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UNDICESIMA LEZIONE

Dal 25 ottobre da 9.30 alle undici e poi dalle undici il martedì ed il mercoledì.

La regola ordinaria è che l’amministrazione sia ordinaria da parte del curatore, può anche esserci

l’amministrazione straordinaria ma sotto il controllo da parte degli organi preposti (autorità

giudiziaria).

La discrasia fra commi uno e tre dell’art. 58 si spiega così: nn serve l’assenza formale, si può

chiedere direttam la morte presunta facendo in modo che sia giudice a valutare discrezionalmente i

tempi da cui far decorrere l’assenza in base agli elementi (prove) accertati; meno certa è la prova

dell’ultima notizia e più si andrà indietro nel tempo (fino ai dodici anni quindi). Il giudice di fronte

a prova incerta deve seguire il criterio dell’assenza.

Dopo qst prima parte di norme, attribuisce rilevanza ad una formazione sociale particolare: la

famiglia. Il diritto di famiglia può essere ripartito in 3 fasi:

- una prima fase della disciplina contenuta nel codice civile. Cm ratio legis è

legata al concetto centrale del pater familias: nel cc del 1942. Il legislatore

voleva riprodurre la concezione di famiglia tipica del diritto romano: attorno

alla patria potestà ruotava la famiglia stessa. Una prima discrasia si ebbe qnd

la Cost affronta il tema della famiglia (art. 29 e 30 della Cost): attraverso l’art

29 la Costituzione stabilisce la parità di trattamento tra coniugi anche se

molte norme disattendono questo principio.

- Nel 1975 si ebbe la prima vera riforma del diritto di famiglia: le norme

esistenti nel cc sui rapporti di famiglia sn quelle introdotte dalla riforma

(legge speciale) che si è inserita nel libro primo, modificandolo

profondamente. Qst norme sn state poi limate da Cassazione e Corte

Costituzionale in base al principio di uguaglianza tra i coniugi e parificazione

dei ruoli e una modificazione dei rapporti tra genitori e figli (non si riconosce

più la superiorità del padre) e anche dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Oggi ad esempio non esiste più il principio della dote: se il marito moriva

prima della moglie, alla moglie veniva riconosciuto un diritto di usufrutto ma

nn di proprietà o cmq di successione al marito. Oggi invece si è raggiunta

anche una parità di considerazione riguardo ai poteri genitoriali e una

inversione del regime patrimoniale della famiglia (si parla quindi di

comunione dei beni: diventano co-titolari).

- Una situazione ancora nn chiarita e su cui nn si è provveduto: le coppie di

fatto. Ma l’unione tra due persone deve essere formale ovvero sostanziale

secondo l’art. 29? C’è il problema quindi: la formazione naturale va ritenuta

autonoma o fondata sul matrimonio? Qnd alcuni componenti di coppie di

fatto dovevano o volevano essere tutelati, si vedevano negare la tutela dai

giudici poiché mancava il matrimonio. La tutela viene riconosciuta sl a chi

è legato a vincolo matrimoniale: ci sn stati casi in cui i conviventi con

prole decidevano di separarsi; a chi dovevano essere affidati i figli e la

casa famigliare? Prima si presupponeva lo status di coniuge e quindi

unito in matrimonio: tt le volte che si è sollevato il problema di

costituzionalità, la Corte Costituzionale negava la tutela ai componenti

delle unioni di fatto. Una coppia di fatto con figli crea tutela per il

convivente: se mancano i figli, il convivente è considerato quasi come un

socio. Ne deriva che, se convivente,cessato il rapporto, avendo due figli,

chiede al giudice che la casa genitoriale venga assegnata a chi ha in affido i

figli, il giudice tutela qst convivente ed i figli. La tutela della coppia di

fatto avviene solo se vi sono interessi dei figli da preservare:

l’equiparazione fra coppie di fatto e coppie fondate su matrimonio non è

ancora raggiunta; manca l’intervento del legislatore su questa lacuna.

Siamo in un’incertezza normativa su questo argomento. Le coppie di fatto

sono però altra cosa rispetto alle coppie fondate sul matrimonio.

Il matrimonio è disciplinato dal cod civ: ha inciso moltissimo l’influenza della Santa Sede. Il

matrimonio va concepito:

- come atto tra due persone

- come rapporto, insieme di situazioni giuridiche sia attive che passive

Le norme di diritto canonico trattano il matrimonio come negozio giuridico sulla base del rito

canonico; grazie ai patti lateranensi, il matrimonio per eccellenza è il matrimonio di tipo

concordatario a cui è affiancato il matrimonio di tipo civile. Prima della modifica ai patti poteva

capitare che i cattolici potevano prima sposarsi civilmente (che ai fini del diritto civile era già

perfezionato), attendevano poi di completare il rito con il rito cattolico e si completava x loro il

matrimonio: oggi nn avviene più così.

Con il matrimonio concordatario si può unire l’uno e l’altro aspetto: qualora appartengano ad altre

religioni possono contrarre matrimonio secondo la loro religione? Si se sono ammessi. A noi

interessano gli effetti civili del matrimonio: in cc esso è contemplato come rapporto anche se vi sn

norme che lo trattano come atto (annullamento, ecc…). Lo spirito di fondo è la stipulazione di

vincolo personale e spirituale tra due persone di sesso diverso le quali uniscono il loro

consenso a volere avviare una vita in comune sulla base della convivenza materiale e

spirituale tra i due: il matrimonio è un negozio bilaterale nn a contenuto patrimoniale.

Devono esserci anche requisiti di validità.

La Sacra Rota decide su matrimonio religioso in base al diritto canonico e prima di giungere allo

scioglimento compie un’istruttoria lunga e difficile; nn ha niente a che vedere con annullamento del

matrimonio civile (diritto laico).

Il matrimonio ha un doppio regime: uno canonico-concordatario e uno civilistico. Qnd optano per il

primo ottengono anche gli effetti civili del matrimonio e assume efficacia solo dopo che

l’ufficiale del culto provveda alla trascrizione dell’atto negli uffici dello stato civile (entro 5 gg

dalla celebrazione): qst vincolo matrimoniale può essere sciolto cn separazione, divorzio quindi

in parte civile ma resta in piedi il vincolo canonico (non è possibile ri-sposarsi in chiesa se nn è

stato annullato da Sacra Rota). Il matrimonio civile è celebrato da ufficiale k provvede alla

trascrizione degli atti nel suo ufficio: rende quindi civilistico il matrimonio così concluso; in corso

di separazione nn vi sn ripercussioni nel campo canonico.

Qualora si chieda l’invalidità se concordatario si chiede sl alla Sacra Rota se civile si può

chiedere al giudice civile. Per la separazione si può chiedere qnd sn venuti meno i vincoli spirituali

e materiali dei 2 coniugi: qnd si chiede la separazione si vuole che cessino gli effetti del

matrimonio. Ottenuta la separazione, se civile il matrimonio si scioglie e il vincolo è inesistente, se

concordatario vengono annullati gli effetti civili ma nn il vincolo.

Per il diritto canonico il matrimonio è finalizzato ed asservito alla procreazione: può esservi

annullamento per mancanza di questo presupposto.

DODICESIMA LEZIONE

Matrimonio come atto ovvero come rapporto.

I diritti e i doveri sn enunciati agli art 143 e ss cc.

Una legge del 2001 ha cercato di rimediare a quelle situazioni in cui genitori (o appartenenti a

nucleo famigliare) abusavano del diritto di potestà esercitata in casa: qnd questi comportamenti nn

rientravano nei reati gravi, ma qll prassi continuasse ad oltranza (d’ufficio significa che chiunque

può denunciare o querelare mentre di parte vuole dire che l’offeso deve denunciare entro un

periodo) e nn è perseguibile d’ufficio e nemmeno di parte ma è cmq illecito, ora è possibile la tutela

ed il contrasto di qst comportamenti (vedi art 342 bis).Illeciti contro integrità fisica, morale e

psicologica e libertà personale anche se sl menomata o condizionata vengono valutati dal

giudice su istanza di parte (il giudice civile deve quindi adirsi sull’istanza di parte xk tratta le

tutele: il giudice penale qnd reato è perseguibile d’ufficio nn aspetta la segnalazione per perseguire

il reato).

Il giudice ordina con decreto la cessazione della condotta del coniuge o convivente e anche

l’allontanamento: è difficile applicare veramente l’allontanamento (vedi 342 ter); sembrano

articoli di principi più k effettivi. E’ previsto anche l’intervento dei servizi sociali: nn si crede possa

essere rilevantemente risolutivo.

Il giudice può disporre il pagamento periodico di un assegno alle persone conviventi sotto

tutela per questi abusi. Tale potere può valere qnd ci sn le persone che negano il sostentamento

economico alla famiglia; l’atteggiamento di abuso in qst casi si esercita anche in una vera e propria

privazione del patrimonio famigliare. I conviventi quindi possono percepire i proventi patrimoniali

che il pagante ha anche dal datore di lavoro.

Gli ultimi commi forniscono al giudice civile il potere di influire sulla vita delle persone, sulla

loro libertà e lui deciderà anche sullo stato di allontanamento, di pagamento e anche

sull’intervento della forza pubblica (qui ha poteri che normalmente spetterebbero al giudice

penale ma proprio per rendere meno evanescente questa tutela contro gli abusi): la tendenza dei

giudici civili è di limitarsi a sancire provvedimenti patrimoniali mentre quando si tratta di vagliare il

comportamento aggressivo o vicino al reato di solito il giudice civile lascia intervenire la forza

pubblica cosicché la competenza passa al giudice penale. Il giudice civile potrebbe intervenire

presso il giudice penale, trasmettendo atti penalmente rilevanti alla procura della repubblica:

passaggio di fascicoli da civile a penale. L’azione penale ha priorità sull’azione civile (xk

salvaguardia l’interesse pubblico e generale).

Oggi anche la madre dei figli ha l’obbligo di contribuire a generare qll patrimonio famigliare

tale da garantire la crescita dei figli: con la riforma del 1975 si è passati da separazione a

comunione (legale) dei beni. I coniugi quindi possono optare per un regime alternativo a quello di

comunione ma seguendo formalità poste da legislatore. Se nn decidono saranno trattati in regime di

comunione dei beni: riguarda tutti i beni dp il matrimonio.

L’art 179 parla dei beni personali: riguarda quei beni o qll quote di beni che uno dei due

riceva per donazione o successione mortis causa, anche se si verifica dopo il matrimonio sono

personali dei destinatari a meno che chi dona nn specifichi che sono destinati alla comunione

famigliare. Oltre ai beni personali antecedenti al matrimonio.

Si parla di amministrazione congiunta: vale solo pe

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A.A. 2010-2011
57 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SolidSnake86 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pasquino Teresa.