Diritto tributario internazionale
Doppia o multipla imposizione
Doppia imposizione giuridica internazionale = doppia imposizione che occorre sullo stesso reddito in capo al medesimo contribuente da parte di due Stati nello stesso periodo d’imposta. È la pretesa che sia lo Stato A che lo Stato B paghino.
Es.: Società nello Stato B, che paga uno stipendio a un soggetto residente nello Stato A, la doppia imposizione giuridica viene applicata. Il soggetto viene tassato in entrambi gli stati per il semplice motivo che percepisce un reddito deve partecipare alle spese pubbliche.
Doppia imposizione economica internazionale = come sopra, salvo il soggetto in capo al quale interviene la doppia imposizione. La tassazione è in capo a due distinti soggetti = utili societari.
Utile societario = Reddito che viene tassato sia a livello della società sia a livello dei soci (quando i dividendi verranno distribuiti).
Imposizione diretta e indiretta
Testo Unico 22/12/1986 n. 917
Imposizione diretta dei redditi.
- Soggetto attivo = contribuente, Stato
- Soggetto passivo = contribuente, società, enti, trust, etc.
- Presupposto del tributo = a ricorrere di quale fatto sorge l’obbligazione tributaria. Il fatto stesso di possedere un reddito è presupposto per pagare le tasse (art.1). Questo reddito deve essere contenuto nell’art. 6. (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente e autonomo, redditi d’impresa, redditi diversi).
I soggetti passivi d’imposta sono le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. (art.2). I soggetti non residenti sono assoggettabili ad imposta soltanto per i redditi ivi prodotti. (cinese che produce scarpe in Indonesia e le vende in Italia – paga le tasse anche in Italia perché si presuppone che per venderle abbia sfruttato servizi pubblici per produrre la sua ricchezza) qualora l’attività di vendita sia portata avanti attraverso una stabile organizzazione.
Residenti e non residenti
Residenti ai fini fiscali:
- Presupposto temporale = durante il periodo d’imposta – se si supera la soglia temporale di permanenza nello Stato (in genere 183/184gg), sei considerato residente, se non la superi sei non residente;
- Domicilio;
- Residenza;
I soggetti residenti in un determinato luogo sono assoggettati ad imposta su tutti i redditi ovunque prodotti (Stato di residenza). I soggetti non residenti verranno assoggettati solo sui redditi ivi prodotti (Stato della fonte). (art.3) (art.23) – imposte per i non residenti: lavoratore croato che lavora in Croazia e in Italia è tassato in entrambi gli Stati.
IRPEF = IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (income tax) trattate entrambe nel DPR n.917 del 22/12/1986
IRES = IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (corporate income tax)
I redditi prodotti dalle società di persone sono imputati a ciascun socio nella misura della propria quota di partecipazione agli utili. (art.5)
Es.: Uno statunitense che svolge l’attività lavorativa in Italia e ha partecipazioni societarie nello Stato X, dalle quali ottiene dividendi, e possiede titoli obbligazionari nello Stato Y. Reddito complessivo di 3000 euro. Analisi del caso: Il soggetto è assoggettato in Italia sulla base dell’art. 1, art. 6, art.2 (prima secondo il criterio temporale, in caso di mancanza di questo, si verifica domicilio o residenza). Se il soggetto ha la famiglia negli USA ed ha residenza in questo, ma è venuto a lavorare per un dato periodo in Italia, verrà assoggettato in Italia solo per i redditi ivi prodotti.
Es.: Soggetto statunitense, non residente, che possiede un immobile in uno Stato Y. Analisi del caso: art.1, art.6 (redditi fondiari), art.23 (applicazione imposte ai non residenti). Il regolamento che si applica sempre prima di tutti è l’ordinamento interno ad uno Stato, poi in secondo luogo si passa alle convenzioni internazionali.
Art. 73 : sono assoggettati ad imposizione su tutti i redditi ovunque prodotti
- spa, sas, srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee residenti nel territorio dello Stato.
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato e che hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio dell’attività commerciale.
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato e che hanno come oggetto esclusivo o principale NON commerciale.
Residenza ai fini fiscali per le società, enti pubblici e privati, trust
- Presupposto temporale = durante il periodo d’imposta vi deve essere uno dei seguenti elementi:
- Sede legale;
- Sede amministrativa;
- Oggetto principale = attività commerciale.
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