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ANCORA UNA VOLTA LE TUTELE PER LE MINORANZE SONO DI TIPO RISARCITORIO

Arretrano i diritti di restitutio in integrum, i diritti demolitori, fermo restando la salvezza dell'atto che ormai è stato compiuto e ha creato degli affidamenti sia societari che fuori dalla società.

Reciprocity rule regola della reciprocità. La 3 regola dopo quella di neutralizzazione e passivity rules. 15 Tutte le volte che i quorum vengono calcolati sul capitale sociale, la maggiorazione si computa. Norma importante in quanto consente non soltanto di pesare con il voto ma anche con la presenza (quorum costitutivo).

Art 104 ter. Art. 104-ter Clausola di reciprocità. 161. Le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una

o ente da questicontrollata. In caso di offerta promossa di concerto, e' sufficiente che a tali disposizioni non sia soggettoanche uno solo fra gli offerenti.quando l'offertaSussistono delle disposizioni speciali pubblica diventa obbligatoria. 104 TER L'Art 104 ter prevede che la disciplina vista fino ad adesso, che dovrebbe favorire la contendibilita' del controllo,non si applica se l'offerta pubblica e' promossa da enti che non sono soggetti alle disposizioni viste sino ad adessoo che non sono soggetti a disposizioni che hanno lo stesso effetto e hanno una equivalenza di sospensione dei presididi difesa.Questi enti, queste societa' quali possono essere?In generale si tratta si societa' che non superano il GIUDIZIO DI EQUIVALENZA, tra cui Certamente non sono lesocieta' a cui espressamente si riferisce il TUF quindi non rientrano in quel novero di societa' italiane quotate perquanto riguarda la regola della

passivity rule, società italiane quotate tranne le cooperative per quanto riguarda lae poi possono essere soggetti che non ricadono nell'ambito di questa normativa, regola della neutralizzazione, perché non rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo di questa normativa e comunque, possono essere soggetti stranieri che si trovano in ordinamenti ove non valgono queste regole che limitano le difese. Ci possono anche essere soggetti non italiani quotati in altre borse cui si applicano norme simili e allora va bene quando scala le nostre società si applica la disciplina della passivity rule e della neutralizzazione, ma se a questi soggetti non si applica ne la stessa disciplina ne discipline equivalenti allora la nostra disciplina si ferma nella sua efficacia, non è operativa, non è applicabile. Questa è la regola della reciprocità → richiede che si possa apllicare la disciplina italiana in materia di OPA-OPS e che esista

All'estero una disciplina equivalente.

OPA OBBLIGATORIE

Regolate da una disciplina, ove con maggiore evidenza rispetto alle OPA volontarie si nota quella finalità di consentire a tutti i soci, anche non partecipi della maggioranza, di beneficiare della possibilità di vendere le proprie azioni avvantaggiandosi del premio di maggioranza. (Quel surplus economicamente connaturato, collegato, alla partecipazione di controllo, o che si presume di controllo).

Le OPA obbligatorie hanno una disciplina che ha un ambito di applicazione soggettivo con riferimento alla target.

Si applica questa disciplina quando si "acquisiscono" partecipazioni di società italiane (che hanno la sede legale nel territorio italiano), che hanno titoli che sono strumenti finanziari con diritto di voto, anche se limitato a determinati argomenti (purché diritto esercitabile nelle assemblee di nomina e revoca degli amministratori), e che siano ammessi i titoli a mercati regolamentati.

italiani. L'OPA obbligatoria scatta anche se queste partecipazioni sono detenute anche indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. Regole di difesa e neutralizzazione: Non rileva l'acquisto tramite società controllata. Ai fini dell'OPA, l'acquisizione della partecipazione di società italiane con titoli che hanno diritto di voto vale se le partecipazioni che acquisto non solo hanno il diritto di voto, ma lo devono avere nelle deliberazioni assembleari di nomina e di revoca degli amministratori e dei consiglieri di sorveglianza. Si tratta di acquisire partecipazioni che danno il vero potere in una società, che si sostanzia nel potere di nomina e di revoca degli amministratori e dei consiglieri di sorveglianza. L'OPA diventa obbligatoria, quindi scatta la disciplina dell'OPA obbligatoria, nel senso che l'offerta pubblica diventa obbligatoria quando la

società offerente acquisisce partecipazioni, cioè azioni con diritto di voto, anche limitati a determinati argomenti, di società italiane che attribuiscono il voto nelle deliberazioni assembleari di nomina e di revoca degli amministratori e dei consiglieri di sorveglianza, il voto non può essere limitato con riferimento alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei consiglieri di sorveglianza.

Min 38OPA OBBLIGATORIA TOTALITARIA

Art. 106 TUF

Offerta pubblica di acquisto totalitaria si ha:

<1. Chiunque (qualsiasi soggetto capace di agire), a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli (strumenti finanziari con diritto di voto) sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un

1. Chiunque (qualsiasi soggetto capace di agire), a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli (strumenti finanziari con diritto di voto) sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un

mercato regolamentato in loro possesso.

1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito diacquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenzadi altro socio che detenga una partecipazione più elevata. SE VI SONO ALTRI SOCI DICONTROLLO NON SORGERÀ L'OBBBLIGO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO. L'opa totalitaria obbliga ad acquistare tutte le azioni perché il legislatore presuppone che tu abbia già il controllo. Se c'è già qualcuno che esercita il controllo non c'è acquisizione che consenta di approfittare del pacchetto di controllo, quindi, non scatta il presupposto di OPA obbligatoria quindi obbligo per i soci di vendere le azioni.

DEL +30% PER LE SOCIETÀ NON PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ORDINARIE),

OPPURE UNA SOGLIA SUPERIORE DEL 25% PER LE SOCIETÀ PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI),

questo 25% può arrivare al 40% se lo statuto lo prevede, in questo caso si rende più difficile L'OPA obbligatoria.
  1. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-tere 2437-quater del codice civile)).
  2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non
effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta e' promossa17 Come arriva a detenere? Anche tramite maggiorazione, un pacchetto che consente di superare quella sogliaper tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesio del minor periodo disponibile. ((Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo piu' elevato,in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo127- quinquies.))2-bis. Il corrispettivo dell'offerta puo' essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti qualecorrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Statocomunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso uncorrispettivo in denaro,

nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti. Anche in caso di OPA OBBLIGATORIA serve comunicazione alla CONSOB.

La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:

  1. la partecipazione indicata (nei commi 1, 1-bis e 1-ter) è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni (o la maggiorazione dei diritti di voto) in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società di cui all'articolo 105, comma 1;
  2. l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori (o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi) da parte di coloro che già
detengono la partecipazione indicata (nei commi 1e 1-ter) senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria ;
c) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purché ricorra una delle seguenti circostanze:
1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione; CASI IN CUI IL MERCATO è DROGATO.
2) il prezzo più elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica ovvero sia il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle
  1. esenzioni di cui al comma 5;
  2. (25)d) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purché ciò
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Publisher
A.A. 2020-2021
71 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher doublekappa94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del mercato e degli strumenti finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Santosuosso Daniele Umberto.