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SOGGETTI PASSIVI

Ogni contribuente ha un domicilio fiscale in un comune dello Stato. Domicilio fiscale è una

nozione di diritto formale che risolve problemi di competenza territoriale per cui hanno

domicilio sia i residenti che non. La residenza fiscale è una nozione di diritto sostanziale

che determina la tassazione in Italia di tutti i redditi del residente anche se prodotti

all’estero.

Anche l’obbligazione tributaria può essere solidale. Adempimento di uno dei coobbligati

libera anche gli altri anche in riferimento agli obblighi formali.

Solidarietà tributaria paritaria: il presupposto dell’imposta è riferibile ad una pluralità di

soggetti

Solidarietà dipendente: vi è un obbligato principale che ha posto in essere il presupposto

del tributo e un obbligato dipendente( responsabile d’imposta) che non ha partecipato alla

realizzazione del presupposto ma è obbligato in solido perché ha posto in essere una

fattispecie collaterale

Nei confronti del fisco il responsabile d’imposta è coobbligato in solido come nella

solidarietà paritaria, nei rapporti interni invece, il responsabile d’imposta che paga ha diritto

di regresso per intero nei confronti dell’obbligato principale, mentre nella paritaria il

coobbligato che paga ha diritto di regresso pro quota.

Es responsabile imposta: notaio che redige un atto o lo autentica è obbligato al pagamento

dell’imposta insieme con le parti contraenti.

Sostituzione tributaria Si ha sostituzione quando l’obbligazione tributaria è posta a carico

di un soggetto diverso da quello che realizza il presupposto del tributo.Il sostituto che

corrisponde somme ad un altro soggetto è tenuto ad operare una ritenuta e a versarla al

fisco. Il coinvolgimento del terzo è per il fisco garanzia che non ci sarà evasione. Il sostituto

è obbligato personalmente verso il fisco ma ha anche il diritto-dovere di “trattenere” dalle

somme che corrisponde al sostituito un importo pari alla somma di cui è debitore verso il

fisco. Es. di sostituti :società, soggetti IRES,imprenditori che corrispondono redditi di

lavoro dipendente, compensi di lavoro autonomo,interessi e redditi di capitale .

Tra sostituto e sostituito c’è un rapporto di rivalsa in base al quale il sostituto ha il diritto-

dovere di effettuare le ritenute.( rapporto di diritto privato pur se originato da ragioni

fiscali,perché è un rapporto tra privati ,tra sostituto e sostituito).Operare la ritenuta non è

solo un diritto ma anche un obbligo la cui violazione prevede sanzione amministrativa.

Le ritenute a titolo d’imposta

Sostituzione tributaria a titolo d’imposta ( a titolo definitivo) : applicazione di aliquota fissa

su un provento che non viene inserito nel reddito complessivo del soggetto. La sostituzione

d’imposta è una deroga rispetto alla tassazione globale e progressiva ed è prevista in casi

limitati.( es ritenute su redditi di capitale e vincite)

Sostituzione a titolo d’acconto il sostituto a titolo d’imposta è unico debitore verso il fisco

dell’imposta dovuta sul presupposto realizzato dal sostituito. Tra fisco e sostituito non c’è

nessun rapporto , il sostituito non deve neppure dichiarare i redditi soggetti a ritenuta alla

fonte a titolo d’imposta. Tra sostituto e sostituito vi è un rapporto di base, privatistico, che

vede il sostituto

debitore verso il sostituito( es. banca che deve interessi al depositante) .Il sostituto

estingue il debito versando al sostituito non quanto dovuto secondo il rapporto civilistico,ma

una minor somma avendo il sostituto diritto di operare una ritenuta.

Se il sostituto omette sia le ritenute che il versamento sostituto e sostituito sono obbligati in

solido. Sostituito è obbligato solo quando il sostituto non effettua la ritenuta e non versa ed

è iscritto a ruolo.

Nella sostituzione a titolo d’acconto il sostituto è soggetto passivo di un autonomo obbligo

di versamento; il sostituto a titolo d’acconto nei confronti del fisco non è soggetto passivo

dell’obbligazione tributaria commisurata al presupposto ma è tenuto per obblighi di natura

diversa c he si collegano al pagamento di somme al sostituito e consistono nell’operare

una ritenuta e nel versare una somma pari alla ritenuta. Le ritenute ,per chi le subisce,

sono un acconto dell’imposta dovuta sui redditi del periodo , chi subisce la ritenuta

acquisisce un credito di pari ammontare verso il fisco e sarà detratto nella dichiarazione dei

rediti dal debito d’imposta dell’anno. Se il sostituto non versa le somme ritenute, il fisco può

agire nei confronti del sostituto,non del sostituito. Se il fisco non riceve il versamento, può

agire solo nei confronti del sostituto, il sostituito acquista egualmente una sorta di credito

verso il fisco.

Il sostituto che non effettua le ritenute d’acconto rimane obbligato nei confronti del fisco e

rimane il suo diritto- dovere di rivalersi sul sostituito. Non vi è obbligo per il sostituito di

corrispondere al fisco le somme che dovevano essere oggetto della ritenuta; per la

sostituzione d’acconto non vi è solidarietà tra sostituto e sostituito per le ritenute non

operate e non versate.

Traslazione e Rivalsa :

Traslazione è un fenomeno economico a seguito del quale il contribuente di diritto, il

debitore del tributo,riversa sul contribuente di fatto l’onere dell’imposta.Tributi posti a carico

di un soggetto sono però destinati a gravare economicamente su altri. Es imposte sui

consumi delle quali sono debitori fabbricanti e commercianti ,ma che mediante

inglobamento dell’imposta nel prezzo del bene gravano sul consumatore. Quando è

previsto il diritto di rivalsa, la traslazione è l’effetto economico della rivalsa.

La rivalsa può essere facoltativa obbligatoria o vietata.

E obbligatoria quando il legislatore vuole che l’onere dell’imposta sia trasferito dal soggetto

passivo ad altri (es IVA , sostituto).Se è obbligatoria sono nulli i patti con cui avente diritto

rinuncia alla rivalsa.Al di fuori di questi casi i privati possono stipulare patti di accollo

dell’imposta. Accollo di imposte è sempre cumulativo e il debitore originario non può mai

essere liberato.

Successione nel debito d’imposta

Gli eredi non rispondono in solido, ma per quota, dei debiti ereditari, con la eccezione dei

debiti per imposte sui redditi per i quali prevista la solidarietà.

DICHIARAZIONE

Ai contribuenti sono imposti obblighi di contabilità, autoliquidazione,versamento

dichiarazione etc.

Se il contribuente non dichiara il tributo o non versa, l’amministrazione accerta il tributo

non dichiarato e riscuote le somme non dichiarate entro termini di decadenza. Avviso di

accertamento comporta anche sanzioni amministrative. Distinto dal potere di accertare il

tributo non dichiarato è quello di riscuotere le somme non versate, con atti che hanno

valore di titolo esecutivo.

Scritture contabili Gli imprenditori sono obbligati a tenere scritture contabili dal codice civile,

ma le norme fiscali impongono ulteriori obblighi che riguardano anche soggetti che non

sono obbligati dal codice civile

Come ad es i lavoratori autonomi e soggetti che secondo il codice non sono imprenditori.

1) Imprenditori commerciali soggetti a regime di contabilità ordinaria : Società e Enti

commerciali soggetti IRES , imprenditori individuali e società di persone con ricavi superiori

ad una certa cifra, devono tenere: libro giornale e degli inventari; registri IVA , scritture di

magazzino, registro beni ammortizzabili.

Ai fini IVA devono tenere il registro degli acquisti e quello delle fatture emesse.

2) Imprese minori ( che conseguono in un anno ricavi non superiori ad una certa soglia)

sono soggette a contabilità semplificata: due registri IVA integrati da annotazioni di

operazioni non rilevanti ai fini IVA ,ma rilevanti a fini reddituali.La contabilità semplificata

rileva i flussi reddituali ,ma non la situazione patrimoniale, per cui non è molto attendibile e

quindi il controllo del fisco si basa non tanto sulla contabilità quanto su standard medi di

redditività( studi di settore).

3) I lavoratori autonomi devono tenere i registri IVA e ai fini dell’imposta sul reddito un

registro delle somme incassate le spese fatte e i beni da ammortizzare.Se hanno entrate

sotto una certa soglia possono tenere contabilità semplificata.

I contribuenti possono essere assistiti dai CAAF delle imprese e dei lavoratori dipendenti

che assistono i contribuenti nella tenuta delle scritture contabili e nella dichiarazione dei

redditi.

Dichiarazione dei redditi

-- La dichiarazione dei redditi va presentata ogni anno

1)da coloro che hanno avuto redditi nel periodo d’imposta ,anche se dai redditi dichiarati

non deriva alcun debito d’imposta

2) dai soggetti obbligati a tenere le scritture contabili, anche se non hanno avuto redditi.

Sono esonerati i soggetti che hanno solo redditi da lavoro dipendente e il reddito

dell’abitazione principale, i soggetti che possiedono solo redditi esenti o soggetti a ritenuta

alla fonte a titolo d’imposta.

-- Nella dichiarazione oltre ai dati necessari per determinare i redditi vanno indicati gli

elementi necessari per determinare l’imposta e la somma da versare ( oneri deducibili,

detrazioni acconti,crediti d’imposta etc).

-- Nella dichiarazione si fanno anche delle scelte, per cui la base imponibile e l’imposta non

dipendono solo dalla legge ,ma anche da scelte del contribuente ( scelta del regime di

contabilità, riporto perdite etc) la cui volontà concorre a determinare il quantum

dell’imposta.

-- Scelta 8 e 5 per mille.

-- Dichiarazione unificata annuale( modello Unico): comprende dichiarazione dei redditi,

dichiarazione IVA, IRAP, dichiarazione di sostituto d’imposta.

-- Lavoratori dipendenti possono presentare una dichiarazione semplificata (Mod 730) con

assistenza di CAAF o del datore di lavoro. Se il lavoratore risulta debitore il datore di lavoro

trattiene la somma dovuta sulla retribuzione del mese di luglio, se risulta creditore il

rimborso viene attuato con la riduzione delle ritenute.

-- Sono valide le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni ma si

applica sanzione amministrativa.Viene considerata atto di ravvedimento.

-- la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa ( si

avrà accertamento di ufficio e non in rettifica) costituisce però titolo per la riscossione

delle imposte dovute in base agli imponibili indicati.

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

L’attività amministrativa in campo tributario è affidata

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
118 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuli.fr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Giovannini Alessandro.