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Istituzioni di diritto privato II

Atti illeciti e responsabilità civile

Atti illeciti

L'art. 2043 cod. civ. definisce l'atto illecito come “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”. Sebbene vi siano ulteriori norme più dettagliate, attraverso il 2043 si è così accolto un principio di atipicità degli atti illeciti. È quindi necessario fare una valutazione comparativa di due interessi contrapposti: l'interesse minacciato da un certo tipo di condotta e l'interesse che l'agente tende a realizzare con quella condotta. Ad esempio, in tema di legittima difesa si deve confrontare l'interesse leso e l'interesse per la difesa del quale si è agito: la legge richiede infatti che la difesa sia proporzionata all'offesa. Il criterio in base al quale gli interessi vengono comparati è un criterio di pubblica utilità; ad esempio il diritto di cronaca prevale sul diritto alla riservatezza.

Sono illeciti, innanzi tutto, gli atti contro la persona, lesivi cioè della vita, dell'integrità fisica, della salute (anche mentale e d'animo) e della libertà altrui. Nel caso di uccisione di una persona, il diritto al risarcimento viene attribuito ai familiari: risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale per il dolore derivante dalla perdita di una persona cara.

Costituiscono diffamazione, e sono illecite, le comunicazioni di notizie, voci, apprezzamenti che offendono la reputazione altrui. Mentre nel diritto penale la responsabilità opera solo se la comunicazione diffamatoria è compiuta con l'intenzione di offendere, la responsabilità civile, in applicazione del 2043 cod. civ., può derivare anche da fatti colposi.

La tutela dell'onore spesso viene però in conflitto con l'esigenza della libertà di parola, quindi vi sono numerose cause di giustificazione:

  • Assoluta immunità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.
  • L'esercizio della cronaca e della critica su fatti di pubblico interesse e la comunicazione di notizie nello svolgimento di un rapporto professionale o di cooperazione (es. informazioni bancarie) purché i fatti enunciati siano veri, o ritenuti tali in base a un accertamento serio e diligente, e i giudizi critici siano proporzionati allo scopo che li giustifica.

Per esclusione risulta che la comunicazione di notizie vere può costituire un illecito solo quando sia fatta indipendentemente da ogni giusto interesse, al solo scopo di esporre una persona al disprezzo, all'odio, al ridicolo o all'umiliazione.

Diffondere sul conto altrui notizie non vere, anche se non diffamatorie, costituisce lesione del suo diritto d'identità e verità personale, se in questo modo è leso un interesse di sufficiente rilevanza ideale o patrimoniale. Es. viene diffusa la falsa voce che un professionista abbia cessato l'attività, piuttosto che un famoso scrittore abbia aderito a un gruppo politico, etc... Ne segue la responsabilità per il danno patrimoniale, quando questo sussiste. Il risarcimento del danno non patrimoniale, che è dovuto solo nei casi espressamente previsti dalla legge, è limitato alle ipotesi in cui la falsa notizia provenga da una banca dati. Il danneggiato può anche chiedere la pubblicazione di una sentenza che ristabilisca la verità.

Ogni persona ha infine diritto alla riservatezza della vita privata, cioè ad una sfera di intimità sottratta alla curiosità di estranei. L'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza ed ogni altra forma di comunicazione sono principi solennemente enunciati dalla Costituzione, la cui violazione è colpita da sanzioni penali e civili. La legge civile vieta inoltre di pubblicare o esporre l'immagine di una persona senza il consenso di questa, e questo divieto dovrebbe venire applicato analogicamente alla voce registrata. La pubblicazione è però lecita quando sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici o culturali, o quando la riproduzione sia collegata ad avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico, purché non si rechi pregiudizio ingiustificato alla persona ritratta.

La giurisprudenza va oltre queste disposizioni e riconosce un diritto generale alla riservatezza: diritto che è violato se si divulgano fatti della vita privata di una persona, anche non disonorevoli, ma riservati.

La tutela più intensa nel campo degli interessi patrimoniali spetta ai diritti reali. Sono illeciti gli atti che danneggiano materialmente la cosa, o la distruggono. Il diritto reale altrui si può violare anche attraverso l'impossessamento o la disposizione della cosa, che la sottragga all'avente diritto; in questo caso la piena responsabilità per il danno si ha solo nelle ipotesi di malafede e di colpa grave: chi ha consumato o alienato in buona fede la cosa altrui è obbligato verso il proprietario solo nei limiti del proprio arricchimento, pur quando la sua ignoranza di ledere l'altrui diritto sia dipeso da colpa lieve.

I danni all'ambiente colpiscono interessi diffusi, pertanto la legge attribuisce allo Stato il diritto al risarcimento del danno illecitamente cagionato all'ambiente. La responsabilità presuppone un atto colposo o doloso con violazione di legge. Il responsabile è obbligato a ripristinare la situazione precedente o, in mancanza, al risarcimento per equivalente.

Commette concorrenza sleale l'imprenditore che compia atti idonei a creare confusione della propria attività e dei propri prodotti con attività e prodotti del concorrente, oppure che diffonda false notizie e discredito dei prodotti e dell'attività del concorrente. Più in generale è previsto un generale divieto degli atti dannosi non conformi ai principi della correttezza professionale.

Generalmente il divieto di cagionare un danno è riferito ai soli comportamenti attivi. L'omissione diventa però giuridicamente illecita quando costituisca violazione di uno specifico dovere giuridico di agire: questo può derivare dalla legge (es. dovere di sorveglianza sugli incapaci/minori conviventi), da un contratto o da un precedente comportamento attivo (imprenditore che nel corso dei lavori stradali scava una buca nel marciapiede, deve segnalarla e recintarla).

I genitori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitino con essi. Il figlio minore non può essere personalmente responsabile se si tratta di un bambino; se invece si tratta di un giovane che abbia la capacità naturale di intendere e di volere, allora egli è personalmente responsabile, in solido con i genitori. La responsabilità dei genitori è fondata sulla presunzione di una colpa nella sorveglianza: questa presunzione può venire eliminata con la prova di non aver potuto impedire il fatto. Analoga regola si applica al tutore e agli insegnanti (questi ultimi per il tempo in cui il minore è sotto la loro sorveglianza).

Vi sono poi comportamenti generalmente antigiuridici, che possono essere in alcuni casi giustificati da particolari circostanze. Il codice penale, che detta su questo punto una disciplina applicabile anche alla responsabilità civile, menziona, fra le cause di giustificazione, l'esercizio di un diritto. Diritto è un termine indeterminato, pertanto questa consiste in una clausola generale, che consente la determinazione giudiziale di cause di giustificazione non espressamente definite dalla legge. Per esempio: nello svolgimento di un rapporto di cooperazione commerciale può essere consentito fornire indicazioni su fatti veri che diminuiscano il prestigio di una persona, senza incorrere in responsabilità per diffamazione, come accade nell'informazione bancaria sulla correttezza di un imprenditore.

Cause tipiche di giustificazione

  • Consenso dell'avente diritto.
  • Legittima difesa. Non è responsabile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
  • Stato di necessità. Agisce in stato di necessità chi compie un fatto dannoso costrettovi dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, se il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile. A differenza della legittima difesa, qui il danneggiato non è in torto. Non è in torto neppure il danneggiante, perciò il danno andrà ripartito in modo equo.

Lo stato di necessità si ha solo quando il danneggiante agisca per salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona. Il divieto di danneggiare altri ingiustamente si riferisce tanto agli atti diretti a cagionare danno (atti dolosi), quanto agli atti che non intendono cagionare danno ma determinano il pericolo del suo verificarsi (atti colposi). Il dolo consiste nella coscienza e nella volontà di cagionare l'evento dannoso. La colpa è presente quando l'evento dannoso non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenze, imprudenza o imperizia; ovvero per inosservanza di leggi. Il criterio di valutazione del comportamento dell'agente è costituito dalla diligenza dovuta secondo le circostanze, e non solo con la diligenza media o usuale in circostanze analoghe.

La creazione di un rischio di danno non costituisce sempre un'imprudenza colpevole. Nella società contemporanea quasi tutti gli atti umani implicano una remota possibilità di danno ad altri. Perché si possa parlare di colpa occorre che il rischio vada oltre la misura che si considera socialmente giustificata e tollerabile. La probabilità e la gravità del danno va poi confrontata con l'utilità sociale del tipo di condotta in questione: quanto maggiore è l'utilità, tanto maggiore è il rischio consentito (es. farmaco salvavita che può causare una reazione allergica). Infine occorre tener conto del costo delle misure idonee a ridurre o ad eliminare il rischio.

Vi sono alcune eccezioni in cui la responsabilità può derivare solo da atti commessi con dolo o con colpa grave, al fine di non determinare un'eccessiva prudenza dell'agente, che potrebbe risultare altrettanto dannosa. È il caso, per esempio, della denuncia penale dell'innocente, della responsabilità del giudice per il contenuto delle sue decisioni, etc.

Il presupposto perché l'atto illecito possa venir imputato all'agente è che questi avesse la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso. Ci si riferisce qui alla capacità naturale e non alla capacità legale. Se la capacità naturale deriva da colpa dell'agente (es. ubriaco), questi resta responsabile.

Responsabilità oggettiva

In caso di danno cagionato da persona non responsabile per incapacità, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza. Se questi non esiste, o riesce a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, o ancora non ha i mezzi per pagare il risarcimento, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità. Si tratta qui di un'ipotesi di responsabilità senza colpa: responsabilità oggettiva.

Alla categoria degli atti dannosi che sono leciti e non sono fonte di responsabilità (es. commerciante che in libera concorrenza sottrae un cliente a un altro commerciante), e quella degli atti dannosi vietati, che possono venire impediti preventivamente, se possibile, e danno luogo a responsabilità per danni, si aggiunge una terza categoria di attività dannose, intermedia fra queste due: attività che sono consentite, ma obbligano al risarcimento dei danni che ne derivano, anche quando all'agente non si possa rimproverare alcuna imprudenza o negligenza. Si tratta dunque di attività dannose o rischiose consentite, che sono tuttavia fonte di responsabilità: responsabilità oggettiva o responsabilità senza colpa.

La legge prevede in una serie di ipotesi una responsabilità senza colpa:

  • Il datore di lavoro non si può liberare provando di essere esente da colpa, avendo usato la dovuta diligenza nella scelta e nella sorveglianza del dipendente. Né si può ritenere che sempre il fatto stesso che il dipendente abbia commesso un atto illecito dimostri la colpa del suo datore di lavoro. La responsabilità del datore di lavoro è dunque una responsabilità indipendente dalla colpa. Occorre un rapporto di preposizione fra l'autore del fatto dannoso e il responsabile (committente o preponente), e occorre inoltre che il danno sia stato cagionato nell'esercizio delle incombenze al quale il preposto è adibito. Viceversa, chi si vale dell'opera di soggetti esterni e autonomi non risponde dei danni che costoro possono illecitamente causare a terzi.
  • Analogo fondamento oggettivo ha la responsabilità del proprietario di un veicolo per i danni cagionati dal conducente.
  • Vi è poi una serie di norme che dispongono sulla responsabilità oggettiva per i danni cagionati da cose. Sia nel caso della rovina di un edificio come nel caso di danno da circolazione di veicoli, è stabilito che il proprietario, o gli altri soggetti indicati dalla legge, sono responsabili se l'incidente è dovuto “a vizio di costruzione” o a “difetto di manutenzione”.
  • Analoga responsabilità è presente in campo aeronautico e atomico.
  • Il danno causato da cose o animali, salva la prova del caso fortuito. Secondo la giurisprudenza provare il caso fortuito significa provare che il danno è dovuto a un evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla cosa o all'animale e alla sfera del custode. La responsabilità in questo caso grava sul proprietario, e non su chi ne ha la custodia nell'interesse altrui. Quest'ultimo sarà gravato solo dell'ordinaria responsabilità per colpa prevista dall'art. 2043 cod. civ.

Le applicazioni più frequenti e importanti della responsabilità oggettiva riguardano le attività d'impresa: l'imprenditore risponde oggettivamente del rischio d'impresa. La giustificazione di questa responsabilità è collegata con la teoria economica della distribuzione di costi e profitti, quale condizione determinante le scelte di produzione. La legge intende impedire che i costi d'impresa possano ricadere sulla collettività, distruggendo così un valore maggiore di quello che producono. L'attribuzione del rischio d'impresa costituisce quindi una pressione economica perché sia razionalizzata (dal punto di vista sociale) la produzione. Inoltre si ritiene opportuno addossare il danno all'imprenditore, perché questi si trova in una posizione che gli consente di prevedere il rischio e di affrontarlo razionalmente mediante l'assicurazione.

Se si tratta di un'attività pericolosa, concorre l'applicazione dell'art. 250 cod. civ.: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Così se il danno è dovuto al fatto di un dipendente nell'esercizio di un'attività non pericolosa, il danneggiato dovrà provare la colpa di questo, al fine di far operare la responsabilità oggettiva del suo datore di lavoro. Ma se si tratta di un'attività pericolosa, il danneggiato è esonerato da questa prova, essendoci l'inversione dell'onere della prova. Non solo vi è inversione dell'onere della prova: la legge, infatti, richiede anche la prova di aver adottato tutte le misure di sicurezza offerte dalla tecnica e che il senno del poi indica come indicate a evitare il danno, indipendentemente dalla loro ragionevolezza economica.

Danno, causalità, rimedi

Il danno patrimoniale può consistere nella perdita, nella distruzione o nel danneggiamento di un bene patrimoniale, nella perdita di un guadagno o nella sopravvenuta necessità di compiere determinate spese. Nell'ambito del danno patrimoniale si distingue il danno emergente, che consiste in una diminuzione del patrimonio, e il lucro cessante, cioè l'esclusione di un incremento patrimoniale che si sarebbe verificato in mancanza del fatto dannoso. Il danno non patrimoniale consiste nella perdita o lesione di un bene personale, che non possa essere oggetto di scambio e di valutazione economica, per esempio la salute, la libertà, l'onore, etc. Al danno non patrimoniale spesso può seguire indirettamente un ulteriore danno patrimoniale; per esempio le spese di cura, i guadagni mancati a causa di malattia, etc.

Il danno è risarcibile sine qua non, cioè solo se è conseguenza dell'atto illecito, o del fatto previsto dalla legge come fonte di responsabilità oggettiva. Il risarcimento del danno è escluso quando questo, anche in mancanza dell'atto illecito (o altro fatto che sia fonte di responsabilità) si sarebbe verificato ugualmente e nello stesso momento, e sarebbe rimasto definitivamente a carico del danneggiato. La vittima infatti non ha diritto ad essere garantita contro i rischi ai quali sarebbe stata esposta anche se l'atto illecito non fosse stato commesso. Nel caso di responsabilità da atto illecito, il danno non è risarcibile se non è realizzazione di quel rischio in considerazione del quale la condotta è illecita.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher point93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Cenini Marta.
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