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TIRANNIDE MANIFESTA EX DEFECTU TITULI e TIRANNIDE MANIFESTA EX

PARTE EXERCITII: nella prima ipotesi si diventa tiranno con la forza,

conquistando la città e non avendo nessun titolo per farlo, mentre nella seconda

ipotesi colui che diviene tiranno ha effettivamente un potere legittimo di cui però

abusa. Un comportamento da tiranno può essere quello di colui che partecipa ad

una fazione politica impedendone le altre, anziché fare da mediatore tra le fazioni

medesime ( Tirannide manifesta ex parte exercitii ). Nel secondo caso essa si

divide in TIRANNIDE PROPTER TITULUM e TIRANNIDE PROPTER

DEFECTUM TITULI: quindi anche il tiranno tacito può diventare tale pur non

avendo alcun titolo legittimo nella prima ipotesi, oppure arrivare ad esserlo senza

avere un ruolo pubblico ma mediante una rete di circostanze che gli consentono

di porsi in questa posizione, nella seconda ipotesi.

Oltre a tutto ciò Bartolo è importante anche per la sua riflessione intorno al ruolo

della scienza giuridica nell’ambito del sapere giuridico. Si pone tale problema

perché nel XIV sec. nessuno ancora se l’era mai posto ed inoltre se Bartolo sente

di voler dare un ruolo centrale alla scienza giuridica è perché essa è minacciata

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da un cambiamento, ossia, il passaggio che gradualmente sta avvenendo tra

medioevo ed età moderna. Inoltre Bartolo da origine, oltre che al bartolismo, ad

una scuola nella quale trasmette ai suoi allievi il suo metodo; un allievo in

particolare era BALDO DEGLI UBALDI ( 1327 – 1400 ), il più importante, il

grande civilista che accompagna la scienza giuridica alla fine del 300. Anche

quest’ultimo è autore di commentari, di trattati, uno principalmente relativo ai

feudi, autore di glosse ( sebbene siamo alla fine del 300 ), autore di CONSILIA.

Cosa sono i Consilia? Prima di rispondere, dobbiamo cercare di capire come si

svolge il processo dinanzi al Podestà; noi oggi, siamo portati a pensare che il

giudice conosca il diritto e che quando l’avvocato espone una legge non ha

bisogno di dimostrarne l’ esistenza, poiché il giudice stesso, si presume che la

conosca. Al contrario, nel medioevo si presumeva l’esatto opposto, e al giudice

non era richiesta la conoscenza del diritto, poiché nelle Università il diritto

concretamente vigente ( quello degli Statuti cittadini ) non era oggetto di studio

come il Corpus; pertanto, quando un giudice entrava in carica ( e ci restava per

massimo un anno ), in una città, non ne conosceva il diritto proprio, inoltre, egli

veniva considerato come potenzialmente influenzato da qualche fazione politica,

questa la ragione per cui, il giudice veniva convocato insieme alla consulenza di

più giuristi. Questi ultimi, esperti del diritto, fornivano tale consulenza alla quale il

giudice nel giudicare doveva strettamente attenersi, altrimenti incorreva in quelle

pene che abbiamo già visto. La consulenza veniva formulata da un consiglio che

presentava delle peculiarità e che era denominato CONSILIUM SAPIENTIS

IUDICIALE ( o al plurale CONSILIA SAPIENTIS IUDICIALIA ); tali consilia erano

il nucleo fondamentale della sentenza, tradotti in ciò dal giudice ai quali doveva

attenersi, e attraverso i quali lo stesso giudice evitava di essere direttamente

responsabile.

Leggiamo qualcosa relativa ai Commenti, sopra trattai, ma prima introduciamo la

lettura di una legge del Corpus relativa al divorzio, che sarà poi oggetto del

commento da parte di Cino. PAG. 26.

INSCRIPTIO: “Legge di Teodosio II e Valentiniano III

Ordiniamo che i matrimoni leciti possono essere contratti in virtù del consenso,

ma una volta contratti non possono essere sciolti se non dando l’atto di ripudio

[ fino al concilio di Trento il matrimonio si contrae sempre così, pronunciando determinate

]. Infatti il favore nei confronti

parole, senza la presenza di testimoni o dello stesso prete

dei figli ordina che lo scioglimento del matrimonio debba essere più difficile.

Indichiamo ora con questa saluberrima legge le cause di ripudio. Così come

proibiamo che i matrimoni siano sciolti senza una giusta causa, così desideriamo

che coloro, uomini o donne, che sono oppressi da avverse necessità siano

liberati con un aiuto infausto ma necessario [ cioè è vero che è proibito divorziare senza

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giusta causa, ma la vita matrimoniale può capitare di essere così inaccettabile da poter essere

]. Se una donna scoprirà che suo marito è un adultero, un omicida, o un

sciolta

avvelenatore, o che cospira contro l’Impero, o che è stato condannato per falso,

se scoprirà che è un violatore di sepolcri, un ladro nei templi, un ladrone o un

favoreggiatore di ladroni, un ladro di bestiame, un plagiario oppure che in casa

sua sotto i suoi occhi frequenti donne di malaffare, cosa che soprattutto esaspera

anche le donne più casta, se proverà che suo marito attante alla sua vita con il

veleno, con una spada, o in altro modo simile, oppure che la prenda a bastonate,

cosa che non è tollerabile per una donna libera, allora le permettiamo di

recuperare la libertà e di eliminare le cause del dissidio per mezzo del ripudio

[ ]”.

quindi tutto ciò dal punto di vista della donna

Questo testo di legge è oggetto di un commentario fatto da Cino da Pistoia nel

1578, PAG 27. [ peculiarità grafiche: non compare il testo della legge al contrario della

glossa che presupponeva la coesistenza della legge nella stessa pagina; la struttura fisica del

commentario comincia sulla colonna di destra con un capolettera ed è preceduto da un

sommario in cui sono riassunti i punti più importanti del commentario stesso, questi ultimi

aggiunti non da Cino ma per comodità editoriali in seguito; come accadeva con la glossa

anche con il commentario si segue l’ordine del testo legale che si sta commentando, un

].

tentativo inverso si avrà in età moderna

“In questa legge l’Imperatore procede in questo modo. In primo luogo pone una

prefazione. In secondo luogo, in corrispondenza delle parole si quaigitur pone le

cause per cui una donna può essere allontanata dal marito. In terzo luogo, in

corrispondenza delle parole ibi quoq ecc pone le cause per le quali egli può

allontanarsi dalla donna. In quarto luogo, la dove si dice nisivir introduce una

pena per coloro che si separano in modo differente. In quinto luogo, in

corrispondenza della parola servus spiega in che modo si possa facilmente dare

la prova dei fatti che si allegano in giudizio. In sesto luogo, in corrispondenza

delle parole si vero provvede ai figli di tale matrimonio a proposito di quei redditi a

cui non si può rinunciare legittimamente. In settimo e ultimo luogo, annulla i patti

contrari a questa legge [ osserviamo lo sforzo del giurista nell’individuare in ogni punto il

].”

principio del commento

Il sommario di Baldo degli Ubaldi è a PAG 28.

A PAG 34 ritroviamo un sermone dottorale, cioè un discorso di Bartolo che da

professore pronuncia in occasione del conferimento del titolo di dottore ad un

allievo, dopo aver costui sostenuto l’esame finale. Bartolo sottolinea il ruolo della

scienza giuridica all’interno della gerarchia dei saperi. Secondo Bartolo la

scienza giuridica occupa insieme alla teologia il posto in cima alla gerarchia, ed è

essa stessa che soccorre le altre scienze, ma mai viceversa. Questo significa

che tutte le altre scienze dipendono da quella civile e che dunque anche il

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giurista abbia un ruolo predominante nella visione bartoliana, centrale all’interno

della società. Tutta questa fatica che Bartolo compie, però, è come se ci

indicasse che forse tale ruolo della scienza civile stessa sta progressivamente

perdendo la sua centralità, la sua solidità, e siamo nella prima metà del 300.

Baldo, qui sopra ripreso, è anche autore di un commentario al Liber Extra, e

questo è importante perché ci mostra ancora lo stretto legame tra i due ordini

rappresentati dal Corpus Iuris Civilis e dal Corpus Iuris Canonicis. Quest’ultimo

abbiamo visto si forma gradualmente e a tal proposito non abbiamo seguito tutto

il suo completamento definitivo, infatti lo abbiamo lasciato subito dolo la

pubblicazione del Liber Extra. Ma cosa succede dopo il 1234? I Papi producono

ancora decretali, singolarmente, e producono anche nuove raccolte che si

affiancano al Liber Extra, sostituendo tutte le raccolte precedenti, in particolare, si

parla di una raccolta la cui promulgazione, nel 1298, è attribuibile a Papa

BONIFACIO VIII ( metà sec. XIII ), definita in modo bizzarro come LIBER

SEXTUS. Si tratta di un’opera meno corposa rispetto al Liber Extra, e definita

SEXTUS a completamento dei 5 libri già presenti nello stesso Liber Extra. Quello

che cambia, però, è la maturità dell’opera legislativa del Papa, anche se in fin dei

conti si tratta di una raccolta di decretali, ma mentre aprendo il Liber Extra di

questo ce ne accorgiamo subito ( poiché sono ricomprese decretali ritagliate da

Gregorio IX, il quale indicava le omissioni con l’espressione et infra ), Bonifacio

lascia le decretali del Liber Sextus intere, adeguandole meglio alla legislazione

che intende compiere e dando una migliore coerenza ai teste stessi. Bonifacio

VIII è celebre anche per un’altra vicenda, che lo vede assertore del primato del

Pontefice, non solo all’interno della gerarchia ecclesiastica, ma anche rispetto al

potere secolare ( idea non nuova poiché la difesa delle rispettive prerogative

aveva formato il nucleo della contesa con L’Impero da sempre ); inoltre, da un

cinquantennio L’Impero non è più in condizione di impensierire seriamente. I rivali

del Papa, in questo momento, sono i Re, come quello d’ Inghilterra, ma

soprattutto quello di Francia FILIPPO IL BELLO, con cui avvia un durissimo

scontro nei primi anni del 300; per la prima volta il Papato ne esce sconfitto, tanto

che il Papa viene anche fatto prigioniero ad un certo punto. Tutto questa

rappresenta anche il momento in cui il Papato deve riformulare le proprie

pretese, riscriversi insomma, tenendo conto dell’emergere delle monarchie locali

estremamente potenti, la cui autorità diventa sempre più invasiva. Talmente

grande era l’autorità di Filippo il Bello, che nel XIV secolo il Papato ne subisce

una grande influenza tanto da decidere di lasciare Roma e di trasferire la propria

sede, dal 1309 – 1378 ( quasi 70 anni, anche se il Papato era sempre stato

mobile, ma restando pur sempre nell’area romana, e tornando sempre a Roma

che lasciava solo d’estate per paura della malaria ). A trasferire la sede è il

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
59 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher crocchetta88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia della cultura giuridica medievale e moderna e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Zendri Christian.