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DIRITTI SOGGETTIVI RELATIVI E ASSOLUTI

La distinzione tra diritto soggettivo relativo (diritti reali e di credito), e diritti soggettivi assoluti costituisce il

criterio che ispira un noto passo di Paolo, Obbligazionum Substantia Non Consistit Ad Alipod Servitutem No-

l’essenza delle obbli-

stra Facia sad Ut Allum Nobis Obstringat Ad Velum Facendum Ad Velum Prestantum,

gazioni non consiste nel rendere nostra una cosa o nel permetterci l’esercizio di un diritto di servitù ma nel

costringere qualcun altro ad un adempimento nei nostri confronti ad un dare, o fare, o a un prestare.

I diritti reali sono diritti assoluti cioè fatti valere nella generalità dei consociati.

Bisogna distinguere tra:

 Diritto reale per eccellenza è il diritto di Proprietà,

 I diritti reali minori presuppongono la titolarità in capo a un soggetto diverso dal proprietario vengo-

no chiamati Iura In Re Aliena, diritti su una cosa che appartengono a un altro soggetto.

o Distinguiamo anche tra diritti reali di Godimento preordinati al soddisfacimento di un credi-

to vantato da un altro soggetto,

o diritti reali di Garanzia, Pegno e Ipoteca.

I BENI

La nozione di Res non coincide con quella di bene ma assume un’accezione più ampia, la Summa Divisio è:

 Res Umani Iuris: cose di diritto umano,

 Res Divini Iuris: cose di diritto divino.

Res Sacre:

o cose consacrate alle divinità, templi e le aree ad esso circostanti,

Res Religiose:

o cose consacrate al culto dei defunti,

Res Sancte:

o porte e mura delle città.

 Res In Patrimonio: cose che fanno parte del patrimonio di qualcuno,

 Res Extra Patrimonium: cose che sono fuori dal patrimonio.

Res Nullis:

o cose che non appartengono a nessuno, e possono diventare In Patrimonio.

 Res In Commercio,

 Res Extra Commercium.

Res Mancipi:

o elenco tassativo contenuto nelle fonti, tutto ciò che non vi rientra è Nec Man-

cipi, la loro destinazione non dipende dal valore della cosa; possono essere validamente tra-

sferite solo attraverso Mancipatio o In Iure Cessio,

Res Nec Mancipi:

o  Fondo Italico: terreno italiano,

 Servitù Rustiche: di passaggio e di acquedotto,

 Animali usati nell’agricoltura, bovini ed equini.

 Res Fungibili, cose che possono essere pesate, contate, misurate. Danno vita a obbligazioni generi-

che; ma a volte i beni fungibili danno luogo a obbligazioni specifiche cioè quando viene precisato

l’insieme di appartenenza del bene, ad esempio:

o Frumento di quel magazzino,

o Vino di quella cella dove veniva custodito il vino.

 Res Infungibili, cose che rilevano nella loro individualità, danno vita a obbligazioni specifiche.

LA PROPRIETA’

La proprietà si può acquistare a titolo: nel Digesto, nessuno potrà trasferire all’altro un di-

1. Derivativo: vale il principio espresso da Ulpiano

ritto maggiore di quello di cui ha titolarità,

2. Originario: si acquista sempre la piena proprietà.

I romani distinguono i modi di acquisto della proprietà previsti:

 Dallo Ius Gensium, sono a titolo originario ad eccezione della Tradizio:

o Occupazione:

 Res Nullis, cose che non sono di proprietà di nessuno come selvaggina, pesci, nemico ridotto in

schiavitù, si affermò poi che i nemici catturati appartengono allo Stato,

 bestie feroci, es il primo ferisce l’animale il 2 lo cattura secondo Giustiniano ne acqui-

Fere Bestie:

sta la proprietà chi lo cattura,

 Res Nec Mancipi Abbandonate: a seguito di Derelictio per le Res Mancipi abbandonate si usa

l’Usucapione,

 Isola Nata Nel Mare,

 Isola Nata Nel Fiume: se gli Agrifrontisti sono limitati e non appartengono a nessuno.

o Invenzione:

 Tesoro: Paolo nel Digesto dice che un bene mobile di pregio nascosto o sotterrato spetta al proprie-

tario del fondo, se non lo ritrova il proprietario del fondo il bene spetta metà al proprietario del fon-

do e metà allo scopritore del bene,

o Accessione: acquisto cosa secondaria o accessoria

 Isola Nata Nel Fiume: se gli Agrifrontisti sono Arcifini terreni che si trovano davanti al fiume e vie-

ne divisa tra i proprietari degli Agrifrontisti,

 Avulsione: la porzione che si stacca dal fondo a monte e va su quello a valle, il titolare del fondo a

monte può rivendicare la proprietà del fondo staccatosi fin quando non si è saldamente incorporato

sul fondo a valle.

o Specificazione: creazione di una cosa nuova che prima non esisteva

 cosa nuova creata dall’artefice spettasse all’artefice,

Proculiani,

 cosa nuova creata dall’artefice spettasse al proprietario della materia.

Sabbiniani,

 In età Giustinianea si affermano 2 principi: Riconducibilità: la cosa creata dall’artefice spetta

la proprietario della materia se la cosa creata può essere ricondotta allo stato originale; Preva-

lenza: appartiene all’artefice la cosa creata quando utilizza anche materia propria.

basato sul decorso del tempo, l’introduzione dell’usucapione poggia su esigenze di cer-

o Usucapione: E’ disciplinato dalla legge delle 12 tavo-

tezza del diritto, per agevolare la prova del diritto di proprietà.

le, stabilisce che si acquista la proprietà attraverso il decorso del tempo di beni. Esistono dei requisiti:

 Res Abilis: cosa idonea ad essere usucapita, può essere usacapito solo il Suolo Italico e sono esclusi

dall’usucapione i beni di provenienza furtiva,

 Titulus: bisogna aver acquistato il possesso sulla base di una giusta causa,

 Fides,: in buona fede, non sapere di ledere altrui diritto,

 Possessio: materiale disponibilità del bene accompagnata dalla volontà di comportarsi come pro-

prietario,

 Tempus:

 Res Soli, beni immobili, 2 anni,

 Cedere Res, tutte le restanti cose, 1 anno.

Dal 3 sec. d.C. nasce Longi Temporis Prescriptio, opera in via di eccezione. Io posseggo il bene ma non ne

divento proprietario, se il vero proprietario agisce in giudizio il convenuto, usando la Longi Temporis Pre-

scriptio permette di paralizzare la pretesa del proprietario. Opera in 20 anni Inter Absentes tra persone che

abitano in luoghi distanti tra loro, in 10 anni Inter Presentes tra persone che abitano nello stesso luogo.

Giustiniano poi riforma l’Usucapione:

 Per gli immobili valgono i tempi della Longi Temporis Prescriptio,

 Per i beni mobili in 3 anni.

 sono a titolo derivativo ad eccezione dell’Usucapione:

Dallo Ius Civile,

o Mancipatio: Originariamente era una compravendita a contanti con effetti reali cambia con Gaio la de-

finisce una vendita fittizia, usata come strumento per il trasferimento della proprietà. Intervengono

l’alienante che prende il nome di Mancipio Dans, chi acquista prende il nome di Mancipio Accipients.

Interviene poi il Libripens pesatore munito di una bilancia con un solo braccio, Stadera. Intervengono

poi 5 cittadini romani puberi come testimoni. Il pesatore pesa i pani di bronzo poiché non esisteva an-

cora la moneta, pagati come corrispettivo per la vendita. Si andò poi a sostituire con una pesatura sim-

bolica Antico Esrude, semplice strumento per permettere il trasferimento della proprietà,

o In ure Cessio: si attua nelle forme di un finto processo, impiego a scopo negoziale dello strumento of-

ferto dalla Legis Axio Sacramento in Rem era esercitata nel processo per Legis Actiones. È un istituto

creato dalla giurisprudenza dei pontefici, le parti si recano davanti al pretore inscenando un finto pro-

cesso, colui il quale acquista la cosa la rivendica davanti al Pretore, chi intende alienare la cosa tace, al-

lora il Pretore assegna la cosa a chi la rivendica,

o Traditio: la consegna della cosa non è sufficiente deve accompagnarsi a una Iusta Causa Traditionis, è

l’accordo delle parti con finalità risolutoria rispetto a un pregresso negozio giuridico che può essere di

varia natura:

 Contratto di Deposito, custodire una cosa gratuitamente,

 Contrato di Comodato, servirsi della cosa gratuitamente,

 Mutuo, consegna di una quantità di denaro o altri beni fungibili, il mutuario ne diventa proprietario

e ha l’obbligo di restituire altrettante cose di genere e quantità.

La Traditio può essere:

 Traditio In Incertam Personam, i Missilia erano lanciati nella folla per occasioni festive o militari chi lo

prendeva otteneva la cosa scritta all’interno,

 Traditio Symbolica,consegna simbolica della cosa,

 Traditio Longa Manu, quando ci si reca su una collina e si indica il fondo che si vuole vendere,

 in possesso, acquisto un’immobile che detengo in qualità di

Traditio Brevi Manu, mutamento detenzione

conduttore,

 Costitutio Possessori, mutamento possesso in detenzione.

Giustiniano abroga anche formalmente la distinzione tra Res Mancipi e Res Nec Mancipi poiché caduta in

classica con l’emanazione di una Costituzione del 541. Gli interpreti allora elimina-

desuetudine in età post-

no ogni riferimento alla Mancipatio e In Iure Cessio, negozi che permettevano il trasferimento della Res

Mancipi, sostituiti con riferimenti alla Traditio.

La proprietà è il diritto reale per eccellenza, i romani conoscono 4 forme di Proprietà:

1. Proprietà Quiritaria, (Dominum) è la vera proprietà riconosciuta dal diritto civile, Quiri sono i discen-

denti di Quirino gli antichi romani. Caratteristiche sono:

 si esercita sul suolo Italico e non è assoggettato fino a Diocleziano all’esenzione di

Natura franca,

tributi.

 Illimitatezza interna: il diritto di proprietà si esercita Ab Inferi Usque Ad Sibera si esercita dalle

profondità della terra fino alle stelle. In realtà esistono dei limiti:

o Il proprietario del fondo sul quale insiste la chioma di un albero piantato su fondo altrui può preten-

dere che vengano recisi i rami fino all’altezza di 15 piedi. Inoltre al proprietario del fondo spetta il

caduti dall’albero nel fondo del vicino,

diritto di raccogliere i frutti

o 2 Senatoconsulti (Ossiniano e Volusiano) di età GiulioClaudia dichiarano la nullità degli atti di alie-

nazione di immobili al fine di far commercio dei Marmi e Fregi in esso contenuti, emanati per tute-

lare il decoro urbano,

o Una legge di Zenone vietata di costruire ad una distanza tale da privare le costruzioni della vista del

mare.

 finisce con l’appartenere al proprietario del fondo tutto ciò che viene incorpora-

Valenza Assorbente,

to nel fondo, in virtù del principio di accessione,

 Elasticità, quando si estingue un diritto reale minore, la proprietà si riespande come se fosse elastica,

 Imprescrittibilità, non si estingue per il non uso propr

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Publisher
A.A. 2014-2015
33 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fra90.12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Lucchetti Giovanni.