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VENTUNESIMA LEZIONE
La cognitio extra ordinem ha origine con il principato. E’ un sistema complesso e risponde alla
funzionalità: gli imperatori pur codificando il processo formulare si accorgono che il sistema
formulare nn era organico; un’esigenza di sistema processuale organico è avvertita dagli imperatori.
Salvo alcuni elementi marginali, con la cognitio si è raggiunto l’obbiettivo di paralizzare la vendetta
privata xk è in mano dello Stato. Scompare nella sostanza la suddivisione delle due fasi processuali
in iure ed apud iudicem: il magistrato gestisce tutto. Sl la litis contestatio sopravvive sl come
momento formale da cui si può far partire l’estinzione del processo: già Giustiniano dice che per
evitare che i processi durino all’infinito cerca di creare rimedio; secondo Giust il processo si
estingue dopo 3 anni se nn è stata emessa la sentenza; il danno dell’attore ricadrà sul giudice se la
causa è a lui imputabile. Il termine viene ridotto ad un anno per il grado di appello. Ma la realtà dei
fatti dice che è impossibile imporre un limite temporale ad atti giudiziari.
Se si estingue, giudice nn ha + potere di emanare sentenza; se nn vi è sentenza in appello,
viene confermata la sentenza di primo grado. Nn vi è + iudex privatus ma funzionario dello stato
che si trova all’interno di gerarchia burocratica: nel dominato abbiamo una struttura amministrativa
(e processuale) ed essa inizia con il governatore della provincia (preside), più province
costituiscono la diocesi con a capo i vicari (potevano conoscere grado di appello dp sentenze
emesse dal governatore di provincia della diocesi: vicario poteva confermare la sentenza, cassare la
sentenza –annullandola– o riformarla), la sentenza del vicario può essere impugnata presso la
prefettura del pretorio (composta da 7 diocesi e le prefetture sn 4) presso il prefetto che può
rivisitare la sentenza d’appello salvo che le parti nn si appellino all’imperatore: chi si rivolge al
prefetto nn può ulteriormente rivolgersi all’imperatore (xk prefetto decide in nome della persona
dell’imperatore): diverse sono le modalità di instaurazione del giudizio [nn abbiamo la vocatio in
ius ma abbiamo il libello il quale deve essere presentato al giudice che valuterà la legittimità
di forma e sostanza e sarà il giudice ad evocare in giudizio il convenuto: viene inviato per 4
volte di comparire, se convenuto nn si presenta e l’atto di costituzione del convenuto che deve
portare un libello contraddictionis e deve presentarsi, viene condannato puramente e semplicemente
perché contumace. Alcune costituzioni consentono a convenuto di riportare giuste cause per nn
presentarsi (cause oggettive): è diritto del convenuto condannato dimostrare che la sua assenza sia
giustificata ma lo può fare in appello. Può esservi l’assenza dell’attore: se è assente ad udienza,
perde diritto di continuare il procedimento: sembra però che attore possa portare una seconda volta
l’azione. E’ prevista inoltre a partire dalla cognitio la condanna al pagamento delle spese
processuali alla parte soccombente xk tutto il processo è in mano allo Stato (quindi Stato “spende”
delle energie). Infine l’esecuzione della sentenza può essere eseguita manu militari perché ogni
governatore comanda una parte dell’esercito. L’esecuzione può essere in forma specifica: l’ordine
magistratuale può prevedere comando di restituire la cosa (nn somma pecuniaria).
Rei persecutorie e penali: si parla di azioni rei persecutoriae tese a perseguire la cosa x tt qll azioni
che siano finalizzate ad integrazioni patrimoniali (come vindicatio), in personam e cercano di
reintegrare al diritto soggettivo prevaricato.
Per illeciti meno gravi è necessario instaurare un processo civile: la distinzione fra crimina
(perseguiti direttamente dallo Stato) ed i delicta (e che devono essere perseguite in processo civile
basato su ius civile ed honorarium).
Quattro grandi delitti: furto, rapina, lesione fisica o morale altrui (iniuria) e il danneggiamento
ingiusto (damnum iniuria datum) [2043].
La natura nn è principalmente perseguire la cosa o reintegrare il patrimonio: ma si tratta soprattutto
di punire il responsabile dell’illecito (il fatto di adottare modulo del processo civile c’è la punizione
dell’atto). L’azione penale ha significato di punizione (oltre a reintegrare il patrimonio) e di norma
infatti è considerato il multiplo della cosa (il multiplum fa derivare “multa” cioè quel + ricevuto per
punizione).
Ci sono azioni miste (avevano entrambe nature, persecutoria e penale), in particolare hanno sia
funzione di reintegrazione sia funzione di punizione dell’autore dell’atto illecito: vedi lex Aquilia
La rapina è perseguita per iniziativa onoraria: nn è esatto dire che si tratta di quattro delitti
civilistici.
Le azioni penali rispondono ad alcune caratteristiche:
- normalmente sn intrasmissibili passivamente (nn transitano quindi sulla persona degli
eredi, nn si può agire nei cfr dell’erede del ladro, salvo che erede nn abbia ottenuto
arricchimento dall’illecito)
- attivamente (per alcune tipologie): nn è possibile che gli eredi del danneggiato possano
esperire l’azione penale [appartiene alla categoria delle cosiddette “actiones vindicta
spirantes”: le offese per i romani sn personalissime]
- sn solidali: dv ci sn due o + autori dell’illecito rispondono tutti
- sn cumulabili: si può essere convenuti per + figure di delitto a meno che nn vi siano
figure specifiche che comprendono
- nossalità : comporta che laddove l’illecito sia stato commesso nn da libero ma da sottoposto
a potestas o al dominium nn avendo capacità schiavo e figlio può essere convenuto dominus
(ma sua è responsabilità oggettiva nn soggettiva), allora ordinamento consente a dominus di
evitare giudizio e possibile condanna consegnando il sottoposto alla vittima dell’illecito
stesso oppure accettare giudizio e correre il rischio della condanna. La possibilità di “dare a
nossa”, cioè consegnare, come con gli animali.
- Questa caratteristica vale sl per le azioni pretorie (azioni penali di ius honorarium) xk sn
soggette a termine: nn sn azioni perpetue ma vanno esperite nel termine di un anno dal
compimento dell’atto. Decorso l’anno, sn esperibili sl per il valore della cosa (viene
meno il multiplum e la punizione in più del valore della cosa)
Il pretore può inserire nell’editto azioni che modella su pareri dei giuristi per tutelare rapporti privi
di tutela: la giurisdizione onoraria conosce una serie di mezzi principali e una di mezzi secondari.
Le azioni principali sn rispettivamente le actiones in factum, actiones utiles (caratterizzate
dalla fictio iuris, poiché contengono la “finzione”, aggiustamento della realtà per un fine) e le
azioni con trasposizione di soggetti (actiones adiecticiae qualitatis): qst sn le azioni nell’editto
pretorio. Le actiones in factum sn azioni decretali nn sn previste quindi dell’editto e modellate
su quella fattispecie concreta: le parti si presentano al magistrato ed illustrano pretesa e si fa
ritagliare norma su fattispecie. Nelle actiones utiles invece il magistrato concede un’azione
modellata su un’azione esistente ma che per qualche ragione nn può darsi negli stessi termini,
creata per analogia rispetto a mezzo di tutela già presente nel ius civile: lo strumento tecnico
inserito è la fictio; si dà comando di condannare o assolvere considerando come avverato un
fatto che in realtà nn si è avverato o di nn considerare avverato un fatto che in realtà è, ai fini
di giustizia.
La lex Aquilia può essere attribuita solo al dominus: sl chi è proprietario di cosa distrutta da altri
può agire con actio legis Aquiliae. Ma l’actio può essere attribuita anche a chi ha usufrutto della
cosa (poiché esplica quasi come proprietario e ha interesse nella conservazione del bene).
E’ necessario che danno sia causato direttamente sulla vittima e con esplicazione diretta di violenza
fisica: altrimenti nn vi era tutela civilistica [se qlcn imprigiona schiavo e lo fa morire, nn si può
agire con actio legis Aquiliae: ciò però risulta col tempo iniquo e quindi magistrato concede mezzi
di tutela]
L’actio publiciana è in tema di acquisto di proprietà: distinzione fra modi di acquisto di proprietà
della cosa a titolo originario e i modi di acquisto a titolo derivativo a cui dobbiamo unire la
distinzione fra res mancipi (schiavi, fondi territorio italico, servitù rustiche, via, actus, acquedotti) e
res nec mancipi.
VENTIDUEESIMA LEZIONE
Azioni civili, onorarie: azioni con trasposizioni di soggetti (act ad qual sn estremamente importanti
nella società romana); pretore può disegnare sul caso le actiones in factum per le tutele che
concedono formule di giustizia sostanziale.
Le azioni utili che si modellano su diritto esistente [nn è possibile che sia concesse actio ex legis
Aquiliae: danno deve essere causato a corporeità della cosa distrutta, però dove la distruzione fosse
indiretta nn si poteva usare actio ex legis Aquiliae].
Chi ha usufrutto ha possibilità di servirsi del bene come se fosse dominus xò deve mantenere
integra la cosa: si opera fictio (le azioni utili hanno come caratteristica fondamentale quella di
essere azioni fittizie)
I giuristi nn falsificano la realtà: ma attribuiscono all’interno della formula di intervenire come se
un certo fatto nn si fosse avverato anche se avverato e (?)
L’Actio Publiciana in tema di acquisto della proprietà: bisogna quindi distinguere le due categorie
di modi d’acquisto della proprietà:
- a titolo originario: significa che colui che acquista nn ha un dante causa; nn esiste
parte che abbia compiuto negozio idoneo a trasferire la proprietà, ma l’acquisto di
proprietà deriva dall’ordinam che riconnette il dominium ad un soggetto (ancora oggi
chi si libera di un bene, ma chi raccoglie può vedersi titolare come previsto
dall’ordinamento). Si fa rientrare l’acquisto per usucapione
- a titolo derivativo: dove è posto in essere un negozio di trasferimento, ciò comporta il
titolo derivativo che deriva da dante causa ad avente causa (come nella compravendita
ordinaria: in cui è sufficiente la traditio, cioè la consegna materiale).
Molto stranamente ed in maniera difforme da altri ordinamenti la compravendita romana ha
esclusivamente effetti obbligatori (fa sorgere obblighi in capo alle parti): quindi non
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