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TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela
ART. 10: Beni Culturali
L’articolo 10 del Codice Urbani pone nei suoi vari commi delle distinzioni che poi saranno
ripresi negli articoli successivi. In modo particolare ci concentriamo sui primi quattro
commi, che pongono la disciplina in maniera differente a seconda del soggetto a cui
appartiene il bene culturale. L’ordinamento, ricollega ai tre commi tre procedimenti
differenti per arrivare a qualificare, appunto, il bene come bene culturale.
Comma 1:
“1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli
altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
(1).”
• Questo comma, ci parla, di quei beni culturali che appartengono a soggetti pubblici.
Il codice civile agli articoli 822 e 826, articoli immediatamente seguenti alla
definizione di proprietà, disciplina quei beni che sono proprietà di un ente pubblico
(Stato, Regione ecc.). Tra questi enti, lo stato distingue tra due categorie: i beni
demaniali (ART. 822) e i beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello
Stato (ART. 826). I primi rappresentano una categoria di beni che per loro natura
sono appartenenti allo stato (spiagge, parchi, ferrovie ecc) e che finché restano tali
non possono essere alienati, non possono essere cioè venduti. I secondi, sono beni
non alienabili, ma non appartengono direttamente allo stato. I beni facenti parte del
patrimonio indisponibile dello Stato, sono beni che vengono “creati” dallo stato al
fine di svolgere delle funzioni pubbliche. Per esempio le caserme fanno parte di
questa categoria.
Comma 3:
“3.Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo
13: Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
a) etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da
quelli indicati al comma 1;
Gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse
b) storico particolarmente importante;
Le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
c) Le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse
d) particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della
cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle
istituzioni pubbliche, collettive o religiose (3);
Le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense
e) fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica,
numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale
interesse (2).”
• Nel comma 3, al contrario del primo, si fa riferimento ai soggetti privati o, come
riportato nella lettera a, a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1. I soggetti
privati sono tutti i cittadini. Quindi l’articolo 10 comma 3 fa riferimento a tutti i beni
che fanno parte delle categorie indicate, appartenenti a privati. Ricordiamo che i
Beni culturali privati sono dei beni che, per definizione lo stato non conosce.
Sia i Beni Culturali pubblici che quelli privati sono ricollegati a un termine: interesse. È
importante distinguere tra i Beni pubblici e quelli privati perché il Codice Urbani fa propria
una tradizione legislativa derivante dal Testo Unico del 1999 che a sua volta deriva dalla
legge 1088 del 1939. Il Testo Unico stabiliva che perché un Bene Culturale di proprietà
pubblica fosse considerato tale, il bene doveva essere inserito in un apposito registro che
doveva essere conservato presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Accadde
però che gli enti pubblici non si attivarono affinché le loro proprietà fossero inseriti in questi
elenchi. Così questi beni non potevano essere considerati beni culturali e di conseguenza
non potevano essere tutelati. Il legislatore del 2004, quindi, conscio di questa situazione,
muta completamente il sua approccio alla materia. Quindi, per ciò che riguarda i Beni
Culturali appartenenti a soggetti pubblici, disciplinati dall’articolo 10 comma 1, decide di
disciplinare un procedimento che prende il nome di verifica dell’interesse culturale,
riportato nell’ART. 12.
I Beni Culturali Pubblici
ART. 12: Verifica dell’interesse culturale
Comma1:
“1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore
non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al
comma 2 (1).”
• Il comma 1 ci dice che affinché i Beni possano essere oggetto di questa verifica,
devono essere beni pubblici, realizzati da un autore non più vivente e devono
essere stati realizzati da più di cinquanta anni se sono beni mobili o da più di
settanta anni se sono beni immobili.
Comma 2:
“2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le
cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza
dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al
comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al
fine di assicurare uniformità di valutazione.”
• Il comma 2 ci detta i parametri in base ai quali il procedimento, finalizzato alla
verifica dell’interesse culturale, si svolge. Quindi, gli organi del Ministero, d’ufficio o
sulla base di una richiesta fatta dal proprietario dell’opera, verificano l’interesse
artistico dell’opera in base a un procedimento di carattere generale che permette
un’uniformità nella valutazione. A questo punto, inizia un iter finalizzato a stabilire se
il bene in questione abbia o no un interesse pubblico.
Comma 4:
“4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al
comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente
Titolo.”
• Il comma 4 ci dice che, qualora non venga riscontrato l’interesse culturale del bene,
il bene stesso non deve essere sottoposto alle disposizioni di tutela. La
conseguenza immediata che deriva dal mancato riconoscimento dell’interesse
culturale del bene, ci viene esplicitata dagli articolo 53 del Codice Urbani (Beni del
Demanio Culturale). Quest’ultimo ci dice che: “1. I beni culturali appartenenti allo
Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie
indicate all'articolo 822 del codice civile (disciplina il demanio pubblico)
costituiscono il demanio culturale. 2. I beni del demanio culturale non possono
essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con
le modalità previsti dal presente codice.” L’ ART. 53 ci dice, quindi, che tutti i beni
aventi valore culturale che appartengono a soggetti pubblici, costituiscono il
cosiddetto demanio culturale. Di conseguenza, tutti i beni appartenenti al demanio
culturale, non possono essere alienati e gli enti pubblici hanno l’obbligo sancito dal
Codice di non alienare il bene. Questa se vogliamo è la prova dell’atteggiamento
che il legislatore ha nel tutelare il bene culturale. Il procedimento finalizzato al
riconoscimento dell’interesse culturale di un bene, presenta specifici caratteri che
devono essere riconosciuti e posti in evidenza.
Comma 7 e 10:
“7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico,
effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente
Titolo.”
“10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento
della richiesta”
Il legislatore, quindi, obbliga il Ministero a essere particolarmente celere nel dare
una risposta all’Ente Pubblico. Questo limite di tempo è dovuto al fatto che la
verifica del bene si realizzi nel più breve tempo possibile, in modo che il bene possa
essere tutelato e valorizzato.
Dovendo ricostruire un quadro della disciplina sintetico, per ciò che riguarda
la verifica dell’interesse culturale, gli articoli da prendere in considerazione
sono:
ART. 10 comma 1: ci dice quali sono i beni culturali
- ART. 12: a quali beni si applica la verifica dell’interesse culturale
- ART. 53 e 54: ci dicono quale è la prima conseguenza nel caso in cui a un
- bene di proprietà pubblica sia riconosciuto il valore di bene culturale.
I Beni Culturali Privati:
Per quanto riguarda il riconoscimento dell’interesse culturale di un Bene privato, viene
avviato, invece un procedimento detto dichiarazione dell’interesse culturale. La
differenza tra la verifica dell’interesse culturale e la dichiarazione di interesse culturale, sta
nel fatto che la prima ha per oggetto un bene pubblico, mentre la seconda un bene privato.
Quindi la distinzione riguarda sostanzialmente il soggetto a cui appartiene il bene.
La dichiarazione dell’interesse culturale, non presuppone che il soggetto che può godere
del bene sia soltanto il proprietario ma, dispone di qualcosa di diverso al fine di consentire
allo stato di attribuire l’etichetta di Bene Culturale al maggior numero di oggetti possibili.
ART. 13: Dichiarazione dell’interesse culturale
“1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse
richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni
rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in
qualunque modo la loro natura giuridica.”
Le categorie di beni che l’articolo 10 disciplina, quindi, sono tre:
Beni culturali appartenenti a un soggetto pubblico (ART. 10 comma 1)
- Beni culturali appartenenti a un soggetto privato (ART. 10 comma 3)
- Beni culturali appartenenti a altri soggetti (ART. 10 comma 2)
-
Per capire al meglio la dichiarazione di interesse culturale, dobbiamo tenere in