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(IRPEF, IRES).
Al contrario, le imposte locali sono quelle devolute agli enti locali, quali l'IRAP, e l'imposta di
“circolazione” degli autoveicoli (il bollo), devolute alle Regioni, o IMU, TASI, e TARI il cui gettito
va ai Comuni.
Si ricordi in ogni caso che dal punto di vista giuridico, come sottolineato dalla Corte Costituzionale,
anche queste ultime sono imposte proprie dello Stato, poiché la disciplina giuridica dell'imposta è
contenuta da una legge dello Stato; all'ente locale è rimessa solo la possibilità di modulare l'imposta
locale sulla base della disciplina statale (esenzioni, riduzioni, ecc., possono essere stabilite dall'ente
locale solo nei casi e nella forbice prevista dalla legge dello Stato).
Ancora, le imposte possono essere distinte in istantanee e periodiche.
Le imposte istantanee sono tali quando applicate immediatamente al momento del verificarsi del
presupposto. Ne sono un esempio l'imposta di registro e imposte simili, quali quelle ipotecaria e
catastale; l'imposta di registro, infatti, trova applicazione ogni volta che si vuole registrare un atto
presso l'ufficio del registro dell'Agenzia delle Entrate, in quanto contestualmente alla registrazione è
richiesto di versare l'imposta, ad aliquota variabile (es. per registrare un atto di compravendita di
unità immobiliari abitative l'aliquota da pagare è del 7%, da applicarsi sul valore catastale
aggiornato (ossia sulla rendita catastale moltiplicata per certi coefficienti di attualizzazione), oppure
del 2% se si tratta di prima casa).
Si dicono invece periodiche le imposte caratterizzate dalla presenza di un periodo d'imposta,
definibile come il segmento temporale a cui commisurare il presupposto dell'imposta stessa. Il
reddito dovrebbe infatti teoricamente essere il frutto di un'attività continuativa nel tempo, ma poiché
è impensabile, ad esempio, aspettare la cessazione dell'attività da parte di un'impresa per poi andare
a valutare anno per anno il reddito imponibile, sorge l'esigenza di individuare uno spazio temporale
a cui commisurare la ricchezza. Ecco dunque la ragion d'essere dei periodi d'imposta, che sono
l'anno solare per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e per l'IVA (si tratta di imposta periodica
perchè il consumatore la paga immediatamente al momento dell'acquisto, ma essa fa parte di un
ammontare, che è il volume d'affari del venditore, sul quale annualmente verrà calcolata l?IVA
dovuta per i ricavi, da cui verrà detratta l'IVA sui costi), l'esercizio sociale per l'IRES (si ricordi che
l'esercizio sociale può essere diverso dall'anno solare; in questo caso c'è sfasatura con l'IVA, e ciò
rappresenta una notevole complicazione, poiché diventa necessario conteggiare l'IVA dovuta
nell'anno solare non coincidente con l'IVA dovuta per i ricavi dell'esercizio sociale che esula
dall'anno solare), ecc..
Infine, è possibile distinguere tra imposte fisse, proporzionali e progressive.
Le imposte fisse, come chiaro dalla denominazione, sono stabilita in misura fissa dalla legge, ed
esempio ne è l'imposta di bollo (es. marca da bollo di 14,16€).
Sono invece proporzionali quelle imposte per cui è prevista un'aliquota unica, da applicarsi a
prescindere dall'ammontare della base imponibile: che sia questa modesta o altissima, si applica
sempre la stessa aliquota, a tutto vantaggio dei redditi più alti. Esempio ne è l'IRES, la cui aliquota è
del 27,5%.
Per quanto riguarda le imposte progressive va invece detto che esistono due tipologie di
progressività: progressività continua e progressività per scaglioni (di reddito).
Si parla di progressività continua ogni qual volta al minimo variare del reddito varia anche
l'aliquota. Ad oggi non abbiamo esempi concreti di progressività continua, ma il nostro sistema
tributario è figlio di una grandissima riforma, attuata tramite la legge delega 825 del 1870, e prima
di tale riforma l'allora imposta complementare sui redditi era prevista come imposta progressiva
pura, ossia continua: ogni 1 / 2 milioni di lire aumentava l'aliquota di riferimento.
Con la citata riforma, invece, è stata introdotta la progressività per scaglioni di reddito, dunque
l'IRPEF, entrata in vigore nel '74 (cfr. codice tributario a pag. 193, Art. 11 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi) prevede che ad ogni scaglione di reddito corrisponda una determinata
aliquota*; si sommano dunque le imposte dovute per ciascuno scaglione e il risultato è l'imposta
dovuta.
Qualunque sia la forma di progressività, è evidente che tale criterio si avvicina più degli altri ad una
corretta tassazione effettiva, così come indicato dall'Art. 53 della Costituzione (che prevede il
criterio di progressività come disposizione programmatica).
*[Fino a 15'000€ l'aliquota è del 23%; da 15'000 a 28'000 l'aliquota è del 28%; dal 28'000 a 54'000€
l'aliquota è del 38%; da 54'000 a 75'000€ l'aliquota è del 41%; oltre i 75'000€ l'aliquota è del 43%.
In più, per i lavoratori autonomi, è previsto un contributo di solidarietà del 3% sui redditi superanti i
300'000€]
La sovra-imposizione
[N.B.: Domanda frequente all'esame]
Si definisce sovra-imposizione una forma aggiuntiva d'imposizione su un'imposizione già esistente.
In termini più concreti, nel nostro ordinamento, invece di elaborare ed introdurre nuove forme di
imposizione ed altre tipologie di tributi, c'è l'usanza di attribuire un determinato ente impositore un
tributo che ricalca un tributo già esistente; si tratta dunque di imposta che si aggiungono ad altre
imposte, già esistenti.
Tale sovra-imposizione può assumere due connotati: sovra-imposta, o addizionale
Si ha sovra-imposta quando sulla stessa base imponibile prevista per l'imposta madre si prevede
un'ulteriore imposta (detta imposta figlia), d'aliquota molto debole rispetto all'imposta madre.
Nel nostro ordinamento abbiamo diversi esempi di sovra-imposte, indicate però con il nomen iuris
di addizionali; bisogna dunque fare molta attenzione a riguardo!
Esempi di sovra-imposto sono infatti le cosiddette addizionali regionali e comunali all'IRPEF.
Si definisce infatti addizionale vera e propria (di cui non abbiamo esempi in questo momento nel
nostro ordinamento) l'applicazione di un'imposta figlia su un'imposta madre: l'imposta figlia
rappresenterebbe in tal caso una percentuale, ovviamente debole, dell'imposta madre.
Si tenga presente che salvo deroghe espressamente previste dalla legge, all'imposta figlia sia applica
la stessa disciplina giuridica prevista per l'imposta madre.
L'organizzazione dell'amministrazione finanziaria
Analizzando gli elementi soggettivi della struttura dell'imposta abbiamo tempo fa concentrato la
nostra attenzione sui soggetti passivi, che subiscono l'imposizione; vedremo ora invece brevemente
alcuni tratti caratteristici dell'amministrazione finanziaria, soggetto attivo delle imposte.
Va innanzitutto detto che il termine “amministrazione finanziaria”, utilizzato per indicare il soggetto
che detiene, a cui è attribuito il potere di imposizione, è di per sé piuttosto generico; il D.Lgs
30/07/1990 n. 300, ha istituito infatti non tanto l'amministrazione finanziaria, quanto le Agenzie
fiscali, aventi una soggettività giuridica autonoma rispetto all'allora Ministero delle Finanze.
Dal punto di vista esecutivo, infatti, nel 1990 esisteva una triplice distinzione tra Ministero del
Tesoro, del Bilancio, e delle Finanze, superata oggi con un accorpamento che vede riuniti i tre
ministeri sotto il titolo di “Ministero dell'Economia e delle Finanze”, più genericamente però ancora
definito “Ministero del Tesoro”, nel quale troviamo vari dipartimenti (es. Dipartimento delle
Finanze).
Come si diceva, il D.Lgs citato, all'Art. 57 (cfr. pag. 37 del codice tributario) ha istituito le
cosiddette agenzie fiscali, articolate in: Agenzie delle Entrate, Agenzia del Demanio, ed Agenzia
delle Dogane e dei monopoli, ciascuna in rapporto diretto anche con l'allora Ministero
dell'Economia secondo apposite convenzioni per la previsione di servizi dovuti e gli obiettivi da
raggiungere*, e ciascuna tenuta a rispettare criteri di imparzialità, efficienza, economicità ed
efficacia (principio del buon andamento) nel perseguimento delle rispettive missioni.
*[Si tenga presente che ciò vale, a maggior ragione, ancora oggi nell'attuale sistema accorpato; si
pensi ad esempio che al fatto che a breve inizierà la discussione della legge di stabilità, alcune delle
cui poste sono definite ad esempio in termini di recupero dell'evasione (es. 13 miliardi), e ciò
riflette un obiettivo da raggiungere per l'Agenzia delle Entrate].
Va notato che non rientra tra tali agenzie fiscali la Guardia di Finanza, corpo militare ausiliario
dell'amministrazione finanziaria per quanto riguarda il potere di accertamento delle imposte*, ma
privo del potere d'imposizione. La Guardia di Finanza, per altro anch'essa dipendente dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze**, ha infatti gli stessi poteri dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia
in fase di accertamento e di verifica, ma deve poi trasmettere le proprie rilevazioni all'Agenzia
competente, poiché solo ad essa spetta la potestà di emanare atti impositivi.
*[A dire il vero la Guardia di Finanza ha poteri relativi anche ai confini, alle funzioni doganali, ecc.,
ma tali aspetti non riguardano questo corso].
**[Polizia e Carabinieri dipendono invece dal Ministero dell'Interno; la Guardia Forestale dal
Ministero dell'Agricoltura, ecc.].
L'Art. 61 del citato D.Lgs. prevede che l'Agenzia delle Entrate* e delle Dogane e dei Monopoli*
abbiano semplicemente personalità giuridica di diritto pubblico; l'Agenzia del Demanio è invece
anche classificata come ente pubblico economico, e gestisce il demanio dello Stato (solo quello, non
anche quello degli enti locali), procedendo ad emanare concessioni all'utilizzo o vendita di beni
demaniali dello Stato (spiagge, stabilimenti balneari, ecc.).
*[L'Agenzia delle Entrate è chiamata anche Agenzia delle Entrate e del Territorio, poiché ad essa è
stata accorpata l'Agenzia del Territorio, relativa all'applicazione del catasto ed avente autonomia
propria fino all'anno scorso anno. Allo stesso modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è f