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Diritto del lavoro

diritto sindacale: rapporti tendenzialmente collettivi (organizzazioni degli

• imprenditori o lavoratori)

diritto del rapporto individuale del lavoro: disciplina il rapporto

• contrattuale che intercorre tra il singolo e il datore di lavoro (rapporti di

lavoro di carattere subordinato)

diritto della previdenza sociale: si occupa degli strumenti di tutela del

• lavoratore durante il rapporto di lavoro o al termine dell'attività lavorativa

(questione pensionistica)

DIRITTO SINDACALE

L'aspetto rilevante del diritto sindacale è la carenza di fonti normative in senso

tecnico >> nel diritto sindacale si scontrano, e non sono conciliabili molte volte,

il principio dell'efficacia tecnico-giuridica e il principio dell'effettività ovvero il

piano fattuale >> i contratti collettivi nazionali di lavoro sono atti puramente

privati dal punto di vista tecnico (è un semplice contratto tra privati), se però ci

rifacciamo all'ambito sindacale questi contratti svolgono un ruolo talmente

rilevante da risultare fondamentali per la formazione al di fuori della legge di

regole che disciplinano, per esempio, il rapporto di lavoro.

Il legislatore non interviene a dare una disciplina puntuale del fenomeno

sindacale e di come regolare le relazioni >> cause tra FIOM e FIAT

Convenzioni internazionali del lavoro della seconda metà del '800 che regolano

in modo molto limitato i rapporti sindacali.

Carta dei diritti fondamentali dell'uomo: libertà di riunione e d’associazione e i

diritti d’azione e negoziazione collettiva consentono per i lavoratori di costruire

appunto organizzazioni di tutela.

La Costituzione italiana all'art. 1 afferma che la Repubblica è fondata sul lavoro,

ma gli articoli dal 35 al 40 (rapporti economici) regolano le 3 branche del diritto

del lavoro elencati in precedenza >> 35, 36, 37: del rapporto individuale; 38:

della previdenza sociale; 39, 40: regolano il fenomeno sindacale. Questi ultimi

sono importanti, poiché il legislatore si "astiene" dal regolare con norme

l'argomento sindacale e si lascia l'interpretazione alla giurisprudenza. L'art. 117

della Cost. genera alcuni problemi poiché inserisce le competenze legislative per

specifiche regioni che nella materia del diritto del lavoro creano confusione. Di

competenza esclusiva dello stato vi è l'ordinamento civile, mentre in materia

condivisa tra stato e regioni c'è la tutela e sicurezza del lavoro.

Il legislatore interviene in materia sindacale molto sporadicamente.

I tre interventi legislativi fondamentali:

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20 maggio 1970 n. 300: statuto dei lavoratori >> primo atto legislativo

• che regola solo una parte minimale della materia sindacale

Legge 146 del 1990: legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali,

• viene emanata con l'approssimarsi dei mondiali 1990 per garantire che la

manifestazione si svolga senza scioperi

art. 8 della legge n. 148 del 2011: costituirà una chiave di volta perché

• stravolge una serie di principi consolidati nel diritto del lavoro >>

consente ai contratti aziendali di derogare contratti nazionali di lavoro

Per il resto, il fenomeno sindacale è regolato da alcune norme del codice civile e

dagli articoli 39 e 40 della Cost.

Legislazione contrattata o legislazione negoziata: si parla di leggi che sono

uguali a qualsiasi altra legge, ma diverse dal punto di vista sindacale.

La concertazione è diversa dalla contrattazione, la prima è trilaterale: una parte

è costituita da rappresentanti di sindacati, una parte da datori di lavoro e infine

una parte da rappresentanti dello Stato. La seconda ha rapporti di carattere

bilaterale: contratti collettivi, contratti aziendali.

La legge 563 del 1926 contiene la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di

lavoro >> prevede una pubblicizzazione dell'ordinamento sindacale, si prevede

all'art. 4 che il riconoscimento delle associazioni sindacali ha luogo con decreto

reale su proposta del ministro competente. Le associazioni legalmente

riconosciute hanno potere di rappresentanza nei confronti di questi lavoratori.

Possono imporre a tutti i datori di lavoro un contributo annuo di iscrizione e

hanno il potere di stipulare contratti di lavoro collettivi.

Art. 3 comma 3 >> ci può essere solo una associazione per una categoria di

lavoratori.

Le organizzazioni sindacali così sono totalmente soggette al potere pubblico. Il

codice penale Rocco del 1930 vieta lo sciopero e così viene totalmente negata la

possibilità del conflitto tra parti sociali che hanno interessi di natura differente.

Nello stato corporativo fascista si riconosce una sola associazione sindacale per

categoria di lavoratori >> i contratti di lavoro corporativi stipulati dalle

associazioni sindacali riconosciute sono efficaci per tutti i datori di lavoro e tutti i

lavoratori.

Il codice civile del 1942 recepisce questa disciplina. Da art 2067 a 2081 >>

disciplina legale del contratto collettivo >> questi articoli sono ritenuti applicabili

solo ed esclusivamente ai contratti di lavoro collettivi corporativi >> non sono

ritenuti applicabili ai contratti di lavoro collettivi oggi stipulati.

Tutta la disciplina deve essere reinterpretata dopo l'avvento della Costituzione.

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Il fatto che un solo sindacato potesse essere riconosciuto negava il pluralismo

sindacale.

L'art. 39 comma 1 della Costituzione può essere letto come la reazione del

sistema democratico rispetto al precedente sistema >> è una norma che

immediatamente consente la libertà sindacale e si tratta di principi contrapposti

rispetto alla legge 563 del 1926. In questo caso si riconosce un diritto soggettivo

pubblico di libertà di associazione sindacale >> è un diritto soggettivo che opera

tanto verso i pubblici poteri tanto nei rapporti intersoggettivi privati (rapporti tra

datori di lavoro e lavoratori)>> ritiene lecita l'attività sindacale. La Costituzione

italiana opera secondo il concetto del bilanciamento degli interessi. La libertà di

organizzazione sindacale non deve interferire con il normale svolgimento delle

attività produttive.

Fino al 1970 la libertà sindacale fatica a superare i cancelli della fabbrica >> si

svolgono manifestazioni ma all'interno dei luoghi di lavoro questa libertà fatica

ad affermarsi

La legge 300 del 1970 prevede una disciplina specifica della libertà sindacale

Titolo II: della libertà sindacale >> si esplica qui l'art. 39 della Costituzione >>

si applica a tutti i posti di lavoro pubblici o privati, mira a garantire la libertà

sindacale dei singoli posti di lavoro, ma impone al datore di lavoro solo obblighi

di astensione >> gli impone esclusivamente di non adottare dei comportamenti

lesivi della libertà sindacale.

Titolo III: della attività sindacale >> hanno un'applicazione limitata alle unità

produttive con più di 15 dipendenti.

Il Titolo II ha un'applicazione generalizzata, mentre il Titolo III ha

un'applicazione limitata e si impongono al datore di lavoro oneri più consistenti.

Esegesi Titolo II legge 300

art. 14: si sancisce che la libertà sindacale è garantita >> non si è obbligati

all'iscrizione

art. 15: commina la più grave delle sanzioni (nullità dell'atto) a quegli atti

datoriali che utilizzino al fine di licenziare o assumere un lavoratore >> se un

datore di lavoro licenzia un lavoratore in quanto sindacalizzato, questo atto è

radicalmente nullo, come se non fosse mai avvenuto e ciò comporta il ripristino

della situazione precedente >> la norma impone di considerare la situazione

sindacale del lavoratore come neutra, il datore di lavoro è libero di organizzare

l'impresa come vuole ma deve licenziare il lavoratore con giusta causa

(imperizia) e l'elemento sindacale è un elemento neutro.

art. 16: vieta i trattamenti economici collettivi discriminatori >> il datore di

lavoro non potrà riconoscere un aumento di stipendio ai lavoratori non iscritti al

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sindacato o che non scioperano >> l'affiliazione sindacale è anche qui un

elemento neutro

art. 17: si riferisce ai sindacati di comodo detti anche gialli >> la norma impone

al datore di lavoro di astenersi di sostenere o agevolare determinate associazioni

sindacali

Caratteristiche:

Pluralismo delle associazioni sindacali

• Riconoscimento conflitto d'interessi tra datore di lavoro e lavoratori

• Riconoscimento delle organizzazioni sindacali di carattere privatistico

Cesura molto forte con il precedente ordinamento.

L'art. 39 definisce un'attività come "sindacale" >> sono stati individuati gli

aspetti che spiegano che cosa è "sindacale":

1. Profilo teleologico (il fine di un'azione): autotutela di interessi di carattere

collettivo connessi a relazioni giuridiche legati all'attività di lavoro >> se

un lavoratore chiede al datore di lavoro un aumento e non viene

concesso, il lavoratore se sciopera non può farlo in nome del sindacato

2. Profilo modale (modi attraverso i quali si fa valere l'attività sindacale):

sciopero, manifestazioni, stipula di contratti lavorativi

3. Profilo che fa riferimento al fatto che un'attività sindacale deve avere ad

oggetto l'autotutela dei lavoratori o delle loro immediate rappresentanze

>> uno sciopero deve avere d oggetto questioni che riguardano i

lavoratori o loro immediate rappresentanze

4. Profilo strutturale >> due tesi separate:

una tesi afferma che ci deve essere una pluralità di soggetti

o un'altra tesi ritiene che in particolarissimi casi anche un solo

o lavoratore può esercitare attività sindacale

A quali soggetti è rivolta la libertà sindacale? A tutti i lavoratori, sia pubblici che

privati >> i lavoratori parasubordinati (lavoratori a progetto)? Sono considerati

lavoratori autonomi, tuttavia il lavoratore autonomo e il lavoratore

parasubordinato sono disciplinati in modo differente >> per particolari forme di

lavoro autonomo (lavoratori a progetto >> lavoratore parasubordinato) è

riconoscibile la libertà sindacale per il lavoratore perché versa in condizione di

debolezza contrattuale e quindi gli si è voluto riconoscere una forma di tutela.

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Ai militari sono vietate le forme di organizzazioni sindacali, alla polizia di stato

invece sono concesse ma con particolari limitazioni alle forme di manifestazione.

Uno degli strumenti tipici dell'espressione dell'attività sindacale è la coalizione

sindacale per la tutela di interessi collettivi >> nella relazione tra datore

di lavoro e lavoratore singolo il rapporto è fortemente sbilanciato, la coalizione

sindacale serve a riequilibrare il rapporto >> la contrattazione collettiva nasce

perché i lavoratori appaiano come un gruppo unito (forma di non concorrenza

tra lavoratori).

La contrattazione collettiva è efficace se riesce a raggiungere un livello di

efficacia giuridica generalizzato >> efficacia erga omnes

Nel 1946 le forze che hanno dato vita al Comitato di Liberazione Nazionale che

ha dato vita alla Resistenza pensano alla ricostituzione dell'associazione

sindacale (CGIL) >> La DC e le forze comuniste fanno scindere la CGIL

(comunisti) in CISL (democristiani) e UIL (socialisti).

L'art. 39 comma 2: unico obbligo >> registrazione

Questo articolo è stato pensato per un sindacato unitario, ma dopo il '48 si trova

in una situazione di spaccatura tra i diversi sindacati. Nel '48 vince il blocco

politico che fa riferimento agli Stati Uniti (Democrazia Cristiana) ma nelle

organizzazioni sindacali prevale il blocco di sinistra che fa riferimento al

comunismo.

Oggi i contratti collettivi non hanno più efficacia erga omnes.

Struttura organizzazioni sindacali

Le nostre organizzazioni sindacali si basano sulla "categoria volontaristica", cioè

sono le stesse parti a definire l'ambito di riferimento della contrattazione

collettiva (agli albori della telefonia cellulare le im

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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