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Gli USA, invece, sostengono che il principio di precauzione rappresenta un modo di gestione del
rischio (risk management), ma non ha a che fare con scienza perché serve per calcolare vantaggi e
svantaggi, costi e benefici e agire in base alla massima utilità attesa. Le misure precauzionali sono
operazioni da attuare in ambito economico, basandosi su considerazioni razionali. Il cittadino è
responsabilizzato e informato dal Governo sui rischi, ma poi sta a lui decidere di comprare un
determinato prodotto, se utilizzare un certo farmaco, se sottoporsi a una certa terapia o meno.
Sia Europa che Stati Uniti, quindi, hanno adottato regolamentazioni precauzionali, ma presentano
un atteggiamento precauzionale diverso. Mentre l’Europa sostiene che vi sono limiti nella scienza
che rendono impossibile fare valutazioni sui rischi, gli Stati Uniti sostengono che la scienza, seppur
imperfetta, possa dare solide basi alle regolamentazioni.
C’è, quindi, come abbiamo visto, una grande differenza nella percezione del rischio e verso ciò che
si ritiene potrebbe essere pericoloso (non si trovano d’accordo sugli OGM, sulle armi, sul
cambiamento climatico). In generale, la società statunitense è più innovativa e più propensa al
rischio di quella europea.
Il principio di precauzione è un approccio alla gestione dei rischi e si esercita quando c’è una
situazione di incertezza scientifica, che reclama un’esigenza di intervento di fronte ad un rischio
potenzialmente grave, senza attendere i risultati della ricerca scientifica. Tuttavia, non esiste una
definizione unitaria e condivisa del principio di precauzione: sebbene ci sia un consenso sempre più
ampio, la sua messa in pratica presenta molte difficoltà.
Le discipline più incerte, ovviamente, sono le biotecnologie animali, vegetali e quelle mediche
legate alla terapia genica. Queste discipline sono quelle più legate al rischio perché coinvolgono la
manipolazione genica, stravolgono il DNA dell’individuo e, essendo una novità, non possiamo
sapere se questo è moralmente giusto né possiamo prevedere gli effetti che avrà. Questo perché ci
dobbiamo chiedere sia se l’individuo futuro vorrà avere un DNA artificiale, impiantato da noi, e
non originale (Jonas), sia perché non sappiamo come può reagire l’ecosistema a questi cambiamenti
imposti dall’uomo. Questo potenziale, infatti, è talmente grande che non possiamo valutarlo,
possiamo solo cercare di prevedere i rischi e i benefici.
Con la terapia genica e con la biologia sintetica, quindi, stiamo modificando il DNA del mondo, e
per questo siamo nell’incertezza; inoltre, tutto ciò porta a problemi giuridici, scientifici e morali.
Il 30 novembre del 2001, il Comitato Nazionale per la Bioetica, in Italia, ha scritto delle
considerazioni etico-giuridiche sull’impiego delle biotecnologie: “Le biotecnologie possiedono una
radicalità ed una pervasività che le distingue da ogni altra tecnologia tradizionale e che giunge ad
investire contemporaneamente la salute umana, i rapporti politi ed economici internazionali, le
abitudini sociali e la vita quotidiana di miliardi di persone. Esse, inoltre, chiamano in causa valori
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Giorgia Palladino
umani fondamentali e giungono a prospettare una nuova concezione della medicina e del curare,
che mira al potenziamento delle risorse del corpo umano, oltre che alla lotta contro le malattie. Tali
fattori hanno reso le biotecnologie un ambito di ricerca autonomo, che rivendica per sé una
regolamentazione specifica”.
La tecnica, quindi, può essere ambivalente, perché nonostante la tecnica sia neutrale il suo utilizzo
non lo è. Quindi, la riflessione sull’uso della tecnica si accompagna a quella della nostra
responsabilità per le generazioni future, che rischiano di vivere in ambienti sempre più “a rischio”,
ma questo è un problema che riguarda l’etica e la politica.
Quando si arriva ad applicare questo discorso ad un settore specifico, però, i problemi si
amplificano. I progressi scientifici e tecnologici, infatti, continueranno a sollevare problemi di
natura etica e sociale, per cui occorre prendere in considerazione gli obblighi morali nei confronti
delle attuali e delle future generazioni. Ad esempio, sono ancora aperte le discussioni nell’ambito
della biotecnologia medica per quanto riguarda le cellule staminali embrionali e adulte, la
fecondazione assistita, la clonazione riproduttiva e terapeutica, ovvero quelle tecnologie
riproduttive che prevedono procedure che intervengano sui gameti (ovulo e spermatozoo) per
indurre la gravidanza.
Sul tema della fecondazione assistita, ad esempio, restano ancora da decidere molte cose. Ad
esempio, si dovrà decidere se il bambino, da adulto, potrà conoscere o meno i suoi genitori
biologici. Inoltre, nel caso il bambino sviluppi malattie genetiche, si dovrà andare ad esaminare il
ceppo genetico dei genitori biologici, non di quelli giuridici, ma questo non può essere possibile se
si impone l’anonimato su chi dona i gameti.
Quindi, le obiezioni, i rischi, le incertezze oggettive e soggettive delle biotecnologie che hanno
segnato la rivoluzione riproduttiva dagli anni ’70 fino ad oggi sono il quadro che supporta il
giudizio scientifico; starà, poi, ai politici e ai giuristi decidere come gestire questo quadro.
Le biotecnologie riproduttive
I dilemmi sulle biotecnologie riproduttive vanno risolti sia sul piano etico che su quello giuridico; a
volte, da questo punto di vista, esistono delle leggi, o delle normative, oppure sono i giudici e la
Corte Suprema a dare una soluzione volta per volta. Su queste tecnologie, infatti, esistono ancora
vari rischi e incertezze:
Rischi; costi economici alti, procedure più o meno invasive per la salute della donna;
• Obiezioni; posizioni religiose che considerano innaturale il carattere della riproduzione assistita;
• Incertezze oggettive; le cause della diagnosi di sterilità e quanti tentativi si possono fare;
• Incertezze soggettive; l’accesso alle tecniche da parte di soggetti esterni alla coppia, il problema
• della destinazione degli embrioni che non verrebbero impiantati (embrioni soprannumerari).
Le controversie giuridiche, comunque, nascono perché queste tecnologie comportano un patto tra i
soggetti che la applicano e, anche se si parte da un accordo, a volte uno dei contraenti potrebbe
voler revocare il contratto, o cambiarne i termini. La maggior parte degli Stati, quindi, ha oggi una
regolamentazione giuridica delle biotecnologie mediche, per non lasciarle in balia dei pazienti
(contraenti). Vediamo quali sono le leggi in materia di procreazione medicalmente assistita nei vari
Paesi:
Austria: è ammessa sia la fecondazione artificiale tra coppie sposate o conviventi sia quella
• eterologa, ma non per le donne sole. Non sono consentiti l'inseminazione post mortem e l'utero in
affitto.
Francia: la legge del 1994 stabilisce che solo le coppie sposate o conviventi da almeno due anni
• possono accedere all’inseminazione artificiale. Non è ammesso l’utero in affitto. I componenti la
coppia, inoltre, devono essere entrambi in vita. È ammessa l'inseminazione artificiale con donatore
solo quando la procreazione assistita all'interno della coppia non abbia avuto successo.
Germania: la legge del 1990 ammette l’inseminazione omologa ed eterologa solo per le coppie
• sposate. La fecondazione in vitro è ammessa solo se omologa. Non sono ammessi l’inseminazione
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Giorgia Palladino
post mortem e l’utero in affitto.
Gran Bretagna: la legge del 1990 consente sia l’inseminazione omologa che eterologa a coppie
• sposate o conviventi e a donne singole. La legge del 1990 ammette l’utero in affitto.
Norvegia: possono accedere all'inseminazione artificiale solo le coppie sposate o conviventi in
• maniera stabile. L'inseminazione eterologa è ammessa solo quando il marito o il convivente della
donna sia sterile o se si è in presenza di una malattia ereditaria.
Spagna: l'accesso all'inseminazione artificiale, sia omologa che eterologa, è consentita alle coppie
• sposate e ai conviventi purché vi acconsentano in modo libero e cosciente. La prima legge che
regola la materia è del 1987.
Svezia: è ammessa l'inseminazione omologa ed eterologa per le coppie sposate o conviventi. Non
• è ammessa per la donna sola. La fecondazione in vitro è ammessa solo con il seme della coppia,
che deve essere sposata o convivente. Non è ammesso l'utero in affitto.
Stati Uniti: esistono profonde differenze tra Stato e Stato. Generalmente è ammessa sia
• l’inseminazione omologa che eterologa. In California e in qualche altro Stato è ammesso l'utero in
affitto.
Molti problemi su cui la polemica è ancora aperta riguardano gli embrioni: gli embrioni in
sovrannumero possono essere usati per la ricerca? Si può fare la diagnosi preimpianto? Lo Statuto
dell’embrione è una macroquestione che sta alla base di tutto il dibattito bioetico d’inizio vita e
riguarda il capire cos’è l’embrione dal punto di vista etico e scientifico. Questo Statuto è molto
importante perché condiziona sia la ricerca sulle cellule staminali embrionali che sulla diagnosi
preimpianto. L’incontro tra diritto e scienza, inoltre, ha anche posto il problema della genitorialità
genetica, nel caso della madre surrogato e della fecondazione eterologa; infatti, il concetto di
famiglia e quello di genitorialità si sono complicati sia per i progressi tecnologici che per quelli
morali.
Ma come si può gestire il rapporto tra la genitorialità biologica e quella sociale? Nel caso delle
biotecnologie mediche, infatti, abbiamo a che fare con il patrimonio genetico dell’individuo, che a
volte è conteso, a volte commercializzato e a volte messo a contratto. Il patrimonio genetico è al
centro della riflessione etico-giuridica, perché possiamo ottenere un individuo ibrido tra materiale
genetico e genitorialità sociale. Inoltre, c’è anche il problema di assumersi la responsabilità di un
individuo che ancora non esiste, per cui occorre programmarne l’esistenza. Questo problema è
comunque abbastanza sentito anche nel caso dell’adozione.
Ma chi decide i diritti dell’embrione? Chi decide se considerarlo o meno una persona? Sono i poteri
pubblici a dover regolare queste tecniche o gli individui nella loro sfera privata? L’identità del
donatore, nel caso della fecondazione eterologa, deve essere rivelata o rimanere anonima? Nel caso
in cui l’embrione presenti la predisposizione ad una ma