Anteprima
Vedrai una selezione di 21 pagine su 96
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 1 Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 2
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 6
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 11
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 16
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 21
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 26
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 31
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 36
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 41
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 46
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 51
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 56
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 61
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 66
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 71
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 76
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 81
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 86
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 91
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 96
1 su 96
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

SEMPLICI COMPOSTE UNIVERSITATES

Le res semplici hanno un corpo singolo isolato

Es. lo schiavo, il diamante

Le res composte sono l’unione o la connessione artificiale di più cose semplici

ognuna delle quali avrebbe una sua individualità ma messe insieme formano un

unità a sè stante.

Le res universitates sono l’unione di più cose semplici o composte che creano una

cosa collettiva nuova nel suo insieme rispetto quelle che la compongono

Es. il gregge (unione di più cose semplici)

la biblioteca (unione di più cose composte: i libri)

se costituisco un gregge e ho 100 pecore e decido di darlo in gestione,

l’usufruttuario deve fare la summissio: sostituire ogni pecora che muore con uno

appena nato in modo da mantenere il numero originario di capi in partenza.

Se muoiono 2 pecore e ne nascono 10, 2 le metterò nell’universitates mentre le

altre 8 andranno all’usufruttuario e non al porprietario dle gregge.

9. RES

FRUTTIFERE INFRUTTIFERE

Una cosa si dice fruttifera quando genera periodicamente e organicamente una

entità materiale che staccandosi dalla cosa madre acquista una propria autonoma

destinazione economico – sociale, senza provocare danno alla cosa madre.

(il partus ancille = figlio di una schiava, non è fruttifero in quanto non periodico).

IL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Il diritto di proprietà è il principale tra i diritti reali e per capirlo sarà necessario

partire non dal diritto romano ma da quello che asserisce uno dei principali tra i

codici moderni, ovvero il codice napoleonico.

Viene promulgato nel 1804 ed è il primo dei codici civili che inaugura una stagione

lunga , quella del 1800, cui su modello di questo vengono redatti i codici civili di

tutta l'Europa.

Da qui, attraverso successive mutazioni, arriva ad affermarsi in tutto il mondo per

esempio in America Latina oppure i Giappone attraverso la mediazione culturale del

codice tedesco che a sua volta prese forma su modello di quello francese -

napoleonico.

I compilatori del codice napoleonico hanno dato ordine ed hanno aggiornato le

sistematiche del corpus iuris di Giustiniano, quindi la base sono le fonti giuridiche

romane che vengono risistemate, assemblate, divise in libri a seconda

dell'argomento (diritti di famiglia, diritti reali, obbligazioni etc), e ovviamente questa

sistemazione tiene conto di quello che è accaduto pochi anni prima, ovvero della

Rivoluzione Francese.

Napoleone promulga il primo codice civile della storia che è classicamente un codice

civile di stampo borghese. Nel 1789 abbiamo il trionfo della borghesia sulla classe

nobile e clericale e la prima aspirazione del terzo stato è il riconoscimento e la tutela

della proprietà privata, anzi si può dire che è la cifra fondamentale della Rivoluzione

e quindi poi del codice civile che ne è figlio è la coincidenza della nozione di cittadino

con quella di proprietario perché sono cittadini a tutti gli effetti solo e soltanto i

proprietari.

Quindi tutto il sistema del codice civile francese ruota intorno al diritto di proprietà

che viene definito con buona approssimazione il “diritto egoista”, cioè è il trionfo del

singolo rispetto alla collettività e badate che rispetto all'ancien regime era un fatto a

dir poco rivoluzionario.

Nell'articolo 544, che è quello chiave, si afferma che “.... la proprietà è il

diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera la più assoluta purché non se

ne faccia un uso proibito o fuori dai regolamenti...”.

In questo periodo nasce il concetto di assolutezza della proprietà. Questa nozione

viene elaborata sulla base dei testi romani dai quali estraggono questa nozione

piegandoli alle loro esigenze.

Si tratta di evento straordinario per l'epoca.

In Italia mentre c'è la promulgazione del codice napoleonico, manca l'unitarietà del

paese che si raggiungerà solo nel 1861, anno dopo il quale si da subito l'incarico di

redigere un codice civile per l'Italia unita. Promulgato nel 1865, questo è l'articolo

riguardante il diritto di proprietà n° 436 : “il diritto di proprietà è il diritto di godere

e di disporre delleproprie cose nella maniera più assoluta purché non se ne faccia un

uso al di fuori della legge e dei regolamenti”.

È identica a quella del codice napoleonico, gli italiani operano un vero e proprio

calco della legge francese con 60 anni di ritardo.

Nel nostro ordinamento entra il concetto di assolutezza del diritto di proprietà,

trascorrono i decenni ed arriviamo a quello che è il nostro attuale codice civile,

promulgato nel 1942 sotto il regime fascista ma non è un codice civile di stampo

fascista. Tra coloro che lo redigono molti sono professori di diritto romano che,

ancora una volta, hanno due modelli di riferimento: uno è sempre il codice

napoleonico che è entrato nel nostro ordinamento attraverso il codice del 1865, le

altre sono le fonti giuridiche romane.

Nel 1942 all'articolo 832, che è ancora vigente, parla della proprietà affermando che

si tratta del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro

i limiti e con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento giuridico”. Non c'è

più l'assolutezza che è stata sostituita dall'esclusività e dalla pienezza.

La dottrina ha individuato quattro caratteristiche del diritto di proprietà:

 L’assolutezza o declinato come pienezza (1942), cioè la facoltà di poter fare

sulla propria cosa qualunque azione si voglia. L'espressione usata è quella di

poter “usare ed abusare” della cosa che si possiede, volendo posso anche

distruggerla.

 L’illmiitatezza, che è una nozione di tipo fisico: io in quanto soggetto e quindi

proprietario di un suolo sono proprietario anche di tutto quello che vi sta

sopra e sotto. Nello spazio in alto e nello spazio in basso tutto rientra nella

mia proprietà.

 L'unitarietà, che indica che il concetto di proprietà privata è uno solo e si

applica a qualunque tipo di cosa, non è la natura della cosa che muta il

concetto di proprietà privata perché questo rimane sempre e comunque il

medesimo sia che io sia proprietaria di una villa o di una matita.

 L'elasticità, che significa che il diritto di proprietà può essere compresso se su

quella cosa c'è un altro tipo di diritto (

es: io

do il mio campo in usufrutto ad un altra persona, io non lo posso usare ma non

posso disporne materialmente anche se ne sono il proprietario e quindi in questo

caso il mio diritto di proprietà si è compresso per far spazio ad un altro diritto che

quando termina permette al mio diritto di estendersi di nuovo totalmente su

).

quell'oggetto

Questa è la nozione di proprietà figlia dei codici nati dalle conquiste borghesi.

I codici moderni danno una sistemazione alle norme del codice romano quindi in

teoria si potrebbe pensare che fosse esattamente così anche nel diritto romano ma

in realtà non è propriamente così.

Ci sono due testi romani che sono molto importanti per noi:

Gaio che ad un certo punto si sofferma sull'istituto della prodigalità (prodigus che è

colui che non è in grado di gestire il proprio denaro perchè lo sperpera tanto che egli

subisce l'interdizione e con essa il divieto di commercio). Egli dice “male enim

nostro iure uti non debemus” (= infatti non dobbiamo usare male il nostro diritto) e

spiega in questo modo perché il prodigo subisce l'interdizione, perché usa male il

suo diritto. Se il diritto di proprietà fosse davvero assolto allora il prodigo potrebbe

anche sperperarlo, ma Gaio ribalta il concetto.

Giustiniano che nelle sue Istitutioni afferma che la res publica (stato) deve impedire

che qualcuno “re sua male putatur” e cioè lo Stato deve impedire che chiunque

faccia un uso sbagliato delle sue cose.

È vero che le cose sono sue ma lo stato deve intervenire, egli non sta parlando del

prodigo ma di un padrone che sevizia senza motivo il suo schiavo.

Il principio è esattamente lo stesso: non bisogna usare male il proprio denaro perchè

è interesse della collettività.

I Censori erano addetti a controllare che le persone si comportassero bene per non

incappare nella famosa nota censoria rivolta a coloro che in un modo o

in un altro violavano i mores (= costumi).

Tra le cose che i censori colpivano vi era il caso di un soggetto che lasciasse incolto il

proprio campo che potenzialmente era ricco, qui intervenivano i censori, ciò

dimostra che il proprietario del campo non era libero di farci ciò che voleva, in un

certo modo era obbligato in senso positivo a rendere fruttifero quel campo.

Quindi noi possiamo e dobbiamo concludere che il diritto romano non riconosce la

nozione di assolutezza del diritto di proprietà ma che essa doveva essere usata

secondo dei criteri.

I criteri mediante i quali dobbiamo stabilire che una proprietà è usata bene sono

diversi.

La dottrina del diritto romano non è unanime nel riconoscere un unico criterio

bastevole per decretare che si stia agendo bene. Anche i codici contemporanei si

affidano a diversi criteri per stabilire gli obblighi del proprietario.

Primo possibile criterio:

Ad esempio il codice civile italiano art 833 è il divieto degli atti di emulazione, cioè

quegli atti che il proprietario compie al solo scopo di danneggiare un altro

proprietario.

In questo caso la fonte di questi atti è il diritto romano ( es. c'è un proprietario che ha

un campo ed a un certo punto costruisce un muro molto alto al solo scopo di impedire al

suo vicino la vista del mare, questo atto è un esempio di emulazione vero e

proprio, ha il solo scopo di danneggiare un altra persona e questo anche nel nostro codice

).

è assolutamente vietato

Nel diritto romano questo non bastava ovviamente quindi ce ne sono per forza degli

altri che ci devono far capire se la proprietà è gestita bene o male.

Secondo possibile criterio:

Si trova in alcuni codici contemporanei, come il quello civile svizzero, ovvero quello

dell'abuso del diritto, e cioè un conto è usare un altro è abusare del proprio diritto e

questo era vietato anche nell'antica Roma, torna utile l'esempio del prodigo che

sperpera il suo denaro, del padrone che abusa del servo, del proprietario che abusa

del suo potere non coltivando il suo campo....

Entra in campo u

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
96 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silselsal di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Diliberto Oliviero.