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Decreto attuativo del 2013

Diverse tipologie di figli riconosciute dall'ordinamento giuridico

  • Figli legittimi: nati all'interno di un matrimonio entro 300 giorni dall’atto del matrimonio. La procreazione è naturale e la coppia è unita da vincolo riconosciuto dal sistema giuridico come matrimonio;
  • La convivenza presume la paternità;
  • Status di figlio nato all'interno del matrimonio testimoniato dal certificato di nascita, poiché riporta il nome dei genitori. Nel caso in cui non fosse possibile attraverso il certificato, si potrà testimoniare il proprio status dimostrando le condizioni contenute nell’art. 237 c.c.

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

  • Che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;
  • Che il padre l'abbia trattata come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;
  • Che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
  • Che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.
  • Figli nati fuori dal matrimonio: i rapporti giuridici riguardano solo il coniuge che li riconosce;
  • Riconoscimenti non revocabili:
    • Riconoscimento da parte diretta dei genitori (unilaterale o bilaterale) dinanzi al funzionario dello stato civile, dichiarando la paternità e/o maternità;
    • Riconoscimento attraverso richiesta da parte del figlio davanti al giudice, che si concluderà con un provvedimento giudiziale;
    • Riconoscimento tramite dichiarazione dinanzi a pubblico ufficiale.
  • Riconoscimento revocabile:
    • Riconoscimento contenuto in un testamento.
  • Figli nati da procreazione assistita: soggetto a diritti risarcitori in caso di danni dovuti a tale pratica di procreazione;
  • Possibile azione di disconoscimento;
  • Figli nati da terzi: adozione di figli con maggiore età (disciplinata dal codice civile del '42) e con minore età (disciplinata dalla legge speciale contenuta nel provvedimento n.184).

Successione

Legittima, mortis causa, necessaria.

Successione mortis causa

L’accettazione dell'eredità rende il soggetto successibile erede. Essa può essere espressa (quando il chiamato a succedere decide di dichiarare espressamente l’atto giuridico bilaterale davanti a un notaio, oppure tramite uno scritto che sottoscrive) o tacita (si desume da un certo comportamento tenuto dall’erede da cui si desume che la persona successibile ha accettato l'eredità).

Accettazione espressa

  • Pura e semplice: viene operata una successione a titolo universale con il deculius;
  • Con beneficio d’inventario (art. 484 c.c.): preserva colui che sta accettando dal rischio di veder venire commistionato il proprio patrimonio a quello del deculius;
    • Art 484 c.c. —> L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto. Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.
    • Art 485 c.c. —> Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

Rinuncia dell’eredità

Art. 519 c.c. —> La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente. Accrescimento: la quota del rinunziante va ad accrescere quella degli altri.

  • Art. 522 c.c. —> Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
  • Art 521 c.c. —> Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

Successione necessaria

Disciplina regolata da norme di ordine pubblico, quindi inderogabili, con cui si imembri di una famiglia. Si effettua una distinzione tra:

  • Eredi legittimari/necessari: coniuge, discendente e in mancanza di quest’ultimi, anche gli ascendenti legittimi; I soggetti menzionati hanno diritto ad una quota detta di riserva, la quale prevede che se questa venisse lesionata, opera una tutela giudiziaria, ovvero l’azione di riduzione.
  • Il controllo avviene mediante:
    1. ..
    2. ..
    3. ..
  • Le quote di riserva vengono calcolate in base al numero di eredi necessari. L’azione di riduzione ha un’efficacia che prevede la restituzione della somma dovuta e si prescrive in 10 anni. Una volta espressa in giudizio, questa priva di efficacia tutte quelle disposizioni testamentarie che hanno leso la quota degli eredi legittimari; se ancora l’azione non arrivasse a risarcire completamente la quota, andrà ad intaccare le donazioni del deculius fatte in vita. Tale azione non avrà efficacia nei confronti di quei beni acquistati a titolo originario (usucapione). Anche in questo caso è prevista una tutela dall’articolo 563 c.c.:
    • Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione.
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