Lo Stato
Lo Stato è la principale organizzazione della vita collettiva, esso è infatti l’organizzazione più
sofisticata nel rapporto fra l’individuo e le norme giuridiche. Caratteristiche dello Stato:
1) è un’organizzazione ad appartenenza obbligatoria: ogni cittadino, fin dal momento della nascita
è obbligato a far parte dello Stato; esso ci obbliga infatti a pagare le tasse, andare a scuola, etc;
2) ha natura autoritaria: il cittadino non si trova mai alo stesso livello dello Stato; i cittadini sono
soggetti all’autorità statale, nonostante ci sia una forte corrispondenza tra i due;
3) assume su di sé il monopolio dell’uso della forza: fa rispettare i doveri, ma allo stesso tempo
garantisce anche i diritti dei cittadini. Si tratta di una forza che può essere minacciata da
organizzazioni parallele, come la mafia;
4) è dotato di sovranità interna(art.1 Cost: lo Stato esclude ci siano poteri esterni che possano
esercitare la propria forza sui cittadini, senza il permesso dello Stato; “L’Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro, La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
) e sovranità esterna(lo Stato non riconosce entità superiori; si mantiene
della Costituzione”
autonomo ed indipendente e può entrare in contatto con altre entità autonome ed indipendenti a
loro volta, es. art.7 Cost: “Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I
loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accetate dalle due parti, non
). Recentemente entità sovrannazionali hanno
richiedono procedimento di revisione costituzionale”
modificato profondamento il concetto di sovranità ed hanno indotto gli Stati a rinunciare a parte
della loro sovranità(art.11 Cost: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
).
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”
Dal primato della legge al primato della Costituzione
Per tutto l’Ottocento e fino alla Grande Guerra, nel continente europeo è esistito un modello di
Stato chiamato liberale (o legislativo), fondato sul primato della legge. I legislatori “onnipotenti”
ottocenteschi (fulcro di questo modello) emanavano leggi in termini di astrattezza(=la norma deve
avere uno schema potenzialmente ripetibile all’infinito; la norma non deve essere esauribile in una
sola applicazione) e generalità(=eguale applicazione della legge nei confronti di tutti i cittadini).
Questi due principi esprimono rispettivamente i principi illuministici che hanno permesso la
trasformazione del suddito in cittadino. Il principio di astrattezza esprime infatti il principio di libertà:
sappiamo preventivamente cosa ci spetta in base alle nostre azioni, mentre quello della generalità
esprime il principio di uguaglianza. In questo modello il giudice risulta avere solamente un ruolo
subalterno, ossia come <bocca della legge>.
Con la fine della Grande Guerra, scoppiamo le rivendicazioni di natura sociale e politica delle
classi meno abbienti, a cui i vecchi stati di natura liberal-borghese non riescono a rispondere in
modo da esaurire le necessità di coesistenza del gruppo sociale. La conseguenza di tale
mutamento è lo sviluppo di una nuova concezione di Costituzione, il cui modello sociale è dato
dalla Costituzione di Weimar del 1919, che permise un’espansione della rappresentanza in modo
da garantire equità e uguaglianza sostanziale che lo Stato deve perseguire sul piano economico
erogando prestazioni e servizi. Lo Stato Costituzionale, fondato sul primato della Costituzione,
nasce in risposta alla crisi dello stato liberale. Le Costituzioni elaborate nella seconda metà del
Novecento hanno un ampio catalogo di diritti e garantiscono la rigidità della ripartizione dei poteri,
in modo da evitare ulteriori ingiustizie commesse dai legislatori, i quali iniziano man mano ad
essere affiancati ai giudici, i quali acquisiscono sempre più potere interpretativo. La risposta alla
storia è quindi la necessità di una legge costituzionale e non ordinaria->introduzione art.138 Cost e
art.139 Cost, il referendum costituzionale(in modo da rendere ancora più difficile la revisione della
Costituzione) e la Corte Costituzionale con il compito di rilevare eventuali abusi da parte del
legislatore e di verificare che tutti i pubblici poteri rispettino la Costituzione.
Art.6 Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino: “Ogni Società in cui la garanzia dei diritti non è
->nozione alla base del
assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione”
costituzionalismo moderno, il quale rifiuta la concezione descrittiva(=complesso delle regole
fondamentali circa l’organizzazione politica e della conformità a certi principi) della Costituzione ed
eloda la concezione prescrittiva della Costituzione, in base alla quale lo Stato Costituzionale
deve riconoscere: 1)la divisione del poteri; 2)la garanzia dei diritti. La garanzia dei diritti
generalmente segue uno dei due modelli: 1) civil law(che deriva dall’esperienza francese, idea
illuminista, del progresso) il diritto è prevalentemente scritto e ci sono dei giudici che fanno
riferimento alla norme; 2)common law(diffuso nel mondo anglosassone) il diritto si ricava dalla
giurisprudenza e dalla consuetudine, senza alcuna necessità di testi scritti->aspetto positivo: i
cambiamenti avvengono in maniera graduale.
Le forme di Stato
La forma di stato costituisce il modo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini e il potere politico,
ossia il rapporto tra governanti e governati, nonché i fini ultimi che si pone l’ordinamen
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