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Capitolo I - Diritto e fonti

Il diritto nasce e vive nella storia e in essa trova le proprie radici e le proprie ragioni. Il diritto romano ha segnato la storia giuridica dell’Europa Continentale. Costituisce la base comune dalla quale si sono sviluppate le singole legislazioni. Il diritto romano è a formazione prevalentemente casistica. Infatti, Pomponio (2o sec. d.C.), autore del manuale Liber Singularis Enchiridii, espone la nascita del diritto a Roma, parla delle Leggi delle XII Tavole e affronta poi la narrazione della storia dei giuristi e definisce lo Ius Civile come est quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit, il diritto si costituisce attraverso la produzione di norme vincolanti da parte degli organi a ciò deputati.

L’oggetto dello studio del diritto privato romano comprende lo studio del processo privato e adotta una prospettiva particolare di tipo rimediale degli istituti. Il diritto romano è costruito in larga misura sull'analogia poiché spesso una regola può essere applicata a due fattispecie simili. Il diritto romano comprende lo studio dei:

  • Delitti privati: illeciti considerati lesivi di interessi privati e sono: Furto, Rapina, Ingiuria, Danneggiamento.
  • Crimina: lesivi di un interesse pubblico.

Paolo (3o sec. d.C.) in un suo passo contenuto all’interno del Digesto illustra il metodo induttivo: si parte dal caso concreto, si evidenziano i dati giuridicamente rilevanti e da questo si elabora la regola: Non ex regula ius sumatur sed ex iure quod est regula fiat, non si ricavi il diritto dalla regola ma dal caso concreto si arriva alla formulazione della regola stessa.

Ius Honorarium

Civitas: comunità dei cittadini.

Iura: ordinamento della Roma antica.

Ius Honorarium: HONOS (carica pubblica), raccoglie le regole prodotte dai magistrati comprende:

  • Ius Pretorium: editti emanati dal pretore, costituisce la parte più importante dello Ius Honorarium senza esaurirlo.
  • Edili Curuli: magistrati minori muniti dello Ius Reticendi. Essi svolgono funzioni di:
    • Cura Urbis: funzioni di polizia municipale.
    • Cura Annone: pubblici mercati (compravendita).
    • Cura Ludorum: organizzazione dei giochi pubblici.

Ius Civile visto come diritto dei soli cittadini romani può essere messo in rapporto con:

  • Ius Gentium: diritto delle genti. Per Gaio (2o sec. d.C.) è espressione di una Naturalis Ratio, ragione naturale. Sono istituti che possono trovare applicazione tra stranieri (Peregrini) e tra cittadini romani e stranieri (Cives et Peregrini). Nel 212 d.C. la distinzione cessa di esistere con la Costitutio Antoniniana di Antonio Caracalla che estende la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero.
  • Ius Naturale: elaborata dalla giurisprudenza classica più matura per Paolo è Ius Est Quod Semper Bonum Ac Equum Est, ciò che sempre è buono e giusto. Ulpiano (3o sec. d.C.), dinastia dei Severi, il diritto naturale è ciò che la natura ha insegnato a tutti gli animali, Quod Omnia Animalia Natura Docuit.

L’unica definizione conservata nel Digesto risale al giurista Celso, per essa il diritto è la tecnica del buono e del giusto, ius est ars boni et aequi.

I magistrati e il diritto

I magistrati producono diritto:

Il pretore non è né giudice né legislatore. Egli emana all’inizio di ogni anno di carica un editto, in esso illustra i criteri che seguirà nell’esercizio della sua giurisdizione. Se l’editto non prevede una determinata situazione, il pretore può emanare un Edicto Repentinum per tutelare una nuova situazione. Sotto Adriano l’editto diventa Editto Perpetuo: emanato dal pretore e destinato a valere nell’anno di carica. Il nuovo pretore tende a ricalcare l’editto del precedente pretore salvo gli interventi di modifica o integrazione.

Cronologia e suddivisione esperienza giuridica romana

La storia romana perdura per 13 secoli dalla fondazione di Roma a metà dell'8o sec a.C. fino alla morte di Giustiniano nel 565 d.C. I mutamenti dell’assetto costituzionale di Roma antica hanno avuto ripercussione sulle fonti di produzione del diritto. I cambiamenti avvengono in modo graduale:

  1. Periodo Arcaico: Va dalla fondazione di Roma 754 a.C. fino al 367 a.C., vengono emanate le leggi Licinie Sestie del 367 a.C. le quali istituiscono la figura del Pretore Urbano il quale esercita la propria giurisdizione Inter Cives Romano, tra cittadini romani. Nel 242 a.C. in concomitanza con un importante processo di espansione territoriale e politica, Sicilia provincia romana, viene istituito il Pretore Peregrino (importante fattore di evoluzione poiché all’interno del diritto romano entrano nuovi istituti non più caratterizzati da un rigido formalismo). Il diritto in età arcaica è un diritto prevalentemente consuetudinario fondato sui Mores, antiche consuetudini applicate dai romani, sono di rango primario non subordinati alla legge.
  2. Periodo Pre-Classico: Va dal 242 a.C. fino alla nascita del principato instaurato da Augusto nel 27 a.C. Ai Mores Miorum si affiancano le Leges Publicae, leggi votate dal popolo riunito in comizi e proposte dai magistrati.
  3. Periodo Classico: Arriva fino all’ascesa al trono di Diocleziano nel 284 d.C. si arriva al Dominato, è il periodo dell’assolutismo imperiale con progressiva riduzione delle fonti di produzione del diritto alla sola volontà imperiale che si esprime attraverso l’emanazione di leggi generali e astratte. In questo periodo la religione cristiana diventa la religione ufficiale dello Stato con Teodosio I il Grande nell’editto di Tessalonica del 380 d.C., con significative ripercussioni sulla storia degli istituti che iniziano ad aspirarsi al cristianesimo, soprattutto nel campo del diritto criminale. Nascono numerose fattispecie criminali volte a reprimere l’allontanamento dalla religione cristiana. Vengono emanate numerose leggi caratterizzate da crudeltà es. ingestione piombo fuso per seduttori di fanciulle.
  4. Età Giustinianea: Avvia un importante progetto di riorganizzazione delle fonti del diritto: Compilazione Giustinianea va dall’avvento al trono di Giustiniano nel 527 d.C. fino alla sua morte nel 565 d.C. Lascerà ai posteri il Corpus Iuris Civilis.

Il catalogo delle fonti di produzione del diritto è contenuto nelle istituzioni di Gaio (giurista che opera nel 2o sec. d.C.): opera della giurisprudenza Institutiones o Commentari scritte a cavallo tra il principato di Antonino Pio e quello di Marco Aurelio e Lucio Vero: manuale destinato all’insegnamento del diritto. È l’unica opera della giurisprudenza classica che ci è pervenuta al di fuori della compilazione Giustinianea. Riflettono il diritto classico e si articolano in 4 libri o Commentari. Scoperte a Verona nel 1816 da uno studioso tedesco, su un Codex Rescriptus o Palinsesto: una pergamena che è stata riutilizzata, conteneva le lettere di San Gerolamo.

I 4 libri o commentari contengono un’esposizione didattica del diritto privato romano, la trattazione prende in considerazione 3 grandi settori:

  • Persone: 1 libro, persona intesa come individuo non come soggetto di diritto.
  • Cose (res): 2 libro. All’interno della trattazione relativa alle cose vengono presi in considerazione anche i diritti di credito e le obbligazioni.
  • Azioni (actiones): 3 libro, quindi il diritto processuale. Definizione di Azione elaborata da Celso: Actio nihil aliud est quam ius persequendi iudicio quod sibi debetur, L'azione non è altro che il diritto di far valere in giudizio ciò che è dovuto.

Di Gaio ci è pervenuta anche un’altra opera Res Contidiane chiamate anche Sive Aurea contenute nel Digesto. Giustiniano nel 533 d.C. realizza una raccolta di passi di giuristi classici che prende il nome di Digesto, opera composta a mosaico, i passi sono inseriti di seguito l’uno all’altro. I commissari che realizzarono il Digesto avevano la facoltà di apportare delle modifiche alla giurisprudenza classica: Interpolazioni. Constat Autem Iura Populi Romani ex Legicus Plebiscitis Senatus Consultis Constitutionicus Principum Edictis Eorum Ius Reticendi Abbend Responsis Prudenzium: l’ordinamento del popolo romano consta delle leggi dei plebisciti, delle costituzioni degli imperatori, degli editti dei magistrati che hanno lo Ius Respondendi e i responsi dei giuristi.

Monopolio della giurisprudenza pontificale

Caracalla, avendo ucciso suo fratello Geta per regnare solo, ordinò a Papiniano di comporre un discorso per scusare il fratricidio che aveva commesso presso il Senato romano. Papiniano si rifiutò e rispose che era cosa assai più facile commettere un parricidio che scusarlo, e che era un secondo parricidio l'accusare un innocente ucciso. Caracalla sdegnato lo fece decapitare nell'anno 213. Nel Digesto Papiniano definisce le funzioni dello Ius Honorarium per:

  • Adivare (sostenere lo sviluppo dello Ius Civile)
  • Corigere (correggere)
  • Supplere (colmare le lacune dello Ius Civile)

Lo Ius Honorarium cessò di essere fonte viva di produzione del diritto nel 130 d.C. quando Salvo Giuliano su ordine dell’imperatore Adriano realizzò la codificazione dell’editto, si forma così un corpo di regole e il diritto non fu più modificabile. Monopolio della Giurisprudenza Pontificale originariamente il monopolio era detenuto da un collegio sacerdotale: collegio dei pontefici. Solo i membri di questo collegio conoscono e interpretano il diritto. Nei giorni fasti si poteva amministrare la giustizia nei giorni nefasti no. Solo i pontifici conoscevano le formule delle azioni da utilizzare in giudizio. Attraverso l’interpretazione delle 12 tavole creano un istituto nuovo che permette al Pater Familias di rinunciare volontariamente alla sua potestà sul figlio così nasce l’istituto dell’emancipazione. Il monopolio sull’interpretazione del diritto era loro.

Pontificale = del collegio sacerdotale dei pontefici. Interpretazione formalistica poiché si attiene strettamente al tenore letterale della regola da applicare e carattere creativo di istituti nuovi. In Iure Cessio: cessione in tribunale, si tratta di un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo, ci si reca in tribunale si inscena un finto processo di fronte al pretore e in questo modo si acquista la proprietà di un bene, questo deriva dal processo per Actio Legis: l’attore compie la rivendica di un bene il convenuto non si oppone alla pretesa dell’attore il pretore allora assegna il bene al convenuto, Legis Actio Sacramento In Rem, ciascuna parte affermava con parole solenni la spettanza di una determinata cosa chi perdeva quindi aveva giurato il falso era tenuto a pagare a titolo di pena la summa sacrementi.

Pubblicazione da parte di Mieo Flavio delle formule delle azioni e di Tiberio Coruncanio è il primo pontefice massimo plebeo, comincia a dare responsi in pubblico questo permette la diffusione del diritto al di fuori della ristretta cerchia degli appartenenti al ristretto cerchio dei Pontefici, nasce così una scienza giuridica laica.

Interpretazione formalistica e creatrice

Interpretazione Formalistica: si attiene al tenore letterale della regola da applicare es. Emancipazione, chi esercita la Patria Potestas rinuncia al proprio potere sul suo sottoposto. Interpretazione Creatrice: di istituti nuovi come Cessione Tribunale, laicizzazione della giurisprudenza con:

  1. Ineo Flavio
  2. Liberto Appio Claudio Ceco: Quisque Faber Fortune Sue, ognuno è artefice della propria fortuna. Sottrae al collegio dei pontefici il formulario delle azioni processuali (giorni fasti e nefasti.)

Secondo Cicerone in un passo del De Oratore compito dei giuristi è:

  • Respondere: Fornire responsi su questioni pratiche sottoposte da privati cittadini, forniti pubblicamente e gratuitamente. Il responso veniva utilizzato in tribunale per affermare il proprio diritto.
  • Cavere: Suggerire alle parti gli schemi negoziali più idonei al raggiungimento dei fini prefissi. Es. Dolo Negoziale: è nel caso di taluni negozi irrilevante per lo Ius Civile allora in funzione cautelare inserimento nel contratto di una clausola Doli, chi promette una prestazione è tenuto a porre in essere una condotta non commutata da dolo. Indica l’attività di consulenza tecnico-giuridica.
  • Aggere: alle parti e allo stesso magistrato nel corso dei processi.

Il processo privato romano

Il processo privato romano è diviso in 2 fasi:

  • In Iure: Ius Civile qui significa luogo in cui si amministra la giustizia. È la fase che si svolge davanti al pretore, le parti collaborano con il magistrato per fissare i termini della controversia (le ragioni delle 2 parti) all’interno di un sistema verbale chiamato Formula processuale, essa contiene delle istruzioni destinate al giudice privato.
  • Apud Iudicem: Vengono assunte e valutate le prove dal giudice il quale emanerà la sentenza.

Inoltre il processo romano conosce 3 fasi:

  1. Processo per Legis Actiones: per azioni di legge. Sono meccanismi processuali in cui la pronuncia di parole solenni o il compimento di gesti vengono imposti e predeterminati. Sono però rivolte a tutelare esclusivamente pretese di Ius Civile non sono quindi applicabili agli stranieri.
  2. Processo per Formulas: abolito nel 342 d.C. forma di processo in cui il magistrato collabora con le parti per la fissazione dei termini della controversia all’interno di uno schema verbale denominato Formula. La Formula è composta da:
    • Intentio: contiene l’indicazione della pretesa avanzata dall’attore.
    • Exceptio: allegazione di nuovi fatti posta a difesa del convenuto.
    • Replicatio: contiene le difese dell’attore di fronte all’eccezione sollevata dal convenuto.
  3. Processo per Cognitones Extra Ordinem: si sviluppano nel principato e abolito dalla Costituzione di Costanzo il Costante del 342 d.C.

Le prime 2 sono caratterizzate dalla suddivisione processuale in 2 fasi: la prima fase si svolge davanti al pretore, In Iure e la seconda si svolge davanti a un privato cittadino che valuta le prove e decide la sentenza Apud Iudicem, e la sentenza è inappellabile. La 3o non ha più due fasi, si svolge interamente davanti a un funzionario imperiale inserito all’interno di un’organizzazione gerarchica piramidale. La pronuncia del funzionario imperiale può essere rivista dal funzionario imperiale di grado superiore e poi dal principe, si afferma così l’appellabilità alla sentenza.

Nel passaggio tra il processo per Legis Actiones a Formula cambia il ruolo del pretore, nel primo ha solo la funzione di rispetto e controllo del rituale stabilito. Nel secondo il pretore ha una funzione attiva e propulsiva. Dai Certa Verba (parole fisse e immutabili) del processo per Legis Actiones si passa a Verba Concecta, parole messe insieme caso per caso con grande duttilità, così da permettere una più efficace tutela delle situazioni.

Augusto concede lo Ius Publice Respondendi Ex Autoritate Principi, fornire in pubblico responsi collegati all’autorità imperiale. I giuristi sono partecipi della propria Autoritas. Si arriva a un potere di controllo dell’imperatore sulla giurisprudenza poiché i giuristi dovevano ottenere il privilegio di essere partecipi della sua auctoritas. Il potere imperiale esercita una forma di controllo sull’attività della giurisprudenza. Solo essi possono dedicarsi all’attività di dare Responsi gli altri possono dedicarsi solo allo studio. Adriano: giudice costretto a seguire l’opinione dei giuristi dotati di Publice Respondendi Ex Autorites.

Le scuole e le fonti del diritto romano

Tra la fine della repubblica e l’inizio del principato operano 2 Secte (scuole):

  1. Sabiniani: Fondatore Atello Capitone e legata ai valori tradizionali. Rivolto verso l’istituto della Specificazione: la cosa creata appartiene al proprietario della materia. Legati al potere imperiale, esposizione sistematica della loro opera.
  2. Proculiani: Fondatore Antistio Labeone con ideali repubblicani. Rivolto verso l’istituto della Specificazione: la cosa creata appartiene a chi la crea, orientamento progressista. Indipendenti, la loro opera ebbe carattere essenzialmente casistico e pratico.

Adriano crea un Consiglium Principis dove operano i giuristi così che la giurisprudenza si avvicini all’imperatore. Il giudice sarebbe stato costretto a seguire l’opinione concorde dei giuristi muniti dello Ius Respondendi in caso contrario poteva scegliere.

Elenco fonti di produzione del diritto romano:

Inizialmente il diritto romano si fonda sui mores, le usanze, è un ordinamento non scritto, consuetudinario. All’inizio delle Istituzioni Gaio enuncia che l’ordinamento giuridico romano deriva da:

  1. Leggi: Si introduce come strumento di adeguamento, esse possono essere:
    • Perfectae: Se vietando di fare qualcosa annullano l’atto ad esse contrario.
    • Minus Quam Perfectae: Se per la trasgressione al divieto non annullano l’atto ma infliggono una pena.
    • Imperfectae: Se non annullano né puniscono.
  2. Plebisciti: Le leggi vengono emanate dal popolo riunito in comizi, rivestono un’importanza del tutto residuale per lo sviluppo del diritto privato, sono poche e trattano materie particolari. Originariamente vincolano solo i plebei, a seguito dell’emanazione della Lex Hortensia del 286 a.C. si verifica l’equiparazione dei plebisciti alle leggi così da vincolare tutti i cittadini romani. La distinzione tra legge e plebiscito esaurisce la sua rilevanza con la Lex Hortensia del 286 a.C., da qui le deliberazioni della plebe vincolano tutto il popolo e non solo i plebei.

In posizione singolare è la Lex XII Tabularum che segna l’inserimento della legislazione scritta nell’ordinamento: non è una raccolta esaustiva, fis

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fra90.12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Lucchetti Giovanni.
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