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La prima dichiarazione di incostituzionalità per difetto di determinatezza ha colpito il delitto di plagio.
Secondo la Corte Costituzionale la norma si riferiva ad un fatto non verificabile nella sua effettuazione e nel
suo risultato. Il significato letterale della norma era comprensibile, ma non poteva essere rapportato ad alcun
fenomeno verificabile. L'impossibilità di riferire la norma a fatti verificabili ne comporta quindi
l'indeterminatezza.
La Corte ha precisato che la precisione di una fattispecie non si risolve né si identifica con la maggiore o
minore descrittività della stessa. Il livello di determinatezza non dipende dal fatto che l'elemento
caratterizzante sia descrittivo o normativo. La determinatezza è un concetto graduabile. Non esiste
un'assenza totale di determinatezza.
Alcuni elementi descrittivi, come gli elementi numerici (valori soglia) sono piuttosto precisi, poi vi sono
elementi descrittivi che possono essere indeterminati, poiché non sussistono definizioni normative che li
spiegano (es. atti sessuali).
Gli elementi della fattispecie infatti si distinguono in elementi descrittivi (accadimenti materiali e tangibili.
Concetti percepibili dal punto di vista sensoriale e sperimentabili empiricamente) e normativi (concetti per
la cui definizione è necessario far ricorso ad altre norme legali o sociali). I concetti normativi possono essere
giuridici (creano un collegamento fra diritto penale e altri rami dell'ordinamento giuridico, assicurando la
coerenza fra il diritto penale e l'ordinamento nel suo complesso) o culturali (esprimono concetti che
derivano da norme etiche).
L'utilizzo di elementi normativi ha la funzione di adeguare il diritto penale all'evolversi della società, senza
la necessità di modificare la norma.
Si distinguono elementi descrittivi elastici ed elementi rigidi. La maggior parte degli elementi descrittivi
contiene una certa dose di elasticità.
Norme che presentano problemi di tassatività: es. fattispecie di disastro innominato (Corte è intervenuta nel
2008), aggravante per spaccio di stupefacenti (ingente quantità = concetto descrittivo quantitativo, ma non
numerico. In questo caso è alto il livello di indeterminatezza. S.U. 2000 - parametro oggettivo: mercato di
riferimento. Deve risultare un quantitativo eccessivo rispetto alla diffusione dello spaccio di droga nel
territorio. Dal 2006 un filone giurisprudenziale distingue fra droghe pesanti - ingente è spaccio superiore a
due kg - e droghe leggere - traffico superiore a 40 kg – con relazione a droghe a contenuto di principio attivo
medio. Critica: violazione della riserva di legge, perché la norma non fa distinzione e non richiede un
quantitativo determinato. S.U. confermano quindi il parametro rigido, quello in violazione della riserva di
legge).
Le norme, in relazione alla determinatezza, si distinguono in rigide (molto determinate), elastiche e vaghe
(molto indeterminate).
Corte Costituzionale ha specificato che per valutare che un elemento non raggiunga un livello sufficiente di
determinatezza occorre far riferimento non alla parola in sé, ma al contesto in cui viene calato l'elemento
esaminato e se emergono elementi (anche precedente giudiziale. Critica: violerebbe il principio di
democraticità, perché la norma verrebbe creata dalla giurisprudenza).
Si fa stesso discorso per case di analogia espressa (casi simili, altri casi analoghi). Sarebbero concetti
tecnicamente indeterminati, ma sono ritenute legittime nella misura in cui si affiancano ad un'elencazione di
fatti che permettono di porre dei paletti.
Art. 434 c.p. - disastro innominato. Il concetto di "altro disastro" è un concetto indeterminato. La questione
è arrivata alla Cost. sent. 327 del 2008 (ultima sul principio di determinatezza). Dichiara la legittimità della
norma, in quanto il concetto che si ritiene indeterminato non deve essere valutato isolatamente, ma nel
contesto sistematico dove quella norma stessa è situata. Non si può limitarsi ad un'interpretazione letterale. Il
significato letterale è un limite esterno, ma non di per sé sufficiente.
La Corte di Strasburgo ha detto che il contenuto della norma deve essere prevedibile, anche sulla base dei
precedenti giurisprudenziali. Rimarrebbe un problema di riserva di legge, se il contenuto della norma può
essere determinato solo sulla base delle interpretazioni giurisprudenziale.
Principi costituzionali sulle sanzioni penali
In relazione alle sanzioni il principio di legalità assume un significato più stringente. Non sarà mai possibile
infatti integrare la parte sanzionatoria della norma con rinvii a fonti diverse dalla legge. Lo stesso può
affermarsi per quanto riguarda le misure di sicurezza.
Il legislatore italiano ha previsto per ogni reato una cornice edittale di pena, entro la quale la determinazione
della pena in concreto applicabile spetterà al giudice.
L'art. 27 Cost. sancisce che le pene non possono consistere in trattamenti inumani e degradanti e che devono
sempre tendere alla rieducazione del condannato. Il principio di rieducazione non riguarda solo la fase di
esecuzione della pena, ma deve essere tenuto in considerazione anche nelle fasi della minaccia legale della
pena e nella fase della commisurazione giudiziale.
La rieducazione è un obiettivo tendenziale. L'ordinamento deve apprestare strumenti idonei al
raggiungimento di tale obiettivo. Gli istituti rieducativi sono una sorta di offerta di aiuto che viene offerta al
condannato, il quale sarà libero di accettarli o meno.
La rieducazione assolve all'obiettivo, indicato dall'art. 3 co.2° Cost., di rimozione degli ostacoli che
impediscono lo sviluppo libero della persona umana.
La Costituzione non da indicazioni in ordine alla misure delle pene.
In passato è stata sollevata questione di legittimità della pena dell'ergastolo con il principio rieducativo. La
Corte ha respinto la questione sul presupposto che il nostro ordinamento prevede la possibilità anche per
l'ergastolano di usufruire della liberazione condizionale. La possibilità del ritorno del condannato nella
società è necessaria a rendere la pena all'ergastolo legittima.
È necessario che il legislatore preveda degli spazi di discrezionalità entro i quali l'autorità giudiziaria possa
muoversi. Nonostante ciò il principio di legalità comporta dei vincoli.
La Corte Cost. ha affermato l'illegittimità costituzionale di cornici edittali eccessivamente ampie, sul
presupposto che le pene edittali dovrebbero essere contenute entro limiti minimi e massimi ragionevoli.
Il fatto di reato
Il primo fondamentale elemento del reato è il fatto tipico che la legge penale assume ad oggetto
dell'incriminazione. I precetti giuridici possono avere ad oggetto solo fatti materiali dell'uomo, non meri
pensieri – principio di materialità.
Nell'ordinamento giuridico italiano vigente i reati si distinguono in due categorie: delitti e contravvenzioni.
Sono delitti i reati per cui il legislatore prevede le pene della reclusione e/o della multa.
Sono contravvenzioni i reati per i quali il legislatore prevede le pene dell'arresto e/o dell'ammenda.
Arresto e reclusione sono pene privative della libertà e hanno sostanzialmente la stessa disciplina.
Multa e ammenda consistono nel pagamento di una somma di denaro.
La differente terminologia ha la funzione di distinguere le due categorie di reati, le quali sono disciplinate in
modo diverso.
Il nucleo del fatto di reato deve consistere in una condotta dell'uomo. È possibile che il reato si esaurisca in
una condotta dell'uomo, che può consistere in un'azione od omissione.
Talvolta il fatto di reato diviene rilevane solo ove sia conseguenza di condotte tenute in presenza di
determinati presupposti (del reato).
L'evento naturalistico è la conseguenza causalmente connessa alla condotta dell'agente, che una determinata
fattispecie assume ad elemento costitutivo del reato. L'omicidio è il paradigma dei reati d'evento.
I reati con evento sono spesso a forma libera. La realizzazione dell'evento è sempre vietata, senza
condizioni.
È possibile che la legge dia rilievo a determinate condotte nella realizzazione dell'evento, in questo caso si
parla di reali a forma vincolata.
Un reato si definisce pluri-offensivo quando i beni giuridici offesi da esso sono più di uno.
L'offesa è un requisito generale di ogni reato.
L'art. 49 c.p. individua la disciplina del reato impossibile, che si ha quando tutti gli estremi del reato si sono
realizzati, ma per particolari circostanze del caso l'interesse che il legislatore intendeva tutelare non è stato
leso o messo in pericolo.
Alcuni ravvisano in questa norma l'espressione nella legge ordinaria del principio costituzionale della
necessaria offensività del reato.
Il reato si dice consumato quando si sono realizzati tutti gli elementi costitutivi necessari e sufficienti a
integrare una determinata fattispecie.
Il reato si dice istantaneo quando, una volta che il reato si sia consumato, il protrarsi della situazione
antigiuridica realizzata non fa parte del tipo di reato.
Il reato si dice permanente quando, dopo la consumazione del reato, segue una fase nella quale perdura la
realizzazione della condotta criminosa.
Il reato si dice abituale quando la realizzazione del reato richiede una pluralità di comportamenti ripetuti nel
tempo.
Vi sono poi reati a consumazione prolungata quando la realizzazione di questi si protrae anche dopo il
momento consumativo iniziale.
I reati si distinguono in:
1. reati propri – reati che costituiscono violazione di precetti rivolti a determinate categorie di
soggetti, i quali si trovano in una posizione che li pone come potenziali offensori degli interessi
protetti. Sono reati legati a poteri funzionali e spesso riguardano categorie di soggetti che ricoprono
ruoli sociali elevati.
2. reati comuni – reati che costituiscono violazione di precetti destinati a chiunque.
Per l'individuazione dei destinatari dei reati propri la legge fa riferimento a qualifiche derivanti da settori
extrapenali. L'assunzione di un ruolo è condizione necessaria e sufficiente a divenire destinatari del precetto.
Talvolta può essere rilevante l'assunzione di fatti di un determinato ruolo.
La qualifica soggettiva a cui la norma si riferisce non appartiene necessariamente ad una persona fisica; può
tranquillamente appartenere ad una persona giuridica. Si pone il problema di individuare a quali persone
fisiche fa capo l'obbligo penalmente sanzionato. La norma penale si rivolte al soggetto o ai soggetti che
ricoprono posizioni di vertice.
I confini che intercorrono fra le diverse fattispecie penali non