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La costituzione e sistema delle fonti

L'entrata in vigore della Costituzione del 1948 ha causato un sostanziale stravolgimento del sistema delle fonti. Questa Costituzione è caratterizzata dalla sua rigidità: le disposizioni costituzionali non possono essere modificate se non dotate di forza normativa.

Altre fonti di diritto

La Costituzione prevede due nuove fonti: leggi di revisione costituzionale e leggi regionali. Le leggi costituzionali hanno forza normativa pari a quella delle norme costituzionali originarie. La Costituzione elenca alcune materie che appartengono alla competenza legislativa dello Stato. Vi sono poi le materie oggetto di legislazione concorrente in merito alle quali le Regioni hanno competenza legislativa, ma nel quadro di un insieme di principi fondamentali, la cui determinazione spetta di volta in volta alla legislazione dello Stato. Per tutte le altre materie, la potestà spetta in via esclusiva alle Regioni.

  • Norme comunitarie: In ragione del loro fondamento nell'articolo 11, la Corte costituzionale ha riconosciuto loro rango costituzionale. In caso di contrasto tra una norma comunitaria e una normativa interna, il giudice dovrà procedere alla disapplicazione dell'ultima.
  • Leggi ordinarie: Si collocano immediatamente sotto alla Costituzione, approvate dal Parlamento e promulgate con la firma del Presidente della Repubblica.
  • Regolamenti: Atti normativi posti in essere dal Governo o da altre autorità volti a disciplinare situazioni specifiche sul territorio. Non sono sottoposti all'approvazione del Parlamento, ma devono sottostare alle leggi già esistenti.
    • Regolamenti di esecuzione: Disciplinano nel dettaglio materie che sono già state regolamentate per legge.
    • Regolamenti indipendenti: Intervengono in materie non incise da una disciplina legislativa.
  • Usi: Sono una fonte non scritta del diritto. Consistono nella ripetizione di comportamenti osservati nel pieno convincimento che si tratti di comportamenti giuridicamente doverosi. Gli usi hanno efficacia solamente se espressamente richiamati dalla fonte di rango superiore.

Gerarchia delle fonti

  1. Costituzione, leggi costituzionali, norme comunitarie
  2. Leggi statali ed atti equiparati (leggi ordinarie)
  3. Leggi regionali
  4. Regolamenti
  5. Usi

Ruolo della dottrina e della giurisprudenza

Nelle fonti non vi è alcun riferimento alle sentenze emanate dalle corti e alle opere di dottrina, che non costituiscono fonti ma sono importanti nella comprensione di un ordinamento giuridico. La giurisprudenza è il complesso delle sentenze pronunciate dai giudici. Il giudice ha solo il compito di interpretare una norma generale ed applicarla al caso concreto sottoposto al suo giudizio. La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge.

Accade spesso che una certa interpretazione di una legge, ove ripetuta nel tempo, dia luogo a un indirizzo interpretativo consolidato. Ciononostante, le decisioni giudiziarie non sono fonti del diritto italiano e nessun giudice è tenuto a seguire precedenti interpretazioni (sistema civil law). Nei sistemi common law (Inghilterra, USA, ecc.) i precedenti giudiziari hanno un’efficacia vincolante obbligando i giudici a conformarsi a quanto statuito nelle pronunce emanate dalle corti superiori.

Efficacia della legge nel tempo

L’efficacia delle norme è data dalla pubblicazione in appositi bollettini (es. Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana). Una volta avvenuta la pubblicazione, trascorsi 15 giorni, la legge o regolamento diventano efficaci nei confronti di tutti coloro che sono soggetti alle norme del diritto italiano. L'ignoranza della legge non scusa poiché tutti avrebbero potuto conoscere la norma e il suo contenuto. Le norme si applicano a fatti successivi alla loro entrata in vigore. L’irretroattività ha un carattere assoluto soltanto nel caso di norme penali.

Un altro problema dell'efficacia delle norme giuridiche nel tempo è risolto attraverso l’abrogazione. Non è causa di abrogazione di una norma la desuetudine, cioè il fenomeno opposto alla consuetudine (norma costantemente violata dalla maggioranza dei suoi potenziali destinatari, convinti che essa abbia già perso la sua efficacia prescrittiva).

Efficacia della legge nello spazio: diritto internazionale privato

Il diritto internazionale privato è l’insieme delle norme giuridiche con le quali lo Stato regola i rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto a esso. Le norme di diritto interno fanno parte dell’ordinamento di uno Stato e hanno validità esclusivamente in esso. La struttura tipica della norma di diritto internazionale privato presenta due elementi: la descrizione ed il criterio di collegamento.

Problema delle qualificazioni:

  1. La legge nazionale dei contraenti, se comune, prima ordinamento nazionale ad entrambe le parti e dopo ordinamento estero.
  2. La legge del luogo in cui viene concluso il contratto.
  3. La legge designata dalla concorde volontà delle parti.

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento. La responsabilità di danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l’amministrazione del produttore.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cenerentolainnamorata94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Terranova Giuseppe.
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