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Istituzione di un'imposta regionale, addizionale, semplificare il sistema, riordinare i tributi locali

Il legislatore delegato in forza di questa delega ha emanato il decreto legislativo 446/1997, esso è diviso in tre titoli: A) IRAP B) Addizionale C) Riordino delle imposte L'IRAP è un'imposta propria delle regioni, un'imposta è propria quando il gettito che essa dà è ben individuato. Oggi si parla di abolire l'IRAP. L'IRAP deve dimostrare il valore della produzione netta, ossia ricavi-rimanenze o meglio. Inoltre c'è stata una miopia del legislatore: ricavi+rimanenze-costi che si sono sostenuti. Perché siccome l'IRAP ha sostituito il contributo al servizio sanitario locale, cioè prima si pagava un tributo per questo servizio e la base imponibile di questo tributo era il costo del lavoro, quindi sulla base del corrispettivo pagato per il lavoro venivano trattenuti, dagli imprenditori, i

contributi per sostenere il servizio sanitario nazionale. La miopia esiste inquanto l’i r a p si paga sul valore della produzione netta (ricavi+rimanenze-costi)però siccomeil contributo sanitario nazionale si pagava sul costo del lavoro dipendente a questo punto nonconsidero costo il costo del lavoro dipendente. Quindi uno stato in cui la disoccupazione èaltissima è stata vista come una controtendenza alla soluzione del problema disoccupazione.Ciò è accaduto perché se il legislatore aveva bisogno di finanziare la totalità della spesa delnazionale invece di fissare l’aliquota dell’i r a p al 4,6% la fissava al 5,6%servizio sanitariodava così la possibilità di dedurre il costo dei dipendenti e il problema non sussisteva. Si parladi abolire l’i r a p ma essa è un’imposta propria,sintomatica del Federalismo quindi, o siabolisce l’i r a p e la si sostituisce con un’altra imposta

O si ritorna ai trasferimenti ma in questo modo si fa un'opera di retrocessione. Il 446 ha istituito l'IRAP e ha creato delle addizionali regionali. Le province, il 446 ha abrogato l'imposta sulla trascrizione degli autoveicoli. Per quanto riguarda invece gli autoveicoli, è caduta l'addizionale provinciale sull'imposta degli autoveicoli, in pratica abrogata la principale caduta l'addizionale ha istituito un'imposta propria della provincia. Quando si compra una macchina si paga l'imposta di trascrizione.

Prima del 446 questa era un'imposta per lo stato, la regione e la provincia ricevevano l'addizionale, il 446 l'ha restituita come imposta propria delle province. Poi alle province è stato dato il gettito delle imposte sulle assicurazioni, il ricavato delle società assicuratrici sarebbe riservato alle province dove è immatricolato il veicolo, quindi si è avuto un aumento dell'autonomia.

imporre tasse e regolamentare le proprie entrate finanziarie è stata attribuita loro per garantire una maggiore autonomia impositiva e finanziaria. Questo significa che i comuni hanno il potere di stabilire le proprie tasse e regolamenti per adattare il sistema tributario alle proprie esigenze. Inoltre, i comuni possono trasformare alcune tasse in canoni. Tuttavia, questa potestà regolabile non consente ai comuni di modificare le regole che riguardano i soggetti passivi e le questioni politiche, poiché l'articolo 23 della Costituzione riserva alla legge la regolamentazione di tali questioni. I comuni hanno la possibilità ditrasformato in un sistema misto, in cui coesistono sia tasse che canoni. Le entrate tributarie sono ancora imposte dallo stato in modo autoritario, mentre le entrate patrimoniali sono legate a una corrispettività. La tariffa, invece, è un'imposta che ha una forte corrispettività e serve per erogare servizi indispensabili. Questo sistema misto è stato introdotto con il decreto legislativo 22/1997, che ha reso obbligatoria l'istituzione della tariffa per coprire i costi dei servizi.in primo luogo attuato con il 446 però questosistema non ha previsto la perequazione. Della perequazione si è occupata la legge 133/1999 e in particolare l'art.10 che ha concesso una delega ,abrogando tutti i trasferimenti alle regioni, sostituisce i trasferimenti con una compartecipazione ,istituisce un fondo perequativo per le regioni in relazione al nuovo gettito i r a p. I problemi del fondo sono due: 1) alimentazione (cioè il fondo riceve i soldi dal 25% dell'i v a) 2) se non si applica un corretto sistema di riparto non si ottiene nulla e quindi non può esserci un fondo. Il legislatore delegato con il decreto legislativo 56 del 18/02/2000 ha attuato questa delega facendo sì che per le regioni si istituissero dei fondi. Ma prima il Ministero delle Finanze e poi il Governo hanno sospeso questo provvedimento. Limiti alla retroattività. Principio della certezza del diritto che non è previsto da nessuna norma scritta ma è

Il principio che viene invocato sempre e non solo in materia tributaria a garanzia dei cittadini in nostro caso dei contribuenti che devono essere cautelati contro i continui sconvolgimenti e capovolgimenti di quello che è l'assetto legislativo che in materia tributaria e finanziaria viene modificato. Proprio il fatto che c'è un continuo intervento su quella norma costantemente tributaria che determina l'incertezza e difficoltà interpretative perché è poco chiara, è contraddittoria, si creano contrasti, due norme che vanno in conflitto perché regolano lo stesso presupposto e quindi tutto questo va contro il principio generale della certezza del diritto che vuole garantire:

  1. la conoscibilità della norma da parte del contribuente che spesso non si ha perché ad es. quando vengono emanate modifiche di un testo già in vigore, questa modifica dopo qualche mese entra nel testo ma noi leggendolo possiamo non accorgerci
che il testo è cambiato perché è stata tolta una frase o ne è stata aggiunta un'altra quindi è stato cambiato completamente l'assetto generale dell'imposta perché è stata tolta una categoria di soggetti che pagavano o ne è stata aggiunta un'altra o prevedere delle nuove agevolazioni fiscali. La conoscibilità è un argomento molto delicato in materia tributaria, si parla di obbligo di comunicazione. Nello Statuto dei diritti del contribuente ci sono una serie di norme dedicate all'importanza che assume la comunicazione e l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di divulgare non solo le norme ma anche le proprie interpretazioni. Oggi la conoscibilità è possibile visitando il sito del Ministero delle Finanze dove si trovano in tempo reale le novità. È l'altra garanzia che è implicita nel concetto di certezza del diritto. La certezza. La chiarezza del

diritto c'è nel momento in cui il testo di una norma tributaria è chiaro, quindi oltre la conoscibilità pensiamo subito alla semplicità, alla chiarezza e quindi alla possibilità di essere compreso anche da chi non è esperto in materia.

La stabilità giuridica è un concetto difficile e generico e può essere inteso in tanti modi e giuridico che c'era nel 2005 quando ho dichiarato 100 significa per es. che quell'assetto milioni di reddito non venga stravolto da una norma che opera per il passato, ma non da una norma che entra in vigore successivamente e disciplina il futuro perché in questo caso non turba la stabilità giuridica.

La stabilità giuridica è quella riferita al momento in cui ho posto in essere un presupposto quindi è sorta l'obbligazione. Stabilità giuridica significa non sconvolgere un assetto normativo che esisteva nel momento in cui è sorta l'obbligazione.

La stabilità giuridica è in contrasto con l'interesse fiscale che è un interesse superiore ed è collegato ad altri principi costituzionali come la solidarietà, la redistribuzione delle risorse finanziarie e la ripartizione del carico tributario e che urta con le esigenze di stabilità perché da un lato il contribuente vuole che vi sia stabilità giuridica e dall'altro il legislatore e l'amministrazione finanziaria hanno esigenze di recuperare più entrate possibili e qualche volta lo fanno urtando anche contro la stabilità del diritto. La stabilità giuridica è un'esigenza che c'è in tutti i rami del diritto, ma nel diritto tributario dove non ci sono divieti espressi di retroattività, esiste un divieto di leggi che non hanno efficacia (un divieto è sancito nell'art.3 dello statuto del contr. e nell'art.11 delle disp. superiori preliminari ma sono norme equiparate alle leggi e sono.

derogabili), quindi si cerca di sopperire a questa mancanza di un divieto forte attraverso questi principi e il primo è la certezza del diritto come esigenza di conoscibilità, chiarezza e stabilità giuridica. Quando si parla di certezza del diritto si fa riferimento al divieto di arbitrarietà che consente di evitare che si superino i limiti ragionevoli della discrezionalità e coerenza da parte del legislatore. L'arbitrarietà molto spesso è qualcosa che va contro la ragionevolezza, il legislatore quando deve apportare delle modifiche ad una legge tributaria deve evitare di abusare di questo potere molto forte che ha. Potere di discrezionalità molto forte definito manifestazione di volontà che ci consente di parlare di potestà tributaria e che compete solo al legislatore, ma è un potere discrezionale molto limitato tanto che Tesauro dice che non ci sarebbe discrezionalità, cioè l'amm. finanziaria

è come se non avesse una discrezionalità tanto che è limitata e vincolata. Quindi conclud
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A.A. 2008-2009
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edlin57 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Amatucci Fabrizio.