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DIVISIONE EREDITÀ
Attraverso:
● Legato
●
I diversi tipi di legato hanno ad oggetto disposizioni speciali.
Il legatario non e tenuto ad accettare il testamento, ma ha lonere di dichiarare la
propria rinuncia.
Art 649 —>Il legato si acquista [17, 483 c.c.] senza bisogno di accettazione [459,
2648 c.c.], salva la facoltà di rinunziare [519, 650 c.c.].
Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata [654] o altro diritto
appartenente al testatore [651 c.c.], la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al
legatario al momento della morte del testatore [2648 c.c.].
Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso [1140 c.c.] della cosa
legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore [499 c. 3,
622, 672 c.c.].
Nel caso in cui non siano previste disposizioni relative alla divisione tra gli eredi nel
testamento, si procede tramite:
● Accordo tra coeredi—> si accordano per realizzare la divisione secondo
determinate;
● Collazione —> art. far confluire nella massa ereditaria il valore dei beni
ricevuti in donazione dal deculius;
○ Beni mobili non tracciabili—>
REVOCA DEL TESTAMENTO.
● Espressa
● Tacita
● Revoca di diritto per sopravvenienza di figli (art. 687)
Art. 682–> Il testamento posteriore [602 c.c.], che non revoca in modo espresso i
precedenti [680 c.c.], annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso
incompatibili.
DONAZIONE. (regolato nel libro secondo del codice civile)
É un contratto bilaterale a titolo gratuito che non si perfeziona fino al momento
dell'accettazione del donatario.
Atto attraverso cui un bene circola da un patrimonio all'altro (per effetto di un
consenso bilaterale legittimamente manifestato= principio di accettazione)
Forma: atto pubblico
Revoca per:
● Sopravvenienza di figli
● Ingratitudine del donatario
Donazione ob nunziale: donazioni effettuate in vista del matrimonio. In caso di
matrimonio annullato, la donazione
Donazioni di modico valore non sono tenute all’oservanza della forma dellatto
pubblico
Donazione indiretta: tutte quelle attività giuridicamente rilevanti che si concretizzano
in: ● contratti atti unilaterali,
● disposizioni simulate,
● operazioni economiche preordinate al raggiungimento di un determinato
scopo ma di fatto finalizzate al raggiungimento di altro scopo,
● operazioni uni-bilaterali in cui un soggetto anche se senza compiere una vera
e propria donazione, finisce per beneficiare il donatario. 6.11
Libro terzo codice civile: della proprietà
Contiene la disciplina della proprietà e degli altri diritti reali.
Art 810–> sono beni tutte le cose che possono formare oggetto di diritti.
Sono beni in senso giuridico tutti quei beni che portano in sé un’idea di utilità per chi
ne dispone.
Si effettua una distinzione tra (art.812):
● B. Immobili:
● B. Mobili: tutti quelli non rientranti tra i beni immobili;
Art. 1376–>Per l’effetto del principio del consenso legittimamente manifestato dalle
parti, il diritto di proprietà o i diritti reali o di credito, si ritengono trasferiti (anche
senza consegna, quindi anche se il possesso del bene riman nelle mani
dell’alienante).
Pubblicità dichiarativa—> Perché possa circolare liberamente ed efficacemente un
bene immobile, devono essere formalizzate in dichiarazioni scritte la proposta e
l’accettazione, così da poter produrre il trasferimento da un patrimonio all’altro.
“Prior in tempore, potior in iure” (Prima nel tempo, preferito nel diritto)
La trascrizione ha priorità sul consenso—> chi prima effettua la trascrizione, otterrà
la titolarità del diritto.
La trascrizione riguarda solo i beni immobili e mobili registrati.
Il trasferimento di beni mobili non richiede alcuna pubblicità, il legislatore privilegia
l’apparenza.
Principio possesso vale titolo: L’acquisto a titolo originario presuppone la titolarità
del possessore apparente sulla base del possesso materiale della cosa.
LA TRASCRIZIONE. …
Art.1376–> Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una
cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il
trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano
per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Il trasferimento di beni mobili si perfeziona semplicemente con il consenso, ma
dandone pubblicità sarà opponibile a terzi.
Art. 2560–>Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è
soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente
non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o
iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto
dell'articolo 2644.
L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente iscritte
contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione,
prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o
il condividente tenuto al conguaglio.
1. LA GIURISDIZIONE CIVILE
L'autorità giudiziaria provvede alla tutela giurisdizionale solo su domanda
dell'interessato (in casi eccezionali su domanda del pubblico ministero).
Nomenclatura processuale:
● attore: chi si rivolge all‟autorità giudiziaria lamentando la lesione di un proprio
diritto
● convenuto: persona contro cui l‟attore agisce
● attore e convenuto si dicono parti
● processo o procedimento o giudizio: insieme degli atti che si compiono nello
svolgimento della funzione giurisdizionale
● il giudice decide la controversia con una sentenza
● causa: controversia tra attore e convenuto (forma l‟oggetto del processo) Il
convenuto può, per contrastare la pretesa dell‟attore, opporre una o più
eccezioni.
Con le eccezioni il convenuto si limita a difendersi ma egli può a sua volta
contrattaccare avanzando una domanda riconvenzionale.
Quando una sentenza non sia stata impugnata oppure quando siano state tentate
tutte le possibili impugnazioni, la sentenza passa in giudicato: né le parti né i loro
eredi possono più portare in giudizio la stessa azione.
2. LE PROVE
Onere della prova: per ottenere il riconoscimento del proprio diritto non basta
limitarsi ad affermare di averlo, occorre provare i fatti che ne costituiscono la
dimostrazione (es. chi rivendica la proprietà di un immobile deve provare di esserne
proprietario). Il convenuto, a sua volta, deve provare i fatti su cui l'eccezione si
fonda.
Le prove si distinguono in:
1. prove documentali o scritte;
a. La prova scritta può essere:
i. l'atto pubblico è un documento redatto da un pubblico ufficiale
(notaio o ufficiale di stato). Gli atti pubblici fanno piena prova
sino a querela di falso;
ii. la scrittura privata fa piena prova contro chi l’ha sottoscritta. Può
avere come contenuto un contratto, un atto unilaterale, una
quietanza di pagamento, ecc. La sottoscrizione deve essere
autografa (scritta di pugno dalla parte che risulta dalla
sottoscrizione). Non è ammessa la sottoscrizione per
riproduzione meccanica della firma tranne che per gli
amministratori di azioni di società (la firma originale è depositata
presso il registro dell‟impresa). Altra eccezione è costituita dalla
firma digitale. Se si vuole addurre un documento contro persone
estranee questo deve avere data certa, presentandolo al notaio
o registrandolo presso l'ufficio del registro. Valgono come
scritture private telegrammi, registri domestici, riproduzioni
meccaniche (es. fotocopie);
iii. prove testimoniali: È la dichiarazione di persone presenti al
verificarsi del fatto o che ne abbiano avuto notizia (testimoni).
Questa prova è esclusa: 1) per i contratti in genere; 2) per
provare l'esistenza di un patto aggiunto o contrario alle clausole
del contratto scritto In questi caso la prova testimoniale è
ammessa solo se c'è un principio di prova scritta o se la prova
scritta si è perduta senza colpa del contraente. Non potevano
testimoniare: minori di 14 anni, coniuge, parenti e affini ma la
Corte costituzionale ha giudicato illegittime queste limitazioni.
iv. la confessione: È la dichiarazione di una parte della verità di fatti
a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte. Ha per oggetto fatti
e non rapporti giuridici. La confessione relativa ai fatti è una
dichiarazione di scienza, impugnata solo per errore di fatto o per
violenza. Il riconoscimento del diritto altrui, invece, è una
dichiarazione di volontà che produce l'effetto di invertire l'onere
della prova;
v. il giuramento: È la confessione pronunciata in giudizio con
formula solenne: è fatto da una delle parti su invito dell'altra o
del giudice. Chi giura il falso commette un reato. Il giuramento
può essere: a)suppletorio il giudice invita una delle parti a
giurare per completare una prova insufficiente; b)decisorio una
parte invita l'altra a giurare e dal giuramento fa dipendere la
decisione totale o parziale della causa. Non si può provare con il
giuramento l'esistenza di un atto che richiede la forma scritta.
vi. le presunzioni: Dette anche prove critiche, sono mezzi di prova
indiretti (quelle precedenti sono prove storiche). Consistono nel
dedurre da fatti noti l'esistenza di un fatto ignoto. Le presunzioni
possono essere: a)legali: è la stessa legge che da un fatto noto
deduce un fatto ignoto; b)semplici:sono lasciate al prudente
apprezzamento del giudice; c)assolute non ammette prova
contraria (es. il possesso di stato); d)relative ammette la prova
contraria Non sono ammesse quando per il fatto da provare la
legge esclude la prova per testimoni. Il giudice valuta
liberamente le prove ma alcune sono vincolanti per il giudice e si
parla allora di prova legale, ad es. confessione, giuramento,
prove scritte, presunzioni legali.
3.LA PUBBLICITA’ DEI FATTI GIURIDICI
La legge mette a disposizione diversi mezzi per dare pubblicità dei fatti giuridici, cioè
per renderli conoscibili da chiunque:
● il registro dello stato civile rende conoscibile lo stato della persona fisica
(nascita, morte, matrimonio, adozione)
● il registro delle persone giuridiche rende conoscibile le associazioni e le
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