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Caso FIAT >> la FIOM non firma il contratto collettivo pur avendo partecipato
alle trattative e quindi non possono formare r.s.a. e nel contempo non è più
possibile costituire r.s.u. perché FIAT è uscita da Confindustria >> alla luce di
ciò si sviluppa un contenzioso tra FIOM e FIAT poiché la FIOM sosteneva di
poter costituire r.s.a. avendo partecipato alle trattative pur avendo deciso di non
sottoscrivere quei contratti ritenendoli non vantaggiosi per i lavoratori >> la
questione viene portata davanti alla Corte Costituzionale >> Sentenza 31
Luglio 2013 n. 231 - Punti 6, 7 e 8
La CC afferma che la negazione alle organizzazioni sindacali non firmatarie di
contratti collettivi di formare rappresentanze sindacali aziendali è
incostituzionale. L'art. 19 primo comma lettera b è incostituzionale >> possono
costituire r.s.a. i sindacati che partecipano alle trattative e firmano il contratto
collettivo, ma anche i sindacati che hanno solo partecipato alle trattative
decidendo su libera scelta di non firmare il contratto collettivo.
In linea puramente teorica è possibile che all'interno della stessa azienda
coesistano r.s.a. e r.s.u.
Titolo III legge 300 del 1970:
Art. 20: diritto di assemblea >> le assemblee devono avere come argomento
materie di carattere sindacale e può essere autorizzata la presenza di soggetti
esterni al sindacato previo permesso del datore di lavoro.
Art. 26: raccolta di contributi e proselitismo (possibilità di svolgere attività in
azienda per avere più iscritti) >> ha applicazione generale, si applica a tutte le
organizzazioni sindacali ma l'attività di proselitismo non deve interferire con le
attività produttive dell'azienda.
Il legislatore del 1970 si pone il problema della titolarità dei diritti e l'effettività
dei diritti. 9
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Art. 28: repressione della condotta antisindacale >> procedimento che viene
introdotto con ricorso e che può avere come oggetto tutti i comportamenti che
mirano a danneggiare la libertà sindacale; anche comportamenti
apparentemente neutri del datore di lavoro possono essere tranquillamente
dedotti nell'art. 28. Il datore di lavoro non è soltanto la persona fisica ma
qualsiasi soggetto che all'interno dell'azienda esercita un potere datoriale. Non ci
sono comportamenti antisindacali tipizzabili a priori ma sono presenti due
fattispecie certificate dalla legge: mancato svolgimento del confronto sindacale
nell'ambito del trasferimento d'azienda e la violazione della parte obbligatoria del
contratto collettivo di lavoro. Ma in linea di massima sarà il giudice a
determinare i comportamenti antisindacali di volta in volta. Una condotta del
datore di lavoro può essere considerata plurioffensiva >> condotta che lede due
aspetti della libertà sindacale.
Legittima è l'opposizione NEL conflitto >> il datore di lavoro può non accettare
supinamente le decisioni sindacali.
Illegittima è l'opposizione AL conflitto >> il datore di lavoro non può opporsi al
conflitto.
Contratto collettivo nazionale di lavoro
Contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro che normalmente sono contratti collettivi per categoria.
La sua disciplina va declinata diversamente a seconda del periodo storico in cui
ci troviamo.
Un altro contratto e quello aziendale: parti collettive a livello sindacale e una
parte che è il datore di lavoro.
Dal 2012 la concertazione viene meno (governo Monti) poiché si è rivendicata
l'autonomia della politica rispetto alle parti sociali >> i confronti preliminari di
provvedimenti che riguardassero i lavoratori vengono meno.
Contenuto interno del contratto interno >> possono essere distinti in due parti:
parte obbligatoria >> ci sono le clausole contrattuali che regolano i
• rapporti tra le parti stipulanti >> durata del contratto, procedura di
rinnovo. Questa parte regola i rapporti tra le parti stipulanti e non
regolamenta i rapporti individuali di lavoro.
parte normativa >> i soggetti sindacali regolano le clausole i rapporti
• individuali di lavoro nel caso questi siano regolati da un contratto
collettivo. Disciplina le regole del rapporto individuale di lavoro.
I soggetti vincolati dal contratto collettivo >> dipende dal periodo storico; 4
tipologie di contratto collettivo con diversa efficacia:
contratto collettivo corporativo: regolato sia dalla legge 563 del 1926
• che dal codice civile >> è fonte del diritto in senso proprio ed ha una
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specifica disciplina legale (2067 - 2081 cc). Unica associazione legalmente
riconosciuta per ciascuna categoria.
contratto collettivo ex art. 39: efficacia erga omnes
• contratto collettivo ex legge Vigorelli (legge delega - il Parlamento
• delega il Governo): norme transitorie per garantire minimi di trattamento
ai lavoratori >> il governo è delegato a emanare leggi per il precedente
argomento nei confronti degli appartenenti ad una medesima categoria. Il
governo può emanare decreti legislativi che devono uniformarsi alle
clausole dei contratti stipulati fino alla legge Vigorelli. La legge ottiene
grande successo.
La CC con la sentenza del '62 n. 106 afferma che la legge Vigorelli è
legittima perché pur bypassando l'art. 39 della Cost. è legittima quando si
tratta di uno strumento provvisorio di tutela del lavoro in sostituzione
temporanea dei commi 2,3 e 4 dell'art. 39 Cost.; si dichiara illegittima la
legge 1027 del '60 (reiterazione della delega al governo di emanare
decreti legislativi che hanno come oggetto le clausole normative ed
economiche dei contratti collettivi) perché estende i campi di applicazione
della delega oltre il 1959 e toglie alla legge la caratteristica di
temporaneità e sostituzione. Se il meccanismo diventa reiterato di anno in
anno siamo in presenza di una violazione costituzionale. L'efficacia dei
commi 2,3 e 4 dell'art. 39 non può essere raggiunta da altri meccanismi
legislativi che non siano la Costituzione.
oggi siamo in presenza di un'unica tipologia di contratto collettivo
• >> contratto collettivo di diritto comune: oggetto di rielaborazione
della dottrina e della giurisprudenza su un aspetto fondamentale, cioè
l'efficacia giuridica non tanto del contratto collettivo ma con riferimento
alla parte normativa del contratto.
Teoria della procedimentalizzazione: teoria in base alla quale non sussiste una
violazione dell'art. 39 laddove il contratto aziendale non intervenga a regolare i
singoli rapporti di lavoro, ma costituisca un passaggio di una più ampia
procedura avviata dal datore di lavoro in abito della quale l'atto finale è un atto
unilaterale in esercizio dei poteri datoriali. L'accordo sindacale non incide sui
rapporti individuali di lavoro.
L'unico caso in cui la giurisprudenza tende ad affermare l'efficacia erga omnes
del contratto aziendale è il caso in cui il contratto aziendale sia stato firmato
dalla maggiorana delle rappresentanze sindacali unitarie >> le r.s.u. sono elette
a suffragio universale e quindi sono rappresentative di tutti i lavoratori e gli
effetti possono ricadere su tutta la compagine dei lavoratori indipendentemente
che siano iscritti o meno nelle rappresentanze sindacali.
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Deroga: una legge non viene applicata o viene disapplicata in luogo di un'altra
norma.
Inderogabilità in senso peggiorativo del contratto collettivo dal
contratto individuale >> se le parti durante la contrattazione individuale
dovessero prevedere un trattamento economico peggiore di quello previsto dal
contratto collettivo, vengono disapplicati gli accordi individuali e applicati quelli
del contratto collettivo.
Rapporto tra legge e contratto individuali >> sono ammesse deroghe in senso
migliorativo e non in senso peggiorativo >> criterio del cumulo: si confrontano
singole cause della legge e del contratto individuale così che si consideri il
trattamento migliore dei due (il lavoratore cumula i trattamenti migliori clausola
per clausola).
Rapporto tra legge e contratto collettivo:
i rapporti individuali di lavoro trovano la loro fonte sostanziale di disciplina tanto
nel contratto collettivo quanto nella legge. E' pertanto di notevole importanza
analizzare il rapporto intercorrente tra l'autonomia collettiva e la legge. In virtù
del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, occorre precisare
come la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente
subordinata alla legge. Il trattamento previsto dalle norme aventi forza di
legge può essere derogato dalle clausole contenute nei contratti collettivi di
lavoro, solo in senso più favorevole al lavoratore. Invero, alla norma legale
spetta il compito di fissare il trattamento minimo inderogabile a favore
del prestatore di lavoro, mentre quella convenzionale può ampliare in senso
migliorativo le soglie di tutela oppure disciplinare le materie riservate alla
competenza della contrattazione collettiva. Da quanto finora detto, consegue
come necessario corollario che le clausole dei contratti collettivi che si
rivelassero peggiorative rispetto al trattamento minimo legale devono essere
considerate nulle in virtù dell'articolo 1418, comma I, codice civile. Pertanto, in
caso di conflitto tra le due fonti, la legge continua a prevalere sul
contratto collettivo, salvo che il contratto introduca un trattamento
migliorativo a favore dei lavoratori rispetto a quello previsto dalla
legge.
Contratti collettivi di diverso livello: i contratti collettivi sono quasi sempre
contratti a termine (fino al 2010 a 4 anni, dal 2011 fino a 3 anni) >> allo spirare
del termine il contratto collettivo dovrebbe perdere ogni efficacia ma ci sono
clausole di ultrattività >> il contratto rimane in vigore fino al momento che
venga sostituito da un altro contratto. Non esiste un diritto alla conservazione
nel nuovo contratto collettivo delle contrattazioni presenti del contratto
precedente >> il contratto nuovo può disporre in maniera peggiorativa rispetto
a quello precedente. Diritti acquisiti: diritti entrati a far parte del patrimonio
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individuale del lavoratore (il contratto bancario prevedeva 15 mensilità, un