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Diritto del lavoro
diritto sindacale: rapporti tendenzialmente collettivi (organizzazioni degli
• imprenditori o lavoratori)
diritto del rapporto individuale del lavoro: disciplina il rapporto
• contrattuale che intercorre tra il singolo e il datore di lavoro (rapporti di
lavoro di carattere subordinato)
diritto della previdenza sociale: si occupa degli strumenti di tutela del
• lavoratore durante il rapporto di lavoro o al termine dell'attività lavorativa
(questione pensionistica)
DIRITTO SINDACALE
L'aspetto rilevante del diritto sindacale è la carenza di fonti normative in senso
tecnico >> nel diritto sindacale si scontrano, e non sono conciliabili molte volte,
il principio dell'efficacia tecnico-giuridica e il principio dell'effettività ovvero il
piano fattuale >> i contratti collettivi nazionali di lavoro sono atti puramente
privati dal punto di vista tecnico (è un semplice contratto tra privati), se però ci
rifacciamo all'ambito sindacale questi contratti svolgono un ruolo talmente
rilevante da risultare fondamentali per la formazione al di fuori della legge di
regole che disciplinano, per esempio, il rapporto di lavoro.
Il legislatore non interviene a dare una disciplina puntuale del fenomeno
sindacale e di come regolare le relazioni >> cause tra FIOM e FIAT
Convenzioni internazionali del lavoro della seconda metà del '800 che regolano
in modo molto limitato i rapporti sindacali.
Carta dei diritti fondamentali dell'uomo: libertà di riunione e d’associazione e i
diritti d’azione e negoziazione collettiva consentono per i lavoratori di costruire
appunto organizzazioni di tutela.
La Costituzione italiana all'art. 1 afferma che la Repubblica è fondata sul lavoro,
ma gli articoli dal 35 al 40 (rapporti economici) regolano le 3 branche del diritto
del lavoro elencati in precedenza >> 35, 36, 37: del rapporto individuale; 38:
della previdenza sociale; 39, 40: regolano il fenomeno sindacale. Questi ultimi
sono importanti, poiché il legislatore si "astiene" dal regolare con norme
l'argomento sindacale e si lascia l'interpretazione alla giurisprudenza. L'art. 117
della Cost. genera alcuni problemi poiché inserisce le competenze legislative per
specifiche regioni che nella materia del diritto del lavoro creano confusione. Di
competenza esclusiva dello stato vi è l'ordinamento civile, mentre in materia
condivisa tra stato e regioni c'è la tutela e sicurezza del lavoro.
Il legislatore interviene in materia sindacale molto sporadicamente.
I tre interventi legislativi fondamentali:
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20 maggio 1970 n. 300: statuto dei lavoratori >> primo atto legislativo
• che regola solo una parte minimale della materia sindacale
Legge 146 del 1990: legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali,
• viene emanata con l'approssimarsi dei mondiali 1990 per garantire che la
manifestazione si svolga senza scioperi
art. 8 della legge n. 148 del 2011: costituirà una chiave di volta perché
• stravolge una serie di principi consolidati nel diritto del lavoro >>
consente ai contratti aziendali di derogare contratti nazionali di lavoro
Per il resto, il fenomeno sindacale è regolato da alcune norme del codice civile e
dagli articoli 39 e 40 della Cost.
Legislazione contrattata o legislazione negoziata: si parla di leggi che sono
uguali a qualsiasi altra legge, ma diverse dal punto di vista sindacale.
La concertazione è diversa dalla contrattazione, la prima è trilaterale: una parte
è costituita da rappresentanti di sindacati, una parte da datori di lavoro e infine
una parte da rappresentanti dello Stato. La seconda ha rapporti di carattere
bilaterale: contratti collettivi, contratti aziendali.
La legge 563 del 1926 contiene la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di
lavoro >> prevede una pubblicizzazione dell'ordinamento sindacale, si prevede
all'art. 4 che il riconoscimento delle associazioni sindacali ha luogo con decreto
reale su proposta del ministro competente. Le associazioni legalmente
riconosciute hanno potere di rappresentanza nei confronti di questi lavoratori.
Possono imporre a tutti i datori di lavoro un contributo annuo di iscrizione e
hanno il potere di stipulare contratti di lavoro collettivi.
Art. 3 comma 3 >> ci può essere solo una associazione per una categoria di
lavoratori.
Le organizzazioni sindacali così sono totalmente soggette al potere pubblico. Il
codice penale Rocco del 1930 vieta lo sciopero e così viene totalmente negata la
possibilità del conflitto tra parti sociali che hanno interessi di natura differente.
Nello stato corporativo fascista si riconosce una sola associazione sindacale per
categoria di lavoratori >> i contratti di lavoro corporativi stipulati dalle
associazioni sindacali riconosciute sono efficaci per tutti i datori di lavoro e tutti i
lavoratori.
Il codice civile del 1942 recepisce questa disciplina. Da art 2067 a 2081 >>
disciplina legale del contratto collettivo >> questi articoli sono ritenuti applicabili
solo ed esclusivamente ai contratti di lavoro collettivi corporativi >> non sono
ritenuti applicabili ai contratti di lavoro collettivi oggi stipulati.
Tutta la disciplina deve essere reinterpretata dopo l'avvento della Costituzione.
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Il fatto che un solo sindacato potesse essere riconosciuto negava il pluralismo
sindacale.
L'art. 39 comma 1 della Costituzione può essere letto come la reazione del
sistema democratico rispetto al precedente sistema >> è una norma che
immediatamente consente la libertà sindacale e si tratta di principi contrapposti
rispetto alla legge 563 del 1926. In questo caso si riconosce un diritto soggettivo
pubblico di libertà di associazione sindacale >> è un diritto soggettivo che opera
tanto verso i pubblici poteri tanto nei rapporti intersoggettivi privati (rapporti tra
datori di lavoro e lavoratori)>> ritiene lecita l'attività sindacale. La Costituzione
italiana opera secondo il concetto del bilanciamento degli interessi. La libertà di
organizzazione sindacale non deve interferire con il normale svolgimento delle
attività produttive.
Fino al 1970 la libertà sindacale fatica a superare i cancelli della fabbrica >> si
svolgono manifestazioni ma all'interno dei luoghi di lavoro questa libertà fatica
ad affermarsi
La legge 300 del 1970 prevede una disciplina specifica della libertà sindacale
Titolo II: della libertà sindacale >> si esplica qui l'art. 39 della Costituzione >>
si applica a tutti i posti di lavoro pubblici o privati, mira a garantire la libertà
sindacale dei singoli posti di lavoro, ma impone al datore di lavoro solo obblighi
di astensione >> gli impone esclusivamente di non adottare dei comportamenti
lesivi della libertà sindacale.
Titolo III: della attività sindacale >> hanno un'applicazione limitata alle unità
produttive con più di 15 dipendenti.
Il Titolo II ha un'applicazione generalizzata, mentre il Titolo III ha
un'applicazione limitata e si impongono al datore di lavoro oneri più consistenti.
Esegesi Titolo II legge 300
art. 14: si sancisce che la libertà sindacale è garantita >> non si è obbligati
all'iscrizione
art. 15: commina la più grave delle sanzioni (nullità dell'atto) a quegli atti
datoriali che utilizzino al fine di licenziare o assumere un lavoratore >> se un
datore di lavoro licenzia un lavoratore in quanto sindacalizzato, questo atto è
radicalmente nullo, come se non fosse mai avvenuto e ciò comporta il ripristino
della situazione precedente >> la norma impone di considerare la situazione
sindacale del lavoratore come neutra, il datore di lavoro è libero di organizzare
l'impresa come vuole ma deve licenziare il lavoratore con giusta causa
(imperizia) e l'elemento sindacale è un elemento neutro.
art. 16: vieta i trattamenti economici collettivi discriminatori >> il datore di
lavoro non potrà riconoscere un aumento di stipendio ai lavoratori non iscritti al
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sindacato o che non scioperano >> l'affiliazione sindacale è anche qui un
elemento neutro
art. 17: si riferisce ai sindacati di comodo detti anche gialli >> la norma impone
al datore di lavoro di astenersi di sostenere o agevolare determinate associazioni
sindacali
Caratteristiche:
Pluralismo delle associazioni sindacali
• Riconoscimento conflitto d'interessi tra datore di lavoro e lavoratori
• Riconoscimento delle organizzazioni sindacali di carattere privatistico
•
Cesura molto forte con il precedente ordinamento.
L'art. 39 definisce un'attività come "sindacale" >> sono stati individuati gli
aspetti che spiegano che cosa è "sindacale":
1. Profilo teleologico (il fine di un'azione): autotutela di interessi di carattere
collettivo connessi a relazioni giuridiche legati all'attività di lavoro >> se
un lavoratore chiede al datore di lavoro un aumento e non viene
concesso, il lavoratore se sciopera non può farlo in nome del sindacato
2. Profilo modale (modi attraverso i quali si fa valere l'attività sindacale):
sciopero, manifestazioni, stipula di contratti lavorativi
3. Profilo che fa riferimento al fatto che un'attività sindacale deve avere ad
oggetto l'autotutela dei lavoratori o delle loro immediate rappresentanze
>> uno sciopero deve avere d oggetto questioni che riguardano i
lavoratori o loro immediate rappresentanze
4. Profilo strutturale >> due tesi separate:
una tesi afferma che ci deve essere una pluralità di soggetti
o un'altra tesi ritiene che in particolarissimi casi anche un solo
o lavoratore può esercitare attività sindacale
A quali soggetti è rivolta la libertà sindacale? A tutti i lavoratori, sia pubblici che
privati >> i lavoratori parasubordinati (lavoratori a progetto)? Sono considerati
lavoratori autonomi, tuttavia il lavoratore autonomo e il lavoratore
parasubordinato sono disciplinati in modo differente >> per particolari forme di
lavoro autonomo (lavoratori a progetto >> lavoratore parasubordinato) è
riconoscibile la libertà sindacale per il lavoratore perché versa in condizione di
debolezza contrattuale e quindi gli si è voluto riconoscere una forma di tutela.
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Ai militari sono vietate le forme di organizzazioni sindacali, alla polizia di stato
invece sono concesse ma con particolari limitazioni alle forme di manifestazione.
Uno degli strumenti tipici dell'espressione dell'attività sindacale è la coalizione
sindacale per la tutela di interessi collettivi >> nella relazione tra datore
di lavoro e lavoratore singolo il rapporto è fortemente sbilanciato, la coalizione
sindacale serve a riequilibrare il rapporto >> la contrattazione collettiva nasce
perché i lavoratori appaiano come un gruppo unito (forma di non concorrenza
tra lavoratori).
La contrattazione collettiva è efficace se riesce a raggiungere un livello di
efficacia giuridica generalizzato >> efficacia erga omnes
Nel 1946 le forze che hanno dato vita al Comitato di Liberazione Nazionale che
ha dato vita alla Resistenza pensano alla ricostituzione dell'associazione
sindacale (CGIL) >> La DC e le forze comuniste fanno scindere la CGIL
(comunisti) in CISL (democristiani) e UIL (socialisti).
L'art. 39 comma 2: unico obbligo >> registrazione
Questo articolo è stato pensato per un sindacato unitario, ma dopo il '48 si trova
in una situazione di spaccatura tra i diversi sindacati. Nel '48 vince il blocco
politico che fa riferimento agli Stati Uniti (Democrazia Cristiana) ma nelle
organizzazioni sindacali prevale il blocco di sinistra che fa riferimento al
comunismo.
Oggi i contratti collettivi non hanno più efficacia erga omnes.
Struttura organizzazioni sindacali
Le nostre organizzazioni sindacali si basano sulla "categoria volontaristica", cioè
sono le stesse parti a definire l'ambito di riferimento della contrattazione
collettiva (agli albori della telefonia cellulare le im
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