Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 13
Lezioni, Legislazione dei beni culturali Pag. 1 Lezioni, Legislazione dei beni culturali Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Legislazione dei beni culturali Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Legislazione dei beni culturali Pag. 11
1 su 13
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

VALORIZZAZIONE DELLE COSE DI INTERESSE STORICO,

ARCHEOLOGICO,ARTISTICO E DEL PAESAGGIO E DI FORMULARE PROPOSTE

CONCRETE, la commissione fu presieduta dall'onorevole Franceschini, si comincia a

pensare alla nozione dell’oggetto della Bottai, il termine cose d’arte viene ritenuto

asfittico cioè troppo chiuso, e si pensa ad un passaggio nominalistico nel termine BC e

viene inoltre introdotta la voce VALORIZZAZIONE senza spiegare bene il suo

significato. Tali cambiamenti verranno attuati solo nel 1999 quando la Bottai verrà

abrogata e sostituita dal testo unico. Nel 1992 viene approvato il trattato di Maastricht, si

crea così il mercato comune, consentendo la libera circolazione delle persone e delle

merci in Europa. Nel 1998 vengono abolite le frontiere e vengono fatte nuove norme

che si dovevano adattare a quelle già vigenti nei singoli paesi. Da questo momento la

circolazione delle opere d’arte non sarà più interesse dei singoli paesi ma dell’UE,

emanando così nel 1998 leggi sulla loro circolazione. Nel 1999 la Bottai viene abrogata

e sostituita dal testo unico che porta differenze leggere dalla Bottai solo per la nozione di

BC e valorizzazione e arriva in costituzione soltanto nel 2001 per coprire la legislazione,

viene inserito così nell’art 117 il concetto di tutela e valorizzazione dandolo alle

competenze delle regioni, altrimenti la legge sarebbe stata incostituzionale(possiamo

dedurre che in questo caso è la legge ordinaria che spinge a cambiare la legge

costituzionale) infatti l’art 9 della costituzione trattava solo della tutela e non della

valorizzazione compreso invece nel testo unico(abrogato nel 2004 per inserire il

paesaggio). L’art 9 non venne non venne toccato perché principio fondamentale e fino

ad allora non era mai stato toccato in realtà sarebbe stato più semplice modificare il 9

dando a tutti la competenza di valorizzazione.

Legge Rosati 20 giugno 1909

Oggetto della legge: Inalienabilità delle belle arti e dell’antichità.

• Art1:si stabilisce a cosa è riferita la legge(cose mobili o immobili di interesse

artistico, storico, archeologico)ne sono esclusi gli oggetti di autori viventi o la cui

esecuzione non risalga ad oltre 50 anni. La legge introduce la parola “cose” affermando

la materialità del bene. No catalogo allegato.

• Art2:specifica che le cose possono essere pubbliche o private ma non possono

essere vendute in ogni caso, si possono vendere solo ad un altro soggetto pubblico con

autorizzazione dello stato.

• Art3:obbligava tutti gli enti pubblici a presentare un elenco descrittivo dei beni che

potevano rientrare tra le cose di interesse dell’art1,successivamente lo stato tramite una

commissione che procedeva mediante analisi basata sul concetto estetico di quel

periodo stabiliva quali beni rientravano nella legge.

• Art4:stabilisce come procedere per la loro sicurezza.

• Art5: un privato che deteneva una delle cose di cui l’art1 non poteva trasmettere

la proprietà o dimetterne il possesso senza istruzione. L’ente privato riceveva un atto

dove si diceva che essendo in possesso di una cosa di interesse di cui art1,non poteva

trattare quel bene come tutti gli altri e non poteva ne venderlo ne trasmetterlo senza una

denuncia allo stato

• Art6: dopo la denuncia lo stato poteva decidere di comprare quella cosa al

medesimo prezzo, stabilito nel contratto di alienazione entro 2 mesi, altrimenti l’ente

privato poteva vendere liberamente(informando lo stato a chi andava quel bene).

• Art7: tratta dei beni che non vengono curati e che possono essere espropriati

dallo stato

• Art8: è vietata l’esportazione dal regno delle cose di interesse. Il proprietario

doveva fare denuncia all’ufficio esportazione, che giudicava se l’oggetto da esportare era

di interesse, se lo era il consiglio superiore stabiliva se si poteva esportare o no.

• Art9: lo stato poteva decidere se comprare quella cosa in alternativa

all’esportazione in altri paesi(entro 60 giorni)e chiedeva all’esportatore di stabilire un

prezzo se il prezzo era troppo alto veniva istituita un’assemblea, l’esportatore poteva

accettare o rifiutare con il vincolo di non poter esportare la cosa.

Legge Bottai 1089 (1939)

Oggetto: Tutela delle cose di interesse artistico o storico

• Art1: si stabilisce a cosa è riferita la legge. Sono soggette alla legge oltre le cose

di interesse artistico, archeologico ed etnografico anche le cose di interesse

paleontologico e preistorico cose di interesse civico e numismatico.

• Art2: sono comprese le cose di interesse letterario, di natura storico politica, se

qualcuno detiene cose d’arte verrà notificato(beni privati)

• Art3: il ministro per l’educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai

privati proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo le cose indicate nell’art1.

L’elenco delle cose mobili è conservato presso il ministro dell’educazione nazionale e

chiunque abbia interesse può prenderne visione.

• Art4: i rappresentanti delle province, dei comuni e degli enti legalmente

riconosciuti devono presentare un elenco descrittivo delle cose indicate nell’art1. I

rappresentanti hanno l’obbligo di denunciare anche le cose che non sono presenti nella

prima elencazione, quindi tutte le cose del patrimonio che hanno un interesse sono

soggetti alla legge, e se tali beni non vengono tutelati il proprietario sarà soggetto a

sanzione. (l’elencazione ha solo carattere conoscitivo e dichiarativo).

• Art5: la notifica del ministero avviene anche per collezioni considerate

un’universalità di beni mobili che non possono essere smembrati.

(Qui si fermano gli articoli relativi all’identificazione dei beni)

• Art6: tutela: dopo la notifica il proprietario deve tutelare quel bene, i beni sono

soggetti alla vigilanza del ministero per l’educazione nazionale.

• Art7: il ministero vigila che siano rispettati i diritti di uso che il pubblico abbia

acquisito sulle cose soggette a tale legge.

• Art8: con gli enti ecclesiastici il ministero può vigilare solo in caso di

accordo(vescovo)

• Art9: i sopraintendenti possono effettuare ispezioni per accertare lo stato di

conservazione delle cose soggette alla legge. Nei confronti dei privati si procede

all’ispezione delle sole cose che abbiano formato oggetto di notifica.

• Art10: i provvedimenti adottati dal ministero sono definitivi ,contro i provvedimenti

di autorità inferiori è ammesso il ricorso entro 30 giorni.

• Art11: le cose di cui art 1-2 appartenenti alle province, comuni enti pubblici non

possono essere detenuti modificati, e adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere

storico o artistico, in caso di bene privato serve l’autorizzazione del ministero.

• Art13: stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli sono di particolare interesse.

• Art14:il ministero deve provvedere alle opere necessarie per assicurare la

conservazione delle cose.

• Art16: in caso di bene privato le spese x la conservazione sono a carico del

proprietario.

• Art17:se il proprietario non detiene quella somma interviene lo stato.

• Art18: i proprietari devono sottoporre le cose e i progetti x tali cose alla

sovraintendenze ,per le norme non rispettate c’è una sanzione.

• Art23:le cose di cui art 1-2 sono alienabili solo se appartengono allo stato o ad

ente pubblico.

• Art24: il ministero sentito il consiglio nazionale dell’educazione , delle scienze e

delle arti può autorizzare l’alienazione solo se non crea danno al pubblico godimento.

• Art25:possibilità di permuta.

• Art30:il proprietario(privato)è tenuto a denunciare al ministro ogni atto a titolo

oneroso o gratuito che ne trasmette la proprietà o la detenzione. Nel caso di

successione per morte, lo deve fare l’erede.

• Art31:se il bene viene alienato insieme ad un altro il prezzo viene stabilito dallo

stato.

• Art32:il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 2 mesi allo stesso prezzo

del contratto di vendita

• Art35:è vietata l’esportazione delle cose di cui art1 quando la loro esportazione

costituisca un danno per il patrimonio nazionale.

• Art36: chiunque intenda esportare deve ottenere una licenza dal ministro,

l’autorizzazione può essere concessa o no in base al danno dell’art35, in allegato

bisogna mandare il valore della cosa.

• Art37:si pagava un’imposta sull’esportazione in base al valore del bene.

• Art39:entro 2 mesi dalla denuncia il ministero ha la facoltà di acquistare bene x il

valore dichiarato se di particolare interesse.

• Art40: l’esportazione poteva avvenire con l’autorizzazione solo per un determinato

periodo. Lo scopo della tassa era cauzionale(se il bene non tornava il ministero

incamerava i soldi come anticipo della sanzione)

• Art43:se in un terreno si trovavano beni, il bene andava allo stato ma veniva data

una somma allo scopritore e al proprietario del terreno.

• Art54:l’esportazione rientra nella tutela. Le cose mobili e immobili potevano

essere espropriate se di interesse x ragioni di pubblica utilità , in relazione alla

conservazione e all’incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

• Art55:possono essere espropriate aree che servono per la manutenzione e

restaurazione del bene.

• Art56:si possono espropriare aree per eseguire ricerche archeologiche.

Gli articoli successivi dal 58 al 70 riguardano le sanzioni, rimane in vigore fino al 1999

anche se con lievi modifiche in quanto attua l’art 9 della costituzione. Nel testo unico il

titolo della Bottai viene ricopiato cambiando solo il termine da cose a patrimonio. La

Franceschini termina il proprio lavoro nel 67, ma la Bottai resiste fino al 99 ,la

Franceschini emana dichiarazioni(80)che portarono l’abrogazione della Bottai.

Dichiarazioni Franceschini: Patrimonio culturale della nazione.

Patrimonio culturale beni e testimonianza sono le 3 innovazione della

1.

Franceschini. Viene usato il termine patrimonio culturale per indicare l’importanza della

parola cultura, secondo la commissione “cose” non andava + bene per 2 motivi:1) in

diritto non si parla di cose ma di beni 2)bisognava trovare un termine che ampliasse i

campi, infatti con il termine “cultura e patrimonio” s’intendono i beni di oggi ieri e domani.

Inoltre il codice civile nel 1942 parla di beni del demanio pubblico e ne vieta

l’inalienabilità, per questo la commissione parla di beni e non di cose (art 810-822), la

nozione interesse storico artistico era limitata e doveva essere sostituita, “bene cu

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
13 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vanderwoodsen di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bottino Gabriele.