Storia costituzionale italiana
La storia costituzionale o storia della costituzione può essere esaminata da due diverse prospettive:
- Una normativa, che si basa su quell’insieme di leggi, norme testi costituzionali, convenzioni, che in passato hanno regolato il funzionamento dello Stato liberale;
- Una dottrinale che è più che altro una riflessione dotta, filosofica su quale debba essere l’assetto istituzionale – come deve essere organizzato lo Stato? (Si basa su articoli testi scientifici, giurisprudenza).
La giuridificazione delle dottrine e dei concetti dottrinali, poi, si deve nei paesi anglosassoni prevalentemente ai giudici (creatori di diritto anche costituzionale a tutti gli effetti), mentre nei paesi dell’Europa continentale soprattutto al dibattito scientifico.
L'importanza delle due prospettive
Chi scrive la storia del costituzionalismo concentra inevitabilmente la propria attenzione su una delle due prospettive, ma sarebbe auspicabile che riuscisse a coniugarle entrambe. L’oggetto di studio dello storico costituzionalista è un diritto non vigente (altrimenti sarebbe uno storico costituzionalista!!). Di un testo costituzionale esamina genesi e sviluppo non il risultato finale, ciò che è oggi!
Difatti deve rifuggire, nell’esame, dal rischio di presentismo cioè dalla tendenza a leggere norme e testi passati in ottica moderna. Deve fare cioè uno sforzo di contestualizzazione. Ciò non deve fargli incorrere, tuttavia, nell’eccesso opposto (adamismo): la necessità di situare i concetti costituzionali nella loro epoca non deve significare che la storia costituzionale, come qualsiasi forma del sapere che aspiri a spiegare scientificamente un segmento di realtà, rinunci a formulare i propri concetti e le proprie categorie analitiche.
Lo storico del costituzionalismo, d’altro canto, nello studiare i concetti costituzionali del passato dovrà tradurli nel linguaggio attuale, senza che nulla gli impedisca di utilizzarli per spiegare una realtà anteriore. Per esempio può utilizzare la recente categorizzazione “costituzione formale/costituzione sostanziale” (la prima l’enunciazione delle leggi, dei principi così come appaiono sul testo; la seconda la reale attuazione dei principi e delle leggi) per leggere e spiegare categorie del passato.
Uno dei massimi esponenti italiani di storia costituzionale, il Prof. Fioravanti sostiene che la storia costituzionale non è un “ramo” della storia ma, piuttosto, un modo di fare storia, che si realizza a certe condizioni partendo dalla storia del diritto o dalla storia delle istituzioni, o dalla storia politica. La storia costituzionale è la storia del formarsi della legge fondamentale in una certa collettività storicamente determinata, ed è quindi storia della cultura costituzionale e nello stesso tempo storia delle pratiche, delle regole, delle tutele. Non è mai solo storia delle idee o solo storia della legislazione.
Il ruolo dello storico costituzionale
Lo storico costituzionale deve tener conto non solo delle riforme costituzionali occorse nel tempo (che hanno cambiato materialmente il testo costituzionale) ma anche dei mutamenti costituzionali ossia della giurisprudenza e delle interpretazioni date nel tempo. La storia costituzionale è un po’ un terreno comune per storici, giuristi, economisti ecc. È il campo di incontro di molte aree di indagine.
In Italia, il dibattito sullo stato e sulla sua organizzazione (che fosse alternativa a quella monarchica) è legato allo sviluppo della borghesia che si sviluppa a partire dalla fine del 1700. Da subito la borghesia pensò alla costituzione quale strumento per regolare la vita e l’organizzazione del Paese e tutelasse libertà (regolando il rapporto potere monarchico e cittadino).
Alla fine del 1700 vi sono, in Italia, diversi progetti costituzionali sulla scia di quelli britannici e francesi precursori in questo ambito. In comune, guarda caso, i progetti hanno la centralità della borghesia nella gestione del potere. Tra questi progetti ricordiamo quello di Vasco (che proponeva forme di democrazia diretta ispirato da Rousseau), quello di Gianni–Maggi, quello di Verri -1790- (che aveva elaborato un progetto di riforma dell’org. del milanese). Verri ha idee innovative per l’epoca, dice “il ceto d’un uomo è il genere umano” e immagina cittadini scelti per rappresentare tutti gli altri.
Fattori di cambiamento
La nascita della costituzione, ma più in generale il dibattito sulla necessità di abbandonare forme di monarchia pura per abbracciare istituzioni che includessero maggiormente il concetto di rappresentatività sono dovuti a:
- Sviluppo della borghesia quale classe forte in contrapposizione con la monarchia. È una borghesia forte, risoluta, che non si accontenta di accettare ruoli marginali e che invece vuole partecipare attivamente nella gestione dello stato.
- La vittoria in Francia, della rivoluzione e l’avvento del regime costituzionale che costringe la classe aristocratica e la corona a fare dei passi verso la democrazia.
Nel 1795, in Francia vige la costituzione dell’anno 3º che vuole la separazione dei poteri, il bicameralismo e un suffragio moderatamente ristretto. Ora sebbene tale costituzione avesse portato la Francia a un immobilismo istituzionale e Napoleone sul trono, essa innesca un meccanismo, fa soffiare un vento di innovazione che viene raccolto in Italia. Il modello pre-esistente di monarchia non è più tollerato e la borghesia spinge per far sentire il suo peso, per ridimensionare la corona, per modificare l’asset istituzionale.
L’autoritarismo napoleonico aveva agevolato la collocazione della borghesia a guida dello stato e il superamento del governo misto. Ma come fa a crescere la borghesia?
- Con l’acquisto di beni espropriati al clero e alla nobiltà;
- Con lo sviluppo dell’apparato amministrativo dello stato;
- Con il potenziamento dell’apparato militare.
L’ascesa al potere della classe borghese è lenta ma via via inevitabile e passa per forme di coinvolgimento intermedie quale è, per esempio, la c.d. monarchia amministrativa che vede una collaborazione tra nobiltà e borghesia in campo amministrativo (lasciando le più importanti decisioni politiche alla corona). È evidente che tale esperimento non poteva funzionare. La borghesia voleva un ruolo di primo piano e non accettava compromessi che scolorissero i successi conquistati fino ad allora nelle piazze e con la rivoluzione.
Modelli costituzionali di riferimento
Agli inizi dell’800 i modelli costituzionali di riferimento per la borghesia sono:
- Costituzione di Cadice (costituzione spagnola del 1812) su base democratica in cui la borghesia aveva un ruolo di primissimo piano;
- Costituzione Siciliana su base aristocratica accolta favorevolmente dalle oligarchie feudali dell’isola;
- Costituzione Francese (1814) basata su un precario equilibrio tra aristocrazia e borghesia terriera.
Il carattere popolare del testo della costituzione di Cadice fomenta ancora di più gli animi tanto che a Torino e Napoli diversi gruppi rivoluzionari ne traggono ispirazione. Tuttavia, sebbene la forza della borghesia crescesse sempre di più, tale classe dirigente non aveva la fiducia e l’appoggio totale della popolazione, abituata alla monarchia per cui l’Italia, tra i tre modelli, prende a riferimento quello francese del 1814 che garantiva ampi spazi alla classe aristocratica. La borghesia in Italia capisce che serve il compromesso con la corona per cambiare. Il percorso, tuttavia, è tutt’altro che facile. La corona è diffidente (anche alla luce dell’esperienza nel Regno di Sicilia dove i Borbone avevano dovuto concedere la costituzione e dei cugini francesi).
L’unico vero passo verso il costituzionalismo, negli anni '30, fu l’introduzione degli organi consultivi (consiglio di stato) che esprimevano pareri per la corona sebbene non vincolanti (esperienza che sarebbe fallita dopo pochi anni). Cesare Balbo nel suo libro “Della monarchia rappresentativa in Italia” sosteneva chiaramente che non ci potesse essere un tertium genus, un anello intermedio, tra assolutismo e costituzionalismo.
Il vento del costituzionalismo
Nell’Europa soffia comunque il vento del costituzionalismo (la lotta per la costituzione diventa presto lotta per la libertà) per cui la resistenza della classe aristocratiche non bastano a non far arrivare presto, anche in Italia, una svolta liberale. Il modello francese continua ad essere di ispirazione in Italia.
In Francia la costituzione del 1814 concessa da Luigi 18 (inadeguata perché frutto di un compromesso che manteneva sostanzialmente i poteri della corona) viene superata con il testo del 1830. In casa nostra invece si viaggia più al rilento per una serie di motivi tra cui il più importante è che l’Italia è ancora divisa in regni e stati per cui si cercava la forma di costituzione che meglio vi si attagliasse.
La costituzione francese del '30 rappresenta una vera svolta rispetto al passato. Non si tratta, più, intanto, di carta “ottriata” (da octruaye, cioè concesse dal sovrano per evitare rivoluzioni) come erano tutti i testi di quegli anni, ma frutto di comune accordo tra il re di Francia, Luigi Filippo e la camera dei deputati che l’aveva elaborata. Il re si dichiara per la prima volta re dei Francesi e non re di Francia sottolineando in questo modo la sovranità popolare. Inoltre la carta estende i diritti di libertà (stampa), trasforma la patria da ereditaria in elettiva, estende il suffragio universale e investe il governo di responsabilità di fronte al parlamento. Era decisamente una carta più aderente alle volontà della borghesia.
In altre parti d’Europa, invece, il processo è più lento e spesso, come in Italia, i sovrani tentano di rimanere aggrappati ai vecchi privilegi concedendo pseudo testi costituzionali in cui i poteri sono maggiormente della corona (il sovrano mantiene per esempio il potere esecutivo mentre il parlamento solo un’azione di controllo – quelle che vengono definite monarchie costituzionali pure) per evitare rivoluzioni.
Lo statuto Albertino
Così accade anche in Italia con lo statuto Albertino dal nome del sovrano Carlo Alberto di Savoia Carignano che la concesse nel marzo del '48. In Francia, sempre un passo avanti nel percorso di rivoluzione e ammodernamento, un proletariato sempre più insofferente, gli scandali e i lussi ingiustificati di corte, portano nel 1848 nuovamente alla rivoluzione il cui esito è la 2 Repubblica di Francia (laddove la prima è quella della Rivoluzione del 1789). Il re viene deposto e viene eletto a capo della Repubblica Luigi Napoleone Bonaparte, fratello del più famoso Napoleone Bonaparte.
Si pensi che la costituzione del '48 prevedeva già il suffragio universale – che in Italia arriverà tardissimo. Accade che in seguito al vento delle rivoluzioni e dei tumulti che hanno il momento apicale nel 1848 (tale periodo è noto storicamente come la “primavera dei popoli”), il Re Carlo Alberto di Savoia (Monarca del Regno di Sardegna che comprendeva Sardegna e Piemonte) decida di compiere degli atti di stampo liberale (ovvero volti alla tutela dei diritti delle classi meno abbienti).
In particolare già prima del '48 fa dei timidi gesti di apertura (siamo nel 1839): emana prima un codice civile, poi un codice penale, riforma la disciplina della censura, abbassa il prezzo del sale. Non vuol sentire parlare di Costituzione e spera di mettere a tacere gli animi più riformatori del regno con quei provvedimenti. Poi però nel '48 Ferdinando II delle Due Sicilie concede a Napoli la costituzione. Gli animi si scaldano di nuovo perché anche nel Regno di Sardegna ci si aspetta un’apertura.
Tra le proteste, le manifestazioni, spicca l’iniziativa liberale di Camillo Benso conte di Cavour che, interpretando il malessere generale, propone il varo di una costituzione. Tale proposta viene sottoposta al re che, rimasto isolato anche in consiglio di conferenza, (gli fa pressioni forti anche il Vescovo di Vercelli) è costretto a cedere e il 4 marzo del '48 lo statuto viene affisso sui muri della capitale, Torino. Dopo qualche giorno lo farà anche il Papa Pio IX.
L’Italia in quegli anni non è ovviamente unita. Come disse il cancelliere austriaco Metternich “era un’espressione geografica più che un’espressione politica”. Nel 1848 ci sono in Italia 7 stati monarchici + la Repubblica di San Marino (Regno di Sardegna, Regno Lombardo Veneto, Regno delle Due Sicilie, Stato Pontificio, Gran Ducato di Toscana, Ducato di Parma, Stati Estensi).
L’Austria, grazie a un’interpretazione estensiva dello statuto conseguente al Congresso di Vienna (conseguente alla sconfitta di Napoleone Bonaparte, 1815), vanta un diritto di ingerenza verso gli stati monarchici italiani che hanno sovranità limitata (per garantire l’ordine in Europa, infatti, il congresso autorizza l’intervento di altri stati) e vuole mantenere lo status quo… anche per questo in Italia si deve attendere il '61 per avere l’unità.
Il ruolo di Cavour e l'unificazione
L’Austria è comunque poco tollerata. Ne approfitta il Cavour che si fa portavoce del malcontento generale (gli stati sono sempre in lotta tra loro in Italia) e quando viene eletto capo del governo comincia una vera e propria campagna di liberazione che porta nel 1858 agli accordi di Plombières con la Francia di Napoleone III (accordi di mutuo soccorso) e alla 2 guerra di indipendenza.
Nel 1861, dopo ben 3 guerre di indipendenza dall’Austria, si ha l’unificazione d’Italia. Vittorio Emanuele II diviene re d’Italia e lo statuto albertino, sebbene sia ormai un fossile legislativo, viene esteso a tutto il regno.
Lo statuto del Regno di Sardegna (1848), non fu il prodotto di un’assemblea costituente ma fu concesso per “benevola generosità del Re”. La funzione legislativa viene condivisa con un’assemblea legislativa (la camera dei deputati) eletta dal popolo. Come già detto lo statuto si rifà alla carta francese del 1814 (già negli anni '30 con la c.d. monarchia di luglio in Francia c’è una svolta in senso democratico.. viene riconosciuto più potere al presidente del Consiglio).
– Anzi, come dissero alcuni, risultò essere una traduzione impoverita della carta francese del '14. Si tratta di una costituzione breve, concessa “con affetto di padre” si legge nel preambolo!! (a proposito la carta è costituita da un lungo preambolo alla stregua di quella francese e da una serie di articoli identificati da un numero consequenziale crescente in base al principio gerarchico).
Nelle intenzioni iniziali del sovrano doveva essere una carta rigida (non viene mai usato il termine costituzione ritenuto carico di una componente ideologica pericolosa. Nel preambolo si legge:” legge fondamentale, perpetua e irrevocabile”), poi invece, nella realtà, è stata una costituzione flessibile in quanto modificabile con legge ordinaria dello stato (viene modificata dopo poco per l’introduzione della bandiera tricolore – ciò testimonia probabilmente quanto il re non intendesse dare allo statuto un rango di superiorità legislativa come accade, per esempio oggi, con la Costituzione). Fu proprio per questa sua caratteristica che sopravvisse per quasi 100 anni.
Se formalmente dunque la carta doveva dare luogo a una forma di monarchia costituzionale pure, nella sostanza, invece, inaugurò un percorso parlamentare tanto che gli stessi ministri che l’avevano predisposta si dimisero subito dopo.
Nella pratica venne confermata la funzione di controllo politico delle camere (sul modello francese, lo statuto introduce 2 camere: camera dei deputati e senato – detto modello asimmetrico - perché in realtà la camera dei deputati ha molto più potere del senato che, invece, ha funzione marginale. I senatori avevano mandato che durava tutta la vita mentre i deputati erano eletti a suffragio ristretto in collegi uninominali e duravano in carica 5 anni. Nel senato entravano di diritto a 21 anni i prìncipi della famiglia reale. Inoltre il re poteva nominare senatori coloro che avessero “illustrata la patria” con particolari meriti o servizi. Il re nominava presidente e vicepresidente del senato. Al presidente del senato veniva assegnato il titolo di Notaio della corona – firmava atti di nascite, matrimoni ecc.. quasi mai il senato votava in modo contrario alla camera e semmai succedesse, il re poteva ricorrere alla c.d. infornata, cioè nominava un certo numero di senatori tale da permettergli di raggiungere il quorum necessario per far passare il provvedimento), cosa che il testo costituzionale non prevedeva.
I ministri del governo, alla stregua di quanto accadeva nella carta francese del '14 e nella costituzione belga, erano per lo più consiglieri del re (il consiglio dei ministri era spesso chiamato “consiglio del re”). Di fatto tutto il potere esecutivo era nelle mani del sovrano: il gabinetto dei ministri è ed esiste in funzione del re, non è autonomo. Il re, capo dello stato e del governo, ha il potere di revocare o nominare le cariche politiche, di sciogliere le camere a suo piacimento. Dei 76 articoli, ben 23 sono dedicati al re. Gli articoli dal 2 al 10 parlano delle prerogative della corona: il re è contitolare della funzione legislativa insieme alle 2 camere; è contitolare dell’iniziativa legislativa.
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