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Diritto penale commerciale

Prof. Perini Andrea

2014

Sommario

Lezione 18 febbraio (Lucia S.) ............................................................................................................................ 2

Lezione 4 marzo (Irene G.) .............................................................................................................................. 21

Lezione 11 marzo (Annalisa D.) ....................................................................................................................... 39

Lezione 18 marzo (Paola D.) ............................................................................................................................ 51

Lezione 25 marzo (Rossella M.) ....................................................................................................................... 72

Lezione 1 aprile (Camilla S.) ............................................................................................................................. 81

Lezione 29 aprile (Antonella R.) ....................................................................................................................... 97

Lezione 6 maggio (Helena T.) ........................................................................................................................ 105

Lezione 18 febbraio (Lucia S.)

Molti commettono un reato fiscale senza neanche accorgersene. Esempio: acquisto di una borsa, avendo la

partita iva viene la grande idea da farla passare come borsa porta computer, mi scalo l’iva, la infilo anche in

un 30% me la paga il ministro dell’economia. Anche se questa non è

contabilità come costo deducibile e per

una straordinaria forma di evasione fiscale, costituisce già una forma di reato. Costituisce un utilizzo di

fatture per operazioni inesistenti che è punita con una pena che va da un anno e sei mesi a sei anni di carcere.

Questo è un reato molto diffuso, sia in capo di chi la utilizza, ma anche in capo al negoziante.

Ci occuperemo del diritto penale tributario che si distingue dai semplici illeciti amministrativi per la

tipologia di sanzione. Bisogna subito tracciare una linea di demarcazione tra il diritto penale e gli altri rami

dell’ordinamento, che pur prevedendo delle sanzioni non si tratta di sanzioni penali, ma di natura

amministrativa (quando lasciate la macchina in un divieto di sosta o superate il limite di velocità andate

incontro a delle sanzioni, non penali ma, amministrative). Se non pagate le tasse, anche se non si state

commettendo un reato, state commettendo un illecito amministrativo (anche sanzionati in modo pesante).

la sanzione prevista per l’evasione fiscale va da 1 a 2 volte l’imposta evasa, anche se non è

Tendenzialmente

sempre così la regola è questa. Esempio: se un soggetto ha 100.000 euro di IRES, la sanzione va da 100.000

a 200.000 euro. Se il soggetto provvede all’accertamento con adesione può contare su uno sconto di

sanzione.

Ma la sanzione penale si distingue dalla sanzione amministrativa per il nome, o meglio per la sua

denominazione. Un illecito che è punito con l’arresto o con l’ammenda si è di fronte ad un illecito penale di

natura contravvenzionale (le contravvenzioni sono i reati meno gravi). Nei reati fiscali non ci sono

contravvenzioni. Quando si è di fronte ad un illecito che è punito con l’ergastolo, con la multa o la reclusione

quello è un delitto, cioè un reato di categoria più grande rispetto alla contravvenzione, ma comunque un

reato. Naturalmente i reati fiscali non sono puniti con l’ergastolo ma come vedremo tutti i reati fiscali sono

puniti con la reclusione, che è la pena detentiva. Gli illeciti penali, soprattutto le sanzioni penali, gli illeciti

sono constatati e le sanzioni sono inflitte attraverso quello che è il processo penale. È un processo dove il

pubblico ministero che sostiene l’accusa e c’è un giudice che per i reati fiscali più gravi è un tribunale che

decide la colpevolezza o meno.

Come si fa a capire se si è davanti ad un illecito amministrativo o penale? Il legislatore ha fatto ricorso ad un

criterio formale, un soggetto sa di essere di fronte ad un reato in funzione del nome che prende la pena che

viene inflitta. Se la sanzione non si chiama con nessuna delle cinque parole: arresto, ammenda, multa,

ergastolo o reclusione, non è un illecito penale. Al contrario se la sanzione prende il nome di queste (in

per i reati fiscali) siamo davanti ad un reato ed in particolare se c’è la reclusione

particolare alla reclusione

ad un delitto.

Un po’ di storia.. 2

L’idea di punire con la reclusione o comunque con una sanzione penale l’evasione fiscale è una scelta di

politica criminale tutt’altro che scontata. Il legislatore riserva l’illecito penale ai reati più gravi (omicidio,

furto, rapina, alla corruzione se si vuol far riferimento a fatti in materia economica). Storicamente la

bancarotta è un delitto che risale addirittura all’epoca medievale. Se togliamo la bancarotta il diritto penale

dell’economia è un delitto penale di formazione chiaramente recente, il falso di bilancio nasce verso la fine

dell’800. Nel codice di commercio ci sono le prime norme penali che puniscono la libera distribuzione di

utili, la falsificazione di bilanci, reati legati alla gestione della società. Molto discussa era l’opportunità di

sanzionare penalmente l’evasione fiscale ed il legislatore italiano decide di muoversi in questa direzione,

cioè di colpire anche l’evasione fiscale con sanzione penale nel 1928. Tuttavia la normativa penale è stata

modificata negli anni ’50, ha subito diverse modifiche, però fino al 1982 di fatto i reati fiscali furono

condannati ad esistere solo sulla carta, cioè c’erano norme che punivano con sanzione penale l’evasione

fiscale ma queste norme non potevano trovare applicazione oppure trovavano applicazione in casi sporadici.

Il tema della pregiudizialità

A volte si può far finta di introdurre una norma (soprattutto di diritto penale) per risolvere un problema ed in

verità quel problema viene lasciato irrisolto. Spesso il diritto penale viene utilizzato in modo simbolico.

Quando c’è un problema/conflitto sociale, perché il diritto si occupa di conflitti soprattutto il diritto penale,

se uno entra in una banca e la rapina è chiaro che c’è un conflitto tra la banca e tra il personale della

perché

banca e tra gli stessi risparmiatori che hanno messo i loro soldi in banca. Parallelamente al diritto i conflitti

dovrebbero essere oggetto delle preoccupazioni del potere politico che dovrebbe creare delle norme idonee a

gestirli. Quando un problema non riesce ad essere governato in modo efficace dal potere politico molto

spesso si ricorre all’introduzione della sanzione penale che è una straordinaria scusa un modo eccezionale

per mettersi a posto la coscienza.

Nel 1928 vengono introdotte le prime fattispecie incriminatrici dell’evasione fiscale, però per colpire un

evasore fiscale bisogna risolvere un grosso problema che è quello di capire chi ha evaso le imposte e per

molto tempo si è detto che il giudice penale non è in grado di capire se tizio è o non è un evasore fiscale,

esistono i giudici tributari, le commissioni tributarie. Prima di iniziare un processo penale a carico di un

che viene ritenuto un evasore fiscale bisogna aspettare che giunga all’ultimo grado di giudizio

contribuente

tutto il contenzioso amministrativo che eventualmente può essere coltivato in merito all’attività svolta da

quello, cioè noi lasciamo che sia prima il giudice amministrativo a verificare se tizio ha evaso o no le

imposte, dopodiché se il giudice amministrativo con sentenza definitiva avrà detto che tizio non ha pagato le

imposte allora si passerà al giudice penale che valuterà se c’è o non c’è oltre ad un’evasione fiscale rilevata a

livello amministrativo anche un reato fiscale.

Come funziona in concreto l’attività di accertamento di un illecito fiscale?

Funziona che l’Agenzia delle Entrate o la guardia di finanza svolge un’attività di accertamento con i suoi

poteri che sono poteri ispettivi, raccoglie informazioni recandosi presso la sede del contribuente che può

essere una sede dove, per esempio, esercita un’attività di impresa, controlla i suoi documenti, può fare

accertamenti bancari. Svolge un’attività investigativa che trova la sua prima sintesi (il suo primo precipitato)

3

1

in quello che si chiama processo verbale di constatazione (PVC). Con il processo verbale di constatazione

entrambi gli organismi (Agenzia delle Entrate e guardia di finanza) che hanno poteri di accertamenti di

verifica svolgono l’attività di accertamento in cui verificano se il contribuente ha pagato correttamente le sue

imposte. Quando il processo verbale di constatazione si chiude con dei rilievi, perché nel processo di

si scrive per tutte queste ragioni il contribuente non ha pagato tutta l’IRES del 2012. Il

constatazione

processo verbale di constatazione ha come destinatario da un lato il contribuente che deve sapere di cosa è

accusato e dall’altro ha come destinatario l’Agenzia delle Entrate in quanto questo è l’organismo che emette

l’avviso L’avviso da accertamento è da considerare come il vero e proprio avviso di

di accertamento.

accertamento, con questo si dice quanto si deve pagare di imposte e di sanzione. Quando il contribuente è

destinatario di un avviso di accertamento ha due possibilità: la prima è quella di pagare e se paga subito, o

quasi subito, gli vengono riconosciuti degli importanti abbattimenti di sanzione (di solito se paga subito paga

1/6, cioè il 16% dell’imposta evasa, quindi paga tutta l’imposta più il 16% dell’imposta evasa senza fare

obiezione e gli interessi (quindi imposta, interessi e sanzione in questa misura); la seconda è che il

contribuente dice di subire un abuso e quindi impugna l’avviso di accertamento e qui si instaura ciò che noto

come il contenzioso amministrativo tributario cioè si instaura una causa tra il contribuente e l’agenzia delle

Entrate e in mezzo a giudicare c’è il giudice tributario. La commissione tributaria è il giudice amministrativo

tributario, generalmente abbiamo una commissione tributaria provinciale (per ogni provincia), poi il giudice

d’appello che è la commissione tributaria regionale ed infine la cassazione che ha una sezione specializzata,

la cosiddetta tributaria della cassazione; in commissione tributaria anche i dottori commercialisti possono

difendere il contribuente, mentre in cassazione il contribuente deve essere assistito da un avvocato.

Una volta c’erano addirittura quattro gradi di giudizio perché tra le commissioni tributarie e la cassazione

c’era la cosiddetta commissione centrale.

Prima del 1982 prima che un verbale di contestazione o un avviso di accertamento finisse sul tavolo di un

pubblico ministero che era colui che doveva svolgere le indagini, doveva essere preventivamente completato

tutto l’iter amministrativo, quindi se il contribuente aveva commesso un’evasione importante non era così

sciocco da rinunciare al contenzioso e si faceva tutto il contenzioso amministrativo che all’epoca era di

ci volevano non meno di 10 anni per svolgere tutto l’iter; così accadeva che nel frattempo

quattro gradi e non

che la prescrizione del reato fiscale continuava a decorrere e quindi cosa sarebbe capitato al nostro evasore

facendo milioni e milioni di euro di fatture false fosse riuscito ad evadere importanti somme di denaro che

questo si faceva nel contenzioso amministrativo nei quattro gradi di giudizio. Alla fine dei quattro gradi di

po’ di soldi, ma

giudizio risultava soccombente e se non aveva fatto sparire tutti i suoi beni gli costava un

dell’adesione al processo verbale di constatazione è stato introdotto dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito

1 L’istituto dalla legge 6

agosto 2008, n. 133.

Se il contribuente esercita questa facoltà, ha diritto:

 alla metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione)

alla riduzione a 1/6 delle sanzioni (cioè

 al pagamento rateizzato delle somme dovute senza dover prestare alcuna garanzia. 4

sicuramente durante i dieci anni aveva provveduto a far sparire tutti i suoi beni e alla fine perdeva e doveva

10 miliardi, ma alla fine il contribuente non aveva più niente. Nel frattempo la pratica arrivava sul tavolo del

pubblico ministero che prendeva la notizia criminis, cioè la notizia di reato, che rappresenta lo strumento

attraverso il quale il pubblico ministero viene a conoscenza della notizia di reato (qualunque cosa può essere

una notizia criminis anche una puntata di Report). Ma a tal punto il reato è prescritto e quindi il pubblico

ministero scriveva una richiesta di archiviazione, dove veniva spiegato che pur avendo trovato un

contribuente che aveva compiuto dei reati fiscali, dal momento che il reato era caduto in prescrizione, non

poteva più essere esercitata l’azione penale, e si passava ad un’altra pratica. È difficile pensare che nessuno

si fosse mai accorto che questo meccanismo era destinato a non funzionare (è rimasto in vigore dal 1928 al

con un’ammenda un evasore fiscale può creare dei problemi sotto il profilo

1982). In verità sanzionare

politico (noi italiani, insieme ai greci, siamo i principali evasori fiscali, il tasso di evasione fiscale rispetto al

PIL nel nostro paese è molto importante si parla del 18%-20%), perché dal momento che le elezioni

vengono vinte con uno scarto minino (3%-5%) non è molto conveniente politicamente parlando mettersi

contro quel 10/15% di elettori ipoteticamente contribuenti/evasori. Questo problema era già presente in

epoca fascista.

Il codice penale risale al 1930.

Fino al 1982 le condanne per reati fiscali sono state pochissime e colpirono sprovveduti che non avevano

avuto l’accortezza di coltivare i loro beni nei paradisi fiscali.

Cosa succede nel 1982?

Nel 1982, come spesso accade il nostro legislatore passa da un estremo ad un altro, si introduce la L.

516/1982, che entra in vigore con il decreto di agosto, e si cambia radicalmente registro tanto che passa con

il nome giornalistico ed evocativo di “manette agli evasori”, perché se prima nulla era reato o quel poco era

considerato reato ma lo diventava solo dopo la procedura di accertamento, nel 1982 si decide in primo luogo

di accantonare la pregiudiziale tributaria; da adesso in avanti sarà il giudice penale ad essere direttamente

investito del compito di capire se tizio è non è un evasore fiscale. Se ci sono processi che hanno un fatto

difficile da accertare ci sono i consulenti del pubblico ministero che sostengono la tesi, gli avvocati che si

prendono i loro consulenti che solitamente sostengono una tesi diversa, poi il tribunale si nominerà un suo

consulente che sarà il perito che valuterà le tesi contrapposte e darà ragione all’una o all’altra e solitamente

la perizia diventa un’anticipazione della sentenza. Nel 1982 dal momento che il giudice è in grado di

pronunciarsi di fronte a casi di disastri naturale o di responsabilità medica e non è che l’evasione fiscale sia

una cosa così difficile da accertare quindi anche di fronte all’evasione fiscale il giudice sarà chiamato ad

accertare se tizio ha o non ha evaso le imposte, però per il legislatore decide di dare una mano al giudice

penale per semplificare il suo lavoro non gli chiede di accertare se tizio è un evasore o meno, ma il

prescindono dall’evasione fiscale ma sono

legislatore crea una serie di fatti di reato che sintomatici

dell’evasione fiscale. Esempio: la distruzione della contabilità, chi ha distrutto la contabilità prende da 1 a 5

anni di reclusione, normalmente quando qualcuno distrugge la contabilità vuol dire che ha qualcosa da

nascondere, al giudice importa solo il fatto della distruzione della contabilità a prescindere che il soggetto

5

possa essere considerato un evasore fiscale. Se il contribuente deve presentare la dichiarazione, ma viene

ricavi (non utile) entro una certa soglia c’è reato; i ricavi possono essere

scoperto che egli ha dei

tranquillamente trovati con un accertamento bancario, il contribuente viene accusato di omessa presentazione

della dichiarazione, quindi il contribuente non presenta la dichiarazione ha tanti ricavi è un evasore fiscale.

All’epoca c’era l’obbligo di bollare il libro giornale all’inizio e di vidimarlo ogni anno, ciò vuol dire che nel

libro giornale dovevano essere registrate tutte le operazione contabili delle imprese e il notaio doveva

numerare le pagine e dire che era composto da un numero specifico di pagine, poi ogni anno bisognava

andare dal notaio per vidimarlo. Il legislatore dice che se il contribuente non fa bollare e vidimare le scritture

contabili commetti un reato.

opportuno sottolineare che il sistema vigente nel 1982 è improntato sulla sintomatologia dell’evasione

È

fiscale e non sulla evasione fiscale, il contribuente realizza un comportamento tenuto normalmente da un

evasore fiscale e viene punito non perché ha evaso ma proprio perché ha avuto quel comportamento. Questo

approccio di politica criminale ha un pregio ed un difetto: il pregio è che i fatti criminali sono facilmente

accertabili, però il legislatore non poté all’epoca introdurre delle sanzioni molto pesanti e quindi tutti i reati

fiscali o quasi tutti, più frequenti vennero puniti come delle semplici contravvenzioni (ammenda e arresto).

Di regola la contravvenzione è un illecito penale che può essere di regola estinto pagando una somma di

denaro anche molto contenuta (istituto della oblazio

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pantalasso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Perini Andrea.
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