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La forma di Governo definisce il modo in cui il potere di indirizzo politico è distribuito tra gli organi
principali di uno Stato-appartenente e i rapporti che intercorrono tra essi. La forma di Stato
costituisce quindi lo strumento necessario per il raggiungimento dei fini che si è posto lo Stato.
Ovviamente c’è sempre un rapporto tra forma di Stato e forma di Governo.
I. Monarchia costituzionale si afferma nel passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale
attraverso l’affermazione del Parlamento come limite al potere assoluto del Re. Il Re è
investito dei suoi poteri indipendentemente dal Parlamento; il Re sceglie i ministri e
sovrintende all’azione di Governo; il Parlamento è elettorale(sia pure ristretto) e cerca di
limitare l’azione dell’esecutivo attraverso regole fissate con legge.
II. Governo parlamentare la graduale autonomia acquisita dal Governo, attraverso la ricerca
del consenso del Parlamento, conduce all’affermazione della forma di governo
parlamentare. Tra Parlamento e Governo sussiste un rapporto di fiducia; il Re/Capo dello
Stato ha funzioni limitate->il potere del Re/Capo dello Stato è di “garanzia”. Il governo
parlamentare può esistere sia in una Repubblica(come nel caso dell’ordinamento italiano),
sia nella Monarchia(come nel caso dell’ordinamento inglese). Nel caso della Repubblica
parlamentare il Governo deve avere sempre la fiducia del Parlamento, e il Capo dello
Stato, eletto dal Parlamento, è estraneo al circuito politico e svolge funzioni di garanzia. Nel
caso della Monarchia parlamentare, invece, i poteri del Presidente della Repubblica sono
esercitati dal Re. Tipi di governo parlamentare:
a. Parlamentarismo maggioritario o a prevalenza del Governo(es. ordinamento
inglese): governabilità a discapito della rappresentanza; sistema politico bipolare(o
bipartitico)->le elezioni consentono di dar vita ad una maggiore politica, il cui leader
assume la carica di primo Ministro(si parla di <Governo di legislatura>).
b. Parlamentarismo compromissorio o a prevalenza del Parlamento(es. ordinamento
italiano): rappresentanza a discapito della governabilità; sistema politico
multipolare->dopo le elezioni i partiti concludono accordi attraverso cui si forma la
maggioranza politica e si individua la composizione del Governo(si parla di
<Governo di coalizione>).
c. Parlamentarismo multipartitista temperato(es. ordinamento tedesco)
III. Governo presidenziale(es. ordinamento statunitense): il Capo dello Stato è eletto
dall’intero corpo elettorale; il Capo dello Stato non può essere sfiduciato da un voto
parlamentare e la sua carica ha una durata prestabilita; vi è una marcata separazione tra
potere legislativo ed esecutivo, cioè il Parlamento e Presidente; il Capo dello Stato
presiede e dirige l’esercizio della funzione esecutiva, tramite l’azione dei Segretari di Stato.
IV. Governo semipresidenziale(es. ordinamento francese): il Capo dello Stato è eletto
direttamente dal corpo elettorale e dura in carica per un periodo prestabilito; il Capo dello
Stato è indipendente dal Parlamento e governa attraverso un Governo da lui nominato; il
Governo deve avere la fiducia del Parlamento.
V. Governo direttorale(es. ordinamento svizzero): il Parlamento eletto dall’intero corpo
elettorale, elegge un Direttorio, formato da un numero limitato di membri; il Direttorio, che
non è revocabile dal Parlamento, svolge contemporaneamente le funzioni di Governo e di
Capo dello Stato; il ruolo di Capo dello Stato è svolto a turno dai membri del Direttorio.
Cenni di storia costituzionale italiana
Lo Statuto Albertino, è una Costituzione arbitraria, concessa dal Re di Sardegna(Carlo Alberto di
Savoia) il 4 marzo 1848, ed è ispirato al modello della monarchia costituzionale francese: il Re,
pur rimanendo titolare della sovranità, vedeva parzialmente limitati i propri poteri dalla presenza
delle due Camere. Il Re manteneva comunque un grande peso in ciascuno dei tre poteri dello
Stato: esercitava, attraverso i suoi ministri, il potere esecutivo; nominava i magistrati ed interveniva
nella funzione legislativa mediante la comunicazione e lo scioglimento delle Camere e il potere di
sanzione e di promulgazione delle leggi. Nonostante lo Statuto Albertino si autodefinisse “legge
fondamentale, perpetua e irrevocabile della Monarchia”, esso, grazie al suo carattere elastico e
flessibile, si trasformò sino all’affermazione di una monarchia parlamentare: il Parlamento si
afferma come perno nella definizione dell’indirizzo politico e si instaura un rapporto di fiducia
Parlamento-Governo; il Governo si configura come organo a sé stante, separato dalla Corona; la
funzione esecutiva e legislativa del Sovrano si riduce notevolmente; i diritti dei cittadini godono di
una certa estensione, soprattutto in ambito economico.
La crisi del modello liberale trova il suo apice con le riforme fasciste, intervenute nel periodo fra il
1922 e il 1928, le quali modificarono i principi fondamentali dello Stato e la stessa architettura
costituzionale. Si tratta di una parte della storia che è stata un po’ rimossa dai costituenti, in quanto
molti di essi erano particolarmente coinvolti nel fascismo.
I seguenti eventi portarono alla prima Costituzione provvisoria: nomina del Governo Badoglio e
contestuale tentativo di ripristino delle precedenti istituzioni statutarie, cui si oppone il Comitato di
liberazione nazionale; nascita della questione istituzionale, affrontata dal CNL e dalla Corona e
ratificata nel cd. Patto di Salerno nell’aprile 1944; rinvio della soluzione della questione istituzionale
e allontanamento della Corona. Il tutto avvenne grazie al decreto-legge luogotenenziale del 25
giugno 1944, nr. 151. In deroga a quest’ultimo ci fu il decreto legislativo nr.98, il quale affidò al
corpo elettorale la scelta tra Repubblica o Monarchia, contemporaneamente alle elezioni per
l’Assemblea Costituente. Così il 2 giugno 1946 ebbe luogo, contestualmente all’elezione dei 556
membri dell’Assemblea Costituente, il referendum istituzionale, il quale portò alla vittoria della
Repubblica. L’Assemblea Costituente si riunì la prima volta il 25 giugno 1946 ed elesse il
Presedente dell’Assemblea Costituente(Saragat) ed il Capo provvisorio dello Stato(Enrico De
Nicola), il quale, il 1 gennaio 1948 assunse il titolo di Presidente della Repubblica. Nel mese di
luglio venne decisa la nomina di una commissione(Commissione dei 75) ad hoc con il compito di
redare un Progetto di Costituzione da presentare all’Assemblea entro il termine di tre mesi, poi
prorogato. Il Progetto di Costituzione fu presentato all’Assemblea il 21 gennaio 1947 e fu
approvato, a scrutinio segreto, il 22 dicembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari.
La Costituzione repubblicana
La Costituzione italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed
entrata in vigore il 1 gennaio 1948, ha delle essenziali caratteristiche: rigidità(=caratteristica della
maggior parte delle costituzioni moderne; la quale esclude la possibilità che la Costituzione possa
essere modificata da fonti di rango ad essa subordinata), elasticità(=suscettibile di legittimare e
orientare indirizzi politici di diversa natura, in particolar modo in ambito economico, nel quale sono
possibili sviluppi e cambiamenti, anche significativi, al fine dell’utilità sociale/funzione sociale),
longetività(=..) e lunghezza(=completezza e chiarezza sia sull’organizzazione del Governo, sia
sui diritti e doveri dei cittadini).
La nostra Costituzione si caratterizza per la presenza di norme precettive(=norme ad efficacia
diretta, suscettibili di immediata applicazione) e di norme programmatiche(=norme che
richiedono attuazione legislativa; es. principi generali e diritti sociali, come il diritto al lavoro, nel
quale il legislatore deve determinare delle politiche in modo da diminuire la disoccupazione;
mentre in merito al diritto alla salute o all’istruzione deve apprestare dei servizi statali che
assicurino il godimento di questi diritti). Si dice che la nostra Costituzione abbia una valenza anche
programmatica in quanto stabilisce anche alcuni indirizzi, in particolare in materia economico-
sociale. Il carattere programmatico è in parte conseguenza della natura compromissoria della
Carta. Nonostante vi sia una distinzione, essa non incide sull’efficacia e sul rilievo: si tratta di
norme entrambe vincolanti. Ciò fu anche chiarito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza nr.1 del
1956, nella quale la Corte ha chiarito come tutte le disposizioni costituzionali fossero
immediatamente utilizzabili quale parametro di cotituzionalità, e che fossero pertanto state
dichiarate illegittime tutte le disposizioni di legge con esse in conflitto. Possiamo dire quindi che il
depotenziamento del carattere rivoluzionare della Costituzione ha permesso l’”inversione”, es.art.
40:diritto allo sciopero ≠ sciopero-reato.
La Costituzione italiana ha una duplice funzione: 1) enunciare i diritti sia come singolo sia nelle
formazioni sociali nelle quali è inserito, quali la famiglia, la scuola, le organizzazioni economiche, le
confessioni religiose,..(principi fondamentali + 1° parte della Costituzione); 2)disciplinare i vari
poteri dello Stato: definendo la forma di Governo, il potere giurisdizionale, espressione del
pluralismo territoriale, Corte Costituzionale, organo di garanzia dell’intero sistema costituzionale.
La sistematica costituzionale è così suddivisa:
“Principi fondamentali” (artt. 1-12)
Parte prima: “Diritti e doveri dei cittadini” (artt. 13-54):
• Titolo I – Rapporti civili (artt. 13-28)
• Titolo II – Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)
• Titolo III – Rapporti economici (artt. 35-47)
• Titolo IV – Rapporti politici (artt. 48-54)
Parte seconda: “Ordinamento della Repubblica” (artt. 55-139)
• Titolo I – Il Parlamento (artt. 55-82)
• Titolo II – Il Presidente della Repubblica (artt. 83-91)
• Titolo III – Il Governo (artt. 92-100)
• Titolo IV – La Magistratura (artt. 101-113)
• Titolo V – Le Regioni, le Provincie, i Comuni (artt. 114-133)
• Titolo VI – Le garanzie costituzionali (Artt. 134- 139)
“Disposizioni finali e transitorie” (I-XVIII)
I cardini della Costituzione:
Principio personalista: il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo(art. 2
Cost) comportano la centralità della persona umana, considerata sia nella sua individualità
sia nelle formazioni sociali di cui fa parte. Il principio personalista è sviluppato e garantito
dall’art. 3 della Costituzione: principio di eguaglianza;
Principio lavorista: