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LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI
Lezione 4 – 3/05/2023
La concezione attuale giuspositivistica interpreta il diritto come un insieme di norme da conoscere e
applicare in maniera costante.
L’unico modo per capire la natura della legge è ritornare alle origini dell’umanità.
Nello stato di natura i rapporti interumani sono regolati dalla legge del più forte. La società civile e il diritto
nascono perché con la legge del più forte non si può instaurare una società stabile che possa procedere
verso il progresso. Nonostante questo limiti profondamene la nostra libertà, il senso profondo del diritto è
che senza di esso vivremmo ancora allo stato di natura. La società è nata quando abbiamo deciso di vivere
in pace dandoci delle regole e limitando volontariamente la nostra libertà per essere uniti contro questa
natura. Nello stato di natura l’uomo è limitato dal suo egoismo, mentre nella società civile si arriva alla
consapevolezza che limitando l’egoismo e sacrificando la nostra libertà si può arrivare alla pace.
La persona da sola non ha bisogno di regole perché queste sono nate per regolare i rapporti interpersonali
con le altre persone. Ubi societas, ibi ius (dove vi è la società, lì sta il diritto).
Il diritto riempie il vuoto tra il mondo perfetto e quello reale: serve per rispostare l’equilibrio delle cose
verso una convivenza pacifica.
Nella nascita della società civile la violenza non sparisce, ma viene riservata a un organo superiore, lo Stato,
e vengono stabilite delle regole prima perché possa esercitare la violenza legittimamente in caso di una
violazione.
Lo Stato nasce quindi in una duplice luce:
• Rinunciare alla violenza individuale per riservarla a un’autorità superiore
• Creare delle regole per predeterminare i rapporti sociali e affidarne allo Stato il presidio
Con il complicarsi della società il diritto ha cambiato struttura per adattarvisi e diventando complesso di
conseguenza. Questa complicazione delle leggi deriva anche dal fatto che invece di dare dei contributi per
rispettarle, l’uomo ha sempre trovato il cavillo per aggirarle, obbligando chi le fa ad aggravarle e
implementarle con leggi correttive. La legge è complicata perché l’uomo è complicato nel cercare di
eluderla.
Le leggi non sono verità assolute: sono frutto di varie visioni di uomini e possono essere sbagliate
formalmente e concettualmente, arrivando anche in alcuni casi a confliggersi. Nella legge viene incorporato
ciò che pensiamo sia moralmente corretto e nel tempo questo può variare.
La società nel corso del tempo impara a scoprire sé stessa, diventando sempre più consapevoli della nostra
identità. Riflettendo sempre di più, le cose diventano sempre più fluide.
Guardando l’art.3 della Costituzione, vediamo due elementi fondamentali:
• Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.
• È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Siamo, quindi, tutti uguali davanti alla legge, ma nel caso ci fossero degli ostacoli che limitassero questa
uguaglianza, è compito della Repubblica provvedere a rimuoverli. Uguaglianza non significa dare a tutti la
stessa cosa, ma nella diversità delle condizioni di partenza cercare di assicurare l’uguaglianza in arrivo. Le
situazioni di partenza diverse pretendono trattamenti diversi per assicurare trattamenti che garantiscono
l’uguaglianza in arrivo.
L’ordinamento ha però tre requisiti strutturali:
• Plurisoggettività
• Organizzazione
• Normazione
Quest’ultima consente a una plurisoggettività altrimenti sparsa di trasformarsi in una comunità organizzata
con delle regole che ne garantiscono la stabilità e l’ordine.
All’interno dell’ordinamento giuridico si distinguono diversi rami del diritto, raggruppamenti di norme
dedicate a una stessa materia. I rami principali sono i seguenti:
- Diritto pubblico, che si occupa di:
• Formazione, organizzazione e attività dello Stato
• Formazione, organizzazione e attività degli enti pubblici
• Rapporti tra lo Stato e i privati
- Diritto privato, che si occupa delle relazioni tra i cittadini sia nella sfera personale e familiare, sia nei
rapporti patrimoniali
Le situazioni giuridiche sono una particolare posizione che un soggetto assume per il diritto nell’ambito del
rapporto giuridico con gli altri. Questa può essere di due tipi:
- Attiva, quando comporta un vantaggio
- Passiva, quando comporta uno svantaggio
I diritti non sono binari paralleli percorribili all’infinito, ma sono un insieme indistricabile con
interconnessioni e punti di equilibrio e bilanciamento. Per ampliare una determinata sfera di diritti è
necessario limitarne un’altra. Cercare un bilanciamento tra le parti è un processo estremamente complesso
e molto spesso lascia tutti insoddisfatti.
L’art.2 della Costituzione ci dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo perché questi vengono ancor prima della Costituzione
repubblicana, la norma suprema dell’ordinamento che istituisce la Repubblica Italiana. Sono delle regole
che sentiamo universalmente appartenenti alla nostra identità.
Si definisce diritto positivo quando questo è posto da un’autorità a ciò deputata dall’ordinamento mediante
una norma di riconoscimento.
Si definisce diritto naturale quando questo appartiene all’essenza stessa dell’uomo e preesiste alla società.
Cosa sono i beni? Il bene è una res, una cosa oggetto di diritto e il diritto standard che incorre sui beni è
quello di proprietà, regolato dal Codice Civile.
I beni culturali hanno una regolamentazione diversa ai beni normali perché nel bene materiale convive una
dimensione immateriale che si proietta verso un interesse comune dell’umanità. Queste regole limitano e
condizionano i diritti dei proprietari di beni culturali sui di essi. Il proprietario di beni culturali non ha il
diritto di fare ciò che vuole, ma ha il dovere di tutela del bene stesso in quanto di interesse pubblico e la
normativa sui beni culturali limita la libertà di azione su diritto di proprietà. La proprietà è inoltre un diritto
che si piega alla volontà sociale.
Il bene culturale è una testimonianza dell’umanità che ha un valore intrinseco, tale da richiedere di essere
conservata e tramandata alle nuove generazioni. Quello che per noi è definito patrimonio culturale è una
testimonianza che ha un valore per l’intera comunità. Si parla di bene culturale come eredità perché
rappresenta qualcosa che testimonia le precedenti generazioni ma che è utile per quelle future. L’esigenza
di tutelare la memoria nasce dal fatto che l’essere umano ha una naturale propensione a lasciare una sua
traccia sulla terra.
Articolo 1 – Principi. Dal Codice dei beni culturali.
1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio
culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’art.117 della Costituzione e secondo le disposizioni
presenti nel codice
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della
comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la
conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la
pubblica fruizione del loro patrimonio culturale
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturali, ivi compresi
gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione
In questo articolo si trovano tutte le nozioni fondamentali per lo studio della legislazione dei beni culturali.
Il Codice dei beni culturali non protegge solo le opere d’arte che già ci sono, ma incentiva la produzione di
nuova arte.
Anche sui privati gravano specifici obblighi connessi alla tutela dei beni culturali.
Nel corso del tempo la nozione di bene culturali ha subito molte modifiche:
- Nelle definizioni più vecchie, come la legge Rosadi-Rava, si definivano beni culturali le cose immobili
e mobili che avevano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico.
- Nel Codice dei beni culturali vengono definite cose che presentano interesse artistico,
archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e altre cose individuate dalla legge o
in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Nel tempo è stata riscontrata una progressiva apertura verso la testimonianza e l’immaterialità,
abbandonando la concezione settoriale ed estetizzante.
Il concetto di interesse culturale è la caratteristica identificativa del bene culturale e richiede di norma degli
accertamenti tecnici. Manca però una definizione unitaria, perché questa è rimessa alla consapevolezza
degli studiosi esperti delle singole discipline.
Un bene culturale generico lo diventa giuridicamente quando è intervenuto un apposito provvedimento
amministrativo che ne riconosce l’identità culturale: la dichiarazione di interesse culturale. Dal momento
della sua emanazione vengono applicate tutte le tutele previste dal Codice.
Il bene culturale è caratterizzato dalla sussistenza di interesse, che richiede una fase di accertamento,
passando dalle valutazioni tecniche.
In un primo periodo la concezione di bene culturale era di tipo estetizzante: il bene culturale veniva tutelato
perché bello. La testimonianza da trasmettere, però, non deve prescindere dal gusto e dall’apprezzamento e
per questo motivo siamo passati a una concezione identitaria ontologica, che mette in evidenza le
proprietà intrinseche del bene come valore di testimonianza.