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SOGGETTI PASSIVI
Ogni contribuente ha un domicilio fiscale in un comune dello Stato. Domicilio fiscale è una
nozione di diritto formale che risolve problemi di competenza territoriale per cui hanno
domicilio sia i residenti che non. La residenza fiscale è una nozione di diritto sostanziale
che determina la tassazione in Italia di tutti i redditi del residente anche se prodotti
all’estero.
Anche l’obbligazione tributaria può essere solidale. Adempimento di uno dei coobbligati
libera anche gli altri anche in riferimento agli obblighi formali.
Solidarietà tributaria paritaria: il presupposto dell’imposta è riferibile ad una pluralità di
soggetti
Solidarietà dipendente: vi è un obbligato principale che ha posto in essere il presupposto
del tributo e un obbligato dipendente( responsabile d’imposta) che non ha partecipato alla
realizzazione del presupposto ma è obbligato in solido perché ha posto in essere una
fattispecie collaterale
Nei confronti del fisco il responsabile d’imposta è coobbligato in solido come nella
solidarietà paritaria, nei rapporti interni invece, il responsabile d’imposta che paga ha diritto
di regresso per intero nei confronti dell’obbligato principale, mentre nella paritaria il
coobbligato che paga ha diritto di regresso pro quota.
Es responsabile imposta: notaio che redige un atto o lo autentica è obbligato al pagamento
dell’imposta insieme con le parti contraenti.
Sostituzione tributaria Si ha sostituzione quando l’obbligazione tributaria è posta a carico
di un soggetto diverso da quello che realizza il presupposto del tributo.Il sostituto che
corrisponde somme ad un altro soggetto è tenuto ad operare una ritenuta e a versarla al
fisco. Il coinvolgimento del terzo è per il fisco garanzia che non ci sarà evasione. Il sostituto
è obbligato personalmente verso il fisco ma ha anche il diritto-dovere di “trattenere” dalle
somme che corrisponde al sostituito un importo pari alla somma di cui è debitore verso il
fisco. Es. di sostituti :società, soggetti IRES,imprenditori che corrispondono redditi di
lavoro dipendente, compensi di lavoro autonomo,interessi e redditi di capitale .
Tra sostituto e sostituito c’è un rapporto di rivalsa in base al quale il sostituto ha il diritto-
dovere di effettuare le ritenute.( rapporto di diritto privato pur se originato da ragioni
fiscali,perché è un rapporto tra privati ,tra sostituto e sostituito).Operare la ritenuta non è
solo un diritto ma anche un obbligo la cui violazione prevede sanzione amministrativa.
Le ritenute a titolo d’imposta
Sostituzione tributaria a titolo d’imposta ( a titolo definitivo) : applicazione di aliquota fissa
su un provento che non viene inserito nel reddito complessivo del soggetto. La sostituzione
d’imposta è una deroga rispetto alla tassazione globale e progressiva ed è prevista in casi
limitati.( es ritenute su redditi di capitale e vincite)
Sostituzione a titolo d’acconto il sostituto a titolo d’imposta è unico debitore verso il fisco
dell’imposta dovuta sul presupposto realizzato dal sostituito. Tra fisco e sostituito non c’è
nessun rapporto , il sostituito non deve neppure dichiarare i redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta. Tra sostituto e sostituito vi è un rapporto di base, privatistico, che
vede il sostituto
debitore verso il sostituito( es. banca che deve interessi al depositante) .Il sostituto
estingue il debito versando al sostituito non quanto dovuto secondo il rapporto civilistico,ma
una minor somma avendo il sostituto diritto di operare una ritenuta.
Se il sostituto omette sia le ritenute che il versamento sostituto e sostituito sono obbligati in
solido. Sostituito è obbligato solo quando il sostituto non effettua la ritenuta e non versa ed
è iscritto a ruolo.
Nella sostituzione a titolo d’acconto il sostituto è soggetto passivo di un autonomo obbligo
di versamento; il sostituto a titolo d’acconto nei confronti del fisco non è soggetto passivo
dell’obbligazione tributaria commisurata al presupposto ma è tenuto per obblighi di natura
diversa c he si collegano al pagamento di somme al sostituito e consistono nell’operare
una ritenuta e nel versare una somma pari alla ritenuta. Le ritenute ,per chi le subisce,
sono un acconto dell’imposta dovuta sui redditi del periodo , chi subisce la ritenuta
acquisisce un credito di pari ammontare verso il fisco e sarà detratto nella dichiarazione dei
rediti dal debito d’imposta dell’anno. Se il sostituto non versa le somme ritenute, il fisco può
agire nei confronti del sostituto,non del sostituito. Se il fisco non riceve il versamento, può
agire solo nei confronti del sostituto, il sostituito acquista egualmente una sorta di credito
verso il fisco.
Il sostituto che non effettua le ritenute d’acconto rimane obbligato nei confronti del fisco e
rimane il suo diritto- dovere di rivalersi sul sostituito. Non vi è obbligo per il sostituito di
corrispondere al fisco le somme che dovevano essere oggetto della ritenuta; per la
sostituzione d’acconto non vi è solidarietà tra sostituto e sostituito per le ritenute non
operate e non versate.
Traslazione e Rivalsa :
Traslazione è un fenomeno economico a seguito del quale il contribuente di diritto, il
debitore del tributo,riversa sul contribuente di fatto l’onere dell’imposta.Tributi posti a carico
di un soggetto sono però destinati a gravare economicamente su altri. Es imposte sui
consumi delle quali sono debitori fabbricanti e commercianti ,ma che mediante
inglobamento dell’imposta nel prezzo del bene gravano sul consumatore. Quando è
previsto il diritto di rivalsa, la traslazione è l’effetto economico della rivalsa.
La rivalsa può essere facoltativa obbligatoria o vietata.
E obbligatoria quando il legislatore vuole che l’onere dell’imposta sia trasferito dal soggetto
passivo ad altri (es IVA , sostituto).Se è obbligatoria sono nulli i patti con cui avente diritto
rinuncia alla rivalsa.Al di fuori di questi casi i privati possono stipulare patti di accollo
dell’imposta. Accollo di imposte è sempre cumulativo e il debitore originario non può mai
essere liberato.
Successione nel debito d’imposta
Gli eredi non rispondono in solido, ma per quota, dei debiti ereditari, con la eccezione dei
debiti per imposte sui redditi per i quali prevista la solidarietà.
DICHIARAZIONE
Ai contribuenti sono imposti obblighi di contabilità, autoliquidazione,versamento
dichiarazione etc.
Se il contribuente non dichiara il tributo o non versa, l’amministrazione accerta il tributo
non dichiarato e riscuote le somme non dichiarate entro termini di decadenza. Avviso di
accertamento comporta anche sanzioni amministrative. Distinto dal potere di accertare il
tributo non dichiarato è quello di riscuotere le somme non versate, con atti che hanno
valore di titolo esecutivo.
Scritture contabili Gli imprenditori sono obbligati a tenere scritture contabili dal codice civile,
ma le norme fiscali impongono ulteriori obblighi che riguardano anche soggetti che non
sono obbligati dal codice civile
Come ad es i lavoratori autonomi e soggetti che secondo il codice non sono imprenditori.
1) Imprenditori commerciali soggetti a regime di contabilità ordinaria : Società e Enti
commerciali soggetti IRES , imprenditori individuali e società di persone con ricavi superiori
ad una certa cifra, devono tenere: libro giornale e degli inventari; registri IVA , scritture di
magazzino, registro beni ammortizzabili.
Ai fini IVA devono tenere il registro degli acquisti e quello delle fatture emesse.
2) Imprese minori ( che conseguono in un anno ricavi non superiori ad una certa soglia)
sono soggette a contabilità semplificata: due registri IVA integrati da annotazioni di
operazioni non rilevanti ai fini IVA ,ma rilevanti a fini reddituali.La contabilità semplificata
rileva i flussi reddituali ,ma non la situazione patrimoniale, per cui non è molto attendibile e
quindi il controllo del fisco si basa non tanto sulla contabilità quanto su standard medi di
redditività( studi di settore).
3) I lavoratori autonomi devono tenere i registri IVA e ai fini dell’imposta sul reddito un
registro delle somme incassate le spese fatte e i beni da ammortizzare.Se hanno entrate
sotto una certa soglia possono tenere contabilità semplificata.
I contribuenti possono essere assistiti dai CAAF delle imprese e dei lavoratori dipendenti
che assistono i contribuenti nella tenuta delle scritture contabili e nella dichiarazione dei
redditi.
Dichiarazione dei redditi
-- La dichiarazione dei redditi va presentata ogni anno
1)da coloro che hanno avuto redditi nel periodo d’imposta ,anche se dai redditi dichiarati
non deriva alcun debito d’imposta
2) dai soggetti obbligati a tenere le scritture contabili, anche se non hanno avuto redditi.
Sono esonerati i soggetti che hanno solo redditi da lavoro dipendente e il reddito
dell’abitazione principale, i soggetti che possiedono solo redditi esenti o soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo d’imposta.
-- Nella dichiarazione oltre ai dati necessari per determinare i redditi vanno indicati gli
elementi necessari per determinare l’imposta e la somma da versare ( oneri deducibili,
detrazioni acconti,crediti d’imposta etc).
-- Nella dichiarazione si fanno anche delle scelte, per cui la base imponibile e l’imposta non
dipendono solo dalla legge ,ma anche da scelte del contribuente ( scelta del regime di
contabilità, riporto perdite etc) la cui volontà concorre a determinare il quantum
dell’imposta.
-- Scelta 8 e 5 per mille.
-- Dichiarazione unificata annuale( modello Unico): comprende dichiarazione dei redditi,
dichiarazione IVA, IRAP, dichiarazione di sostituto d’imposta.
-- Lavoratori dipendenti possono presentare una dichiarazione semplificata (Mod 730) con
assistenza di CAAF o del datore di lavoro. Se il lavoratore risulta debitore il datore di lavoro
trattiene la somma dovuta sulla retribuzione del mese di luglio, se risulta creditore il
rimborso viene attuato con la riduzione delle ritenute.
-- Sono valide le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni ma si
applica sanzione amministrativa.Viene considerata atto di ravvedimento.
-- la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa ( si
avrà accertamento di ufficio e non in rettifica) costituisce però titolo per la riscossione
delle imposte dovute in base agli imponibili indicati.
L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
L’attività amministrativa in campo tributario è affidata