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(IRPEF, IRES).

Al contrario, le imposte locali sono quelle devolute agli enti locali, quali l'IRAP, e l'imposta di

“circolazione” degli autoveicoli (il bollo), devolute alle Regioni, o IMU, TASI, e TARI il cui gettito

va ai Comuni.

Si ricordi in ogni caso che dal punto di vista giuridico, come sottolineato dalla Corte Costituzionale,

anche queste ultime sono imposte proprie dello Stato, poiché la disciplina giuridica dell'imposta è

contenuta da una legge dello Stato; all'ente locale è rimessa solo la possibilità di modulare l'imposta

locale sulla base della disciplina statale (esenzioni, riduzioni, ecc., possono essere stabilite dall'ente

locale solo nei casi e nella forbice prevista dalla legge dello Stato).

Ancora, le imposte possono essere distinte in istantanee e periodiche.

Le imposte istantanee sono tali quando applicate immediatamente al momento del verificarsi del

presupposto. Ne sono un esempio l'imposta di registro e imposte simili, quali quelle ipotecaria e

catastale; l'imposta di registro, infatti, trova applicazione ogni volta che si vuole registrare un atto

presso l'ufficio del registro dell'Agenzia delle Entrate, in quanto contestualmente alla registrazione è

richiesto di versare l'imposta, ad aliquota variabile (es. per registrare un atto di compravendita di

unità immobiliari abitative l'aliquota da pagare è del 7%, da applicarsi sul valore catastale

aggiornato (ossia sulla rendita catastale moltiplicata per certi coefficienti di attualizzazione), oppure

del 2% se si tratta di prima casa).

Si dicono invece periodiche le imposte caratterizzate dalla presenza di un periodo d'imposta,

definibile come il segmento temporale a cui commisurare il presupposto dell'imposta stessa. Il

reddito dovrebbe infatti teoricamente essere il frutto di un'attività continuativa nel tempo, ma poiché

è impensabile, ad esempio, aspettare la cessazione dell'attività da parte di un'impresa per poi andare

a valutare anno per anno il reddito imponibile, sorge l'esigenza di individuare uno spazio temporale

a cui commisurare la ricchezza. Ecco dunque la ragion d'essere dei periodi d'imposta, che sono

l'anno solare per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e per l'IVA (si tratta di imposta periodica

perchè il consumatore la paga immediatamente al momento dell'acquisto, ma essa fa parte di un

ammontare, che è il volume d'affari del venditore, sul quale annualmente verrà calcolata l?IVA

dovuta per i ricavi, da cui verrà detratta l'IVA sui costi), l'esercizio sociale per l'IRES (si ricordi che

l'esercizio sociale può essere diverso dall'anno solare; in questo caso c'è sfasatura con l'IVA, e ciò

rappresenta una notevole complicazione, poiché diventa necessario conteggiare l'IVA dovuta

nell'anno solare non coincidente con l'IVA dovuta per i ricavi dell'esercizio sociale che esula

dall'anno solare), ecc..

Infine, è possibile distinguere tra imposte fisse, proporzionali e progressive.

Le imposte fisse, come chiaro dalla denominazione, sono stabilita in misura fissa dalla legge, ed

esempio ne è l'imposta di bollo (es. marca da bollo di 14,16€).

Sono invece proporzionali quelle imposte per cui è prevista un'aliquota unica, da applicarsi a

prescindere dall'ammontare della base imponibile: che sia questa modesta o altissima, si applica

sempre la stessa aliquota, a tutto vantaggio dei redditi più alti. Esempio ne è l'IRES, la cui aliquota è

del 27,5%.

Per quanto riguarda le imposte progressive va invece detto che esistono due tipologie di

progressività: progressività continua e progressività per scaglioni (di reddito).

Si parla di progressività continua ogni qual volta al minimo variare del reddito varia anche

l'aliquota. Ad oggi non abbiamo esempi concreti di progressività continua, ma il nostro sistema

tributario è figlio di una grandissima riforma, attuata tramite la legge delega 825 del 1870, e prima

di tale riforma l'allora imposta complementare sui redditi era prevista come imposta progressiva

pura, ossia continua: ogni 1 / 2 milioni di lire aumentava l'aliquota di riferimento.

Con la citata riforma, invece, è stata introdotta la progressività per scaglioni di reddito, dunque

l'IRPEF, entrata in vigore nel '74 (cfr. codice tributario a pag. 193, Art. 11 del Testo Unico delle

Imposte sui Redditi) prevede che ad ogni scaglione di reddito corrisponda una determinata

aliquota*; si sommano dunque le imposte dovute per ciascuno scaglione e il risultato è l'imposta

dovuta.

Qualunque sia la forma di progressività, è evidente che tale criterio si avvicina più degli altri ad una

corretta tassazione effettiva, così come indicato dall'Art. 53 della Costituzione (che prevede il

criterio di progressività come disposizione programmatica).

*[Fino a 15'000€ l'aliquota è del 23%; da 15'000 a 28'000 l'aliquota è del 28%; dal 28'000 a 54'000€

l'aliquota è del 38%; da 54'000 a 75'000€ l'aliquota è del 41%; oltre i 75'000€ l'aliquota è del 43%.

In più, per i lavoratori autonomi, è previsto un contributo di solidarietà del 3% sui redditi superanti i

300'000€]

La sovra-imposizione

[N.B.: Domanda frequente all'esame]

Si definisce sovra-imposizione una forma aggiuntiva d'imposizione su un'imposizione già esistente.

In termini più concreti, nel nostro ordinamento, invece di elaborare ed introdurre nuove forme di

imposizione ed altre tipologie di tributi, c'è l'usanza di attribuire un determinato ente impositore un

tributo che ricalca un tributo già esistente; si tratta dunque di imposta che si aggiungono ad altre

imposte, già esistenti.

Tale sovra-imposizione può assumere due connotati: sovra-imposta, o addizionale

Si ha sovra-imposta quando sulla stessa base imponibile prevista per l'imposta madre si prevede

un'ulteriore imposta (detta imposta figlia), d'aliquota molto debole rispetto all'imposta madre.

Nel nostro ordinamento abbiamo diversi esempi di sovra-imposte, indicate però con il nomen iuris

di addizionali; bisogna dunque fare molta attenzione a riguardo!

Esempi di sovra-imposto sono infatti le cosiddette addizionali regionali e comunali all'IRPEF.

Si definisce infatti addizionale vera e propria (di cui non abbiamo esempi in questo momento nel

nostro ordinamento) l'applicazione di un'imposta figlia su un'imposta madre: l'imposta figlia

rappresenterebbe in tal caso una percentuale, ovviamente debole, dell'imposta madre.

Si tenga presente che salvo deroghe espressamente previste dalla legge, all'imposta figlia sia applica

la stessa disciplina giuridica prevista per l'imposta madre.

L'organizzazione dell'amministrazione finanziaria

Analizzando gli elementi soggettivi della struttura dell'imposta abbiamo tempo fa concentrato la

nostra attenzione sui soggetti passivi, che subiscono l'imposizione; vedremo ora invece brevemente

alcuni tratti caratteristici dell'amministrazione finanziaria, soggetto attivo delle imposte.

Va innanzitutto detto che il termine “amministrazione finanziaria”, utilizzato per indicare il soggetto

che detiene, a cui è attribuito il potere di imposizione, è di per sé piuttosto generico; il D.Lgs

30/07/1990 n. 300, ha istituito infatti non tanto l'amministrazione finanziaria, quanto le Agenzie

fiscali, aventi una soggettività giuridica autonoma rispetto all'allora Ministero delle Finanze.

Dal punto di vista esecutivo, infatti, nel 1990 esisteva una triplice distinzione tra Ministero del

Tesoro, del Bilancio, e delle Finanze, superata oggi con un accorpamento che vede riuniti i tre

ministeri sotto il titolo di “Ministero dell'Economia e delle Finanze”, più genericamente però ancora

definito “Ministero del Tesoro”, nel quale troviamo vari dipartimenti (es. Dipartimento delle

Finanze).

Come si diceva, il D.Lgs citato, all'Art. 57 (cfr. pag. 37 del codice tributario) ha istituito le

cosiddette agenzie fiscali, articolate in: Agenzie delle Entrate, Agenzia del Demanio, ed Agenzia

delle Dogane e dei monopoli, ciascuna in rapporto diretto anche con l'allora Ministero

dell'Economia secondo apposite convenzioni per la previsione di servizi dovuti e gli obiettivi da

raggiungere*, e ciascuna tenuta a rispettare criteri di imparzialità, efficienza, economicità ed

efficacia (principio del buon andamento) nel perseguimento delle rispettive missioni.

*[Si tenga presente che ciò vale, a maggior ragione, ancora oggi nell'attuale sistema accorpato; si

pensi ad esempio che al fatto che a breve inizierà la discussione della legge di stabilità, alcune delle

cui poste sono definite ad esempio in termini di recupero dell'evasione (es. 13 miliardi), e ciò

riflette un obiettivo da raggiungere per l'Agenzia delle Entrate].

Va notato che non rientra tra tali agenzie fiscali la Guardia di Finanza, corpo militare ausiliario

dell'amministrazione finanziaria per quanto riguarda il potere di accertamento delle imposte*, ma

privo del potere d'imposizione. La Guardia di Finanza, per altro anch'essa dipendente dal Ministero

dell'Economia e delle Finanze**, ha infatti gli stessi poteri dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia

in fase di accertamento e di verifica, ma deve poi trasmettere le proprie rilevazioni all'Agenzia

competente, poiché solo ad essa spetta la potestà di emanare atti impositivi.

*[A dire il vero la Guardia di Finanza ha poteri relativi anche ai confini, alle funzioni doganali, ecc.,

ma tali aspetti non riguardano questo corso].

**[Polizia e Carabinieri dipendono invece dal Ministero dell'Interno; la Guardia Forestale dal

Ministero dell'Agricoltura, ecc.].

L'Art. 61 del citato D.Lgs. prevede che l'Agenzia delle Entrate* e delle Dogane e dei Monopoli*

abbiano semplicemente personalità giuridica di diritto pubblico; l'Agenzia del Demanio è invece

anche classificata come ente pubblico economico, e gestisce il demanio dello Stato (solo quello, non

anche quello degli enti locali), procedendo ad emanare concessioni all'utilizzo o vendita di beni

demaniali dello Stato (spiagge, stabilimenti balneari, ecc.).

*[L'Agenzia delle Entrate è chiamata anche Agenzia delle Entrate e del Territorio, poiché ad essa è

stata accorpata l'Agenzia del Territorio, relativa all'applicazione del catasto ed avente autonomia

propria fino all'anno scorso anno. Allo stesso modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è f

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SimoGR di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Logozzo Maurizio.