Appunti diritto del lavoro
Prof.ssa Tiziana Vettor, anno accademico 2020/21, Uni. MI-Bicocca. Appunti tratti dalle lezioni del 2o anno del corso magistrale unico di giurisprudenza dell’Università Milano Bicocca integrati con le parti maggiormente rilevanti del testo della professoressa: “Conciliare vita e lavoro, la prospettiva del diritto del lavoro dopo il Jobs Act”, edit. G. Giappichelli 2018.
Indice
- Cap.1: Evoluzione storica. Fase pre-corporativa, fase corporativa, fase costituzionale, fase post-costituzionale e successiva
- Cap.2: Fonti diritto del lavoro. Nazionali, internazionali e comunitarie
- Cap.3: Il lavoro subordinato. Indici definitori, collaborazioni coordinate e continuative
- Cap.4: Elementi del contratto. Essenziali (+ obblighi legali), accidentali
- Cap.5: Rapporti di lavoro speciali + work life balance. Lavoro agile e telelavoro, part-time, congedi, ulteriori misure
- Cap.6: Poteri e obblighi datoriali ex-legali. Prevenzione e tutela salute, diritto antidiscriminatorio, potere disciplinare
- Cap.7: Diritto sindacale
Evoluzione storica
Fase pre-corporativa
Il nucleo originale del diritto del lavoro viene fatto risalire alla c.d. “legislazione sociale”, un insieme di disposizioni che vanno a caratterizzare un arco temporale che va dal 1880 al 1920. Una centralità tematica ottenuta dal diritto del lavoro e dei lavoratori resa necessaria dalle conseguenze della rivoluzione industriale. Fenomeno caratterizzante un intero periodo storico in cui si delinea un sistema produttivo radicalmente differente e continuamente in evoluzione. Cambiamenti così rapidi da rendere di difficile presa le istanze delle classi lavoratrici che si evolvevano di pari passo con l’evolversi delle fabbriche e del lavoro.
Le conseguenze della prima industrializzazione del XVIII sec hanno portato al dilagare di vere e proprie “piaghe sociali” quali lo sfruttamento delle c.d. “mezze forze” (donne e bambini) e il moltiplicarsi di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze mediche date dai bassi standard degli ambienti lavorativi. Nella fase storica della Legislazione Sociale non si rinviene dunque una legislazione volta a tutelare la figura del lavoratore dagli infortuni. Nel suo nucleo originario troviamo la l.3657 del 1886 (tutela dei minori), la l.242 del 1902 (tutela donne) e la l.80 del 1898 con la quale si è costituito l’antecedente delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contenuta oggi nel Dpr 1124 del 1965. Altro riferimento normativo da ricordare è sicuramente la l.295 del 1893 istituente un collegio di probiviri, una sorta di magistratura non togata che si concentrò nell’elaborare le regole in materia di controversie tra datore di lavoro e lavoratore.
La Legislazione Sociale si contraddistinse quindi per essere particolarmente frammentaria, episodica e socialmente mirata. Il Codice civile presente all’epoca datato 1865 era stato scritto sulla base del Codice civile francese napoleonico del 1804 che concepiva come unico soggetto l’individuo. Mancano quindi norme che vadano a considerare i lavoratori in un’ottica di categoria. Impronta liberal-soggettivistica che si riflette in un diritto del lavoro ricondotto a schemi di locazione paritari che considerava la sola negoziazione tra lavoratore e datore di lavoro, chiudendo così gli occhi alle oggettive differenze e squilibri di potere contrattuale presenti nel rapporto. Con la fondazione della OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) nel 1919 si pose un tassello importante per quanto concerne il diritto sindacale.
Fase corporativa
Nella fase successiva detta corporativa abbiamo in Italia l’instaurarsi del regime fascista con tutto quello che ha comportato non solo sul piano ius-lavoristico. La fase corporativa prende il nome dall’ideologia alla quale il regime dichiarava apertamente di ispirarsi. Questa si fondava su una società in cui gli interessi dei singoli erano subordinati all’interesse della nazione e dello stato, inevitabilmente fondato su basi autoritarie. Questa si apre con l’approvazione del regio dl.692 del 1923 (disciplina dell’orario di lavoro) e del regio dl. 1825 del 1924 poi convertito in l.562 del 1925 recante la disciplina in materia di contratto di impiego privato. Ogni principio democratico viene meno con il fascismo e di conseguenza le libertà associative, tra le quali quella sindacale, fortemente osteggiata dalle squadre dei fasci.
L’esperienza fascista si caratterizza per la negazione di qualunque dialettica sindacale. Il fenomeno sindacale viene compresso in un’unica espressione associativa nella quale devono convivere gli interessi sia di lavoratori che quelli dei datori di lavoro. Questo come se non esistesse un antagonismo di interessi fra capitale e lavoro che viene rimosso per lasciar spazio all’interesse prevalente della produzione nazionale. Ogni categoria lavorativa era ricondotta ad un unico sindacato autorizzato in via esclusiva dal regime alla stipula di accordi collettivi (contratto corporativo) validi erga omnes. Durante il ventennio abbiamo anche una forte penalizzazione delle libertà associative di ogni tipo, lo stesso Codice Rocco del 1930 colloca lo sciopero nel novero dei reati.
Inutile soffermarsi sull’impatto che hanno avuto le leggi razziali del ’38 in ambito lavorativo andando ad escludere prima dagli ambienti di lavoro, privando di ogni tutela personale i lavoratori non italiani, e andando poi a perseguitarli. Si è iniziato con il licenziamento degli ebrei dalle professioni autonome con iscrizione all’albo e solo successivamente, mediante l’approvazione di specifiche circolari, l’espulsione da specifiche attività. Con i regi decreti prima citati si è costruita una ossatura del diritto del lavoro rispetto ai rapporti individuali. Abbiamo la prima nozione di contratto di lavoro subordinato e il carattere peculiare inderogabile della materia del lavoro che ancora oggi contraddistingue la materia.
Il lascito più importante lo si ha nella fase conclusiva del regime che va a regolare in maniera organica la materia dei rapporti di lavoro soprattutto degli impiegati. Con il Codice civile del ’42 si realizza una importantissima transizione del diritto del lavoro da materia speciale ad inderogabile. Le varie leggi speciali vengono fortemente ridimensionate e assumono funzione integrativa eccezionale. Con la codificazione del ’42 non si viene comunque meno nella sostanza dei decreti regi del 1923 e 1925. Il Codice civile del 42 va quindi a ricalcare la concezione a-conflittuale della materia del lavoro andando ad anteporre agli interessi contrapposti tra capitale e lavoro l’interesse primario della nazione.
Nel periodo corporativo oltre alle leggi prima citate (decreti regi ’23-’24) si ebbe uno sviluppo del diritto in ambito previdenziale che seguì un iter già precedentemente avviato, il diritto previdenziale si pone all’origine stessa del diritto del lavoro (la previdenza sociale presuppone un rapporto di lavoro) con la l.80 del 1898 in materia di assicurazione sul luogo di lavoro. Con il Codice civile del ’42 si introduce una disciplina normativa organica della materia lavorativa condensata unicamente nel Libro V, entra così la nozione di lavoro subordinato.
Fase costituzionale
In seguito alla fine della II guerra mondiale, la conquista della democrazia e l’approvazione della Costituzione la materia del lavoro ha dovuto adeguarsi ai cambiamenti radicali in atto. La disciplina non poteva venire meno alla nuova carta costituente nella quale sono dettati principi, programmi e alcuni vincoli innovativi. La matrice socialista, comunista, cattolico-liberale alla quale si ispirava la costituzione andò a incidere anche in materia lavorativa.
La visione della società era cambiata anche se l’interesse preminente della nazione era rimasto, se prima lo stato sembrava non porre attenzione alle evidenti disparità sociali adesso l’affermarsi dello stato sociale e dei diritti discendenti da ciò ponevano lo stato su un altro piano. I diritti sociali sono la vera rivoluzione anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro, questi infatti si pongono come requisito essenziale per il godimento dei diritti civili e politici, al cuore dei bisogni dell’esistenza umana.
Diritti sociali, lavoro e Costituzione
Alla base della nuova concezione dello stato come sociale vi sono annessi i corrispettivi e innovativi diritti sociali. Il perno di questi si trova negli articoli 2 e 3 Cost. nel riconoscimento di una dignità individuale e sociale e il parallelo riconoscimento dell’esistenza di ostacoli che devono essere superati. Lo stato da mero ente osservatore diventa parte attiva della società. Il lavoro trova ampio spazio nella Costituzione sia nei principi fondamentali sia nella prima parte del Titolo III (c.d. dei rapporti economici).
Art 1: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Il lavoro rileva nell’articolo uno in un’ottica ampia, a differenza dell’articolo 4, è concepito come ogni attività socialmente utile.
Art 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Art 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Art 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” Il lavoro è qui concepito come vero e proprio diritto del quale i pubblici poteri sono la controparte. Il lavoro inteso come occupazione e retribuzione è un diritto che spetta ad ognuno non più come mera aspirazione sociale. È compito dello stato rimuovere le barriere e gli ostacoli presenti per garantirlo ad ogni cittadino.
Titolo III
Art 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.” Articolo di apertura del titolo che si pone come base per lo sviluppo del diritto del lavoro che sorpassa i suoi limiti tradizionali del lavoro subordinato.
Art 36: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.” La retribuzione stessa viene concepita come un diritto e in allegato vi sono i criteri di determinazione (proporzionalità e sufficienza). Questa norma rispetto alle altre ha carattere direttamente efficace in quanto è direttamente vincolante e applicabile in giudizio. La proporzionalità è collegata alla quantità di lavoro mentre relativamente la sufficienza vi è una considerazione preminente circa le implicazioni sulla vita del lavoratore e sulla funzione che questa deve assolvere. Negli ultimi due commi sono inoltre sanciti il diritto irrinunciabile alle ferie retribuite ed un rinvio legislativo circa la disciplina dell’orario di lavoro.
Art 37: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.” In questo articolo che ricalca la parità di genere fondata sugli articoli 2 e 3 si pone l’accento sulla tutela di quelle classi di soggetti definite deboli che nel periodo della legislazione sociale prendevano il nome di “mezze forze”. Per le donne oltre che una parità di diritti e retribuzione (ancora lontana nell’effettività) vediamo affiancata loro una funzione presupposta come naturale alla quale il lavoro si può solo aggiungere in via secondaria. La legge deve quindi garantire specifiche e adeguate tutele ad una categoria debole come le donne anche qualora decidano di percorrere il primario e naturale percorso della maternità.
Art 38: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.” L’articolo in questione si pone come cardine della previdenza sociale che va a garantire tutele rispetto ad alcuni eventi generativi di bisogni elencati in maniera non tassativa (infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria). La materia previdenziale si occupa prevalentemente del rapporto di lavoro individuale.
Art 39: “L'organizzazione sindacale è libera. I sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”
Art 40: “Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.” In questi due ultimi articoli abbiamo una nuova concezione della materia sindacale che si lascia alle spalle il modello corporativo sancendo la libertà sindacale e una riserva di legge relativa il diritto allo sciopero prima concepito come illecito penale.
Art 41: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”
Prima fase post-costituzionale, anni ‘50-‘60
Fase storica che in un primo momento vide l’assestarsi del modello costituzionale improntato su un sistema democratico che aveva come primo obiettivo quello di evitare qualsiasi deriva totalitaria. Fase che si conclude con forti contrasti sociali, con partecipato attivismo anche in ambito lavorativo, sintetizzato nelle manifestazioni del ’68. Nella fase immediatamente successiva l’entrata in vigore della Costituzione bisogna evidenziare la l.860 del 1950 volta ad introdurre un’ampia disciplina a tutela delle lavoratrici madri, la l.264 del 1958 che introdusse una disciplina riguardante il lavoro a domicilio, la l.1369 del 1960 che introdusse il divieto di intermediazione e interposizione nel lavoro di manodopera e la l.230 del 1962 che introdusse forti limitazioni per i contatti di lavoro a termine.
In ragione della mancata attuazione del modello di contrattazione collettiva preposto negli articoli 39 e ss Cost. riguardanti la materia sindacale fu approvata la legge 741 del 1959 c.d. “Legge Vigorelli” che stabilì il recepimento in decreti del contenuto dei contratti collettivi. Si ricorda inoltre la l.604 del 1966 con la quale il legislatore in deroga alla norma che garantiva la libera recedibilità di un contratto di lavoro (art.2118 del Codice civile del 1942), da parte del datore dello stesso, introdusse il requisito della giusta causa. Legge che ha subito ulteriori emendamenti e che non va a travolgere e spazzare via il diritto del datore di lavoro alla libera recedibilità in quanto questo in casi eccezionali può ancora accedervi.
Gli anni ’70 si aprirono con la legge n.300 del 1970 anche detta “Statuto del Lavoratori” che introdusse una disciplina della materia nella quale si intrecciavano la disciplina dei rapporti di lavoro e la disciplina dell’attività sindacale. Legge che si propose come obbiettivo quello di portare a compimento il disegno costituzionale, nel Titolo I con
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