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DOMANDE

Periodo sospetto nel fallimento: il periodo sospetto nel fallimento è

quel periodo che e' precedente ad una certa stipulazione di un atto che si

può revocare; si arriva ad escogitare il periodo sospetto perche i creditori,

nel momento in cui vogliono ampliare l’attivo fallimentare, vanno a

considerare quei contratti con i quali il fallito, in prossimità del fallimento,

aveva adoperato il proprio patrimonio; per aggredire qualunque negozio

con il quale il debitore aveva fatto venir meno una garanzia ai creditori per

l adempimento del proprio debito, lo strumento che aveva a disposizione

ogni creditore era l’azione revocatoria, che aveva molte azioni a sua

disposizione: una era il consilium fraudis: era difficile dimostrare che un

debitore si era accordato con un terzo per frodare i creditori, era difficile

dimostrare il fatto che il debitore avesse approfittato del fatto

dell’imminenza del fallimento per concludere un negozio giuridico; per

rendere più semplice ai creditori di rendere nulli quei negozi, era posta a

loro favore l’azione revocatoria fallimentare: i negozi fatti in un certo

periodo prima del fallimento sono inefficaci, per evitare che fossero fatti in

frode; il periodo sospetto e' un periodo anteriore al fallimento che rileva

che i negozi compiuti in un certo periodo del fallimento sono inefficaci.

Questo periodo non serve per la dichiarazione di fallimento, ma e' un

periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Quinque compilationes antiques: Il corpus iuris canonici e' il

complesso normativo di riferimento della chiesa; non tutto il diritto

canonico confluisce nel corpus. Fra il “Decretum Gratiani” e il “Liber

extra”, noi abbiamo questo fenomeno delle lettere decretali: i pontefici

rispondono sempre più spesso alle problematiche giuridiche di vario tipo

con la “littera decretali”, che, siccome travalicano il caso concreto e

assumono una valenza erga omnes, si avverte la necessità di raccoglierle

in collezioni; col termine “Quinque compilationes antiques si vogliono

indicare quelle raccolte di decretali raccolte dal 1180, che sono 5, delle

quali 3 private e due ufficiali; le tre private sonno: il “Breviarium

extravagantius” di Bernardo da Pavia (che sancisce l’ordine della

trattazione del diritto canonico che verrà rispettato in tutte le compilazioni

successive), la raccolta fatta da Giovanni del Galles, e quella fatta da

Giovanni Teutonico. Le due compilazioni ufficiali sono quella fatta da

Innocenzo III e quella fatta da Onorio III: intanto i pontefici avvertono la

possibilità di raccogliere le lettere decretali, e non solo si pongono in una

tematica di conservazione, ma inviano queste raccolte alle scuole e ai

tribunali ecclesiastici (da un lato queste raccolte sono pensate per la

scuola e poi anche per i tribunali). Sono antiques perche non entrano nel

corpus iuris.

Contratto di censo: E’ un caso exceptus al divieto delle usure; è un

contratto diffusissimo nell’epoca moderna, perche rendeva possibile la

fruttificazione del denaro senza incorrere nel divieto delle usure; il

contratto di censo si suddivide in contratto di censo riservativo e in

contratto di censo consegnativo o costitutivo; riservativo: si aveva quando

un soggetto vendeva un immobile e vendendo quest’immobile si riservava

su di esso una vendita (l’acquirente pagava una parte del tempo e l’altra

parte veniva pagata in rendita: un censo che ogni anno, mese, ecc.. il

nuovo proprietario doveva pagare al venditore); è riservativo, quindi,

perche il venditore si riservava su quel bene una rendita. Consegnativo: si

aveva quando un soggetto dava ad un altro una somma di denaro e il

ricevente si obbligava a costituire sul proprio bene una vendita a

vantaggio del soggetto che aveva pagato questa somma (il ricevente

costitutiva su un suo bene una rendita a mio vantaggio: una rendita di tot

ogni anno, mese, ecc). Con i contratti di censo, dopo un certo periodo, il

capitale versato andava ad essere superato dal capitale che veniva

percepito dal creditore del censo, allora, e' evidente che abbiamo una

fruttificazione del denaro; ma qui la fruttificazione e' spalmata in un lungo

periodo e poi ha come caratteristica il rischio del perimento della cosa: nel

caso in cui perisca il fondo in cui e' costituita la rendita, il censo si

estingue. Il rischio e la lunga durata rendono lecita la pattuizione di

interessi.

Società di persone e società di capitali: Sono definizioni in uso nella

scienza commercialistica; le società di persone sono quelle dove

predomina l’elemento personale; le società di capitali sono quelle dove,

invece, prevale l’elemento patrimoniale. Le società di persone sono di tre

tipi, e le troviamo citate nel codice civile: la società semplice, la società in

nome collettivo e la società in accomandita semplice. Le società di capitali

sono di 4 tipi: la società a responsabilità limitata, la società a

responsabilità limitata con un unico socio, la società per azioni e la società

in accomandita per azioni (anche questa distinzione si ritrova all’interno

del nostro codice civile). Si è trattato di questi due tipi di società per dire

che una parte della dottrina commercialistica (questo è ciò che afferma

Francesco Galgano) ha sottolineato il fatto dell’origine di questa

distinzione: le società di persone hanno fatto la loro comparsa nel basso

medioevo, le società di capitale, invece, sono nate dal capitalismo, in età

moderna; questo e' vero fino a un certo punto, perche la grande

distinzione che rileva e' quella fra società propriamente detta e società

impropriamente detta.

Glossa et consentia: L’abbiamo vista riguardo gli esempi di interpretatio

creativa; il primo era quello di Viviano Tosco. Sono entrambi scaturiti da

riflessioni sopra un passo di Ulpiano; Ulpiano afferma che due soggetti

possono accordarsi per scegliere un giudice diverso da quello che

l’ordinamento ha predisposto per risolvere la controversia. Ulpiano fa un

ragionamento di tipo processuale, considerando l’istituto della

competenza: nell’ambito dell’unica giurisdizione romana, le parti possono

scegliere un giudice diverso da quello competente. Viviano Tosco, trova,

invece, un esempio pratico: egli parla, nel basso medioevo (XIII secolo), di

due modenesi che si mettono d’accordo nello scegliere, per risolvere la

controversia, un giudice di Bologna (sembra lo stesso ragionamento di

Ulpiano): l’interpretazione è creativa, perche, riproponendo il principio

nell’esperienza basso medievale, dove sono presenti una pluralità di

ordinamenti, la deroga non e' più alla competenza ma della giurisdizione

(e' come se due italiani scegliessero due giudici francesi). La “Glossa et

Consentia” si inserisce in questo ragionamento: questa glossa utilizza,

nella parte discorsiva, qquesta lex Sisesubiciant per un problema di

giurisdizione ecclesiastica: va a considerare se due chierici possono

derogare la competenza del proprio vescovo nella controversia, e dice di

no; indipendentemente dalla soluzione, il ragionamento si basa sul passo

di Ulpiano, però fondandosi su un passo di un autore che non poteva

neppure immaginarsi una giurisdizione ecclesiastica. Ulpiano scriveva in

un periodo dove la chiesa era una specie di associazione,e non poteva

nemmeno immaginare che avesse una sua giurisdizione autonoma; questa

glossa ci dimostra come i testi romani fossero utilizzati a supporto.

Quaestiones: Erano di vario tipo; la prima distinzione era tra le

quaestiones legitimae (su interpretazione dei testi del corpus iuris civilis e

del corpus iuris canonici; furono le prime a scomparire) e tra le

quaestiones ex facto emergentes (all’interno di queste, erano suddivise: –

quaestiones punto: che emergevano da fatti del momento; - quaestiones

statutorum: quelle sugli statuti, che venivano lette con strumenti del

diritto comune; - quaestiones feudorum: in materia feudale, che

consentirono la romanizzazione del diritto feudale: il diritto feudale, che

aveva avuto origine germanica, viene ad acquisire sempre più una

terminologia romanistica, anche per descrivere istituti tipici della

legislazione germanica).

LEZIONE 24: RIPASSO PARTE SPECIALE

Alla nozione di imprenditore ci si arriva grazie all’unificazione tra il codice

di commercio e il codice civile; e' una nozione che sembra richiamare

quella del mercante medievale, però si distingue da questa per il fatto che

pone l’accento soprattutto sulla produzione piuttosto che sullo scambio;

mentre il commerciante esercita attività attinenti che mettono in

collegamento la produzione con il consumo, la nozione di imprenditore

pone l’accento sulla produzione e la prova di questa rilevanza della

produzione è il termine “imprenditore” come sinonimo di “industriale”; le

ragioni che ancora oggi fanno dividere, nell’ambito del diritto privato, il

diritto civile da quello commerciale, vanno ricercate nell’articolo 2082 c.c.,

che deve essere visto in collegamento con l’articolo 2247 c.c., in cui si

parla dell’idea dell’impresa: impresa individuale e impresa collettiva;

questi due articoli sono fatti della medesima pasta.

Addentrandoci, poi, nelle problematiche medievali, abbiamo visto le

ragioni di specialità dello “ius mercatorum”, che si rinvengono nell’ambito

del dualismo iura comune - iura propria: il diritto dei mercanti e' ius

proprium: diritto dei mercanti come diritto proprio rispetto al diritto

comune; ma, accanto a questa ragione istituzionale, c’e' anche una

ragione contenutista: il diritto comune e' un diritto che e' attento ai

formalismi, alle sottigliezze apicali dei ragionamenti giuridici (al diritto

stretto), il diritto dei mercanti, invece, e' un diritto che va al concreto, che

risponde a esigenze equitative: il principio ispiratore del diritto dei

mercanti e' l’equitas mercatoria; l’equitas e' alla base di molti istituti;

l’equitas è intesa anche come tutela del ceto nel suo complesso; questa

equitas e' alla base, per esempio, dell’invenzione della procedura

fallimentare, che risponde a esigenze tipiche dei mercanti. All’interno di

questa procedura, l’equitas e' evidenziata in tanti aspetti; in primo luogo

nella formazione del passivo fallimentare: quando si agevola in modo

incondizionato l’iscrizione dei creditori al passivo fallimentare, non si va a

guardare se i crediti sussistono formalmente, ma l importante e' che il

credito esista nella sostanza, e magari si può c

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiuLsss.94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Landi Andrea.