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VALORIZZAZIONE DELLE COSE DI INTERESSE STORICO,
ARCHEOLOGICO,ARTISTICO E DEL PAESAGGIO E DI FORMULARE PROPOSTE
CONCRETE, la commissione fu presieduta dall'onorevole Franceschini, si comincia a
pensare alla nozione dell’oggetto della Bottai, il termine cose d’arte viene ritenuto
asfittico cioè troppo chiuso, e si pensa ad un passaggio nominalistico nel termine BC e
viene inoltre introdotta la voce VALORIZZAZIONE senza spiegare bene il suo
significato. Tali cambiamenti verranno attuati solo nel 1999 quando la Bottai verrà
abrogata e sostituita dal testo unico. Nel 1992 viene approvato il trattato di Maastricht, si
crea così il mercato comune, consentendo la libera circolazione delle persone e delle
merci in Europa. Nel 1998 vengono abolite le frontiere e vengono fatte nuove norme
che si dovevano adattare a quelle già vigenti nei singoli paesi. Da questo momento la
circolazione delle opere d’arte non sarà più interesse dei singoli paesi ma dell’UE,
emanando così nel 1998 leggi sulla loro circolazione. Nel 1999 la Bottai viene abrogata
e sostituita dal testo unico che porta differenze leggere dalla Bottai solo per la nozione di
BC e valorizzazione e arriva in costituzione soltanto nel 2001 per coprire la legislazione,
viene inserito così nell’art 117 il concetto di tutela e valorizzazione dandolo alle
competenze delle regioni, altrimenti la legge sarebbe stata incostituzionale(possiamo
dedurre che in questo caso è la legge ordinaria che spinge a cambiare la legge
costituzionale) infatti l’art 9 della costituzione trattava solo della tutela e non della
valorizzazione compreso invece nel testo unico(abrogato nel 2004 per inserire il
paesaggio). L’art 9 non venne non venne toccato perché principio fondamentale e fino
ad allora non era mai stato toccato in realtà sarebbe stato più semplice modificare il 9
dando a tutti la competenza di valorizzazione.
Legge Rosati 20 giugno 1909
Oggetto della legge: Inalienabilità delle belle arti e dell’antichità.
• Art1:si stabilisce a cosa è riferita la legge(cose mobili o immobili di interesse
artistico, storico, archeologico)ne sono esclusi gli oggetti di autori viventi o la cui
esecuzione non risalga ad oltre 50 anni. La legge introduce la parola “cose” affermando
la materialità del bene. No catalogo allegato.
• Art2:specifica che le cose possono essere pubbliche o private ma non possono
essere vendute in ogni caso, si possono vendere solo ad un altro soggetto pubblico con
autorizzazione dello stato.
• Art3:obbligava tutti gli enti pubblici a presentare un elenco descrittivo dei beni che
potevano rientrare tra le cose di interesse dell’art1,successivamente lo stato tramite una
commissione che procedeva mediante analisi basata sul concetto estetico di quel
periodo stabiliva quali beni rientravano nella legge.
• Art4:stabilisce come procedere per la loro sicurezza.
• Art5: un privato che deteneva una delle cose di cui l’art1 non poteva trasmettere
la proprietà o dimetterne il possesso senza istruzione. L’ente privato riceveva un atto
dove si diceva che essendo in possesso di una cosa di interesse di cui art1,non poteva
trattare quel bene come tutti gli altri e non poteva ne venderlo ne trasmetterlo senza una
denuncia allo stato
• Art6: dopo la denuncia lo stato poteva decidere di comprare quella cosa al
medesimo prezzo, stabilito nel contratto di alienazione entro 2 mesi, altrimenti l’ente
privato poteva vendere liberamente(informando lo stato a chi andava quel bene).
• Art7: tratta dei beni che non vengono curati e che possono essere espropriati
dallo stato
• Art8: è vietata l’esportazione dal regno delle cose di interesse. Il proprietario
doveva fare denuncia all’ufficio esportazione, che giudicava se l’oggetto da esportare era
di interesse, se lo era il consiglio superiore stabiliva se si poteva esportare o no.
• Art9: lo stato poteva decidere se comprare quella cosa in alternativa
all’esportazione in altri paesi(entro 60 giorni)e chiedeva all’esportatore di stabilire un
prezzo se il prezzo era troppo alto veniva istituita un’assemblea, l’esportatore poteva
accettare o rifiutare con il vincolo di non poter esportare la cosa.
Legge Bottai 1089 (1939)
Oggetto: Tutela delle cose di interesse artistico o storico
• Art1: si stabilisce a cosa è riferita la legge. Sono soggette alla legge oltre le cose
di interesse artistico, archeologico ed etnografico anche le cose di interesse
paleontologico e preistorico cose di interesse civico e numismatico.
• Art2: sono comprese le cose di interesse letterario, di natura storico politica, se
qualcuno detiene cose d’arte verrà notificato(beni privati)
• Art3: il ministro per l’educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai
privati proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo le cose indicate nell’art1.
L’elenco delle cose mobili è conservato presso il ministro dell’educazione nazionale e
chiunque abbia interesse può prenderne visione.
• Art4: i rappresentanti delle province, dei comuni e degli enti legalmente
riconosciuti devono presentare un elenco descrittivo delle cose indicate nell’art1. I
rappresentanti hanno l’obbligo di denunciare anche le cose che non sono presenti nella
prima elencazione, quindi tutte le cose del patrimonio che hanno un interesse sono
soggetti alla legge, e se tali beni non vengono tutelati il proprietario sarà soggetto a
sanzione. (l’elencazione ha solo carattere conoscitivo e dichiarativo).
• Art5: la notifica del ministero avviene anche per collezioni considerate
un’universalità di beni mobili che non possono essere smembrati.
(Qui si fermano gli articoli relativi all’identificazione dei beni)
• Art6: tutela: dopo la notifica il proprietario deve tutelare quel bene, i beni sono
soggetti alla vigilanza del ministero per l’educazione nazionale.
• Art7: il ministero vigila che siano rispettati i diritti di uso che il pubblico abbia
acquisito sulle cose soggette a tale legge.
• Art8: con gli enti ecclesiastici il ministero può vigilare solo in caso di
accordo(vescovo)
• Art9: i sopraintendenti possono effettuare ispezioni per accertare lo stato di
conservazione delle cose soggette alla legge. Nei confronti dei privati si procede
all’ispezione delle sole cose che abbiano formato oggetto di notifica.
• Art10: i provvedimenti adottati dal ministero sono definitivi ,contro i provvedimenti
di autorità inferiori è ammesso il ricorso entro 30 giorni.
• Art11: le cose di cui art 1-2 appartenenti alle province, comuni enti pubblici non
possono essere detenuti modificati, e adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere
storico o artistico, in caso di bene privato serve l’autorizzazione del ministero.
• Art13: stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli sono di particolare interesse.
• Art14:il ministero deve provvedere alle opere necessarie per assicurare la
conservazione delle cose.
• Art16: in caso di bene privato le spese x la conservazione sono a carico del
proprietario.
• Art17:se il proprietario non detiene quella somma interviene lo stato.
• Art18: i proprietari devono sottoporre le cose e i progetti x tali cose alla
sovraintendenze ,per le norme non rispettate c’è una sanzione.
• Art23:le cose di cui art 1-2 sono alienabili solo se appartengono allo stato o ad
ente pubblico.
• Art24: il ministero sentito il consiglio nazionale dell’educazione , delle scienze e
delle arti può autorizzare l’alienazione solo se non crea danno al pubblico godimento.
• Art25:possibilità di permuta.
• Art30:il proprietario(privato)è tenuto a denunciare al ministro ogni atto a titolo
oneroso o gratuito che ne trasmette la proprietà o la detenzione. Nel caso di
successione per morte, lo deve fare l’erede.
• Art31:se il bene viene alienato insieme ad un altro il prezzo viene stabilito dallo
stato.
• Art32:il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 2 mesi allo stesso prezzo
del contratto di vendita
• Art35:è vietata l’esportazione delle cose di cui art1 quando la loro esportazione
costituisca un danno per il patrimonio nazionale.
• Art36: chiunque intenda esportare deve ottenere una licenza dal ministro,
l’autorizzazione può essere concessa o no in base al danno dell’art35, in allegato
bisogna mandare il valore della cosa.
• Art37:si pagava un’imposta sull’esportazione in base al valore del bene.
• Art39:entro 2 mesi dalla denuncia il ministero ha la facoltà di acquistare bene x il
valore dichiarato se di particolare interesse.
• Art40: l’esportazione poteva avvenire con l’autorizzazione solo per un determinato
periodo. Lo scopo della tassa era cauzionale(se il bene non tornava il ministero
incamerava i soldi come anticipo della sanzione)
• Art43:se in un terreno si trovavano beni, il bene andava allo stato ma veniva data
una somma allo scopritore e al proprietario del terreno.
• Art54:l’esportazione rientra nella tutela. Le cose mobili e immobili potevano
essere espropriate se di interesse x ragioni di pubblica utilità , in relazione alla
conservazione e all’incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.
• Art55:possono essere espropriate aree che servono per la manutenzione e
restaurazione del bene.
• Art56:si possono espropriare aree per eseguire ricerche archeologiche.
Gli articoli successivi dal 58 al 70 riguardano le sanzioni, rimane in vigore fino al 1999
anche se con lievi modifiche in quanto attua l’art 9 della costituzione. Nel testo unico il
titolo della Bottai viene ricopiato cambiando solo il termine da cose a patrimonio. La
Franceschini termina il proprio lavoro nel 67, ma la Bottai resiste fino al 99 ,la
Franceschini emana dichiarazioni(80)che portarono l’abrogazione della Bottai.
Dichiarazioni Franceschini: Patrimonio culturale della nazione.
Patrimonio culturale beni e testimonianza sono le 3 innovazione della
1.
Franceschini. Viene usato il termine patrimonio culturale per indicare l’importanza della
parola cultura, secondo la commissione “cose” non andava + bene per 2 motivi:1) in
diritto non si parla di cose ma di beni 2)bisognava trovare un termine che ampliasse i
campi, infatti con il termine “cultura e patrimonio” s’intendono i beni di oggi ieri e domani.
Inoltre il codice civile nel 1942 parla di beni del demanio pubblico e ne vieta
l’inalienabilità, per questo la commissione parla di beni e non di cose (art 810-822), la
nozione interesse storico artistico era limitata e doveva essere sostituita, “bene cu