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DIRITTO DI INTERPELLO

L’amm finanziaria svolge attività di indirizzo ed orientamento anche nei confronti dei contribuenti.

Si riconosce a ciascun contribuente il diritto di inoltrare all’amm finanziaria specifiche istanze di

interpello concernenti l’applicazione delle disp tributarie “a casi concreti e personali”, qualora vi

siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disp stesse.

La risp dell’amm, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione ogg

dell’interpello e limitatamente al contribuente che lo ha proposto. Se l’amm nn risponde entro 120

gg dalla presentazione dell’istanza, si intende che l’amm concordi con la soluzione prospettata dal

contribuente.

Al contribuente è riconosciuto quindi un vero e proprio diritto ad ottenere la preventiva indicazione,

dall’amm, della soluzione che essa ritiene corretta di un caso pratico. L’istanza deve riguardare

casi concreti e personali, e nn anche astratti dubbi interpretativi di carattere generale.

Ex art 113 cost, è sempre riconosciuta al contribuente la poss di far valere in sede giurisdizionale

l’eventuale erroneità della risp fornita dall’amm finanziaria.

ATTIVITA’ CONOSCITIVA

È l’insieme delle regole che disciplinano l’agire degli uffici finanziari in materia di acquisizione ed

utilizzazione di conoscenze fiscalmente rilevanti. Tutto ciò con eventuali limitazioni delle libertà

personali e del generale interesse alla riservatezza, laddove le conoscenza possono essere

autoritativamente conseguite.

La legge investe l’amm finanziaria di poteri autoritativi particolarmente penetranti in materia di

effettuazione di accessi, ispezioni, verifiche e di acquisizione in genere di conoscenze fiscalmente

rilevanti. L’es di tali poteri è finalizzato al riscontro del regolare assolvimento degli obblighi tributari.

Il vero ogg dell’attività conoscitiva è la realtà dei fatti verificatisi, e nn le rappresentazioni che di

essi fornisce il contribuente attraverso le dichiarazioni contabili.

L’attività conoscitiva riguarda anche sogg diversi dai contribuenti.

DISTINZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE CONOSCENZE AMM TRIBUTARIE

Dal punto di vista della tipologia della fonte:

• Conoscenze tributarie autoritative: quando derivano dall’es di poteri specificamente volti

alla loro acquisizione. Es: vi ricadono i dati e le notizie che l’amm consegue attraverso l’es

di poteri (di ispezione, invio di questionari…) che ad essa sono conferiti proprio al fine della

loro acquisizione. 29

• Nn autoritative: quando nn derivano. Es: vi ricadono i dati e le notizie forniti dagli stessi

cittadini all’amm finanziaria.

Dal punto di vista del fondamento:

Conoscenze tributarie documentali: se supportate da atti e doc.

o Presuntive: se frutto di argomentazioni fondate su regole di esperienza.

o

Dal punto di vista della provenienza:

− Conoscenze interne: se derivano da atti e doc già in possesso degli uffici tributari e da

iniziative conoscitive da essi disposte.

− Esterne: se frutto di indagini promosse da organi ed a fini extratributari, e quindi solo

indirettamente acquisite dagli uffici tributari.

Dal punto di vista dell’ogg delle singole iniziative conoscitive assumibili dagli uffici tributari:

Controlli globali: volti a conseguire conoscenze sul comportamento del contribuente risp

 alla totalità dei suoi obblighi tributari.

Controlli parziali: volti a conseguire conoscenze relativamente a singoli tributi o a specifici

 adempimenti.

DISCIPLINA DEI POTERI VOLTI ALL’ACQUISIZIONE AUTORITATIVA DI CONOSCENZE A FINI

TRIBUTARI: è caratterizzata dalla:

a. Diffusione: cioè è investita di poteri conoscitivi una estesa molteplicità di uffici (uffici

periferici, guardia di finanza, agenti della riscossione dei tributi…). Esigenze di

coordinamento dei vari uffici.

b. Diversificazione: cioè questa disciplina è variamente articolata, a seconda dell’ufficio che

ne è investito, dell’ogg dei singoli tributi…

c. Discrezionalità: consiste nel fatto che agli uffici finanziari è riconosciuta un’ampia libertà di

scelta nella selezione sia dei sogg da sottoporre a controlli che dei poteri da esercitare nei

singoli casi. La ratio è quella di consentire agli uffici l’adempimento dei loro compiti.

I + IMPORTANTI POTERI sono:

L’ “invito” a comparire, o ad esibire atti e documenti: qui si ha il minor grado di sacrificio

imposto all’interesse privato alla riservatezza. L’acquisizione delle conoscenze è infatti

mediata dal comportamento del cittadino, il quale, comparendo, o fornendo gli atti e

doc richiesti, collabora con la p.a.

L’invito deve contenere una specifica indicazione del motivo; deve essere volto all’acquisizione di

dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti.

In occasione della comparizione, deve essere redatto un verbale apposito, sottoscritto anche dal

contribuente, e contenente le richieste fatte e le risp ricevute.

Il questionario tributario: gli uffici delle imposte dirette e dell’IVA possono inviare ai contribuenti

questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro

confronti, con invito a restituirli compilati e firmati.

Ratio: evitare al contribuente il disagio dell’accesso in ufficio in tutti i casi in cui si vogliono

acquisire dati e notizie specifici e che possono essere trasmessi x iscritto.

Richiesta di chiarimenti: anch’essa è volta ad acquisire alla p.a. dati e notizie di carattere

particolare; ma si distingue dal questionario in quanto adempimento di carattere obbligatorio,

caratterizzato da finalità garantiste ed inserito nell’iter formativo di specifici provvedimenti

impositivi.

In pratica, la legge, nel momento in cui consente agli uffici di ricorrere a particolari modalità di

accertamento, prescrive che debbano preliminarmente acquisirsi i “chiarimenti” del contribuente

sulle specifiche situazioni prese in considerazione dall’ufficio.

Gli accessi, le ispezioni e le verifiche tributarie: potere di accesso = potere di entrare, e

trattenersi, in locali del contribuente, anche contro la sua volontà; ispezioni e verifiche =

successive attività conoscitive; le ispezioni consistono in attività autoritativa di ricerca; le verifiche

consistono nell’esame di quanto rinvenuto o spontaneamente mostrato dal contribuente.

Le conoscenze vengono acquisite con sacrificio dell’interesse individuale alla riservatezza di

quanto avviene nella sua sfera privata. 30

Il legislatore ha investito del potere di effettuare accessi, ispezioni e verifiche sia gli uffici finanziari

operativi che la guardia di finanza.

Gli accessi, le ispezioni e le verifiche possono essere sempre eseguiti nei locali destinati all’es di

attività di impresa, ovvero di arti e professioni. Occorre invece una preventiva autorizzazione del

Procuratore della Rep quando si vuole accedere a locali destinati ad abitazione, e quando si

intenda procedere, durante l’accesso (ovunque effettuato), a perquisizioni personali o all’apertura

coattiva di borse, casseforti, mobili… Verifiche e ricerche possono essere effettuate anche su

autoveicoli e natanti.

L’esecuzione delle ispezioni fiscali rappresenta la fase attuativa del provvedimento che le ha

disposte. Essa si concretizza in attività materiali, le quali però soggiacciono a regole e principi

particolari: in quanto indagini meramente amministrative, esse nn soggiacciono alle regole stabilite

x le ispezioni previste dal c.p.p.; l’ambito delle ispezioni fiscali si estende a tutti i libri, registri, atti e

doc cmq rinvenuti nei locali, ancorchè nn obbligatori; di tutte le operazioni eseguite nel corso

dell’ispezione fiscale deve essere redatto apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto

anche dal contribuente.

“Statuto dei diritti del contribuente” (art 12): tutti gli accessi, ispezioni e verifiche devono svolgersi

in modo da arrecare la minore turbativa poss alle attività del contribuente; il contribuente ha diritto

di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica, del suo ogg, e della facoltà di farsi

assistere da un professionista; la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente nn

può superare i 30 gg lavorativi, prorogabili x altri 30 solo in casi di particolare complessità

dell’indagine.

L’ispezione fiscale, se comporta l’emersione di irregolarità, si conclude con la compilazione di un

altro atto (“processo verbale di constatazione”), mediante il quale vengono formalmente

attestate le violazioni emerse. Esso è un mero atto conclusivo dell’ispezione, che può legittimare

l’es di altri poteri: quelli relativi all’accertamento del tributo e all’irrogazione delle sanzioni.

Indagini bancarie: queste indagini possono essere svolte nn solo presso gli istituti di credito, ma

anche nei confronti di una vasta serie di altri operatori finanziari (intermediari finanziari, poste

italiane spa, imprese di investimento…). A tali sogg possono essere chiesti dati, notizie e doc

relativi alla tot dei rapp intrattenuti con i singoli clienti. L’es di tale potere di indagine è subordinato

al conseguimento di una previa autorizzazione del Direttore centrale dell’agenzia delle entrate, o

del Direttore regionale delle entrate, o del Comandante della guardia di finanza.

L’ES DEI POTERI CONOSCITIVI NEI RIGUARDI DI ALTRI SOGG TERZI

È eccezionale la poss dell’es di poteri conoscitivi autoritativi nei riguardi di sogg diversi dal

contribuente.

È specificamente previsto che gli uffici finanziari possano richiedere dati e notizie relativamente a

sogg det:

− Alle p.a., agli enti pubblici;

− Ai notai;

− Alle società commerciali e agli imprenditori individuali.

RAPPORTI DELL’ATTIVITA’ CONOSCITIVA:

• CON L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO: di regola le indagini tributarie conseguono a

provvedimenti del tutto autonomi. Le conoscenze illegittimamente acquisite sono

inutilizzabili nei casi di acquisizione totalmente illecita delle medesime, mentre ci sono

dubbi al riguardo x i casi (meno gravi) di esercizio soltanto illegittimo del potere conoscitivo.

In tema di accertamento tributario, gli uffici tributari possono utilizzare, oltre che i dati e le

notizie acquisiti attraverso l’es dei poteri conoscitivi loro conferiti, anche le informazioni di

cui siano cmq in possesso; e in tale ambito rientrano anche conoscenze provenienti da

fonti extratributarie. È quindi normalmente consentito l’utilizzo a

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher testiandrea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Messina Sebastiano.