Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DOMANDE
Periodo sospetto nel fallimento: il periodo sospetto nel fallimento è
quel periodo che e' precedente ad una certa stipulazione di un atto che si
può revocare; si arriva ad escogitare il periodo sospetto perche i creditori,
nel momento in cui vogliono ampliare l’attivo fallimentare, vanno a
considerare quei contratti con i quali il fallito, in prossimità del fallimento,
aveva adoperato il proprio patrimonio; per aggredire qualunque negozio
con il quale il debitore aveva fatto venir meno una garanzia ai creditori per
l adempimento del proprio debito, lo strumento che aveva a disposizione
ogni creditore era l’azione revocatoria, che aveva molte azioni a sua
disposizione: una era il consilium fraudis: era difficile dimostrare che un
debitore si era accordato con un terzo per frodare i creditori, era difficile
dimostrare il fatto che il debitore avesse approfittato del fatto
dell’imminenza del fallimento per concludere un negozio giuridico; per
rendere più semplice ai creditori di rendere nulli quei negozi, era posta a
loro favore l’azione revocatoria fallimentare: i negozi fatti in un certo
periodo prima del fallimento sono inefficaci, per evitare che fossero fatti in
frode; il periodo sospetto e' un periodo anteriore al fallimento che rileva
che i negozi compiuti in un certo periodo del fallimento sono inefficaci.
Questo periodo non serve per la dichiarazione di fallimento, ma e' un
periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Quinque compilationes antiques: Il corpus iuris canonici e' il
complesso normativo di riferimento della chiesa; non tutto il diritto
canonico confluisce nel corpus. Fra il “Decretum Gratiani” e il “Liber
extra”, noi abbiamo questo fenomeno delle lettere decretali: i pontefici
rispondono sempre più spesso alle problematiche giuridiche di vario tipo
con la “littera decretali”, che, siccome travalicano il caso concreto e
assumono una valenza erga omnes, si avverte la necessità di raccoglierle
in collezioni; col termine “Quinque compilationes antiques si vogliono
indicare quelle raccolte di decretali raccolte dal 1180, che sono 5, delle
quali 3 private e due ufficiali; le tre private sonno: il “Breviarium
extravagantius” di Bernardo da Pavia (che sancisce l’ordine della
trattazione del diritto canonico che verrà rispettato in tutte le compilazioni
successive), la raccolta fatta da Giovanni del Galles, e quella fatta da
Giovanni Teutonico. Le due compilazioni ufficiali sono quella fatta da
Innocenzo III e quella fatta da Onorio III: intanto i pontefici avvertono la
possibilità di raccogliere le lettere decretali, e non solo si pongono in una
tematica di conservazione, ma inviano queste raccolte alle scuole e ai
tribunali ecclesiastici (da un lato queste raccolte sono pensate per la
scuola e poi anche per i tribunali). Sono antiques perche non entrano nel
corpus iuris.
Contratto di censo: E’ un caso exceptus al divieto delle usure; è un
contratto diffusissimo nell’epoca moderna, perche rendeva possibile la
fruttificazione del denaro senza incorrere nel divieto delle usure; il
contratto di censo si suddivide in contratto di censo riservativo e in
contratto di censo consegnativo o costitutivo; riservativo: si aveva quando
un soggetto vendeva un immobile e vendendo quest’immobile si riservava
su di esso una vendita (l’acquirente pagava una parte del tempo e l’altra
parte veniva pagata in rendita: un censo che ogni anno, mese, ecc.. il
nuovo proprietario doveva pagare al venditore); è riservativo, quindi,
perche il venditore si riservava su quel bene una rendita. Consegnativo: si
aveva quando un soggetto dava ad un altro una somma di denaro e il
ricevente si obbligava a costituire sul proprio bene una vendita a
vantaggio del soggetto che aveva pagato questa somma (il ricevente
costitutiva su un suo bene una rendita a mio vantaggio: una rendita di tot
ogni anno, mese, ecc). Con i contratti di censo, dopo un certo periodo, il
capitale versato andava ad essere superato dal capitale che veniva
percepito dal creditore del censo, allora, e' evidente che abbiamo una
fruttificazione del denaro; ma qui la fruttificazione e' spalmata in un lungo
periodo e poi ha come caratteristica il rischio del perimento della cosa: nel
caso in cui perisca il fondo in cui e' costituita la rendita, il censo si
estingue. Il rischio e la lunga durata rendono lecita la pattuizione di
interessi.
Società di persone e società di capitali: Sono definizioni in uso nella
scienza commercialistica; le società di persone sono quelle dove
predomina l’elemento personale; le società di capitali sono quelle dove,
invece, prevale l’elemento patrimoniale. Le società di persone sono di tre
tipi, e le troviamo citate nel codice civile: la società semplice, la società in
nome collettivo e la società in accomandita semplice. Le società di capitali
sono di 4 tipi: la società a responsabilità limitata, la società a
responsabilità limitata con un unico socio, la società per azioni e la società
in accomandita per azioni (anche questa distinzione si ritrova all’interno
del nostro codice civile). Si è trattato di questi due tipi di società per dire
che una parte della dottrina commercialistica (questo è ciò che afferma
Francesco Galgano) ha sottolineato il fatto dell’origine di questa
distinzione: le società di persone hanno fatto la loro comparsa nel basso
medioevo, le società di capitale, invece, sono nate dal capitalismo, in età
moderna; questo e' vero fino a un certo punto, perche la grande
distinzione che rileva e' quella fra società propriamente detta e società
impropriamente detta.
Glossa et consentia: L’abbiamo vista riguardo gli esempi di interpretatio
creativa; il primo era quello di Viviano Tosco. Sono entrambi scaturiti da
riflessioni sopra un passo di Ulpiano; Ulpiano afferma che due soggetti
possono accordarsi per scegliere un giudice diverso da quello che
l’ordinamento ha predisposto per risolvere la controversia. Ulpiano fa un
ragionamento di tipo processuale, considerando l’istituto della
competenza: nell’ambito dell’unica giurisdizione romana, le parti possono
scegliere un giudice diverso da quello competente. Viviano Tosco, trova,
invece, un esempio pratico: egli parla, nel basso medioevo (XIII secolo), di
due modenesi che si mettono d’accordo nello scegliere, per risolvere la
controversia, un giudice di Bologna (sembra lo stesso ragionamento di
Ulpiano): l’interpretazione è creativa, perche, riproponendo il principio
nell’esperienza basso medievale, dove sono presenti una pluralità di
ordinamenti, la deroga non e' più alla competenza ma della giurisdizione
(e' come se due italiani scegliessero due giudici francesi). La “Glossa et
Consentia” si inserisce in questo ragionamento: questa glossa utilizza,
nella parte discorsiva, qquesta lex Sisesubiciant per un problema di
giurisdizione ecclesiastica: va a considerare se due chierici possono
derogare la competenza del proprio vescovo nella controversia, e dice di
no; indipendentemente dalla soluzione, il ragionamento si basa sul passo
di Ulpiano, però fondandosi su un passo di un autore che non poteva
neppure immaginarsi una giurisdizione ecclesiastica. Ulpiano scriveva in
un periodo dove la chiesa era una specie di associazione,e non poteva
nemmeno immaginare che avesse una sua giurisdizione autonoma; questa
glossa ci dimostra come i testi romani fossero utilizzati a supporto.
Quaestiones: Erano di vario tipo; la prima distinzione era tra le
quaestiones legitimae (su interpretazione dei testi del corpus iuris civilis e
del corpus iuris canonici; furono le prime a scomparire) e tra le
quaestiones ex facto emergentes (all’interno di queste, erano suddivise: –
quaestiones punto: che emergevano da fatti del momento; - quaestiones
statutorum: quelle sugli statuti, che venivano lette con strumenti del
diritto comune; - quaestiones feudorum: in materia feudale, che
consentirono la romanizzazione del diritto feudale: il diritto feudale, che
aveva avuto origine germanica, viene ad acquisire sempre più una
terminologia romanistica, anche per descrivere istituti tipici della
legislazione germanica).
LEZIONE 24: RIPASSO PARTE SPECIALE
Alla nozione di imprenditore ci si arriva grazie all’unificazione tra il codice
di commercio e il codice civile; e' una nozione che sembra richiamare
quella del mercante medievale, però si distingue da questa per il fatto che
pone l’accento soprattutto sulla produzione piuttosto che sullo scambio;
mentre il commerciante esercita attività attinenti che mettono in
collegamento la produzione con il consumo, la nozione di imprenditore
pone l’accento sulla produzione e la prova di questa rilevanza della
produzione è il termine “imprenditore” come sinonimo di “industriale”; le
ragioni che ancora oggi fanno dividere, nell’ambito del diritto privato, il
diritto civile da quello commerciale, vanno ricercate nell’articolo 2082 c.c.,
che deve essere visto in collegamento con l’articolo 2247 c.c., in cui si
parla dell’idea dell’impresa: impresa individuale e impresa collettiva;
questi due articoli sono fatti della medesima pasta.
Addentrandoci, poi, nelle problematiche medievali, abbiamo visto le
ragioni di specialità dello “ius mercatorum”, che si rinvengono nell’ambito
del dualismo iura comune - iura propria: il diritto dei mercanti e' ius
proprium: diritto dei mercanti come diritto proprio rispetto al diritto
comune; ma, accanto a questa ragione istituzionale, c’e' anche una
ragione contenutista: il diritto comune e' un diritto che e' attento ai
formalismi, alle sottigliezze apicali dei ragionamenti giuridici (al diritto
stretto), il diritto dei mercanti, invece, e' un diritto che va al concreto, che
risponde a esigenze equitative: il principio ispiratore del diritto dei
mercanti e' l’equitas mercatoria; l’equitas e' alla base di molti istituti;
l’equitas è intesa anche come tutela del ceto nel suo complesso; questa
equitas e' alla base, per esempio, dell’invenzione della procedura
fallimentare, che risponde a esigenze tipiche dei mercanti. All’interno di
questa procedura, l’equitas e' evidenziata in tanti aspetti; in primo luogo
nella formazione del passivo fallimentare: quando si agevola in modo
incondizionato l’iscrizione dei creditori al passivo fallimentare, non si va a
guardare se i crediti sussistono formalmente, ma l importante e' che il
credito esista nella sostanza, e magari si può c