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COMPOSIZIONE TRA LE PARTI
L’idea che noi abbiamo è che si commetta un reato, parta un processo e si concluderà con
sentenza di condanna o assoluzione. Nel medioevo vi sono mille esiti, non vi è un’unica possibilità:
può prendere strade alternative al processo, per cui il processo non parte proprio, vi è l’idea che è
il magistrato che fa partire il processo d’ufficio, è presente la possibilità che sia la vittima o il
parente della vittima a far partire il processo, può non partire in caso di composizione tra le parti.
La composizione può avvenire prima e fuori dal processo, oppure nel corso del processo. ciò
significa che la vittima concede il perdono a chi ha commesso il reato, con pacificazione tra le
parti, ciò che accontenta anche l’istituzione pubblica che vuole che la pace si riconquisti nella
comunità. La pena assume la forma in questo caso di risarcimento nei confronti della vittima. Le
composizioni sono già previste nell’editto di Rotari, e arrivano fino alla rivoluzione francese, vi sono
norme che contengono un tariffario. 04/11/2014
Il rito accusatorio vuole che vi sia un privato a far partire il processo. Una composizione è possibile
anche prima e al posto del processo, con cui il potenziale conflitto all’interno della società viene
evitato. Vi è un aspetto di composizione sociale. Si dà la pace. L’attività di composizione ha un
risvolto pubblico. Non è nemmeno solo un problema puramente interiore, perché ci deve essere
un’attività concreta reale verificabile che porta alla composizione e si formalizza in atti solenni e
anche attraverso la corresponsione di somme di denaro. Difficile distinguere se la somma è a titolo
di risarcimento o di pena. Si tratta di un approccio già alto-medievale. Il colpevole pagando la
somma prevista già espia e il dissidio si estingue in base alla composizione. È un approccio
altomedievale che prevale perché è economico, in quanto si evita il processo.
Gli ultimi statuti per le città si hanno a fine ‘400 – inizio ‘500, in realtà nei centri più piccoli che
sovente non sono città (la città si determina non sulla base dell’entità demografica, è quella dove
risiedono i detentori del potere politico, nonché sede di una diocesi). Nella prima età moderna vi
sono diversi centri abitati che crescono, mettendo per iscritto i loro statuti, ma non sono città. Non
vi è vera differenza dal punto di vista qualitativo rispetto a quello delle città, ma ci si arriva secoli
dopo.
Gli statuti continuano a essere vigenti. Quello che leggiamo negli statuti non è meno rilevante per
studiare la storia del diritto moderno fino a dopo la rivoluzione francese, il vecchio regime resiste,
in cui si fa riferimento alle somme che possono essere pagate per i reati. Non vi è molto contrasto
a queste norme.
Non è detto, a parte la composizione (modo comunque formalizzato da norme di legge), vi è un
terreno “grigio” che riguarda una serie di conflitti che hanno rilevanza giuridica in cui per tutto il
medioevo e oltre si sviluppa una storiografia di approccio antropologico che è stato definito come
ambito della infragiustizia in cui i conflitti in atto o potenziali vengono risolti senza il ricorso
all’intervento dei poteri pubblici, tra privati al cospetto della comunità, ma senza attingere alle
regole consolidate nel diritto che siano messe per iscritto o semplicemente consuetudinarie. L’idea
è che queste regole elementari si possano riscontrare in tutte le comunità. La giustizia si realizza
attraverso accordi brevi manu adottati tra persone che si conoscono che interagiscono all’interno di
queste comunità, sostanzialmente statiche. In queste comunità statiche il ricorso al diritto
amministrato da funzionari pubblici viene sentito come estraneo, buon motivo per non far partire un
processo penale. Esclusi questi due aspetti comincia il processo, ma questa è una possibilità. In
ogni caso non è detto che si arrivi alla sentenza (normalmente di condanna), non è detto che la
sentenza venga per forza attivata. L’insieme di attività giuridiche che mirano alla repressione
penale. Vi sono poi complicazioni dovute alla pluralità di giurisdizioni, che fino alla rivoluzione
francese non viene eliminata e che solo autori come Beccaria arrivano a teorizzare come qualcosa
di intollerabile.
Quindi esiste una giustizia pubblica, ma anche altre giustizie concorrenti anche in campo penale:
canonica, feudale, signorile locale.
L’ordinamento canonico vale anche quando vi sarà la divisione tra cattolici e protestanti.
L’ordinamento canonico è alternativo a quello civile ed ha un suo diritto penale. Vi sono reati
canonici, ma non in via esclusiva, sovente ciò che è crimine per l’ordinamento canonico lo è anche
per l’ordinamento civile. In questi casi si può andare indifferentemente davanti al giudice laico o al
giudice ecclesiastico (c.d. reati di misto foro). Il vescovo era il giudice a livello locale, di solito
giudica un suo vicario. Non vi è un criterio di ripartizione, visto che la giurisdizione è concorrente
vale il principio per cui laddove si incardina il processo, esso rimane.
All’interno della giustizia laica non vi è solo la giustizia ordinaria, vi sono giurisdizioni locali che
fanno concorrenza a quella ordinaria. Per es. la giustizia feudale. Il signore feudale di solito
dispone anche di poteri giurisdizionali. La giurisdizione non è un elemento essenziale della
condizione del signore feudale. Si ricevono quando si riceve un territorio anche poteri sulle
persone che vivono lì. Il vincolo feudale non ha innanzitutto una coloritura pubblicistica, ma ai livelli
più alti è quasi inevitabile che dal ricevere questi terreni derivi anche il potere di esercitare la
giurisdizione. Si tratta di assetto che si forma ancora nell’alto medioevo e che permane lungo tutti i
primi secoli della modernità.
Dall’altro lato vi è una giurisdizione signorile. Si tratta di signorie fondiarie, di latifondisti. Vi sono
persone che vivono sulle terre del latifondista, così si ricrea il meccanismo che si ha nella giustizia
feudale. I cittadini si rivolgono al signore territoriale (per es. al contadino non interessa se il signore
è proprietario effettivamente delle terre o meno).
Nel caso in cui il giudizio prosegua e l’imputato finisca davanti a un giudice locale che esercita la
giurisdizione per conto di un sovrano, fissa una sentenza e quindi una pena (rarissima
l’assoluzione). La pena è una delle cose che sta più nell’arbitrio del giudice. Mitigare la pena è
possibile e in un’ottica in cui il giudice applica norme che non sono scritte, il giudice si arroga il
compito di valutare la gravità della pena in concreto. Si possono esperire rimedi diversi ed
alternativi che mettono in discussione tutto, in primis la grazia, da sempre uno degli attributi della
sovranità e al posto di applicare la sentenza interviene l’autorità sovrana e in virtù dei propri poteri
che vanno al di là del diritto positivo, si annulla tutto, si prende atto che il reato è stato commesso e
che il soggetto si merita quella determinata pena, ma in base alle considerazioni politiche, il
sovrano ritiene di poter seguire un’altra logica, mandando indenne il processato.
Le sentenze di solito non sono motivate, non mettendo in condizione la giustizia del
provvedimento, perché mettere la sentenza in discussione sembra andare contro l’ottica del
sistema. Tuttavia si ricorre poi alla richiesta di grazia, strumento extraprocessuale, rimessa alla
totale discrezionalità nella sua concessione, il sovrano decide sulla base di criteri non scritti nel
diritto positivo.
Le pene previste sono molto pesanti, ma non corrispondono alla realtà. La pena deve fare da
spauracchio, non sempre la si irroga perché non sempre si arriva a sentenziare, e quando viene
emessa si può ricorrere alla grazia, inoltre spesso non vengono eseguite, perché è facile la fuga
(ma viene bandito). L’istituto del bando va visto nella sua applicazione concreta, la condizione di
fuorilegge in concreto permette delle vie di uscita, ancora una volta nell’ottica della pace che si può
chiedere dalla vittima del reato. La pacificazione privata viene favorita e accolta dall’ordinamento
giuridico. Non è certo che se si ottiene il perdono e si arrivi alla compensazione il bando venga
tolto, perché a quel punto la condanna è stata emessa, però a meno che non vi siano motivi politici
che inducano il principe a vietare la revoca del bando, se si ottiene la pace privata si può avere la
revoca del bando. 06/11/2014
Consilia di Cipolla (fotocopia 4). Cipolla nella seconda metà del ‘400 si occupa in maniera
abbastanza specialistica del diritto criminale mentre i suoi colleghi in quel momento non lo fanno.
Ci sono anche trattazioni specifiche su certi temi, che possono essere inerenti ai corsi universitari.
Ci sono una serie di occasioni a margine della didattica standard. Vi sono le repetitiones in cui il
docente fuori dal corso si può dilungare su un argomento. Quando tiene ancora corsi privati,
Cipolla tiene queste repetitiones di argomento penalistico . Poi si dedica alla stesura di consilia
criminalistici. Se ne conservano come tali in particolare 80. Siamo negli anni al massimo 70 del
1400. Non vi è una data unica, perché i consilia sono resi man mano che vengono chiesti. Il
giurista non si mette a tavolino individuando temi da sviluppare dal punto di vista teorico. Il
consilium è un testo redatto a richiesta del giudice a processo in corso. Il giudice teme il giudizio di
sindacato, che significa che uscito di carica (le cariche sono brevi in questi tempi), alla scadenza,
gli statuti prevedono che l’attività del magistrato uscito di carica sia sottoposta a giudizio di
sindacato, si va a verificare se gli atti compiuti sono legittimi o se ha violato la normativa vigente.
Se l’ha violata i soggetti che si ritengono illegittimamente danneggiati possono farsi avanti. La
sentenza non è direttamente impugnabile, ma vi è il sindacato. Il giudice dunque ha interesse a
emettere una sentenza impeccabile per passare indenne il giudizio di sindacato. Il magistrato che
incorre nel giudizio di sindacato.
Già in età comunale per altro verso, per cercare di sedare la lotta per fazioni che infesta tutte le
città italiane, il podestà viene individuato in un forestiero . Vi sono di solito almeno due fazioni
contrapposte. Il rischio è che quando una fazione prenda il