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CONSOLIDAZIONI:
Termine invenzione della storiografia. Introdotta da Marco Viora, prende spunto da esempio concreto.
Poi concetto allargato fino a diventare quasi una categoria.
È una riorganizzazione sistematica di fonti del diritto preesistente.
Spesso con consolidazione si prende come modello il codice napoleonico, ma essa è ciò che viene prima
del cod moderno, è tutto ciò che non è ancora codice(lettura negativa).
In chiave dogmatica è contrapposta a codice moderno, ma non si è stabilito bene cos'è.
Nel codice ci devono essere leggi nuove. È il fine di un progetto del legislatore. Disciplina 1 settore del
diritto. È indirizzato a 1 sogg unico di diritto: il cittadino, chiunque.
Nella consolidazione si riciclano leggi preesistenti, usa diritto vecchio. Disciplina + settori del diritto. Ci
sono norme rivolte a tutti o a certe classi sociali.
Problema è che ci possono essere consol che usano diritto nuovo e codici che usano vecchio e lo
rielaborano. Poi alcuni codici trattano vari settori del diritto. Perciò queste definizioni non bastano.
Codice crea nuovo sistema di fonti del diritto → definisce la consolidazione x difetto: non crea nuovo sis
di fonti, si inserisce in un sis preesistente.
Codice Estense: del ducato di Modena →in realtà non è codice moderno, ma consolidazione, perché non
introduce nuovo sis di fonti. Non cita vecchie fonti,quindi apparentemente testo viene da re, sembrano
leggi nuove. Ma prevede ricorso a diritto comune→in caso di lacune giudice cerca le leggi lì. Quindi si
inserisce in un sistema di norme già esistente.
Consolidazione: è integrata all'esterno. Sanno già che manca norma all'interno e dovranno cercare
all'esterno → sono eterointegrali. Per questo motivo si inserisce in sistema di norme e non lo cancella.
23/03/2017 (LEOPOLDINE NO studiare)
Illuminismo giuridico tedesco → Austria e Prussia
Lì c'è una cultura di funzionari. Nel 18sec in Germania la burocrazia è alla guida del processo di riforma,
si vogliono sottrarre impieghi pubblici a clero e nobili x darli a stato, ai funzionari quindi. Loro hanno
stretto rapporto con sovrano, che vuole accentuare suo potere e si appoggia a loro.
Vuole lo stato assoluto, deve sciogliersi dai legami interni che possono avere poteri concorrenti a stato.
Es: in Austria e Prussia c'è ulteriore divisione in stande=via di mezzo tra stati e ceti. La popolazione è
tagliata orizzontalmente da queste realtà, c'erano gruppi di nobili, contadini e abitanti della città. Questi
gruppi hanno rilevanza istituzionale e costituzionale: avevano voce in alcuni organi e determinati poteri e
diritti. Stande: ostacolo x stato assoluto, che vuole eliminare ogni possibile freno all'azione del sovrano.
Situazione in Austria si complica perché re è sia re d'Austria che sovrano del Sacro Romano Impero →
doppia sovranità. In Austria esercita come re di qualsiasi stato moderno, è sovrano a tutti gli effetti. Nel
sacro rom impero ha supremazia solo formale, non esercita poteri nei singoli stati dell'impero.
La divisione in ceti nell'impero era fondamentale, quindi re doveva tutelarla, ma in Austria gli impedisce
di esercitare suo pieno potere → posizione ambigua del re.
Poi sconfitte militari→seconda metà 700 accentua sua funzione di sovrano Austria (stato nazionale) e
riduce ruolo nell'impero romano, non ha + ruolo politico come sovrano. Formalmente è solo sovrano d'A.
Da ora può svolgere azione politica di riforma per unificare diritto in A, riducendo rilevanza politica
degli stande. Ruolo impo nella riforma giuridica lo assume la riforma economica: attuata da imperatrice
Maria Teresa d'Austria:
-catasto: x limitare privilegi di clero e nobili.
-elimina barriere doganali nello stato: permette di creare un mercato comune.
-unificazione monetaria: moneta unica d'argento= Tallero → tutti ciò unifica l'impero d'Austria.
X raggirare ruolo stande Maria crea nuovi organi senza cancellare preesistenti, x evitare opposizioni, ma
mano a mano sottrae loro funzioni x darle ai nuovi, finché non rimarranno in vita solo formalmente.
Funzione molto ridotta è quella giurisdizionale: sottratta alle altre realtà e passa a stato.
1766 nasce Consiglio di Stato → si ha salto di qualità x funzioni e intervento dello stato. Coordina tutta
la direzione amministrativa: coordina azione stato in tutti i suoi ambiti (con cancelliere von Kaunitz).
Principio di imparzialità: pubblica amm deve essere imparziale=non condizionata da interessi
particolari, del sovrano o singoli. Deve mirare solo a benessere stato. (È principio nuovo perché prima si
credeva che vantaggio del sovrano e dello stato coincidessero).
Primi tentativi di codificazione:
1)Maria Teresa d'Austria: no risultati definitivi 2)Figlio Giuseppe2
1)Tenta di realizzare codice → scopo dare un diritto uniforme a tutti i territori asburgici:
Codex Theresianus (1753-66). Era impresa importante: superare divisioni e complicazioni del diritto
comune, ancora + difficile per la divisione in stande.
Mai promulgato, fu solo un tentativo. 8376 articoli: troppo grande, perché non erano riusciti a fare un
codice di principi (dettare principi generali e poi norme dettagliate ad essi collegate), loro trattano ogni
caso possibile nel dettaglio. Poi non si differenzia molto da diritto comune.
Fallisce come norma di legge, ma alcuni metodi di lavoro diventano strumenti essenziali x codificazioni:
-stile: è in lingua nazionale(tedesco), no latino. Ed è scritto in modo semplice.
-sistema di fonti: voleva prevalere sui diritti previgenti, voleva sostituirli, non si doveva cercare norma
all'esterno. Se si doveva scegliere tra 2 norme prevaleva quella di diritto naturale, ma si rimaneva
all'interno del codice.
-è un codice di diritto privato: codice civile. Non vuole essere raccolta di norme di varie materie, ma
raccoglie solo 1 settore di diritto.
Diritti in bilico tra privato e pubblico:
-diritto di famiglia → c'è nel codice.
-diritto feudale → non c'è.
Dunque codice definisce anche limiti del diritto privato: cosa vi rientra e cosa no.
Costitutio criminalis theresiano: è l'ambito penale. Nei contenuti non è innovativo, ma ha successo.
Lascia ampio spazio a giudici, pena morte, tortura (verrà eliminata dopo 7 anni)
2)Giuseppe2: ha politica + forte, porta avanti riforme in modo deciso, preoccupa tutte le classi del
paese→ incontra resistenza perché intacca privilegi dei singoli territori: privilegiati, meno privilegiati e
realtà locali. È il principale esponente del dispotismo illuminato: despota è un sovrano assoluto, ha
poteri assoluti, non x tirannia, ma perché è illuminato, lo fa x migliorare vita dei suoi sudditi. Sovrano è
il 1° servitore dello stato, un impiegato con poteri assoluti.
Lui semplifica cerimoniale delle corti, elimina abiti sfarzosi, trasforma sovrano in figura imborghesita.
Rischio è ridurre suddito a un incapace: x raggiungere benessere serve il re, da solo suddito non ce la fa.
Nel suo mezzo codice civile, al 1° paragrafo c'è l'idea del dispotismo illuminato e del compito sovrano:
deve stabilire i diritti dei soggetti e guidare loro azioni x contribuire a felicità generale e degli individui.
→ bene di tutti e del singolo.
Prima del codice ci sono vari editti, + facili da applicare, interventi specifici su certo settore.
1: editto di tolleranza (1781-82): tolleranza religiosa, non x libertà di culto, già riconosciuta, ma idea che
non si può essere discriminati in base a culto. Non è + necessario seguire stessa fede sovrano x accedere
a cariche pubbliche. Però dissidente→perseguitato: puoi creare disordine nello stato. Dissidente: seguo 1
religione, ma non la osservo e pratico in pieno.
1782: tolleranza estesa anche a ebrei.
1783 editto in materia matrimoniale: gli da una dimensione in parte di contratto di diritto civile=con
immediata rilevanza x stato. Rendono laica la celebrazione, x stato è pubblico ufficiale che celebra.
(impedimenti: casi in cui non ci si può sposare) ?
-editto in materia successoria
-altri editti x eliminare ruolo delle corporazioni: rendevano + agevole circolazione beni e lavoratori.
1789 provvedimento in favore dei servi: coltivavano campi→si prevedeva un riscatto+concessione terra
a questi ex servi.
Gli editti operano in settori precisi, ma tutti insieme costituiscono un pezzo del nuovo codice civile. È la
1 parte. Completa invece sono 3 codici:
1)Codice di procedura civile (CGO) 1781 è il 1°cod moderno(in contemporanea col prussiano). Si
passa a epoca delle codificazioni, sanciscono inizio della nuova epoca. Prevede 1 solo sogg di diritto e
crea nuovo sis di fonti, elimina tutte norme di diritto processuale civile precedenti.
Giurisdizione passa sotto controllo stato ed è diretta da lui. Giudice ha potere di impulso nel processo: si
sostituisce alle parti x portarlo avanti, non è sogg terzo. Prima che inizi processo giudice valuta domanda
delle parti e sceglie se vale la pena o no fare processo → controllo statuale.
C'è ampiezza della giurisdizione volontaria: un atto x esplicitare suoi effetti ha bisogno di un giudice.
(Giurisdizione contenziosa: le 2 parti litigano x un diritto) quella volontaria limita potere del privato
perché interviene giudice e ci sono molti casi con questa soluzione.
2)Codice di procedura penale (KGO) 1788 anche questo è cod moderno, dà molto spazio all'azione
pubblica e all'innocenza dell'imputato→giudice deve cercare prove x sua innocenza o colpevolezza, non
+ solo x colpa. Ma spazio della difesa x l'innocente è molto ristretto(avvocato difensore).
Non c'è + tortura, né giuramento dell'imputato, ma ha obbligo di rispondere.
3)Codice di diritto penale(la Giuseppina) 1787 no chiamato codice in lingua originale, è qualcosa di
inferiore, ma è vero e proprio codice. Sostituisce tutte norme precedenti. È il risultato del pensiero
illuminista nel diritto penale. C'è rigida legalità. Sanzionabili solo reati previsti da codice e quelli
avvenuti dopo pubblicazione leggi. Giudice non ha + poteri arbitrari: non può far ricorso a analogia: si
deve attenere a norma del codice, non può inserire nuove leggi, nè stabilire pene. È tutto già previsto nel
codice →questo cod è una riforma molto impo.
Qualche perplessità su sistema pene:
pena principale: RECLUSIONE →uguale x tutti, graduabile x durata e tipo: non priva solo libertà, ma
può essere + o meno severa→es uso catene, lavori forzati, bastonate.
In + i reati non si prescrivono m