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TITOLO I

Tutela

Capo I

Oggetto della tutela

ART. 10: Beni Culturali

L’articolo 10 del Codice Urbani pone nei suoi vari commi delle distinzioni che poi saranno

ripresi negli articoli successivi. In modo particolare ci concentriamo sui primi quattro

commi, che pongono la disciplina in maniera differente a seconda del soggetto a cui

appartiene il bene culturale. L’ordinamento, ricollega ai tre commi tre procedimenti

differenti per arrivare a qualificare, appunto, il bene come bene culturale.

Comma 1:

“1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli

altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone

giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente

riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico

(1).”

• Questo comma, ci parla, di quei beni culturali che appartengono a soggetti pubblici.

Il codice civile agli articoli 822 e 826, articoli immediatamente seguenti alla

definizione di proprietà, disciplina quei beni che sono proprietà di un ente pubblico

(Stato, Regione ecc.). Tra questi enti, lo stato distingue tra due categorie: i beni

demaniali (ART. 822) e i beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello

Stato (ART. 826). I primi rappresentano una categoria di beni che per loro natura

sono appartenenti allo stato (spiagge, parchi, ferrovie ecc) e che finché restano tali

non possono essere alienati, non possono essere cioè venduti. I secondi, sono beni

non alienabili, ma non appartengono direttamente allo stato. I beni facenti parte del

patrimonio indisponibile dello Stato, sono beni che vengono “creati” dallo stato al

fine di svolgere delle funzioni pubbliche. Per esempio le caserme fanno parte di

questa categoria.

Comma 3:

“3.Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo

13: Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o

a) etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da

quelli indicati al comma 1;

Gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse

b) storico particolarmente importante;

Le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

c) Le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse

d) particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica,

militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della

cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle

istituzioni pubbliche, collettive o religiose (3);

Le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense

e) fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari

caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica,

numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale

interesse (2).”

• Nel comma 3, al contrario del primo, si fa riferimento ai soggetti privati o, come

riportato nella lettera a, a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1. I soggetti

privati sono tutti i cittadini. Quindi l’articolo 10 comma 3 fa riferimento a tutti i beni

che fanno parte delle categorie indicate, appartenenti a privati. Ricordiamo che i

Beni culturali privati sono dei beni che, per definizione lo stato non conosce.

Sia i Beni Culturali pubblici che quelli privati sono ricollegati a un termine: interesse. È

importante distinguere tra i Beni pubblici e quelli privati perché il Codice Urbani fa propria

una tradizione legislativa derivante dal Testo Unico del 1999 che a sua volta deriva dalla

legge 1088 del 1939. Il Testo Unico stabiliva che perché un Bene Culturale di proprietà

pubblica fosse considerato tale, il bene doveva essere inserito in un apposito registro che

doveva essere conservato presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Accadde

però che gli enti pubblici non si attivarono affinché le loro proprietà fossero inseriti in questi

elenchi. Così questi beni non potevano essere considerati beni culturali e di conseguenza

non potevano essere tutelati. Il legislatore del 2004, quindi, conscio di questa situazione,

muta completamente il sua approccio alla materia. Quindi, per ciò che riguarda i Beni

Culturali appartenenti a soggetti pubblici, disciplinati dall’articolo 10 comma 1, decide di

disciplinare un procedimento che prende il nome di verifica dell’interesse culturale,

riportato nell’ART. 12.

I Beni Culturali Pubblici

ART. 12: Verifica dell’interesse culturale

Comma1:

“1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore

non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle

disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al

comma 2 (1).”

• Il comma 1 ci dice che affinché i Beni possano essere oggetto di questa verifica,

devono essere beni pubblici, realizzati da un autore non più vivente e devono

essere stati realizzati da più di cinquanta anni se sono beni mobili o da più di

settanta anni se sono beni immobili.

Comma 2:

“2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le

cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza

dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al

comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al

fine di assicurare uniformità di valutazione.”

• Il comma 2 ci detta i parametri in base ai quali il procedimento, finalizzato alla

verifica dell’interesse culturale, si svolge. Quindi, gli organi del Ministero, d’ufficio o

sulla base di una richiesta fatta dal proprietario dell’opera, verificano l’interesse

artistico dell’opera in base a un procedimento di carattere generale che permette

un’uniformità nella valutazione. A questo punto, inizia un iter finalizzato a stabilire se

il bene in questione abbia o no un interesse pubblico.

Comma 4:

“4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al

comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente

Titolo.”

• Il comma 4 ci dice che, qualora non venga riscontrato l’interesse culturale del bene,

il bene stesso non deve essere sottoposto alle disposizioni di tutela. La

conseguenza immediata che deriva dal mancato riconoscimento dell’interesse

culturale del bene, ci viene esplicitata dagli articolo 53 del Codice Urbani (Beni del

Demanio Culturale). Quest’ultimo ci dice che: “1. I beni culturali appartenenti allo

Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie

indicate all'articolo 822 del codice civile (disciplina il demanio pubblico)

costituiscono il demanio culturale. 2. I beni del demanio culturale non possono

essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con

le modalità previsti dal presente codice.” L’ ART. 53 ci dice, quindi, che tutti i beni

aventi valore culturale che appartengono a soggetti pubblici, costituiscono il

cosiddetto demanio culturale. Di conseguenza, tutti i beni appartenenti al demanio

culturale, non possono essere alienati e gli enti pubblici hanno l’obbligo sancito dal

Codice di non alienare il bene. Questa se vogliamo è la prova dell’atteggiamento

che il legislatore ha nel tutelare il bene culturale. Il procedimento finalizzato al

riconoscimento dell’interesse culturale di un bene, presenta specifici caratteri che

devono essere riconosciuti e posti in evidenza.

Comma 7 e 10:

“7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico,

effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai

sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo

15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente

Titolo.”

“10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento

della richiesta”

Il legislatore, quindi, obbliga il Ministero a essere particolarmente celere nel dare

una risposta all’Ente Pubblico. Questo limite di tempo è dovuto al fatto che la

verifica del bene si realizzi nel più breve tempo possibile, in modo che il bene possa

essere tutelato e valorizzato.

Dovendo ricostruire un quadro della disciplina sintetico, per ciò che riguarda

la verifica dell’interesse culturale, gli articoli da prendere in considerazione

sono:

ART. 10 comma 1: ci dice quali sono i beni culturali

- ART. 12: a quali beni si applica la verifica dell’interesse culturale

- ART. 53 e 54: ci dicono quale è la prima conseguenza nel caso in cui a un

- bene di proprietà pubblica sia riconosciuto il valore di bene culturale.

I Beni Culturali Privati:

Per quanto riguarda il riconoscimento dell’interesse culturale di un Bene privato, viene

avviato, invece un procedimento detto dichiarazione dell’interesse culturale. La

differenza tra la verifica dell’interesse culturale e la dichiarazione di interesse culturale, sta

nel fatto che la prima ha per oggetto un bene pubblico, mentre la seconda un bene privato.

Quindi la distinzione riguarda sostanzialmente il soggetto a cui appartiene il bene.

La dichiarazione dell’interesse culturale, non presuppone che il soggetto che può godere

del bene sia soltanto il proprietario ma, dispone di qualcosa di diverso al fine di consentire

allo stato di attribuire l’etichetta di Bene Culturale al maggior numero di oggetti possibili.

ART. 13: Dichiarazione dell’interesse culturale

“1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse

richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni

rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in

qualunque modo la loro natura giuridica.”

Le categorie di beni che l’articolo 10 disciplina, quindi, sono tre:

Beni culturali appartenenti a un soggetto pubblico (ART. 10 comma 1)

- Beni culturali appartenenti a un soggetto privato (ART. 10 comma 3)

- Beni culturali appartenenti a altri soggetti (ART. 10 comma 2)

-

Per capire al meglio la dichiarazione di interesse culturale, dobbiamo tenere in

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A.A. 2014-2015
104 pagine
6 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pamela.93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei Beni Culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Deplano Stefano.