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Legislazione dei beni culturali

Diritto e regola giuridica

La regola è una cosa che si applica allo stato del mondo (y=stato del mondo che cambia con l’applicazione della regola) se "x"= "y". La regola giuridica si può spiegare attraverso due teorie:

I teoria: Teoria formale

Teoria formale: il diritto come sanzione: se "x" allora "y" → se non "y"=sanzione. Mancato rispetto della regola=sanzione. Sanzione = effetto concreto e sfavorevole per il soggetto che non rispetta la regola giuridica.

Esempi di "SANZIONI":

  • Sanzioni personali (il "gabbio")
  • Sanzioni monetarie (paga 100)
  • Sanzioni interdittive (non puoi fare…)

Questa teoria è "formale" perché impone il rispetto della regola giuridica indipendentemente dal suo contenuto, qualunque sia il suo contenuto. Questa teoria "regola = sanzione", perché pretende il rispetto della regola giuridica attraverso la minaccia di una sanzione (principio di autorità).

II teoria: Teoria sostanziale

Teoria sostanziale: il diritto come natura delle cose

“Le leggi (le "regole giuridiche"), intese nel loro significato più ampio, sono i rapporti necessari che derivano dalla natura delle cose, e in questo senso tutti gli esseri umani hanno le loro leggi” - C.L. de Secondat de Montesquieu, Lo spirito delle leggi, I, I, 1.

Le regole giuridiche sono quelle che devono assecondare la natura delle cose; le regole giuridiche che non assecondano la "natura delle cose" non sono effettive, non possono essere rispettate, se non attraverso l’imposizione di una sanzione. Esse devono, quanto più possibile, avere un contenuto (ecco perché teoria "sostanziale") conforme alla "natura delle cose".

Bilanciamento tra le due teorie

La "regola giuridica" è un bilanciamento, sempre e comunque, tra la I e la II teoria. Tale bilanciamento ha delle caratteristiche:

  • Storicamente dato;
  • Fissato in una regola giuridica scritta;
  • Valido sino al momento in cui quella regola non viene cambiata od eliminata;
  • Stabilito da un soggetto (per definizione un "legislatore") che, a partire dal 1789, è democraticamente eletto.

Diritto e giustizia

Diritto e giustizia sono cose diverse da non confondere. L’ordinamento giuridico (l’insieme delle regole) è ben distinto dai principi del diritto ossia il principio di uguaglianza ecc. Il diritto è la Costituzione Italiana (la regola delle regole); essa contiene regole giuridiche in cui un popolo è pienamente d’accordo. Storicamente si può parlare in Italia di costituzione (regole) a partire dal regno d’Italia.

Lo statuto albertino

Lo statuto albertino (1848) rimane in vigore dal '48 al ‘61. Fino al ‘48 negli stati preunitari (regno delle 2 Sicilie, regno di Sardegna) i re non si erano mai dati delle regole o costituzioni. Successivamente è il popolo a chiedere delle leggi che limitassero il potere del re, fino ad allora aveva potere assoluto. Lo statuto è concesso, "ottriato", da Carlo Alberto ai sudditi (leggi "Preambolo") dal Regno di Sardegna, venne esteso, dopo il 1861, al Regno d’Italia; esso ha una forte "impronta" autoritaria (art. 28) e liberale (art. 29): no "Stato-sociale". Non prevedeva l’esistenza di garanzie costituzionali (non c’era una corte costituzionale): venne definito così costituzione flessibile (una legge come tutte le altre) rimane in vigore 100 anni.

La Costituzione Italiana

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947, entrò in vigore il 1º gennaio 1948. Afferma il principio del bilanciamento dei poteri (legislativo, esecutivo e giuridico), e il decentramento amministrativo (lo stato fa le leggi ma l’amministrazione è decentrata dallo stato alle regioni, province e comuni); inoltre si tratta di una costituzione rigida e non flessibile come SA.

Struttura della Costituzione

  • Principi fondamentali: 1-12 (costituiscono la parte immodificabile della Costituzione, modificarli significherebbe avere una II Repubblica)
  • Parte I: Diritti e doveri dei cittadini: 13-54
    • Titolo 1: Rapporti civili
    • Titolo 2: Rapporti etico-sociali
    • Titolo 3: Rapporti economici
    • Titolo 4: Rapporti politici
  • Parte II: Ordinamento della Repubblica: 55-139
    • Titolo 1: Parlamento (potere legislativo)
    • Titolo 2: Presidente della repubblica (organo di controllo)
    • Titolo 3: Governo (potere esecutivo)
    • Titolo 4: Magistratura (potere giuridico)
    • Titolo 5: Regioni, Province e Comuni
    • Titolo 6: Corte Costituzionale

Competenze legislative

Nella Costituzione del '48 chi poteva fare leggi lo stabiliva l’art. 117:

  • Solo lo Stato poteva fare "Leggi", "Decreti Legislativi" e "Decreti-Legge";
  • Le Regioni potevano fare "Leggi" (non Decreti legislativi, né Decreti-Legge), nelle materie e nei limiti stabiliti nell’art. 117.

Gerarchia delle fonti

La costituzione e le leggi sono bilanciate da un rapporto di gerarchia: la fonte di "grado" inferiore non può porsi in contrasto con la fonte di "grado" superiore. Un giudice ha il compito di giudicare tale contrasto e, ove ravvisi il contrasto, deve eliminare dall’ordinamento giuridico la fonte di "grado" inferiore: nel rapporto tra Costituzione e Leggi vi è la Corte Costituzionale.

Modifiche dal 2001

Dall’art 114 in poi è stato tutto modificato dal 2001: vi sono 5 regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino, Valle d’Aosta, Friuli). Le regioni a statuto ordinario pur essendo citate nella Costituzione del ‘48 nascono nel ‘76.

Regolamenti e diritto

Nel diritto la parola regolamento è quella più utilizzata, esso è una norma giuridica. I regolamenti attivano e specificano le norme di legge, esso può essere fatto da tutti (leggi condominiali) e si rifà al codice civile, si pone come attuazione delle leggi statali e regionali.

Atto e contratto

ATTO e CONTRATTO sono elementi che noi usiamo quotidianamente attraverso le fonti (Con il termine fonte del diritto si intende ogni atto ed ogni fatto a cui l'ordinamento giuridico riconnette l'effetto di far sorgere modificare o estinguere una o più norme giuridiche). Essi vengono disciplinati dalle leggi. L’atto amministrativo o provvedimento proviene da un soggetto pubblico, può essere favorevole o sfavorevole. Il contratto è un elemento che regola le nostre relazioni con privati. L’atto è unilaterale (proviene generalmente dalla pubblica amministrazione) mentre il contratto è bilaterale o plurilaterale. Il contratto nasce al momento dell’incontro delle volontà dei soggetti espressa attraverso le firme. Il termine atto deriva dal latino "azione", sia atto che contratto non possono violare le regole giuridiche, la norma è legata alla legittimità, in caso di inflazione viene emanato un provvedimento amministrativo se tale provvedimento non è adeguato alla sanzione ci si può rivolgere ad un giudice affinché emani una sentenza (potere giudiziario).

Magistratura

La magistratura si divide in vari blocchi:

  • Tribunale amministrativo regionale (TAR)
  • Tribunale (emana sentenze)
  • Consiglio di Stato (se la sentenza viene considerata errata)
  • Corte di Cassazione (può prendere provvedimenti civili e penali)

Beni culturali e regole giuridiche

Prima della costituzione non esisteva nessuna regola che tutelasse i beni culturali. Lo stato non assumeva nessun compito su questi argomenti, lasciava ai privati la libertà di fare sulle proprie opere d’arte. Lo stato riteneva che non rientrasse tra i compiti di uno stato liberale interessarsi di opere d’arte e beni culturali. La svolta repubblicana è la scelta di un modello diverso.

Art. 9 Costituzione Italiana: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. In quest’articolo troviamo la parola patrimonio ossia l’insieme delle opere d’arte riferito a tutto ciò che l’arte aveva creato fino al 1948. Troviamo inoltre la parola nazione in quanto quando venne scritto nasceva l'idea di appartenenza alla Nazione.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vanderwoodsen di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bottino Gabriele.
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