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COLLOCAMENTO E AVVIAMENTO
CAP.3
MANCA PRIMO PEZZO
C'è una prima fase di monopolio pubblico e una seconda fase di liberalizzazione e decentramento.
La prima fase è una fase pre-corporativa primi dell'900 ed è una fase in cui non c'è il monopolio per cui
questa attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro viene gestita da tre soggetti: da agenzie private
dalle associazioni sindacali dai comuni o e dalle province. Questa fase viene subito bloccata con l'avvento
del periodo corporativo subito dopo gli anni '20 lo stato avoca a se tutte le materie di collocamento questo
viene interpretato come una funzione pubblica e deve essere gestita solo e solamente dallo stato. Cosa
succede a livello internazionale? Abbiamo due convenzioni: la prima nel 1948 convenzione dell' OIL dice
che è un principio corretto che in un regime di monopolio è giusto che sia lo stato a gestire il collocamento.
L'anno dopo lo stesso OIL cambia idea e dice che va bene che lo stato debba mantenere un certo controllo sul
collocamento però non era una brutta idea che anche i privati potevano svolgere attività di collocamento e lo
stato comunque doveva controllare questa attività. L'Italia continua sulla sua strada e viene emanata la legge
264/1949 (legge Fanfani) che pone tre principi fondamentali che cadranno in seguito:
1. Il principio del monopolio pubblico , venivano poste delle sanzione per i privati che cercavano di
svolgere questo tipo di attività
2. Gestione statale e accentrata questa legge ci dice anche che solo lo stato centrale e i suoi uffici
periferici possono svolgere l'attività di collocamento. Tutti gli enti regionali province comuni non possono
svolgere il collocamento.
3. Principio della natura vincolistica anche dal punto di vista procedurale era molto rigida perché era
molto rigido il modo in cui il lavoratore doveva seguire per trovare un posto di lavoro, e dall'altra parte era
rigida anche per il datore.
Il lavoratore che intendeva trovare un lavoro doveva essere iscritto alle liste di collocamento e gli veniva
dato il libretto di lavoro e qui aveva finito il suo adempimento. Il datore che aveva bisogno di lavoratori
doveva fare una richiesta numerica all'ufficio di collocamento ma non poteva scegliere i lavoratori, era la
cosiddetta chiamata numerica. Un sistema del genere non funzionava perché troppo rigido infatti il primo
pilastro a cadere è stato quello della natura vincolistica grazie all'art 25 della legge 223/1991 che sostituisce il
principio della chiamata numerica e introduce la richiesta nominativa, il datore può chiedere di tizio e di caio
che però devono sempre essere iscritti all'ufficio di collocamento. Una spinta che toglie gli ultimi vincoli ce li
abbiamo con l'art. 9 bis 608/1996 che introduce l'assunzione diretta senza l'obbligo per il datore di dover
passare dagli uffici di collocamento. I lavoratori possono ancora iscriversi agli uffici di collocamento. L'altro
principio a cadere è il 2° e si deve aspettare il D. Lgs 469/1997 (decreto Montecchi) il quale introduce il
cosiddetto decentramento amministrativo, questo decreto da competenza alle regione e province in materia
di collocamento e di politiche attive; quest'ultime sono tutte quelle serie di attività dirette a promuovere
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le politiche attive si distinguono dalle politiche passive che sono
tutte quelle politiche dirette a sostenere il lavoratore nel momento in cui questo perde o è in procinto a
perdere il lavoro ed è gestita solo dallo stato. Il D. Lgs da vita ai servizi per l'impiego che sono gestiti sia a
livello regionale che provinciale, a livello provinciale abbiamo i centri per l'impiego a livello regionale i
servizi per l'impiego regionale. Questa scelta del legislatore è stata confermata con la legge costituzionale
3/2001 che ha riformato il titolo V della costituzione e il legislatore nell'individuare le materie di competenza
concorrente, troviamo la tutela e sicurezza del lavoro art 117 3° comma ci dice che le regioni hanno
competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro. La dottrina è arrivata ad una conclusione
tutela e sicurezza del lavoro significa che alle ragioni è stata affidata la gestione della cosiddetta parte
amministrativa del diritto del lavoro ovvero anche chiamata la tutela del lavoratore sul mercato del lavoro,
significa che le regioni hanno competenze in materia di collocamento e politiche attive e anche di formazione
professionale. (Lo stato mantiene comunque un controllo. Individua i livelli minimi di prestazioni in cui le
regioni e le province non possono andare). L'ultimo pilastro a cadere è il 1° cade sempre grazie al D. Lgs
469/1997 però non cade proprio per una decisione spontanea del nostro legislatore, ma è stata un po' forzata
un po' spinta. Un semplice indirizzo è arrivato dalla convenzione OIL 181/1997 invita gli stati a rendersi
conto del fatto che il sistema mercato del lavoro è cambiato, ed è diventato più complesso e ampio e quindi
un ingresso dei soggetti privati dentro questo mercato poteva essere qualcosa di positivo. L'Italia prende una
condanna da parte della corte di giustizia che controlla il diritto comunitario e vigila che gli stati non
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pregiudichino le politiche comunitarie e in questo caso era quella della concorrenza. La sentenza è la s.job
centre II del 1997. L'Italia viene condannata per abuso di posizione dominante. Avere una posizione
dominante non è vietato però è vietato l'abuso di posizione dominante cioè è vietato che un'impresa approfitti
della posizione dominante che ha, per esempio con i prezzi sfavorevoli. Il giudice della corte di giustizia dice
che in Italia esiste il monopolio di collocamento però questi uffici di collocamento funzionano male e poco,
quindi c'è un' abuso di posizione dominante quindi pregiudicano i diritti dei lavoratori. Il D. Lgs 469/1997
apre le porte ai privati in materia di collocamento. Nel 2003 D. Lgs 276/2003 (legge Biagi) si occupa anche
di ridisciplinare tutta la materia delle agenzie di collocamento. Nell' art 4 c'è la divisione in 5 sezioni. Nelle
prime due troviamo le agenzie di somministrazione (vedi sopra) nella terza sezione le agenzie di
intermediazione significa agenzie che fanno incontro tra domanda e offerta di lavoro nella quarta sezione le
agenzie di ricerca e selezione del personale e nella quinta le agenzie di supporto alla ricollocazione del
personale e sono agenzie che vengono utilizzate dalla imprese quando il rapporto deve terminare. Il pubblico
continua a operare ma opera a livello regionale però non funziona. Ci sono altri soggetti che possono
svolgere attività di collocamento ad esempio le fondazione universitarie e comuni. Il cosiddetto principio di
gratuità il D. Lgs 276/2003 dice che queste agenzie non possono chiedere nulla hai lavoratori per l'attività
che svolgono. Ci sono due eccezioni:
• Per le categorie di lavoratori altamente specializzati
• Per specifici servizi offerti.
Avviamento al lavoro. Assunzione diretta, sono state abrogate le liste di collocamento dal primo gennaio del
2003 (D. Lgs 297/2002). Esistono delle liste particolari per i lavoratori disabili e poi le liste di mobilità
quando ci sono i licenziamenti collettivi. È stato abrogato il cosiddetto libretto di lavoro è stato sostituito dal
cosiddetto elenco anagrafico e dalla scheda professionale. L'elenco anagrafico sono iscritti tutti i lavoratori in
cerca di lavoro la scheda per ogni lavoratore è riportata l'esperienza professionale che ha avuto. Cosa deve
fare il datore quando assume? Ha due tipi di obblighi: un obbligo di comunicazione agli uffici e una
comunicazione informazione al lavoratore.
Nel primo obbligo ci sono state molte modifiche, la regola era quella per cui il datore di lavoro doveva
comunicare agli uffici competenti (servizi per l'impiego) l'assunzione di quel lavoratore e quindi doveva
comunicare il nominativo del lavoratore tipologia contrattuale la qualifica e il trattamento economico e
normativo. Il datore doveva comunicare entro 5 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa ma questo facilitava
l'assunzione lavoratori in nero. La prima soluzione fu che la comunicazione doveva essere contestuale cioè
quando vieni a lavorare io comunico, però anche questa non risolveva il problema dell'assunzione a nero. La
soluzione finale arriva con la legge 296/2006 finanziaria per il 2007 il datore deve comunicare il giorno
prima che venga a lavorare. Sulla comunicazione c'è stata una novità nel 2007 ha introdotto la cosiddetta
comunicazione unica che è in vigore dall'11 gennaio del 2008. il datore prima doveva comunicare i dati che
abbiamo visto sia ai servizi per l'impiego che agli INPS INAI e alla DPL. Il legislatore ha detto che è
sufficiente comunicare hai servizi per l'impiego ed è sufficiente per adempiere a tutti gli obblighi sarà poi i
servizi per l'impiego a comunicare agli enti.
Eccezione. Le agenzie per l'impiego possono comunicare entro il 28 giorno del mese successivo alla data di
assunzione. Ci sono ragioni di casi di urgenza quindi mi trovo ad assumere velocemente persone quindi basta
comunicare in anticipo il nominativo del datore del lavoratore e la data di inizio, per fare poi le
comunicazione rimanenti ho tempo fino a 5 giorni. L'altra eccezione è per gli eventi straordinari, uragani ecc
posso comunicare entro il 1 e il 5 giorno di assunzione. La cessazione rimane entro 5 giorni. Ci sono delle
sanzioni va da 100€ a 500 per ogni lavoratore che non si comunica.
L'iscrizione del libro matricola e del libro paga questi libri sono stati sostituiti dal decreto legge 112/2008
che è diventato la legge 133/2008 ha abolito l'obbligo di mantenere questi libri e li ha sostituiti con il libro
unico del lavoro. Dal 16 gennaio 2009 è entrato a pieno regime. Devono essere iscritti sia i lavoratori
subordinati ma anche i lavoratori a progetto anche i co.co.co. i lavoratori associati in partecipazione.
Obblighi del datore di informazione al lavoratore. Nel momento in cui il datore assume un lavoratore
deve rilasciargli una comunicazione in cui gli comunica una serie di cose. Innanzitutto i dati di registrazione
al libro unico, poi la tipologia contrattuale la qualifica trattamento economico e normativo secondo quanto
previsto dal D. Lgs 152/1997. Anche qui c'è stata una modifica recente sempre ad opera della legge 133/2008
la quale ha introdotto una semplificazione. Il datore può o consegnare al lavoratore la copia della
comunicazione che fa ai servizi per l'impiego oppure gli consegna una copia del contratto individuale in cui
specifica le informazioni utili ai fini del D. Lgs 152/1997