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Estratto del documento

La forma di Governo definisce il modo in cui il potere di indirizzo politico è distribuito tra gli organi

principali di uno Stato-appartenente e i rapporti che intercorrono tra essi. La forma di Stato

costituisce quindi lo strumento necessario per il raggiungimento dei fini che si è posto lo Stato.

Ovviamente c’è sempre un rapporto tra forma di Stato e forma di Governo.

I. Monarchia costituzionale si afferma nel passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale

attraverso l’affermazione del Parlamento come limite al potere assoluto del Re. Il Re è

investito dei suoi poteri indipendentemente dal Parlamento; il Re sceglie i ministri e

sovrintende all’azione di Governo; il Parlamento è elettorale(sia pure ristretto) e cerca di

limitare l’azione dell’esecutivo attraverso regole fissate con legge.

II. Governo parlamentare la graduale autonomia acquisita dal Governo, attraverso la ricerca

del consenso del Parlamento, conduce all’affermazione della forma di governo

parlamentare. Tra Parlamento e Governo sussiste un rapporto di fiducia; il Re/Capo dello

Stato ha funzioni limitate->il potere del Re/Capo dello Stato è di “garanzia”. Il governo

parlamentare può esistere sia in una Repubblica(come nel caso dell’ordinamento italiano),

sia nella Monarchia(come nel caso dell’ordinamento inglese). Nel caso della Repubblica

parlamentare il Governo deve avere sempre la fiducia del Parlamento, e il Capo dello

Stato, eletto dal Parlamento, è estraneo al circuito politico e svolge funzioni di garanzia. Nel

caso della Monarchia parlamentare, invece, i poteri del Presidente della Repubblica sono

esercitati dal Re. Tipi di governo parlamentare:

a. Parlamentarismo maggioritario o a prevalenza del Governo(es. ordinamento

inglese): governabilità a discapito della rappresentanza; sistema politico bipolare(o

bipartitico)->le elezioni consentono di dar vita ad una maggiore politica, il cui leader

assume la carica di primo Ministro(si parla di <Governo di legislatura>).

b. Parlamentarismo compromissorio o a prevalenza del Parlamento(es. ordinamento

italiano): rappresentanza a discapito della governabilità; sistema politico

multipolare->dopo le elezioni i partiti concludono accordi attraverso cui si forma la

maggioranza politica e si individua la composizione del Governo(si parla di

<Governo di coalizione>).

c. Parlamentarismo multipartitista temperato(es. ordinamento tedesco)

III. Governo presidenziale(es. ordinamento statunitense): il Capo dello Stato è eletto

dall’intero corpo elettorale; il Capo dello Stato non può essere sfiduciato da un voto

parlamentare e la sua carica ha una durata prestabilita; vi è una marcata separazione tra

potere legislativo ed esecutivo, cioè il Parlamento e Presidente; il Capo dello Stato

presiede e dirige l’esercizio della funzione esecutiva, tramite l’azione dei Segretari di Stato.

IV. Governo semipresidenziale(es. ordinamento francese): il Capo dello Stato è eletto

direttamente dal corpo elettorale e dura in carica per un periodo prestabilito; il Capo dello

Stato è indipendente dal Parlamento e governa attraverso un Governo da lui nominato; il

Governo deve avere la fiducia del Parlamento.

V. Governo direttorale(es. ordinamento svizzero): il Parlamento eletto dall’intero corpo

elettorale, elegge un Direttorio, formato da un numero limitato di membri; il Direttorio, che

non è revocabile dal Parlamento, svolge contemporaneamente le funzioni di Governo e di

Capo dello Stato; il ruolo di Capo dello Stato è svolto a turno dai membri del Direttorio.

Cenni di storia costituzionale italiana

Lo Statuto Albertino, è una Costituzione arbitraria, concessa dal Re di Sardegna(Carlo Alberto di

Savoia) il 4 marzo 1848, ed è ispirato al modello della monarchia costituzionale francese: il Re,

pur rimanendo titolare della sovranità, vedeva parzialmente limitati i propri poteri dalla presenza

delle due Camere. Il Re manteneva comunque un grande peso in ciascuno dei tre poteri dello

Stato: esercitava, attraverso i suoi ministri, il potere esecutivo; nominava i magistrati ed interveniva

nella funzione legislativa mediante la comunicazione e lo scioglimento delle Camere e il potere di

sanzione e di promulgazione delle leggi. Nonostante lo Statuto Albertino si autodefinisse “legge

fondamentale, perpetua e irrevocabile della Monarchia”, esso, grazie al suo carattere elastico e

flessibile, si trasformò sino all’affermazione di una monarchia parlamentare: il Parlamento si

afferma come perno nella definizione dell’indirizzo politico e si instaura un rapporto di fiducia

Parlamento-Governo; il Governo si configura come organo a sé stante, separato dalla Corona; la

funzione esecutiva e legislativa del Sovrano si riduce notevolmente; i diritti dei cittadini godono di

una certa estensione, soprattutto in ambito economico.

La crisi del modello liberale trova il suo apice con le riforme fasciste, intervenute nel periodo fra il

1922 e il 1928, le quali modificarono i principi fondamentali dello Stato e la stessa architettura

costituzionale. Si tratta di una parte della storia che è stata un po’ rimossa dai costituenti, in quanto

molti di essi erano particolarmente coinvolti nel fascismo.

I seguenti eventi portarono alla prima Costituzione provvisoria: nomina del Governo Badoglio e

contestuale tentativo di ripristino delle precedenti istituzioni statutarie, cui si oppone il Comitato di

liberazione nazionale; nascita della questione istituzionale, affrontata dal CNL e dalla Corona e

ratificata nel cd. Patto di Salerno nell’aprile 1944; rinvio della soluzione della questione istituzionale

e allontanamento della Corona. Il tutto avvenne grazie al decreto-legge luogotenenziale del 25

giugno 1944, nr. 151. In deroga a quest’ultimo ci fu il decreto legislativo nr.98, il quale affidò al

corpo elettorale la scelta tra Repubblica o Monarchia, contemporaneamente alle elezioni per

l’Assemblea Costituente. Così il 2 giugno 1946 ebbe luogo, contestualmente all’elezione dei 556

membri dell’Assemblea Costituente, il referendum istituzionale, il quale portò alla vittoria della

Repubblica. L’Assemblea Costituente si riunì la prima volta il 25 giugno 1946 ed elesse il

Presedente dell’Assemblea Costituente(Saragat) ed il Capo provvisorio dello Stato(Enrico De

Nicola), il quale, il 1 gennaio 1948 assunse il titolo di Presidente della Repubblica. Nel mese di

luglio venne decisa la nomina di una commissione(Commissione dei 75) ad hoc con il compito di

redare un Progetto di Costituzione da presentare all’Assemblea entro il termine di tre mesi, poi

prorogato. Il Progetto di Costituzione fu presentato all’Assemblea il 21 gennaio 1947 e fu

approvato, a scrutinio segreto, il 22 dicembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari.

La Costituzione repubblicana

La Costituzione italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed

entrata in vigore il 1 gennaio 1948, ha delle essenziali caratteristiche: rigidità(=caratteristica della

maggior parte delle costituzioni moderne; la quale esclude la possibilità che la Costituzione possa

essere modificata da fonti di rango ad essa subordinata), elasticità(=suscettibile di legittimare e

orientare indirizzi politici di diversa natura, in particolar modo in ambito economico, nel quale sono

possibili sviluppi e cambiamenti, anche significativi, al fine dell’utilità sociale/funzione sociale),

longetività(=..) e lunghezza(=completezza e chiarezza sia sull’organizzazione del Governo, sia

sui diritti e doveri dei cittadini).

La nostra Costituzione si caratterizza per la presenza di norme precettive(=norme ad efficacia

diretta, suscettibili di immediata applicazione) e di norme programmatiche(=norme che

richiedono attuazione legislativa; es. principi generali e diritti sociali, come il diritto al lavoro, nel

quale il legislatore deve determinare delle politiche in modo da diminuire la disoccupazione;

mentre in merito al diritto alla salute o all’istruzione deve apprestare dei servizi statali che

assicurino il godimento di questi diritti). Si dice che la nostra Costituzione abbia una valenza anche

programmatica in quanto stabilisce anche alcuni indirizzi, in particolare in materia economico-

sociale. Il carattere programmatico è in parte conseguenza della natura compromissoria della

Carta. Nonostante vi sia una distinzione, essa non incide sull’efficacia e sul rilievo: si tratta di

norme entrambe vincolanti. Ciò fu anche chiarito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza nr.1 del

1956, nella quale la Corte ha chiarito come tutte le disposizioni costituzionali fossero

immediatamente utilizzabili quale parametro di cotituzionalità, e che fossero pertanto state

dichiarate illegittime tutte le disposizioni di legge con esse in conflitto. Possiamo dire quindi che il

depotenziamento del carattere rivoluzionare della Costituzione ha permesso l’”inversione”, es.art.

40:diritto allo sciopero ≠ sciopero-reato.

La Costituzione italiana ha una duplice funzione: 1) enunciare i diritti sia come singolo sia nelle

formazioni sociali nelle quali è inserito, quali la famiglia, la scuola, le organizzazioni economiche, le

confessioni religiose,..(principi fondamentali + 1° parte della Costituzione); 2)disciplinare i vari

poteri dello Stato: definendo la forma di Governo, il potere giurisdizionale, espressione del

pluralismo territoriale, Corte Costituzionale, organo di garanzia dell’intero sistema costituzionale.

La sistematica costituzionale è così suddivisa:

“Principi fondamentali” (artt. 1-12)

 Parte prima: “Diritti e doveri dei cittadini” (artt. 13-54):

 • Titolo I – Rapporti civili (artt. 13-28)

• Titolo II – Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)

• Titolo III – Rapporti economici (artt. 35-47)

• Titolo IV – Rapporti politici (artt. 48-54)

Parte seconda: “Ordinamento della Repubblica” (artt. 55-139)

 • Titolo I – Il Parlamento (artt. 55-82)

• Titolo II – Il Presidente della Repubblica (artt. 83-91)

• Titolo III – Il Governo (artt. 92-100)

• Titolo IV – La Magistratura (artt. 101-113)

• Titolo V – Le Regioni, le Provincie, i Comuni (artt. 114-133)

• Titolo VI – Le garanzie costituzionali (Artt. 134- 139)

“Disposizioni finali e transitorie” (I-XVIII)

I cardini della Costituzione:

Principio personalista: il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo(art. 2

 Cost) comportano la centralità della persona umana, considerata sia nella sua individualità

sia nelle formazioni sociali di cui fa parte. Il principio personalista è sviluppato e garantito

dall’art. 3 della Costituzione: principio di eguaglianza;

Principio lavorista:

Dettagli
A.A. 2017-2018
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher laura.piranese di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof D'amico Domenico.