' "assistenza ospedaliera" (sentenza n. 270 del 2005) ed esprime "l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale".
limitata alladeterminazione dei principi fondamentali della disciplina» (sentenza n. 282 del 2002). Quindi anche in riferimento alle attribuzioni proprie delle parti ricorrenti deve ritenersi che in questa materia l’applicazionedell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 trovi fondamento nella maggiore estensione della “tutela della privacy”.