Legislazione dei beni culturali
Lezione 1
È costituito dai beni culturali → cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Il bene culturale è un oggetto o una forma di espressione che testimonia un'epoca delle civiltà. Ha quindi forte valore simbolico e non solo economico. L'insieme di questi beni costituisce il patrimonio culturale. È l'eredità trasmessa dalle civiltà passate a quelle presenti e future.
Beni culturali → concetto relativamente nuovo che è andato a sostituire il termine “cose di antichità ed’arte” dei primi testi normativi che dava maggiore risalto all’aspetto estetico materiale. Venne usato per la prima volta in ambito internazionale con la convenzione UNESCO dell’Aja del 1954 concernente la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Successivamente venne adottato anche in Italia in sostituzione della terminologia tradizionale e utilizzato per la denominazione del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività culturali.
Costituzione della Repubblica Italiana, 1948 Art.9 “La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Senza questo articolo molte delle cose che abbiamo, soprattutto architettonico, avremmo avuto molta più distruzione di quello che c'è stato.”
Il patrimonio di una Repubblica Democratica appartiene al popolo perché la sovranità appartiene al popolo (art. 1) e quindi anche conservazione e tutela sono appartenenti al popolo (al popolo appartiene il valore immateriale/simbolico, infatti un quadro può anche essere di proprietà privata). Il valore metafisico del bene può appartenere a privato o pubblico, mentre il valore immateriale è quello che appartiene al popolo.
[Fino al ‘98 si parlava esclusivamente di tutela e non di valorizzazione che è un concetto nuovo, poi ripresa anche nel testo unico e nel codice dei Beni Culturali che è diviso in tutela (esclusiva dello stato – norme di principio) e valorizzazione (concorrenti fra stato e regioni - norme di dettaglio). Da solo principi ai quali le regioni si ispirano nella produzione di dettaglio. Successivamente la valorizzazione viene correlata all'attività turistica, prestando attenzione che non avvenga il contrario.]
Tutela e valorizzazione devono favorire la fruizione per poter accrescere la cultura di un cittadino. La tutela deve essere rivolta alla conoscenza e alla collettività. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
Bene culturale, dal punto di vista del diritto, si trova sottoposto a due sistemi giuridici. Norme giuridiche = regole rilevanti per l'ordinamento giuridico, formulate in termini generali e astratti, rivolte alle persone, imponendo o proibendo loro dati comportamenti (le norme morali non hanno nessuna punizione). Hanno la caratteristica di essere obbligatorie e di essere composte da un precetto e da una sanzione che punisce la trasgressione, essa può essere amministrativa o penale. La loro violazione è accertata da un giudice nel corso di un processo.
- Diritto privato → norme che regolano i rapporti intersoggettivi tra i singoli consociati in posizione paritaria, quindi non si ha stato di supremazia tra le due parti. Stabilisce i miei diritti in quanto proprietario di un bene culturale.
- Diritto pubblico → norme che stabiliscono l'organizzazione e il funzionamento dello Stato, i diritti e i doveri dei cittadini nei confronti dello Stato; disciplina i rapporti fra soggetti pubblici e privati che si trovano in posizioni non paritaria, in cui cioè uno dei soggetti è in una posizione di supremazia o autorità sull'altro, costretto a subire le decisioni altrui. Regolano i rapporti fra interessi privati dei cittadini e interessi "superiori" della collettività.
- Diritto penale → norme che reprimono i comportamenti pericolosi per la società nel suo insieme (reati). Le sanzioni sono di tipo punitivo (pene detentive e pecuniarie)
Il regime giuridico attuale del bene culturale è un contemperamento fra gli ingressi pubblicisti e privatistici. Il contemperamento è minore nel caso di bene di proprietà pubblica e maggiore nel caso della proprietà pubblica. Sulla base delle disposizioni di legge richiamate il bene culturale è considerato un bene con una rilevanza pubblica oggettiva che costituisce il presupposto del regime speciale che la legge prevede per la sua tutela. Per il suo valore culturale è quindi sottoposto ad un regime giuridico pubblicistico.
Separazione dei poteri
- Funzione legislativa → approvare le leggi
- Funzione esecutiva → dare attuazione alle leggi e amministrare lo Stato
- Funzione giurisdizionale → giudicare sulla violazione delle leggi
Lezione 2
Le fonti del diritto nell’ordinamento italiano
Fonti (di produzione) del diritto → complesso degli atti o dei fatti abilitati dall’ordinamento a produrre norme giuridiche. Il sistema delle fonti è un sistema chiuso, che esclude l’ammissibilità di norme extra-ordinem. Si organizza in modo gerarchico:
-
Fonti costituzionali
- Costituzione
- Leggi costituzionali e di revisione costituzionale
- Regolamenti comunitari?
-
Fonti primarie
- Leggi ordinarie, leggi regionali e delle province autonome di Tn e Bz
- Atti aventi forza di legge (Decreto legge e decreto legislativo)
-
Fonti secondarie
- Regolamenti
- Consuetudini
La costituzione
- Fonte suprema del diritto, istitutiva di una pluralità di fonti. - Ha carattere normativo, ossia pone norme immediatamente operanti. - Ha carattere rigido = può essere modificata solo attraverso un apposito procedimento aggravato. - Ha un solo limite espresso alla revisione, ma altri limiti impliciti si ricavano in via interpretativa.
Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale
- Leggi costituzionali → affiancano alla Costituzione una norma (non la modificano) a cui si vuole dare rango costituzionale. - Leggi di revisione costituzionale → rivolte a modificare il testo della Costituzione e, una volta emanate, si “confondono” con essa (non mantengono autonomia). - Si pongono sullo stesso piano della Costituzione; non possono essere modificate dalla legge ordinaria, bensì solo attraverso un procedimento aggravato.
Procedimento aggravato per la revisione costituzionale
- La legge di revisione deve essere approvata due volte da ciascuna Camera.
- Tra le approvazioni di ogni Camera devono trascorrere almeno 3 mesi.
- Nella seconda approvazione da parte di ogni Camera si deve raggiungere la maggioranza assoluta.
-
Sulla modifica può essere richiesto un referendum “sospensivo”, a meno che nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza dei ⅔.
- Il referendum può essere chiesto, entro 3 mesi dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale da:- 500.000 elettori
- 5 consigli regionali
- ⅕ dei membri di una camera
- Per consentire la richiesta di referendum, la legge di revisione appena approvata viene pubblicata, ma senza promulgazione e quindi senza entrare in vigore.
- Se c’è richiesta di referendum, la legge sarà promulgata solo se approvata dalla maggioranza dei voti validi (non occorre un quorum).
I regolamenti della comunità europea
- A differenza delle norme prodotte dagli organismi internazionali (che trovano applicazione all’interno dell’ordinamento italiano solo a seguito di un apposito richiamo, ad es. la ratifica dei trattati internazionali), i regolamenti comunitari acquistano direttamente vigore in Italia senza bisogno di una legge che li richiami.
- Dopo un acceso dibattito tra la Corte Costituzionale italiana e la Corte di Giustizia delle Comunità europee, anche in Italia si è accettata la prevalenza sul diritto italiano dei regolamenti comunitari, i quali rendono inapplicabili le normative interne (italiane) contrastanti con essi, persino se di rango costituzionale (N.B. tuttavia teoria dei “Contro-limiti”).
La legge ordinaria
Legge → ogni atto normativo posto in essere dal Parlamento (ossia dalle due Camere collettivamente) seguendo uno speciale procedimento, detto appunto procedimento legislativo. Le leggi in senso formale (ossia venute ad esistenza nella “forma” del procedimento legislativo), si distinguono in:
- leggi costituzionali o di revisione costituzionale
- leggi ordinarie → creata attraverso il procedimento legislativo ordinario; essa rappresenta il principale strumento di normazione, pur non essendo la fonte più elevata dell’ordinamento, dato che è subordinata alla Costituzione e alle altre fonti costituzionali.
Procedimento legislativo ordinario = serie ordinata di atti e attività occorrenti per dare vita ad una legge ordinaria. La Costituzione attribuisce la finzione legislativa all’esercizio collettivo delle due camere, tuttavia è necessaria anche l’attività di altri organi affinché la legge, una volta approvata, possa entrare in vigore. Il procedimento legislativo si svolge in diverse fasi:
-
La fase di iniziativa, ossia l’apertura del procedimento. Consiste nella presentazione alle Camere di un progetto o disegno di legge, già predisposto in articoli. La Costituzione attribuisce l’iniziativa ai seguenti soggetti:
- al Governo,
- al Parlamento, attraverso la proposta di ciascun membro delle Camere oppure mediante una pluralità di firmatari,
- al popolo, per mezzo di un progetto firmato da almeno 50.000 elettori (soprattutto strumento di sensibilizzazione),
- alle Regioni, attraverso i rispettivi Consigli regionali,
- al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che tuttavia non ne ha in pratica mai usufruito.
- La fase costitutiva o di approvazione, durante la quale il testo proposto viene discusso ed eventualmente approvato. L’approvazione consiste nella votazione del medesimo testo da parte di entrambe le Camere, procedimento che può svolgersi in modi differenti:
Procedura per commissione referente (normale)
- Il disegno di legge viene assegnato, a seconda della materia, a una commissione permanente, la quale esamina il progetto e, eventualmente, propone alle Camere un nuovo testo modificato, accompagnato da una o più relazioni;
-
La commissione non ha il potere di approvare il testo, bensì può solo proporre e riferire al Parlamento (proprio per questo si dice operi “in sede referente”); L’approvazione del progetto rimane quindi in capo alle Camere, ed avviene attraverso queste fasi:
- discussione generale sull’insieme del testo,
- votazione sui singoli articoli (con eventuali emendamenti),
- votazione finale del risultato e se è positiva, il testo è trasmesso all’altra Camera, che tuttavia potrebbe approvarlo solo dopo avervi introdotto emendamenti: il testo così modificato deve essere allora sottoposto nuovamente all’approvazione della prima Camera, procedendo in questo modo fino all’approvazione dello stesso testo (pratica della “navetta”).
Procedura per commissione deliberante
In questo caso la Commissione permanente può provvedere direttamente all’approvazione (votazione sui singoli articoli e votazione finale).
- Vantaggi: si risparmia la discussione in Assemblea (Parlamento);
- si “moltiplica” l’attività parlamentare per il numero delle Commissioni permanenti.
Per “sostituire” il Parlamento, nella sua composizione la Commissione dovrà rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Procedura per commissione redigente
Alla Commissione è affidato il compito di approvare i singoli articoli, mentre la votazione finale è riservata al Parlamento.
La fase dell’efficacia
Che consta di promulgazione e pubblicazione, necessarie per l’entrata in vigore della legge. Per entrare in vigore, la legge necessita ancora della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Promulgazione = atto attraverso il quale il Presidente della Repubblica documenta e proclama l’avvenuta formazione della volontà legislativa. Al Presidente è concesso, per una sola volta, il potere di rinvio alle Camere, che consiste nel non promulgare la legge, sottoponendola ad una nuova votazione del Parlamento.
Pubblicazione = adempimenti necessari affinché la legge possa entrare in vigore, acquistando la sua efficacia:
- inserzione della legge nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti,
- stampa dell’intero testo nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;
N.B. La legge comincerà a produrre i suoi effetti solo dopo il decorso di un determinato periodo, la c.d. “vacatio legis” (in genere 15 giorni).
Gli atti aventi forza di legge
In linea di principio la funzione legislativa spetta alle Camere; tuttavia anche il Governo può intervenire nel suo esercizio (oltre al caso dell’iniziativa legislativa) attraverso:
-
Decreti legislativi = atti normativi aventi forza di legge, emanati dal Governo sulla base di una precedente legge di delega del Parlamento (art. 76 Cost.); La legge di delega detta i limiti all’esercizio del potere normativo da parte del Governo, in particolare:
- i principi e i criteri direttivi da rispettare,
- il tempo entro il quale la delega va esercitata,
- la definizione precisa dell’oggetto della delega;
- Decreti legge = Sono atti normativi dotati di forza di legge, emanati dal Governo di propria iniziativa, ossia senza una previa legge di delega. Il presupposto di legittimità (art. 77 Cost.) è quello della straordinaria necessità ed urgenza; entro 60 giorni dall’emanazione del decreto legge, il Parlamento deve convertirlo in legge ordinaria, mediante apposita legge di conversione.
N.B. In caso di mancata conversione, il decreto legge decade con effetto retroattivo (“ex tunc”).
I regolamenti
Vasta serie di fonti – di cui la Costituzione si occupa solo in via indiretta – caratterizzate tutte da una forza normativa inferiore a quella della legge.
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Si dividono in:
- regolamenti statali: governativi e ministeriali,
- regolamenti non statali: regionali, comunali, statuti degli enti pubblici.
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La subordinazione alla legge si sostanzia in due principi:
- Principio di preferenza della legge: le norme regolamentari non possono essere contrastanti con norme di legge;
- Riserva di legge: determinate materie, riservate alla disciplina della legge, non possono essere affidate ai regolamenti.
La consuetudine (o uso)
È l’unica fonte fatto ed è una norma giuridica che viene ad esistenza attraverso il comportamento di membri della comunità, non mediante la deliberazione di un apposito organo.
Per dar vita ad una consuetudine, il comportamento deve avere due caratteristiche:
- Un elemento materiale: il comportamento deve essere tenuto in modo costante e uniforme;
- Un elemento psicologico: è necessaria la convinzione diffusa e generalizzata che il comportamento sia giuridicamente dovuto.
Lezione 3
Lezione 4
Il codice dei Beni Culturali serve a salvaguardare degli interessi pubblici e di conseguenza un bene culturale. È costituito da beni culturali → cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
La repubblica (= intesa come soggetti pubblici e privati che possono contribuire a questo) tutela e valorizza il patrimonio culturale. Tutela e valorizzazione concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale nel suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
Articolo 3 definizione di cosa si intende per tutela
- Individuare i beni culturali e garantire la loro protezione e conservazione.
Articolo 3 tutela del patrimonio culturale
- La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
- L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Articolo 6 definizione di cosa si intende di valorizzazione
- Promuove la conoscenza, assicura le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, promuove e sostiene gli interventi di conservazione. È in vigore dal 2008. Prima di mettere in atto la valorizzazione bisogna prima mettere in atto la tutela.
Articolo 6 valorizzazione del patrimonio culturale
- La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli...
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