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Storia della cultura giuridica medievale e moderna

Età medievale

Il secolo XI è decisivo nella storia europea perché vede compiersi quella che è stata definita una vera e propria rivoluzione, che dalle stesse parole di Harold J. Berman, autore di Law and Revolution, non si verificò ad opera di un partito di rivoluzionari, bensì del Papa; questa la ragione per cui la si indica col nome di rivoluzione papale o pontificia, che sta alla base di tutto ciò che è moderno (1050-1150). Berman afferma questo, poiché individua alcuni tratti (in particolare 10) distintivi della modernità, che ritrova per la prima volta proprio in quest’epoca, il che ci è sufficiente nel sostenere che tale epoca è l’origine della modernità stessa (metà sec. XI).

Perché il cambiamento che si produce tra il 1050 e il 1150 è etichettato col termine rivoluzione? A darci risposta è ancora Berman affermando che tale cambiamento non si è presentato con un progressivo evolversi, bensì con caratteristiche che si impongono con impeto violento. Queste caratteristiche della tradizione giuridica occidentale a partire dall’età della suddetta rivoluzione papale sono:

  • Nella tradizione giuridica occidentale esiste una distinzione netta tra le istituzioni giuridiche e le altre;
  • L’amministrazione delle istituzioni giuridiche è affidata ad uno specifico ceto professionale: i giuristi (professionisti del diritto);
  • La formazione di tali professionisti è affidata ad un corpo separato di studi superiori. (Si diventa giuristi seguendo un corso come il nostro);
  • Intercorre un rapporto complesso e dialettico tra le dottrine giuridiche, che formano i giuristi, e le istituzioni giuridiche. Le dottrine descrivono le istituzioni e le influenzano, poiché le sistematizzano e ne conferiscono coerenza e unità, talvolta intervenendo anche nella pratica delle soluzioni;
  • Il diritto nella tradizione occidentale è concepito come un tutto organico, un corpo. Ogni parte del fenomeno giuridico è collegato alle altre, influisce sulle altre e ne è influenzato (la riflessione ci porta al Corpus Iuris Civilis);
  • Il diritto in quanto corpo, per mantenersi vivo deve cambiare nel tempo, deve possedere la capacità di cambiare. Esso non è un dato assunto una volta per tutte, ma qualcosa che evolve;
  • Questo cambiamento non è un semplice adattamento al mondo esterno che essendo mutato richiede nuove risposte, ma è capace di evolvere secondo un disegno organico, una sua logica interna, una sua necessità. In altre parole, il suo sviluppo risponde ad esigenze interne di coordinamento tra le sue parti;
  • La supremazia del diritto. Il diritto è considerato vincolante anche per chi detiene il potere (anche se si tenta di violarlo). È necessario che l’esercizio del potere si conformi al diritto, alle norme giuridiche, anche se chi esercita il potere cerca di utilizzare il diritto secondo proprie necessità;
  • La pluralità e la coesistenza di più giurisdizioni e più ordinamenti giuridici all’interno di una comunità (questa è sentita come la più peculiare delle caratteristiche da Berman);
  • Tensione sempre presente tra realtà e ideali, tra quello che noi pensiamo debba essere il diritto e quello che concretamente è, e che molte volte diverge dagli ideali. Sono tensioni importanti perché da esse scaturisce la vita del diritto, ma soprattutto perché sono destinate ad esplodere in modo violento con le rivoluzioni che segnano l ‘assetto giuridico di una comunità, la quale, in seguito, muta in modo permanente.

Esempi che rispecchiano i punti elencati sono la Rivoluzione Inglese, Americana, Francese, di Ottobre, tutte riconosciute proprio come tali. Ciò non basta, secondo Berman ogni rivoluzione presenta delle caratteristiche che la distingue da altri fatti e cambiamenti (nel corso della storia non tutti i cambiamenti sono stati definiti con tale termine); vediamole:

  • Deve essere un cambiamento fondamentale, che modifichi dalle fondamenta un assetto sociale, giuridico, ecc.. ;
  • Deve essere un cambiamento rapido, che non possa, dunque, avvenire in secoli o millenni;
  • Deve essere un cambiamento violento, che incontri e debba superare una forte resistenza violentemente (la rivoluzione francese è un chiaro esempio, e nasce proprio perché in Francia la resistenza era più forte che altrove);
  • Deve essere un cambiamento duraturo, infatti, molti eventi sono stati classificati come rivolte e non rivoluzioni, poiché anche se molto rapidi e violenti nel predisporsi, poco duraturi nei risultati.

Concludendo, tutto ciò che si verifica tra XI e XII sec. Per Berman è una rivoluzione (tesi bermaniana). Quali fatti scatenano questo cambiamento? In cosa consiste esattamente? Per poter rispondere dobbiamo ripercorrere gli avvenimenti di quegli anni.

Il secolo XI è segnato da profondi mutamenti soprattutto all’interno della Chiesa, la quale, fino a tale momento storico era vissuta nelle forme e nei limiti della Chiesa Costantiniana e Post-costantiniana, ossia, caratterizzata da uno stretto legame tra potere secolare e potere spirituale, che apparivano piuttosto misti; l’imperatore interveniva spesso nei fatti della Chiesa, tanto da farle condurre sul trono di Pietro personaggi di grande importanza e anche di dubbia moralità.

Ciò che da tale momento si cerca di perseguire, dunque, è una più netta distinzione tra i poteri secolare e spirituale; bisogna osservare che non si parla di separatezza, poiché gli uomini in questo tempo hanno piena consapevolezza di essere formati da corpo e anima, di vivere la vita in terra e la morte nell’aldilà, per cui occorrevano autorità in grado di disciplinare in modo completo la vita dell’uomo nelle sue esigenze materiali e spirituali. Siamo di fronte alla considerazione che il potere spirituale deve in qualche misura rendersi autonomo da quello secolare, essere in grado di governarsi da solo e di fornire una serie di indicazioni al detentore del potere secolare.

La ricerca di tale autonomia è da ricollegarsi alla figura di uno straordinario pontefice, Gregorio VII (Ildebrando di Soana) ricordato proprio in quanto massimo rappresentante dello sforzo riformistico della Chiesa di quel tempo. Papa Gregorio VII rivendica energicamente di fronte all’impero l’indipendenza del potere spirituale, che vede come suo unico rappresentante, grazie sempre a Gregorio VII, solo ed unicamente il Papa. Le sue idee al riguardo le si ritrovano in una serie di atti del suo pontificato e in un documento che risale al 1075 e che porta il celebre/i nome di Dictatus Papae (I dettati del Papa). Si tratta di un documento breve (una pagina con 27 proposizioni), in cui sintetizza le sue idee in merito al primato della Chiesa Romana.

I fatti sono abbastanza noti, la contrapposizione tra Papato e Impero suscita una reazione in Enrico IV, imperatore tedesco, che cerca di deporre il pontefice, ma con scarsi risultati poiché Gregorio VII lo scomunica (pena, questa, più alta di tutto il diritto canonico che implica vari gradi di esclusione di un suo membro dalla comunità dei fedeli a causa di gravi e ostinate infrazioni alla morale e/o alla dottrina riconosciuta) e scioglie i sudditi di Enrico IV dall’obbligo di fedeltà verso costui, legittimandoli a non sottostargli più. L’imperatore, pertanto, è costretto a scendere in Italia, a piegarsi, a presentarsi al Papa come penitente chiedendo la remissione della pena. Ottenuta la remissione e dopo aver riconquistato la sue preminenza in Germania, ritorna in Italia con l’esercito e con l’intento di impadronirsi della persona del Papa, il quale chiama in suo aiuto i Normanni.

Lo scopo della rivoluzione papale era dunque quello di distinguere l’ordinamento giuridico della Chiesa e renderlo autonomo, non più dipendente dal potere dell’Imperatore, ma solo dal Papa. Questo fatto è decisivo tanto per la Chiesa quanto per lo stesso ordinamento secolare, che deve ricostruirsi, riedificarsi tenendo conto del nuovo stato delle cose. In fin dei conti se oggi possiamo trovare nella nostra Costituzione che Stato e Chiesa sono due ordini distinti e autonomi, lo dobbiamo sicuramente a tutto questo; tuttavia costruire due diritti significa rendere alla lunga pensabile tale assetto, ignoto alla cultura antica e ad altre culture.

Come detto all’inizio, tale distinzione non presuppone una rigorosa separazione. Prima di Gregorio VII, c’era stato Papa Gelasio I (fine V sec), che in una lettera all’Imperatore Anastasio, aveva detto che il mondo è retto da due autorità, due poteri: l’autorità dei Pontefici e la potestà del Re; stabiliva quindi una certa cooperazione tra i due, ma fin da allora suggeriva che in fin dei conti, l’autorità dei pontefici era più importante perché anche l’Imperatore aveva un’anima che doveva sottoporsi al giudizio di Dio, e il pontefice, essendo l’unico responsabile della salvezza delle anime, rispondeva anche di quella dell’Imperatore, potendo intervenire per salvarla anche prima che costui morisse. Gelasio I sostiene, quindi, la forte indipendenza del potere spirituale.

Il diritto giustinianeo

In che modo la Chiesa si sforza di ottenere tale risultato? La prima esigenza è quella di conoscere i principi e le norme giuridiche della Chiesa stessa. Si impone la necessità di scegliere le autorità giuridiche della tradizione ecclesiastica, ed è così che compaiono una serie di raccolte di diritto canonico: esempi dell’età pre-gregoriana sono Dionisio Hadriana (Dionisio dal monaco Dionigi il piccolo e il Papa Adriano); Decretali Pseudoisidoriane (attribuite in modo incerto ad Isidoro, tra VIII e IX sec, raccolta di falsi, poiché falsamente attribuiti ad altri autori più prestigiosi); età gregoriana inizi XI sec: Decretum Burcardo di Worms, alla fine del secolo troviamo altre riforme di Anselmo da Lucca o quella del cardinale Gregorio di San Crisogono, o ancora di Ivo di Chartres, il quale è autore di ben tre importanti raccolte: un Decretum, e altre due raccolte che prendono il nome di Panorama (ibrido di latino) e Tripartita (divisa in tre parti).

Anche il mondo del diritto secolare è attraversato da numerosi tentativi di riforma, che si svolgono attorno all’opera Giustinianea; osserviamo in ciò una differenza: mentre la Chiesa è costretta a costruire di volta in volta le proprie raccolte, i giuristi secolari possono utilizzare delle raccolte giustinianee, presenti già dal VI secolo.

Giustiniano sale al trono nel 528, e nello stesso anno avvia un processo di codificazione del diritto, Codex Iustinianus, e i lavori procedono velocemente, infatti nel 529 è già pronto. Si tratta di una raccolta di leges, costituzioni imperiali emanate dall’imperatore, di cui non ci rimane nulla se non qualche frammento di papiro egiziano. L’unica cosa importante che rinveniamo è che in quel codice era ricompresa la cosiddetta legge delle citazioni; questo ci mostra che quando Giustiniano ordina la compilazione del Codex, non aveva in mente un progetto unitario.

Subito dopo, sente di compiere un passo in più e nel 530 pubblica una costituzione definita Deo Auctore, con la quale ordina a Triboniano di avviare una raccolta di iura, ossia frammenti di opere di giuristi romani, anche di coloro non dotati di ius respondendi. L’opera è già conclusa nel 533 (16 dicembre), anno in cui emana un’altra costituzione Tanta con cui ordina di compilare il Digesto, mentre con la costituzione Omnem ristabilisce il corso di studi dei giuristi, della durata di 5 anni (1 Istituzioni, 2-3-4 Digesto, 5 Codice).

Il 25 Dicembre del 533 con un’ulteriore costituzione denominata Maiestatem promulga le Institutiones, ossia una manuale elementare di diritto volto al superare le ormai vetuste Istituzioni di Gaio; si tratta di un’opera dello stesso Imperatore che i nostri antenati dovevano imparare a memoria. Il 16 Novembre del 534, Giustiniano emana un’altra costituzione denominata Cordi, con la quale è pronto un altro codice dal titolo Codex Iustinianus Repetitae Praelectionis, che ancora oggi possiamo leggere; si tratta di una raccolta di leges che partono da Adriano, divisa in 12 Libri, divisi a loro volta in Titoli, il cui contenuto è descritto da una Rubrica e in cui le costituzioni sono inserite in ordine cronologico.

Tutti questi testi rappresentano il lascito della tradizione romana a quella medievale, anche se i testi romani subirono le interpolazioni dai compilatori giustinianei stessi. Costantinopoli, Roma, Bento, le tre città dove fu maggiormente presente la tradizione giustinianea, le cui opere non unità restano distinte. I testi approvati da Giustiniano medesimo hanno assunto valore di legge, facendo accrescere l’autorità dei loro giuristi, anche se rimane il fatto che non conosciamo tutto quello che non è compreso nel Digesto. Giustiniano salva una buona parte della tradizione romana ma ne causa anche un’ingente perdita (critica moderna). Egli muore nel 565, e cosa importante è che non smise mai di legiferare nel corso della sua vita, emanando altre costituzioni non comprese però nel codice né in uno nuovo, ma queste ultime denominate Novelle, ebbero notevole circolazione e oggi ne possediamo un discreto numero. Ci giunsero in 3 raccolte diverse:

  • Collezione Greca (168 Novelle, ma dal punto di vista della storia del diritto medievale e moderno è irrilevante);
  • Epitome Iuliani (raccolta di riassunti delle Novelle, che nel loro formato originario sono testi di leggi molto lunghi; contiene 124 Novelle, anche se 2 sono doppie, e ha avuto molto fortuna nei primi secoli del Medioevo);
  • Authenticum (contiene 134 Novelle, questa volta riportate nel loro testo integrale, ed ebbe grande importanza nei secoli del medioevo più maturo).

Dopo l’opera giustinianea, dopo il 534, assistiamo alla metà occidentale dell’impero, dominata da popolazioni barbariche che vi si insediarono. Giustiniano non si accontenta di legiferare, ma vuole riunire i due regni, cercando di riconquistare l’Italia nel 535. All’inizio sembra procedere tutto bene, ma l’impero romano d’Oriente da sempre in lotta con i Persiani, costringe Giustiniano a fare ritorno lì. Successivamente, nel 553, Giustiniano riesce a conquistare l’Italia e decide di estendere la validità della sua opera non a tutto l’Occidente, bensì solo all’Italia stessa; pertanto, nel 554, con una forma di legislazione denominata Pragmatica Sanctio, realizza questa sua missione, tanto che l’Italia venne definita terra del diritto giustinianeo.

Sorge spontanea una domanda, cosa c’era prima di tale legislazione giustinianea? Oltre ai codici Gregoriano, Ermogeniano, era vivo un diritto che derivava dalla prassi, dalla quotidianità, più che dal pensiero. La lingua latina era conosciuta, anche se il latino parlato non era uguale a quello scritto, tanto da essere definito latino volgare, del volgo appunto; lo stesso diritto viene definito volgare (mancano giuristi formati in maniera adeguata, utenti che ricevevano risposte più sofisticate). Nascono, dunque, figure nuove, di cui Giustiniano deve tenere conto per l’introduzione della sua opera. L’ingresso delle popolazioni germaniche nei territori dell’impero, porta con sé diritti diversi, che costringono talvolta lo stesso diritto romano a cambiare, ad adeguarsi. Le leggi di tali popoli sono scritte in latino, ma si tratta di un latino un po’ strano, difficile da comprendere, oggi, dagli stessi germanisti. Questi popoli germanici avanzano anche dei componenti romani, come ad esempio i Visigoti, il cui diritto non può andar bene per questi ultimi; vige, in altre parole, il principio della personalità del diritto, affatto legato alla territorialità dello stesso, ma a certe persone, per cui i Visigoti disciplinano i loro rapporti sulla base del loro diritto, e i romani sulla base del proprio, indipendentemente da dove si trovino. Ma nel caso di matrimoni misti, come si procede? Una risposta del genere è molto difficile, e può accadere che si stabilisca prima quale diritto deve essere applicato; a tal proposito possiamo dire che si sono diffuse due legislazioni: Lex Romana Visigothorum e Lex Visigothorum.

La presenza di una lex romana visigothorum, indica forse, la necessità di un legame con la tradizione giuridica romana, cornice giuridica più vasta, universale (al di là della caduta dell’impero). Dunque, la presenza di tale o tali leggi è interpretata come segno di un legame ideale con la tradizione, sui cui testi studiare e formarsi. Tutto ciò è vero per il regno Visigoto, ma anche per la generalità dei regni romano-barbarici, che hanno sempre avvertito l’importanza della stessa tradizione romana, la quale ha fornito loro una lingua, una scrittura, una religione (si tratta per la maggior parte di barbari cristianizzati); in questo senso, essi ne subiscono di più il fascino, l’influenza.

Il mito della tradizione romana è importante anche per quelle popolazioni che si presentano lontane da esso, come l’Italia. L’abbiamo lasciata con Giustiniano, ma a partire dal 569 avviene un fatto molto importante: l’invasione dei Longobardi (altra popolazione germanica). Costoro non vengono in contatto per la prima volta con i romani (servizio militare), al contrario, ma ora ci si occupa del loro ingresso in Italia, che segna la fine dell’unità delle penisola; conquistarono, infatti, solo la parte centro-settentrionale, ad eccezione di Venezia che era bizantina, Ravenna...

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher crocchetta88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia della cultura giuridica medievale e moderna e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Zendri Christian.
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