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I COMPONENTI e LA STRUTTURA DEGLI
ORDINAMENTI
Componenti di un Ordinamento Giuridico Norme
Ovviamente i , va da sé, sono le ! Tuttavia,
occorre ricordare le tre distinzioni previamente analizzate ed inoltre, introdurne una quarta:
Norme Originarie
1. : o “sovrane”, le norme la cui appartenenza all’ordinamento non dipende
dall’esistenza di altre norme.
Norme Derivate
2. : o “dipendenti”, le norme la cui appartenenza all’ordinamento dipende dalla
previa esistenza di altre norme.
Norme Formulate
3. : le norme che trovano espressa enunciazione in una qualche disposizione
normativa.
Norme Inespresse
4. : le norme che i giuristi ricavano mediante procedimenti argomentativi, logici o
pseudo-logici.
Norme Valide
5. : ogni norma che sia conforme e compatibile materialmente con le norme e
metanorme che sono ad essa superiori.
Norme Invalide
6. : ogni norma che sia osservata e applicata, ma che a un certo punto risulta
invalida, e quindi annullata.
Regole
7. : un enunciato condizionale che connette una conseguenza giuridica a d una classe di fatti.
Principi
8. : questi possono definirsi come:
a. Norme fondamentali: privi di fondamento, che danno fondamento.
b. Norme Indeterminate: defettibili e generiche.
Insieme di Norme Strutturato
Un Ordinamento è considerato come un . La struttura a cui si allude
prende in considerazione tute le relazioni che intercorrono tra le norme, richiamandone due rilevanti:
Relazione di Fondazione
1. Duplice Relazione Gerarchica
2. Molteplice
Relazione di Fondazione
Fondamento Dinamico
: fa riferimento alle norme Formulate o Espresse. È il caso in cui una
norma N1 dà fondamento “dinamico” a una norma N2 creta da un’autorità A istituita da N1.
Tale Norma N2, abrogata e/o sostituita N1 non cessa di appartenere all’ordinamento.
Fondamento Statico
: fa riferimento alle norme Inespresse. È il caso in cui una norma N1 dà
fondamento statico a una norma N2, e questa è derivabile con strumenti logici e argomentativi da
N1.
In tal caso, tale Norma N2, abrogata e/o sostituita N1 cessa di appartenere all’ordinamento.
Relazione Gerarchica
Bisogna qui, semplicemente richiamare le quattro strutture gerarchiche precedentemente viste:
Gerarchia Formale
1. o Strutturale,
Gerarchia Materiale
2. o Sostanziale,
Gerarchia Logica
3. ,
Gerarchia Assiologica
4. .
Introduciamo però, una classificazione degli ordinamenti in base a diversi criteri. Esaminiamo qui la
Complessità
classificazione per :
Ordinamento Semplice Unica Autorità Normativa Unica Fonte Normativa
: (sovrano) +
(legge).
Ordinamento Relativamente Complesso Pluralità di Autorità Normative più
: (esecutivo) +
fonti gerarchicamente eguali (leggi).
Ordinamento Altamente Complesso Pluralità di Autorità Normative gerarchicamente
:
diseguali più fonti gerarchicamente diseguali
(esecutivo) + (leggi) . [ITALIA, es. Stato/Regioni]
insieme mutevole di norme
Qui, la classificazione dal punto di vista di ordinamento come , analizzandolo
da due punti di vista:
Punto di Vista Sincronico statico
: ovvero , in un istante determinato della storia.
Sotto questo punto di vista si presenta come un insieme statico di norme, ma è destinato a mutare
nel tempo.
Punto di Vista Diacronico dinamico
: ovvero , in una sequenza dinamica di insiemi di norme.
Sotto questo punto di vista appare come una sequenza dinamica di atti normativi.
Gli Ordinamenti Giuridici Moderni appaiono né esclusivamente dinamici, né esclusivamente statici,
Ordinamenti Misti
ma anzi, come .
all’accentramento
Qui, la classificazione in base :
Ordinamento Accentrato : che istituisce organi specializzati per la produzione e l’applicazione
delle sue stesse norme.
Ordinamento Decentrato : affida interamente la produzione e l’applicazione delle sue norme ai
destinatari delle norme stesse (es. gli Stati nel caso di Ordinamento Internazionale).
concezioni di Subordinazione
A tali concetti si legano le :
Ordinamento Indipendente – Ordinamento Indipendente
Ordinamento “Indipendente” – Ordinamento Subordinato (stato/regione).
PARTE IV – CAP. VI
CONFLITTI TRA NORME
Può accadere, anzi accade continuamente, che due norme costituiscano per una stessa fattispecie
Antimonie
singolare e concreta conseguenze incompatibili. Tali incompatibilità sono dette . Un
Coerente
ordinamento privo di antimonie si dice .
Possiamo distinguere due tipi di Antimonie:
Antimonie in Astratto : due norme che connettono conseguenze giuridiche incompatibili a
fattispecie astratte.
Antimonie in Concreto : due norme che connettono conseguenze giuridiche incompatibili a
fattispecie concrete.
Possiamo inoltre distinguere, in base al grado incompatibilità, le:
Antimonie Totali (1 SI – 1 NO)
Antimonie Parziali :
o Unilaterali (1 SI - 1 SI, ma questo no)
o Bilaterali (1 SI NO – 1 SI SI)
In questi sensi, l’antimonia è frutto dell’interpretazione. È però anche vero, che proprio grazie
all’interpretazione si possono evitare le antimonie. Pertanto, dobbiamo concludere, che ci sono i seguenti
Soluzione delle Antimonie
casi di :
Norme Provenienti da due fonti distinte, ma appartenenti alla
1. Antimonie tra
medesima classe di fonti CRITERIO CRONOLOGICO “Lex Posterior Derogat Legi
:
Priori” . Norme Provenienti da fonti di tipo diverso
2. Antimonie tra : distinguiamo:
Prevale la lex superior
a. Se sussiste una relazione gerarchica: prevale la norma che proviene da fonte
b. Se sussiste un grado di competenza:
competente . Criterio Cronologico
c. Se non vi sono i seguenti criteri, si applica il .
Norme Statali e Norme Comunitarie prevale la Norma Comunitari
3. Antimonia tra : , a
meno che non intacchi i principi supremi Costituzionali.
Principi Costituzionali Tecnica di Ponderazione
4. Antimonia tra : si applica la (o
dei Principi
bilanciamento) : essa consiste nell’istituire tra i due principi coinvolti una gerarchia
assiologica e mobile, di dare cioè un peso distinto a entrambi.
Criterio di Specialità Lex Speciali Derogat Lex Generali
5. : “ ”; distinguiamo due varianti:
norma più generale è derogata ad opera della speciale
a. La .
gerarchia assiologica
b. Ove non sia possibile, si determina una .
PARTE IV – CAP. VII
IL TEMPO DELLE NORME
5 Dimensioni Temporali
Ogni norma ha almeno :
Il Tempo dell’Appartenenza la norma acquista esistenza
1. : ha inizio nel momento in cui
giuridica .
Il Tempo della Vigenza la norma acquista esistenza giuridica
2. : ha inizio nel momento in cui
nell’ordinamento, e non viene abrogata .
Il Tempo della Validità la norma è valida
3. : ha inizio nel momento in cui , e quindi se è prodotta
conformemente alle norme che ne regolano la produzione ed è compatibile con le norme che ne
Il mutamento delle norma sovraordinate provoca l’invalidità della
limitano il contenuto.
norma
.
Il Tempo dell’Applicabilità la norma è assoggettata all’obbligo
4. : ha inizio nel momento in cui
di essere applicata dagli organi giurisdizionali e amministrativi . Questo inizio si usa chiamare
Entrata in Vigore Obbligatorietà
“ ” o “ ”.
NORMALMENTE : coincide con il tempo di vigenza, NON coincide con il tempo di validità.
Il Tempo dell’Efficacia la norma produce i suoi effetti giuridici
5. : ha inizio nel momento in cui .
Nozioni di Norme
Introduciamo le seguenti :
Norme Retroattive: norme che connettono conseguenze giuridiche a fatti antecedenti la loro
entrata in vigore. Distinguiamo:
o Retroattive in senso debole: che determinano la soluzione di controversie non ancora
decise in sede giurisdizionale.
o Retroattive in senso forte: che determinano la soluzione di controversie ormai decise in
sede giurisdizionale.
Norme Ultrattiva: norme che connettono conseguenze giuridiche a fatti successivi alla sua
abrogazione.
Norme Transitorie: intese in senso:
o Funzionale: regolano il passaggio da una disciplina all’altra.
o Strutturale: hanno un’efficacia circoscritta nel tempo, soggette a termine di efficacia.
Norme Penali
Le , ovvero le norme del tipo “Se A, allora P” dove P è una conseguenza penale, si
quattro principi
fondano su :
Principio di Irretroattività Sfavorevoli
delle norme penali ,
Principio di Retroattività di Favore
delle norme penali ,
Principio di Ultrattività di Favore
delle norme penali ,
Principio di non - Ultrattività Sfavorevoli
delle norme penali .
Norme Penali Sfavorevoli introducono una pena nuova per una condotta in passato
: quelle che
irrilevante .
Norme Penali di Favore riducono o eliminano una pena preesistente
: quelle che .
PARTE V – CAP. I - II
STATO E POTERI Stato
Ogni Stato è/ha un Ordinamento Giuridico , non è vero il contrario. Si parla di in presenza di un
Ordinamento Giuridico: Accentrato ,
Indipendente ,
Efficace ,
Effettivo .
Ora, ogni ordinamento giuridico può essere riguardato da almeno tre punti di vista:
Modalità di Produzione e Formazione
1. : questo punto di vista ci aiuta a capire la differenza tra:
Stato Democratico
a. : uno Stato nel quale le norme sono create dai soggetti cui sono
rivolte, adottate da:
i. I loro stessi interessati
ii. Secondo il principio di maggioranza
E in aggiunta nella filosofia moderna:
iii. La protezione dei diritti fondamentali,
iv. La rigidità costituzionale,
v. La garanzia giurisdizionale della Costituzione.
Stato Autocratico
b. : uno Stato nel quale le norme sono create senza la partecipazione dei
soggetti cui sono rivolte.
Contenuto dell’Ordinamento
2. : questo punto di vista ci aiuta a capire la differenza tra:
Stato Costituzionale
a. : uno stato nel quale:
i. Il potere politico è distribuito a una pluralità di organi.
ii. Ai cittadini siano conferiti e garanti alcuni diritti di libertà.
Stato Assoluto
b. : dove mancano le precedenti condizioni.
L’Estensione dell’Ordinamento
3. : questo punto di vista ci aiuta a capire la differenza tra:
Stato Liberale
a. : nel quale solo un’area circoscritta sia disciplinata dall’ordinamento.
Stato Totalitario
b. : nel quale tutti i comportamenti umani sono soggetti a norme
giuridiche.
Stato di Diri