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RESIDENTI E NON RESIDENTI.

Residenti ai fini fiscali:

- Presupposto temporale= durante il periodo d’imposta – se si supera la soglia temporale di

permanenza nello Stato (in genere 183/184gg) , sei considerato residente, se non la superi

sei non residente;

- Domicilio;

- Residenza;

I soggetti residenti in un determinato luogo sono assoggettati ad imposta su tutti i redditi ovunque

prodotti (Stato di residenza). I soggetti non residenti verranno assoggettati solo sui redditi ivi

prodotti (Stato della fonte). (art.3)

(art.23) – imposte per i non residenti: lavoratore croato che lavora in Croazia e in Italia è tassato in

entrambi gli Stati.

IRPEF = IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (income tax) trattate entrambe nel

DPR n.917 del

22/12/1986

IRES = IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (corporate income tax)

I redditi prodotti dalle società di persone sono imputati a ciascun socio nella misura della propria

quota di partecipazione agli utili. (art.5)

ES.: Uno statunitense che svolge l’attività lavorativa in Italia ed ha

partecipazioni societarie nello Stato X, dalle quali ottiene dividendi, e

possiede titoli obbligazionari nello Stato Y.

Reddito complessivo di 3000 euro.

Analisi del caso: Il soggetto è assoggettato in Italia sulla base dell’art. 1, art. 6, art.2 (prima

secondo il criterio temporale, in caso di mancanza di questo, si verifica domicilio o residenza).

Se il soggetto ha la famiglia negli USA ed ha residenza in questo, ma è venuto a lavorare per un

dato periodo in Italia, verrà assoggettato in Italia solo per i redditi ivi prodotti.

ES.: Soggetto statunitense, non residente, che possiede un immobile in uno Stato Y.

Analisi del caso: art.1, art.6 (redditi fondiari), art.23 (applicazione imposte ai non residenti).

Il regolamento che si applica sempre prima di tutti è l’ordinamento interno ad uno Stato, poi in

secondo luogo si passa alle Convenzioni internazionali.

Art. 73 : sono assoggettati ad imposizione su tutti i redditi ovunque prodotti

a) spa, sas, srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee residenti nel

territorio dello Stato.

b) enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato e

che hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio dell’attività commerciale.

c) enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato e

che hanno come oggetto esclusivo o principale NON commerciale.

Residenza ai fini fiscali per le società, enti pubblici e privati, trust… :

- Presupposto temporale = durante il periodo d’imposta vi deve essere uno dei seguenti

elementi:

- Sede legale;

- Sede amministrativa;

- Oggetto principale = attività commerciale.

IL DIRITTO TRIBUTARIO DOGANALE

Il problema dell’origine delle merci.

Le frodi in campo doganale, in materia di valore:

Il dazio doganale si paga sull’importo della fattura. Questa può essere falsificata. Esempio di frode.

In caso di irregolarità doganale oltre che al produttore, mi rivolgerò anche allo spedizioniere e al

vettore, per recuperare l’imposta doganale che mi spetta.

Documenti da presentare in dogana:

- Fattura

- Certificato d’origine

Il pagamento del dazio avviene direttamente in dogana.

ESAME DEGLI ARTICOLI DELLA CONVENZIONE OECD. (articoli piuttosto semplici da comprendere)

DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

Lo Stato della residenza è quello dove è residente una persona fisica o società di capitali.

Lo Stato della fonte è quello in cui viene prodotto reddito da un non residente.

Tale fattispecie porta ad una doppia imposizione giuridica internazionale: soggetto che produce

reddito sia nello Stato di residenza che nello Stato della fonte e questo lo porta ad essere

assoggettato a doppia imposizione.

Un’impresa può essere tassata nello Stato della fonte solamente se il suo livello di organizzazione

raggiunge il livello minimo per una stabile organizzazione (livello minimo di presenza superato

il quale un’impresa, residente in un altro Stato, può essere assoggettata ad imposizione sui redditi

prodotti nello Stato della fonte).

Una società è considerata residente in uno Stato quando abbia in questo:

- sede legale;

- sede amministrativa;

- oggetto principale.

Dopo aver analizzato le norme interne, mi sposto sulle norme convenzionali.

Il commentario all’OECD è importante per rinvenire al significato di una norma, per ottenerne una

spiegazione universale, per interpretare le diverse fattispecie in modo universale.

Il problema della doppia residenza viene risolto, una volta consultata la normativa interna, con la

convenzione OECD bilaterale, degli Stati in questione, che individua la residenza nel luogo in cui la

società ha la sede amministrativa.

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE ALLE SOCIETÀ

Con il credito d’imposta, lo Stato di residenza chiede al tassato la parte restante non tassata dallo

Stato della fonte. Se lo Stato della fonte richiederà il 15%, lo Stato di residenza si accontenterà del

5% (se la tassazione è del 20%), nei limiti consentiti: se la tassazione nello Stato della fonte è del

25% e nello Stato della residenza è del 20%, il tassato, nel proprio Stato di residenza avrà

tassazione 0%, e nello Stato della fonte pagherà il 25%, addirittura di più di quanto gli richieda il

suo stesso Stato di residenza.

Il fenomeno della doppia imposizione grava sullo stesso elemento di reddito, in due diversi Stati, in

capo ad una sola persona. Il fatto che ci sia una doppia imposizione solleva il problema di una

doppia residenza.

In caso di doppia residenza, questa si considera effettiva ed unica laddove vi è la sede

amministrativa (place of management).

Le imprese sono tassabili esclusivamente nello Stato di residenza, a meno che non vi sia una

stabile organizzazione nell’altro Stato contraente (Stato della fonte).

Agente dipendente = agente di un’impresa che viene mandato nei vari Stati per negoziare

contratti, i quali verranno firmati dalla casa madre stabile organizzazione

Agente indipendente = agente che viene individuato da un’impresa estera che gli commissiona

contratti e che lo pagherà in base ai risultati ottenuti. Il lavoro è in totale autonomia, nei limiti del

mandato che gli è stato conferito.

La stabile organizzazione è una sede fissa d’affari, per mezzo della quale l’impresa non residente

esercita la sua attività nel territorio dello Stato. Vi ricadono: la sede di direzione, una succursale,

un ufficio (le stesse dell’art.5 dell’OECD).

Mentre vi possono essere diverse sedi in cui vengono espletate le funzioni amministrative, esiste

una sola sede amministrativa centrale che viene considerata per risolvere il problema della doppia

imposizione. (place of effective management – dove effettivamente vengono prese le decisioni).

Ci possono essere tanti place of management in diversi Stati, ma esiste un solo place of effective

management.

CFC = CONTROL FOREIGN COMPANY

Transfer pricing (art.110)

Due Stati: uno ad alto livello di tassazione (Italia 30%) e uno Stato a basso livello di tassazione

(10%). Viene spostato l’asset che genera i redditi passivi (dividendi, interessi e royalties), nello

Stato in cui la tassazione è più bassa; se invece si tratta di una partecipazione di controllo, quei

redditi per norma di legge, sono assoggettati a imposizione anche in Italia.

Spendo 100 per produrre le scarpe. Faccio una prima cessione allo Stato a tassazione 0%, (le

1

vendo a 200; sottraggo 100 di costi e porto in Italia 100). Lo S lo vende allo S a 1000 (1000-

1 2

100(costi)= 900 che rimangono nello Stato a tassazione 0%). Nella dichiarazione dei redditi però

devo comunque mettere il prezzo a cui vendo quindi 1000.

1- OPERAZIONI PARADISIACHE (art. 110 TUIR, c.11-11-12)

2- PREZZI DI TRASFERIMENTO (art. 110 TUIR, c. 7)

3- IMPRESE ESTERE CONTROLLATE E COLLEGATE (art. 167 e 168)

1 OPERAZIONI PARADISIACHE

a) Per contrastare i paradisi fiscali: Stati a giurisdizioni fiscali (o parti di Stati) che coniugano due

fondamentali caratteristiche:

- Lo Stato o la giurisdizione prevedono un livello di tassazione nullo o notevolmente inferiore

(almeno del 50% inferiore a quello normalmente applicato nei paesi più industrializzati)

- Assenza di meccanismi di collaborazione con le amministrazioni fiscali degli altri Stati

(l’amministrazione fiscale non c’è o se c’è non dischiude alcuna informazione all’esterno –

black box/scatola nera)

Il legislatore ha elaborato dei meccanismi di contrasto ai paradisi fiscali.

PARADISO FISCALE= EVASIONE O NASCONDIMENTO DI RICCHEZZA.

Tutti i rapporti delle imprese e professionisti nazionali con le controparti situate nei paradisi fiscali

non sono ben visti.

b) Operazioni di acquisto = costi paradisiaci.

Le operazioni di acquisto merci o servizi effettuate da operatori italiani (imprese o professionisti)

presso controparti commerciali situate presso paradisi fiscali danno vita a costi non deducibili

fiscalmente sen on a determinate condizioni.

EX.: Acquisto di materie prime dalla Malaysia (paradiso fiscale)

costo non deducibile

con delle eccezioni:

- esistenza della controparte = costo deducibile se viene dimostrato che la controparte segue

un’effettiva attività concreta e commerciale nello Stato di paradiso fiscale. (l’azienda

controparte esiste effettivamente)

- esistenza dell’operazione in sé = dimostrazione che l’operazione si è concretamente

realizzata e che esiste un effettivo interesse economico che porta l’azienda ad effettuare

quell’acquisto. (si può comprovare attraverso la documentazione doganale spiegando al

fisco il motivo della scelta: acquisto in quel paradiso fiscale per questa ragione/ragioni di

tipo qualitativo-quantitativo cioè qualità a prezzo più basso).

2- TRANSFER PRICING = TRASFERIMENTO DEI PREZZI

Disciplina di tipo anti elusivo, pratica che prende piede all’interno dei gruppi multinazionali.

Questa disciplina poggia sul sospetto che la fissazione dei prezzi risponda ad una logica di

minimizzazione del carico fiscale.

Operazioni tra imprese che appartengono allo stesso gruppo e che hanno residenza in Stati diversi.

Le società che appartengono ad uno stesso gruppo sono soggetti giuridici formalmente separati

ma economicamente unitari. Ciascuno di questi soggetti è autonomo (persona giuridica) ma

l’operatività di questi soggetti è la logica della massimizzazione dell’utilità del gruppo.

H

60% STATO K

S 1 100%

70%

S

STATO Z S STATO Y

<
Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bina88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Poggioli Marcello.