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UNDICESIMA LEZIONE
Dal 25 ottobre da 9.30 alle undici e poi dalle undici il martedì ed il mercoledì.
La regola ordinaria è che l’amministrazione sia ordinaria da parte del curatore, può anche esserci
l’amministrazione straordinaria ma sotto il controllo da parte degli organi preposti (autorità
giudiziaria).
La discrasia fra commi uno e tre dell’art. 58 si spiega così: nn serve l’assenza formale, si può
chiedere direttam la morte presunta facendo in modo che sia giudice a valutare discrezionalmente i
tempi da cui far decorrere l’assenza in base agli elementi (prove) accertati; meno certa è la prova
dell’ultima notizia e più si andrà indietro nel tempo (fino ai dodici anni quindi). Il giudice di fronte
a prova incerta deve seguire il criterio dell’assenza.
Dopo qst prima parte di norme, attribuisce rilevanza ad una formazione sociale particolare: la
famiglia. Il diritto di famiglia può essere ripartito in 3 fasi:
- una prima fase della disciplina contenuta nel codice civile. Cm ratio legis è
legata al concetto centrale del pater familias: nel cc del 1942. Il legislatore
voleva riprodurre la concezione di famiglia tipica del diritto romano: attorno
alla patria potestà ruotava la famiglia stessa. Una prima discrasia si ebbe qnd
la Cost affronta il tema della famiglia (art. 29 e 30 della Cost): attraverso l’art
29 la Costituzione stabilisce la parità di trattamento tra coniugi anche se
molte norme disattendono questo principio.
- Nel 1975 si ebbe la prima vera riforma del diritto di famiglia: le norme
esistenti nel cc sui rapporti di famiglia sn quelle introdotte dalla riforma
(legge speciale) che si è inserita nel libro primo, modificandolo
profondamente. Qst norme sn state poi limate da Cassazione e Corte
Costituzionale in base al principio di uguaglianza tra i coniugi e parificazione
dei ruoli e una modificazione dei rapporti tra genitori e figli (non si riconosce
più la superiorità del padre) e anche dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Oggi ad esempio non esiste più il principio della dote: se il marito moriva
prima della moglie, alla moglie veniva riconosciuto un diritto di usufrutto ma
nn di proprietà o cmq di successione al marito. Oggi invece si è raggiunta
anche una parità di considerazione riguardo ai poteri genitoriali e una
inversione del regime patrimoniale della famiglia (si parla quindi di
comunione dei beni: diventano co-titolari).
- Una situazione ancora nn chiarita e su cui nn si è provveduto: le coppie di
fatto. Ma l’unione tra due persone deve essere formale ovvero sostanziale
secondo l’art. 29? C’è il problema quindi: la formazione naturale va ritenuta
autonoma o fondata sul matrimonio? Qnd alcuni componenti di coppie di
fatto dovevano o volevano essere tutelati, si vedevano negare la tutela dai
giudici poiché mancava il matrimonio. La tutela viene riconosciuta sl a chi
è legato a vincolo matrimoniale: ci sn stati casi in cui i conviventi con
prole decidevano di separarsi; a chi dovevano essere affidati i figli e la
casa famigliare? Prima si presupponeva lo status di coniuge e quindi
unito in matrimonio: tt le volte che si è sollevato il problema di
costituzionalità, la Corte Costituzionale negava la tutela ai componenti
delle unioni di fatto. Una coppia di fatto con figli crea tutela per il
convivente: se mancano i figli, il convivente è considerato quasi come un
socio. Ne deriva che, se convivente,cessato il rapporto, avendo due figli,
chiede al giudice che la casa genitoriale venga assegnata a chi ha in affido i
figli, il giudice tutela qst convivente ed i figli. La tutela della coppia di
fatto avviene solo se vi sono interessi dei figli da preservare:
l’equiparazione fra coppie di fatto e coppie fondate su matrimonio non è
ancora raggiunta; manca l’intervento del legislatore su questa lacuna.
Siamo in un’incertezza normativa su questo argomento. Le coppie di fatto
sono però altra cosa rispetto alle coppie fondate sul matrimonio.
Il matrimonio è disciplinato dal cod civ: ha inciso moltissimo l’influenza della Santa Sede. Il
matrimonio va concepito:
- come atto tra due persone
- come rapporto, insieme di situazioni giuridiche sia attive che passive
Le norme di diritto canonico trattano il matrimonio come negozio giuridico sulla base del rito
canonico; grazie ai patti lateranensi, il matrimonio per eccellenza è il matrimonio di tipo
concordatario a cui è affiancato il matrimonio di tipo civile. Prima della modifica ai patti poteva
capitare che i cattolici potevano prima sposarsi civilmente (che ai fini del diritto civile era già
perfezionato), attendevano poi di completare il rito con il rito cattolico e si completava x loro il
matrimonio: oggi nn avviene più così.
Con il matrimonio concordatario si può unire l’uno e l’altro aspetto: qualora appartengano ad altre
religioni possono contrarre matrimonio secondo la loro religione? Si se sono ammessi. A noi
interessano gli effetti civili del matrimonio: in cc esso è contemplato come rapporto anche se vi sn
norme che lo trattano come atto (annullamento, ecc…). Lo spirito di fondo è la stipulazione di
vincolo personale e spirituale tra due persone di sesso diverso le quali uniscono il loro
consenso a volere avviare una vita in comune sulla base della convivenza materiale e
spirituale tra i due: il matrimonio è un negozio bilaterale nn a contenuto patrimoniale.
Devono esserci anche requisiti di validità.
La Sacra Rota decide su matrimonio religioso in base al diritto canonico e prima di giungere allo
scioglimento compie un’istruttoria lunga e difficile; nn ha niente a che vedere con annullamento del
matrimonio civile (diritto laico).
Il matrimonio ha un doppio regime: uno canonico-concordatario e uno civilistico. Qnd optano per il
primo ottengono anche gli effetti civili del matrimonio e assume efficacia solo dopo che
l’ufficiale del culto provveda alla trascrizione dell’atto negli uffici dello stato civile (entro 5 gg
dalla celebrazione): qst vincolo matrimoniale può essere sciolto cn separazione, divorzio quindi
in parte civile ma resta in piedi il vincolo canonico (non è possibile ri-sposarsi in chiesa se nn è
stato annullato da Sacra Rota). Il matrimonio civile è celebrato da ufficiale k provvede alla
trascrizione degli atti nel suo ufficio: rende quindi civilistico il matrimonio così concluso; in corso
di separazione nn vi sn ripercussioni nel campo canonico.
Qualora si chieda l’invalidità se concordatario si chiede sl alla Sacra Rota se civile si può
chiedere al giudice civile. Per la separazione si può chiedere qnd sn venuti meno i vincoli spirituali
e materiali dei 2 coniugi: qnd si chiede la separazione si vuole che cessino gli effetti del
matrimonio. Ottenuta la separazione, se civile il matrimonio si scioglie e il vincolo è inesistente, se
concordatario vengono annullati gli effetti civili ma nn il vincolo.
Per il diritto canonico il matrimonio è finalizzato ed asservito alla procreazione: può esservi
annullamento per mancanza di questo presupposto.
DODICESIMA LEZIONE
Matrimonio come atto ovvero come rapporto.
I diritti e i doveri sn enunciati agli art 143 e ss cc.
Una legge del 2001 ha cercato di rimediare a quelle situazioni in cui genitori (o appartenenti a
nucleo famigliare) abusavano del diritto di potestà esercitata in casa: qnd questi comportamenti nn
rientravano nei reati gravi, ma qll prassi continuasse ad oltranza (d’ufficio significa che chiunque
può denunciare o querelare mentre di parte vuole dire che l’offeso deve denunciare entro un
periodo) e nn è perseguibile d’ufficio e nemmeno di parte ma è cmq illecito, ora è possibile la tutela
ed il contrasto di qst comportamenti (vedi art 342 bis).Illeciti contro integrità fisica, morale e
psicologica e libertà personale anche se sl menomata o condizionata vengono valutati dal
giudice su istanza di parte (il giudice civile deve quindi adirsi sull’istanza di parte xk tratta le
tutele: il giudice penale qnd reato è perseguibile d’ufficio nn aspetta la segnalazione per perseguire
il reato).
Il giudice ordina con decreto la cessazione della condotta del coniuge o convivente e anche
l’allontanamento: è difficile applicare veramente l’allontanamento (vedi 342 ter); sembrano
articoli di principi più k effettivi. E’ previsto anche l’intervento dei servizi sociali: nn si crede possa
essere rilevantemente risolutivo.
Il giudice può disporre il pagamento periodico di un assegno alle persone conviventi sotto
tutela per questi abusi. Tale potere può valere qnd ci sn le persone che negano il sostentamento
economico alla famiglia; l’atteggiamento di abuso in qst casi si esercita anche in una vera e propria
privazione del patrimonio famigliare. I conviventi quindi possono percepire i proventi patrimoniali
che il pagante ha anche dal datore di lavoro.
Gli ultimi commi forniscono al giudice civile il potere di influire sulla vita delle persone, sulla
loro libertà e lui deciderà anche sullo stato di allontanamento, di pagamento e anche
sull’intervento della forza pubblica (qui ha poteri che normalmente spetterebbero al giudice
penale ma proprio per rendere meno evanescente questa tutela contro gli abusi): la tendenza dei
giudici civili è di limitarsi a sancire provvedimenti patrimoniali mentre quando si tratta di vagliare il
comportamento aggressivo o vicino al reato di solito il giudice civile lascia intervenire la forza
pubblica cosicché la competenza passa al giudice penale. Il giudice civile potrebbe intervenire
presso il giudice penale, trasmettendo atti penalmente rilevanti alla procura della repubblica:
passaggio di fascicoli da civile a penale. L’azione penale ha priorità sull’azione civile (xk
salvaguardia l’interesse pubblico e generale).
Oggi anche la madre dei figli ha l’obbligo di contribuire a generare qll patrimonio famigliare
tale da garantire la crescita dei figli: con la riforma del 1975 si è passati da separazione a
comunione (legale) dei beni. I coniugi quindi possono optare per un regime alternativo a quello di
comunione ma seguendo formalità poste da legislatore. Se nn decidono saranno trattati in regime di
comunione dei beni: riguarda tutti i beni dp il matrimonio.
L’art 179 parla dei beni personali: riguarda quei beni o qll quote di beni che uno dei due
riceva per donazione o successione mortis causa, anche se si verifica dopo il matrimonio sono
personali dei destinatari a meno che chi dona nn specifichi che sono destinati alla comunione
famigliare. Oltre ai beni personali antecedenti al matrimonio.
Si parla di amministrazione congiunta: vale solo pe