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STRUMENTO PENALE
Ma gli € 18 che abbiamo detto all’inizio, tornano allo Stato? Viene risarcito lo Stato?
Chi si intasca i soldi, anche se è stato scovato, sicuramente non si è intestato nulla e sul
conto corrente non avrà nulla, quindi di fatto anche se lo metti in galera i soldi non
tornano più allo Stato. Fondamentalmente l’imposta evasa serviva per la collettività.
Fino all’emanazione della Legge Finanziaria del 2005, che oggi si chiama Legge di Stabilità,
non vi era alcuna possibilità di recuperare i soldi evasa. Recentemente, è stato introdotto
uno strumento amministrativo, (domanda sicura all’esame da parte del Prof) la confisca
per equivalente, dal 2007.
CONFISCA PER EQUIVALENTE
Chi fa l’indagine, l’autorità giudiziaria e quindi il PM, può confiscare un importo
equivalente all’evasione fiscale. (i € 18 di cui sopra)
Perché è un principio galattico?
Perché, in teoria il concetto di confisca, ovvero il vincolo di pertinenzialità, a livello pratico
Es.6 salite sul motorino ma vi dimenticate il casco, vi fermano e vi sequestrano il motorino,
perché? Perché è legato a quello che non dovevate fare, dimenticare il casco.
Perché così importante la confisca per equivalente?
Perché ha reintrodotto un principio già esistente nel nostro ordinamento ma lo ha
allargato, perché altrimenti nell’evasione fiscale cosa sequestro? La confisca per
equivalente ha eliminato il vincolo di pertinenzialità e dice ti prendo l’equivalente di ciò
che hai evaso, ti blocco i beni, ti blocco i macchinari, ti blocco i conto correnti, in questo
modo bloccando quello che trovo risarcisco lo Stato. Equivalente all’evasione, ma almeno
qualcosa la prendo. La parte importante è che in questo modo posso bloccare comunque
qualcosa.
Introdotta nel 2008, vale per i reati dal 2008 in avanti, ma questo è il primo anno (2014)
che possiamo applicare sempre la confisca per equivalente perché l’accertamento vale per
i precedenti cinque/sei anni.
STRUMENTO AMMINISTRATIVO
Negli esempi precedenti, sempre dato per scontato che ci fosse l’accordo tra le parti a fare
la frode, ma nelle catene più complesse può accadere che un soggetto(consumatore finale)
non sia a conoscenza di queste truffe, paga l’auto a poco ma non sa il perché.
Perché tutti si sono preoccupati di questo problema?
Perché se fossi ignaro di tutto, Es. 7 gli pneumatici della macchina li troviamo su Internet a
un prezzo basso e notiamo che vengono sempre dall’estero, perché? Il dubbio.
Responsabilità solidale del cessionario, se io fossi il professionista del soggetto che vengo a
poco gli pneumatici, arriva un’indagine in cui mi dice “tu metti a poco le gomme perché in
79
realtà compri secondo il meccanismo delle frodi Carosello” , è obbligo del cessionario
l’onere della prova cioè dirti ti sbagli ti faccio vedere che io non c’entro nulla. Perché
questo preoccupa tutti? Perché ci sono sprovveduti che quando si trovano in un
accertamento del genere, senza poter dimostrare il pagamento con una fattura, rischiano
di trovarsi nella responsabilità solidale del cessionario senza sapere il perché.
Devi provare che non c’entri nulla in queste frodi, non è così facile.
La cosa interessante è l’introduzione dell’art. 60 bis.
Es 8. gli ovini ma perché?
Esistono delle responsabilità dei cessionari non su tutte le merci ma su un elenco di merci,i
telefonini, agli, gli ovini. Perché? Enormi frodi carosello sulle carni perché importiamo
dall’estero.
Perché tendenzialmente il carosello lo facciamo su che beni?
Su beni di piccole dimensioni, perché se devo scappare devo avere beni piccoli, veloci.
Ultima cosa famosa sull’aglio, commerci di milioni e milioni di teste d’aglio che venivano
dall’Albania, Turchia, Cipro, depositi d’IVA in dogana finti. 80
Lezione 1 aprile (Camilla S.)
1ºparte
DICHIARAZIONE INFEDELE
Art.2 e Art.3 che si occupano della dichiarazione fraudolenta, vuoi mediante l’utilizzo di fatture per
operazioni inesistenti vuoi per l’utilizzo di altri comportamenti fraudolenti; invece oggi ci occupiamo della
dichiarazione infedele cioè di quella che non è conforme a verità senza che sia supportata da
comportamenti frodatori, cioè una dichiarazione dei redditi o una dichiarazione IVA che non è conforme a
verità.
Il Legislatore si è a lungo astenuto dal punire (perlomeno con sanzioni penali significative) condotte che non
fossero sorrette da comportamenti fraudolenti, cioè la vecchia Legge 516/82 di cui abbiamo parlato ( quella
che ha anticipato il decreto 74/2000) prevedeva la rilevanza penale con il rischio di fatti prodromici e
prevedeva sanzioni penali di un certo peso solo per i casi di frode fiscale previsti dall’art. 4 della Legge
516/82.
E vi era sorta un grossa questione perché all’interno dell’art 4 c’era il numero 7 dell’art 4 che puniva
chiunque dissimulava componenti positivi di reddito o simulava componenti negativi di reddito e qui era
sorta una grandissima questione interpretativa sul significato da attribuire al termine dissimulare
componenti positivi di reddito, perché ci si chiedeva: ma se io mi limito a fare del nero, quindi non emettere
fatture e quindi non contabilizzare determinati ricavi, commetto o no il delitto di cui al vecchio art 4
numero 7? in questo come vi dicevo erano intervenute addirittura le sezioni unite della Cassazione che
avevano risposto affermativamente a questa domanda, e poi successivamente era stata sollevata
addirittura la questione di costituzionalità perché si diceva che l’omessa annotazione di ricavi nelle scritture
contabili costituiva contravvenzione vecchio art 1, quindi la mera omessa contabilizzazione di ricavi; se poi
tu invece avessi presentato anche una dichiarazione dei redditi che non avesse tenuto conto di quei fatti, di
quei ricavi non contabilizzati, avresti commesso anche il grave delitto punito dall’art 4 numero 7 che puniva
anche l’utilizzo e l’emissione delle fatture false per operazioni inesistenti, e allora erano state sollevate
questioni di costituzionalità perché si era detto: l’art. 4 alla vecchia frode fiscale avrebbe trattato allo stesso
modo comportamenti frodatori molto diversi perché come abbiamo visto un conto è presentare una
dichiarazione dei redditi mendace supportata da documenti falsi, altro conto è presentare semplicemente
una dichiarazione dei redditi che non ha tenuto conto di tutti i ricavi conseguiti. La Corte Costituzionale
infatti con una sentenza del 1991 aveva accolto questa tesi dicendo che il vecchio art 4 numero 7 quando
andava a punire la dissimulazione di ricavi non poteva colpire soltanto il mendacio in dichiarazione ma
perché assumesse rilevanza penale ex art 4 numero 7 la condotta del contribuente avrebbe dovuto essere
sorretta anche da comportamenti frodatori. Però ci voleva quello che la corte aveva chiamato il cosiddetto
quid pluris, cioè ci vuole qualcosa in più della menzogna per poter commettere una frode fiscale.
Tutto questo dibattito portò alla dissimulazione della vecchia frode fiscale, e tutto questo dibattito sta a
monte della scelta che viene fatta per la prima volta dal Legislatore del 2000 cioè la scelta di punire con un
delitto, che non è grave come gli articoli 2 e 3, ma che comunque prevede la reclusione da uno a tre anni, la
presentazione di una dichiarazione non conforme a verità senza comportamenti di supporto; quindi il
semplice mendace in dichiarazione assume rilevanza ai sensi dell’art 4.
E allora che differenza c’è tra illecito penale e illecito amministrativo nell’art 4?
Direi che la differenza sia sostanzialmente di natura quantitativa cioè sotto le soglie previste dall’art. 4 di
punibilità c’è un semplice illecito amministrativo che si chiama sempre dichiarazione infedele però è punito
con una sanzione pecuniaria amministrativa. Se invece vengono superate le soglie di punibilità la stessa
condotta, solo che ha un peso quantitativo maggiore, diventa reato fiscale. 81
Quindi questa è una scelta di politica criminale particolarmente significativa perché per la prima volta il
legislatore ha ritenuto di dare la risposta punitiva all’evasore fiscale che non si sia impegnato per rendere
più credibile la sua menzogna ma al semplice evasore fiscale che ha presentato una dichiarazione non vera.
Vi faccio notare che il fatto di presentare una dichiarazione non vera, se non ci sono comportamenti
fraudolenti di supporto, è una condotta che in linea di principio viene disvelata abbastanza facilmente in
caso di verifica fiscale. Quindi anche condotte di evasione quantitativamente importanti sono diventate di
rilevanza penale anche se non sono assistite da comportamenti frodatori.
E allora in cosa si sostanzia l’art 4?
L’art. 4 punisce l’indicazione nella dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo oppure elementi passivi fittizi. Qui li chiama elementi però forse effettivamente si dovrebbero
chiamare componenti positivi e negativi di reddito, cioè quelle voci che provengono dal bilancio, che
vengono rettificate i sede di dichiarazione dei redditi applicando ai dati di bilancio le regole stabilite dal
TUIR, e queste poste danno luogo appunto a componenti positive di reddito se sono ricavi o comunque
componenti straordinari di reddito, oppure danno luogo a componenti negative di reddito se sono costi
(ovviamente stiamo parlando di imposte dirette). Quindi l’indicare elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo sembra una cosa molto semplice cioè i cosiddetti ricavi neri che non vengono
contabilizzati quindi non finiscono nelle dichiarazione dei redditi.
Elementi passivi fittizi sono invece molto più problematici perché su questo si è molto discusso nei primi
anni di applicazione di questa disciplina e oggi c’è una giurisprudenza che non è ancora del tutto
consolidata.
Che cosa vuol dire ELEMENTO PASSIVO FITTIZIO? Qua ci sono 2 interpretazioni :
La prima fa riferimento al costo inesistente. Però siccome i costi inesistenti supportati da una fattura falsa
rilevano ai sensi dell’art. 2, se elemento passivo fittizio volesse dire costo inesistente, siccome l’art. 4 si
apre con l’inciso “ fuori dai casi previsti dall’art 2 e 3 “ noi dovremmo dire : “quando hai un costo
inesistente o la relativa fattura falsa, ricavi(….)”, quando hai costo inesistente senza uno stracc