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I TITOLI DI CREDITO

La cessione del credito è un procedimento non efficace per la libera circolazione dei traffici perché

la cessione resta insicura per il cessionario. Questi infatti succede nel medesimo diritto del cedente,

con la conseguenza che:

1. egli può acquistare il credito solo se il cedente ne era effettivamente titolare, e

2. egli acquista il credito con lo stesso contenuto e gli stessi limiti che aveva in capo al cedente.

Il titolo di credito è un foglietto di carta sul quale il debitore scrive e sottoscrive la propria

obbligazione. Esso è dunque una cosa mobile e può essere oggetto del diritto di proprietà. Chi è

proprietario del documento è titolare del credito.

Ne segue che esso può circolare come una cosa mobile, anziché nel modo macchinoso della

cessione di credito. E in particolare si applica la regola “possesso vale titolo”: chi acquista un titolo

di credito da chi non ne è proprietario, ne diviene tuttavia proprietario, se il titolo gli viene

consegnato in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione e se è in buona fede al

momento della consegna.

Il contenuto del diritto incorporato nel titolo è quello che ne risulta dal tenore letterale del titolo

stesso. La trasmissione del titolo non determina un acquisto derivativo del credito ivi incorporato,

bensì l'acquisto originario di un diritto che ad ogni passaggio rinasce come nuovo, autonomo

rispetto alla posizione del dante causa.

Il principio della letteralità ha lo scopo di facilitare la circolazione del titolo proteggendo i terzi

acquirenti; perciò non si applica nel rapporto diretto fra il debitore e colui con il quale è intervenuto

l'accordo o altro evento modificativo o estintivo del debito: il debitore può opporre al possessore del

titolo le eccezioni a questo personali.

Chi abbia il possesso materiale del titolo, nelle forme prescritte dalla legge, si presume titolare del

diritto. Ne consegue che il debitore deve pagare al possessore del titolo, salvo che conosca

l'illegittimità del possesso, o abbia ragione di sospettarla; e così pagando, senza dolo o colpa grave,

egli si libera. Il possesso del titolo è sufficiente per l'esercizio del diritto, ma è anche necessario: il

debitore non è tenuto a pagare a chi non sia in grado di esibire e restituire il titolo.

Il proprietario privato della legittimazione non potrà pretendere l pagamento del debitore; potrà solo

rivendicare il titolo dall'illegittimo possessore, oppure chiedere l'ammortamento.

Il diritto incorporato nel titolo può consistere nel credito di una prestazione di danaro: titoli di

credito in senso stretto. Questi sono: assegno, cambiale, obbligazioni di società commerciali, titoli

di debito pubblico.

Vi sono poi titoli di partecipazione, nell'ambito dei quali si possono distinguere:

titoli rappresentativi di quote sociali: azioni di società, il cui contenuto è un insieme di diritti

• patrimoniali e giuridici che spettano al socio (partecipazione agli utili, alla quota di

liquidazione, diritto di opzione in caso di aumento di capitale, etc...);

titoli rappresentativi del diritto di partecipare pro quota ai risultati di un'iniziativa

• economica: es. certificati dei fondi comuni di investimento, i quali rappresentano quote di

un fondo comune, che consiste in un complesso di azioni, obbligazioni e altre attività

finanziarie.

Vi sono infine titoli rappresentativi di merci, che nascono da operazioni di trasporto o di deposito.

Il codice ha introdotto questo titolo pensando al contratto di trasporto (il vettore emette dei

documenti riguardo al tipo di trasporto a colui che gli affida le merci) e anche per il contratto di

deposito; i magazzini generali (imprese che mantengono la custodia di merci). I titoli

rappresentativi di merci attribuiscono il diritto di esigere la consegna delle merci; attribuiscono il

possesso delle medesime; attribuiscono il potere di disporne mediante il trasferimento del titolo.

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Vengono detti titoli causali, perché trasmessi solo per i 2 tipi di contratti sopra citati, che vengono

specificati nel titolo stesso. Il possesso del titolo equivale al possesso mediato della merce: perciò,

chi acquista il titolo da chi non ne è proprietario, e ne ottiene in buona fede la consegna, diventa

proprietario della merce come se gli fosse stata consegnata la merce stessa.

I titoli di credito circolano in modo diverso secondo che siano al portatore, all'ordine o nominativi.

Il titolo al portatore si trasferisce con la consegna del documento. Possono essere al portatore i

titoli del debito pubblico e le obbligazioni emesse da enti pubblici o da società per azioni.

Il titolo all'ordine si trasferisce con la consegna del documento e la girata. Questa consiste

nell'ordine, scritto sul titolo dal trasmittente (girante), di eseguire la prestazione a favore di colui al

quale il titolo è trasferito (giratario).

Spesso la girata si fa in bianco, con la semplice firma del girante, senza l'indicazione del nome del

giratario. In tal caso il titolo può successivamente circolare al pari di un titolo al portatore.

Il titolo può essere girato per l'incasso (per procura); in tal caso il giratario incassa come

rappresentante del girante e perciò il debitore gli può opporre le eccezioni che avrebbe potuto

opporre al girante, e solo queste.

La girata a titolo di pegno attribuisce al giratario un diritto di pegno sul credito incorporato nel

titolo; questo diritto è autonomo, immune cioè dalle eccezioni che l'obbligato avrebbe potuto

opporre al girante.

Sono titoli all'ordine la cambiale, l'assegno bancario, l'assegno circolare, la fede di deposito, il

duplicato della lettera di vettura, la polizza di carico.

Il titolo nominativo si trasferisce con la consegna e con l'annotazione del nome dell'acquirente sul

titolo e nel registro dell'emittente, oppure con il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo

titolare. Il titolo nominativo può essere trasferito anche con girata, purché sia piena e sia autenticata

da un notaio.

Possono essere nominativi i titoli del debito pubblico e le obbligazioni degli enti pubblici e di

società (ma generalmente si preferisce emetterle al portatore). La nominatività è invece obbligatoria

per i titoli azionari.

Naturalmente, per la trasmissione del diritto le formalità di cui sopra non sono sufficienti: occorre

un valido negozio di trasferimento, rispetto al quale consegna, girata, annotazione costituiscono

momenti esecutivi.

La creazione e l'emissione del titolo di credito sono strumentali rispetto all'operazione economica

che è esterna al titolo e ne costituisce la causa. Per esempio, l'emissione di azioni trova la propria

causa nel contratto costitutivo della società per azioni, oppure in un'operazione di aumento di

capitale.

Il titolo di credito si dice causale quando la causa della sua emissione influisce sull'obbligazione

cartolare.

Sono astratti invece i titoli nei quali la causa non esercita influenza sull'obbligazione cartolare.

Prototipo ne è la cambiale.

Il diritto incorporato nel titolo (diritto cartolare) ha un'individualità distinta dal diritto sottostante;

infatti nasce da un negozio giuridico distinto.

D'altra parte, rapporto cartolare e rapporto fondamentale sono collegati tra loro. È chiaro, per

esempio, che se viene stipulata una compravendita a pagamento differito e il compratore emette un

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pagherò cambiario a favore del venditore, questi non potrà pretendere il prezzo due volte: una volta

con l'azione contrattuale e una volta con l'azione cambiara.

Il coordinamento fra rapporto cartolare e rapporto giuridico sottostante è realizzato con le seguenti

regole:

1. nei rapporti fra contraenti diretti il rapporto cartolare è riassorbito dal rapporto

fondamentale. In altre parole il debitore può opporre al primo prenditore del titolo qualsiasi

eccezione relativa al rapporto fondamentale;

2. finché permane l'azione cartolare, l'azione causale non può venire esercitata se non offrendo

al debitore la restituzione del titolo;

3. l'adempimento dell'obbligazione cartolare estingue anche il rapporto fondamentale.

Le eccezioni opponibili dal debitore al possessore del titolo per rifiutargli il pagamento si

distinguono in reali (o assolute) e personali (o relative).

Le eccezioni reali circolano con il titolo e sono opponibili a qualunque possessore del titolo stesso.

Esse sono:

1. le eccezioni relative alla forma del titolo. Per esempio: la mancanza della denominazione di

“cambiale” esclude la natura cambiaria del documento, che si riduce così a un semplice

riconoscimento di debito;

2. le eccezioni che risultano dal contesto letterale del titolo;

3. le eccezioni che escludono la provenienza del titolo dalla persona alla quale è richiesto il

pagamento (es. falsità di firma). Inoltre il difetto di rappresentanza in chi ha sottoscritto il

titolo a nome del debitore, o l'incapacità di agire del sottoscrittore;

4. la mancanza delle condizioni per l'esercizio dell'azione. Per esempio un termine non ancora

scaduto.

Le eccezioni personali sono invece opponibili soltanto a questa o quella persona determinata. Esse

sono:

1. quelle riguardanti il difetto di legittimazione di chi pretende il pagamento. Per esempio

mancanza della girata nel titolo all'ordine;

2. quelle riguardanti l'illegittimità del possesso del titolo;

3. quelle relative a rapporti personali fra debitore e il possessore del titolo. Per esempio

compensazione, pagamento di un acconto, dilazione del termine, remissione del debito.

Nel caso che un titolo di credito all'ordine o nominativo sia smarrito, sottratto o distrutto, la legge

consente al possessore che ha subito la perdita di ottenere dall'autorità giudiziaria l'ammortamento

del titolo stesso.

L'ammortamento priva il titolo della sua efficacia e attribuisce all'ex possessore la legittimazione ad

esigere ugualmente il pagamento, oppure un duplicato del titolo perduto.

La cambiale può avere due forme: vaglia cambiario (o pagherò cambiario) e cambiale tratta.

Il vaglia cambiario contiene la promessa del sottoscrittore (emittente) di pagare una somma di

danaro.

La cambiale tratta, invece, contiene l'ordine del sottoscrittore (traente) ad un terzo (trattario) di

pagare una certa somma al prenditore del titolo o all'eventuale giratario; se il trattario accetta

l'ordine, apponendo la propria firma sulla cambiale, diventa il principale obbligato; se non accetta, o

comunque non paga, il traente ne risponderà. È quindi una situazione triangolare come la

delegazione.

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A.A. 2014-2015
56 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher point93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Cenini Marta.