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Valore del lavoro

Diritto romano: il lavoro era ritenuto una pena, una condanna. L'uomo libero era quello che non lavorava.

Economia feudale: passaggio dalla schiavitù alla servitù.

Economia mercantile: il lavoro comincia a essere importante, si parla del lavoro autonomo dell'artigiano.

Economia industriale: gli artigiani entrano nelle fabbriche, lavoro subordinato.

Con le costituzioni moderne, nel 1948 il lavoro viene elevato a valore di libertà; il lavoro, anche nella Costituzione, viene considerato un diritto sociale di cittadinanza, un modo per partecipare alla società, uno strumento per la realizzazione della persona.

Si desidera un lavoro subordinato, perché più tutelato e garantito; a tempo indeterminato deve essere tale per avere una retribuzione sufficiente da permettere un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e per la sua famiglia.

Esiste un modello socioatipico di lavoro, cioè il lavoro subordinato a tempo indeterminato presso un unico datore e a tempo pieno, tipico di un'economia industriale.

In un'economia post-industriale, con diverse esigenze organizzative, si alimenta la creazione di leggi che introducono nel nostro ordinamento contratti atipici, contratti che hanno dei tratti di disciplina diversi dallo standard. L'aspetto più importante di diversità è l'aumento del contratto a scadenza.

  • Contratto di lavoro a termine: ci sono 3 apprendistato, il vecchio CFL (contratto formazione lavoro) e il contratto di inserimento.
  • Il contratto di lavoro somministrato (contratto di lavoro interinale): dipendenza da due datori, agenzia che ti manda dall'utilizzatore.
  • Tempo parziale: lavoro ripartito (job sharing), lavoro intermittente o lavoro a chiamata (job on call).

Rispetto all'Europa siamo sotto la media nell'uso di questi contratti. In Italia esistono troppi lavori non subordinati, quindi autonomi, e c'è il sospetto che alcuni contratti di lavoro autonomo, ad es. le co.co.co., nascondano un rapporto di lavoro subordinato.

La peculiarità e l'ambiguità del diritto del lavoro

Il rapporto di lavoro nasce da un contratto individuale di lavoro ed è un contratto di scambio: il lavoratore dà la prestazione lavorativa e il datore la retribuzione (sinallagmatico). Il contratto presuppone la parità dei soggetti contraenti, presuppone che abbiano la stessa forza negoziale, ma non è così.

Per riequilibrare le posizioni c'è il diritto del lavoro, quindi lo scopo è quello di riportare alla pari le posizioni negoziali; per questo vengono posti dei limiti ai poteri del datore. Il diritto del lavoro può essere chiamato diritto diseguale perché favorisce il lavoratore ed è questa la peculiarità.

L'ambiguità è che, nello stesso tempo, il diritto del lavoro attribuisce al datore poteri che sono eccezionali rispetto al diritto privato dei contratti: in un certo senso legittima il rapporto del potere.

Com'è nato e cresciuto

Il diritto del lavoro è figlio della rivoluzione industriale.

Il diritto sindacale ha posto dei divieti di costituire delle coalizioni di lavoratori e il divieto di azione di lotta, cioè lo sciopero era reato. Per quanto riguarda il rapporto di lavoro c'è un astensionismo legislativo perché?

L'economia liberale, ispirata al principio “laissez-faire”, quindi anche nel mercato del lavoro lascia che il costo del lavoro sia individuato liberamente dall'incontro tra domanda e offerta. Questo creava condizioni di sfruttamento; allora il legislatore emana delle leggi, legislazione sociale, di tutela della salute dei lavoratori più deboli, cioè donne e bambini. Quindi si formano dei vincoli allo sfruttamento delle donne e dei bambini, inoltre questi ultimi costavano la metà. Per l'altra forza lavoro non c'era nessuna legge. Nel c.c. del 1865 c'era una norma che regolava il contratto di locazione di opera, cioè di energia lavorativa; per regolamentare il lavoro si usava questa legge.

Verso la fine dell'800 si costituiscono dei particolari collegi di probiviri, formati da una magistratura non togata, con il compito di fissare le prime regole in materia di diritto del lavoro. Usano il contratto di equità, prima fonte del diritto del lavoro, quindi le prime regole sono create sviluppando il concetto di equità: regole del riposo settimanale, preavviso del licenziamento. Il problema sta nel fatto che i collegi non sono diffusi in tutto il territorio, quindi queste regole risultano deboli.

La previdenza sociale nasce applicando le regole contrattuali sulle assicurazioni; nel 1898 nasce la prima assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Inizi del 900, periodo fascista (1920-1945): interviene in maniera pesante in tema di diritto sindacale, creando il diritto corporativo, cioè si ammette il sindacato ma esiste un solo sindacato, che diventa un organo dello Stato, quindi sul sindacato c'è il controllo da parte del regime. Il sindacato poteva firmare dei contratti collettivi, corporativi, validi erga omnes, cioè vincolanti per tutti i lavoratori e datori iscritti o non iscritti al sindacato, cioè contratti che appartengono alle norme corporative, contratti che hanno la stessa forza della legge. Inoltre si considera reato lo sciopero e la serrata (codice penale Rocco 1930).

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Rapporto di lavoro

Nel 1920 c'è la battaglia per le 8 ore al giorno di lavoro, che trova attuazione nel regio decreto n. 692 del 1923, rimasto in vigore per 80 anni, cambiato solo nel 2003. Questa legge dava equilibrio tra tutela del lavoratore e esigenze del datore, era una legge neutra non influenzata dal regime.

Nel 1924 è stata emanata una grande legge, la legge sull'impiego privato, che tutela solo l'impiego privato e dentro questa legge c'è l'ideologia di separare la classe dei lavoratori distinguendo tra lavoro pubblico e privato; in questa fase il lavoro pubblico viene consegnato al diritto pubblico, invece il lavoro privato viene ricondotto alle regole del diritto privato, diritto civile. Inoltre, all'interno del lavoro privato c'è un'altra separazione tra operaie e impiegati, e la legge prevede tutele solo per gli impiegati.

L'intervento più significativo in materia di rapporto di lavoro lo si ha con l'emanazione del c.c. del 1942. Il c.c. dedica un intero libro, quinto, al lavoro, dove all'interno di questo ci si preoccupa di regolamentare non solo il lavoro dei lavoratori sia subordinati che autonomi, ma anche il lavoro dell'imprenditore privato; vengono messi sullo stesso piano e questo si nota nell'art. 2118, recesso libero, cioè mandar via senza motivi.

  • Recesso: licenziamento, recesso del datore.
  • Dimissioni, recesso del lavoratore.

Viene messo sullo stesso piano sia il licenziamento che le dimissioni. Una parità formale tra i due soggetti.

L'art. 2104 ha in mente una società in cui i datori e lavoratori collaborino per un fine comune, cioè lo scopo è quello dell'interesse superiore della produzione nazionale, questo spiega anche perché lo sciopero non si poteva fare. Il legislatore ignora il fatto che ci sia un conflitto tra datore e lavoratore.

Il c.c. dà più poteri al datore: es. art. 2086, l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Art. 2104 dice che il lavoratore deve essere diligente e deve osservare le disposizioni del datore. Art. 2094 dice che il lavoratore è in una posizione di subordinazione, cioè di una soggezione tecnico-giuridica.

Il c.c. ha incorporato il diritto del lavoro nel sistema del diritto privato.

Dalla caduta del fascismo alla Costituzione

Nel 45-48 c'è la caduta del fascismo, l'approvazione della Costituzione, c'è stato un periodo transitorio. Si è scelta una soluzione morbida: cancellare tutti gli organi del sistema fascista, però lasciare in vigore tutte le norme sin qui maturate, c.c. e c.p.

Emanazione Costituzione. Cambia tutto già osservando l'art. 1. Il lavoro diventa il pilastro della nostra Repubblica, di conseguenza il diritto del lavoro diventa più importante degli altri diritti.

Art. 4: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, s'impegna a promuovere le condizioni materiali che rendano effettivo questo diritto. Il lavoro oltre che un diritto è anche un dovere.

Art. 3 è molto importante, è dedicato all'uguaglianza: il primo comma si occupa dell'uguaglianza formale e il secondo comma si occupa dell'uguaglianza sostanziale.

  • 1° comma dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, questo è un vincolo per il legislatore, un vincolo di trattare in modo uguale situazioni uguali, significa che se le situazioni sono diverse devono essere trattate in modo diverso.
  • 2° comma dice che bisogna fare di più, bisogna eliminare gli ostacoli che di fatto limitano l'eguaglianza e la libertà, quindi bisogna permettere a tutti i lavoratori di partecipare all'organizzazione politico economica sociale, vuol dire che in una realtà in cui ci sono delle diseguaglianze di fatto il legislatore deve dare di più al lavoratore perché è in svantaggio rispetto al datore. L'eguaglianza sostanziale è uno strumento per dare di più finché saranno eliminate le diseguaglianze, trattare in modo diverso per fare sì che ci sia un'eguaglianza sostanziale.

Titolo 3, scritto nel 1948, si apre con l'art. 35 che proclama l'obiettivo di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Quale lavoro? Non in senso ampio, quindi non quello del datore.

Art. 41 afferma il principio di libertà di iniziativa economica, qui si parla del datore e non si parla di tutela ma di libertà, non c'è bisogno di proteggere il datore; questa libertà non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, non può svolgersi in maniera da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana. Art. 35: la lettura classica è stata questa, tutela il lavoro subordinato.

Cambiamento diritto sindacale. È riconosciuto lo sciopero come diritto dei lavoratori, la Costituzione è consapevole che c'è un conflitto tra capitale e lavoro: art. 40 e 39 riconoscono la libertà sindacale senza controlli da parte dello Stato.

Le vecchie norme del c.c. e c.p., le leggi sul lavoro privato ecc.: la scelta è stata di mantenerle in vigore, si è creato un organo, la Corte costituzionale, con il compito di adattare il vecchio diritto ai nuovi principi costituzionali, rendere compatibili con i valori e principi costituzionali. Quindi il vecchio diritto resta e dà un'idea della formazione alluvionale del nostro diritto del lavoro.

Articoli importanti della Costituzione

Art. 36 della Costituzione

Art. 36 della Costituzione, in particolare il 1° comma si occupa delle retribuzioni riconoscendo che il lavoratore subordinato ha diritto a una retribuzione che deve essere proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Qui troviamo il principio di proporzionalità, socialismo comunismo, e un principio di sufficienza, proviene dal mondo cattolico.

2° comma: tempo di lavoro.

3° comma: tempo di non lavoro, riconoscendo che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, ed anche a ferie annuali retribuite, e il lavoratore non può rinunciare a questi diritti.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39 e 40

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Tutti questi articoli vanno letti tenendo conto delle pari opportunità.

Diritto del lavoro post-costituzionale

Diritto del lavoro post-costituzionale, ovvero il nostro.

Anche dopo la Costituzione si è scelto di tenere i vecchi libri, c.c. ecc., e ripulirli delle “cose” fasciste.

Fase paternalistico-individualista

Il legislatore si è preoccupato di tutelare il singolo lavoratore e non la collettività.

Leggi sul mercato del lavoro: legge 264/1949, legge Fanfani, pone la disciplina del collocamento, incontro tra domanda e offerta; nel 1960, legge 1369, legge contro il caporalato, vietava l'intermediazione di manodopera; 1962, legge 230, legge per ridurre il lavoro a termine. La legge sui licenziamenti individuali, legge 604 del 1966.

1968, autunno caldo, scioperi, lotte, periodo che ha portato all'emanazione della …, ovvero lo Statuto dei diritti dei lavoratori.

Fase garantista promozionale

Limiti più forti ai poteri del datore di lavoro, inderogabili: nemmeno il lavoratore può rinunciare a queste tutele. Ha come ricaduta una rigidità della Costituzione. Legge 300/1970.

L'art. 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori prevede la tutela contro i licenziamenti individuali illegittimi, pone delle sanzioni per il datore che sbaglia nell'effettuare un licenziamento.

Promozionale perché lo Statuto promuove la presenza del sindacato in azienda, cioè di un contropotere in azienda. Nel 1970 lo Statuto ha fatto entrare nelle fabbriche i principi e i valori costituzionali.

Lo Statuto prevede delle tutele forti, ma le prevede per il lavoratore classico, a tempo pieno, a tempo indeterminato e soprattutto quelli che fanno parte delle unità produttive aziendali medio-grandi. Restano fuori dalle tutele dello Statuto tutti i dipendenti delle piccole imprese, si disinteressa dei disoccupati e delle persone in cerca di lavoro. Nonostante questi difetti lo Statuto è la più grande e importante legge riguardo i diritti dei lavoratori.

Legge 1971 sulle lavoratrici madri; 1973 sulla riforma del processo del lavoro; questa fase si chiude nel 1977 con la legge 903, Anselmi, sulla parità tra uomo e donna.

Poi c'è stata una crisi economica che ha determinato una pesante forma di disoccupazione giovanile, si pensa di affrontarla così: si cerca di tamponare la crisi, con microleggi specifiche di settore, o mirate a un'azienda specifica. Ci sono stati tanti piccoli interventi. Si passa dal diritto del lavoro di emergenza al diritto del lavoro della crisi.

Fase della crisi

La critica è che il diritto del lavoro prevede regole troppo rigide e, a partire dagli anni '80, la cura diventa l'idea di flessibilità; la flessibilità viene considerata la soluzione per uscire dalla crisi.

Le leggi che vengono adottate sono leggi concertate, ovvero il comune delle parti sociali, si riducono le garanzie del lavoro ma con il consenso del sindacato; per questo si parla di flessibilità mite. Anziché rinunciare alle tutele, a certe aziende vi mutano altri contratti di lavoro, si creano così i contratti atipici, contratti previsti dalla legge, ma atipici perché diversi rispetto al modello tipico, quindi con qualche tutela in meno.

Fase di nazionalizzazione delle tutele

Anni 90, stagione di mezzo: sta tra il vecchio e in parte anticipa il nuovo.

C'è la prima legge del 1990, sullo sciopero; 1991 c'è la legge sulle azioni positive per le donne, legge 125; 1990, legge 108 che riguarda i licenziamenti individuali, ultimo ritocco alla legge sui licenziamenti.

Pacchetto Treu, legge 196/1997, presenta un'anticipazione della riforma Biagi.

L'influenza del diritto comunitario del lavoro, anni 90: si hanno più sentenze di condanna della corte giudiziaria CEE, che influenza il nostro diritto del lavoro.

1992: svolta con Maastricht, si è posizionato con il trattato di Amsterdam, e con la SEO, strategia europea occupazione, e con il trattato di Lisbona del 2000.

Obiettivo SEO

L'obiettivo è di costruire una società della conoscenza, basata anche sulla piena occupazione. 4 pilastri dell'Unione europea:

  • Occupabilità.
  • Imprenditorialità giovanile e femminile.
  • Adattabilità.
  • Pari opportunità.

Vuole aumentare il tasso di occupazione, l'UE dice che dobbiamo creare più posti di lavoro, migliorare la qualità, cioè si ..... sulla leva della flessibilità ma deve essere bilanciata con la sicurezza, mettere assieme flessibilità e sicurezza, quindi nasce il termine flessicurezza.

Due grandi riforme di fine secolo scorso sono state sollecitate dalla crisi finanziaria, quindi dall'esigenza di migliorare i conti pubblici.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _dreaaaaa_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Brollo Marina.
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