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TITOLO III
Art 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.”
Art 36: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera ed dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
“può rinunziarvi.”
La retribuzione stessa viene concepita come un diritto e in allegato vi sono i criteri di determinazione (proporzionalità e sufficienza). Questa norma rispetto alle altre ha carattere direttamente efficace in quanto è direttamente vincolante e applicabile in giudizio. La proporzionalità è collegata alla quantità di lavoro mentre relativamente la sufficienza vi è una considerazione preminente circa le implicazioni sulla vita del lavoratore e sulla funzione che questa deve assolvere. Negli ultimi due commi sono inoltre sanciti il diritto irrinunciabile alle ferie retribuite ed un rinvio legislativo circa la disciplina dell'orario di lavoro.
Art 37 “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
In questo articolo che ricalca la parità di genere fondata sugli articoli 2 e 3 si pone l'accento sulla tutela di quelle classi di soggetti definite deboli che nel periodo della legislazione sociale prendevano il nome di "mezze forze". Per le donne oltre che una parità di diritti e retribuzione (ancora lontana nell'effettività) vediamo affiancata loro una funzione presupposta come naturale alla quale il lavoro si può solo aggiungere in via secondaria. La legge deve quindi garantire specifiche e adeguate tutele ad una categoria debole come le donne anche qualora decidano di percorrere il primario e naturale percorso della maternità.
Art 38 "Ogni cittadino inabile al
imposto altro obbligo:se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce."
Art 40: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano."
In questi due ultimi articoli abbiamo una nuova concezione della materia sindacale che si lascia alle spalle il modello corporativo sancendo la libertà sindacale e una riserva di legge relativa il diritto allo sciopero prima concepito come illecito penale.
Art 41: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali."
Prima Fase post-costituzionale, anni '50-'60: fase storica che in un primo momento vide l'assestarsi del modello costituzionale improntato su un sistema democratico che aveva come primo obiettivo quello di evitare qualsiasi derivato totalitaria. Fase che si conclude con forti contrasti sociali, con partecipato attivismo anche in ambito lavorativo, sintetizzato nelle manifestazioni del '68. Nella fase immediatamente successiva l'entrata in vigore della Costituzione bisogna evidenziare la l.860 del 1950 volta ad introdurre un'ampia disciplina a tutela delle lavoratrici madri, la l.264 del 1958 che introdusse una disciplina riguardante il lavoro a domicilio, la l.1369 del
1960 che introdusse il divieto di intermediazione e interposizione nel lavoro l. 230 di manodopera e la del 1962 che introdusse forti limitazioni per i contatti di lavoro a termine. In ragione della mancata attuazione del modello di contrattazione collettiva preposto negli articoli 39 e ss Cost. fu legge 741 approvata la del 1959 c.d. "Legge Vigorelli" che stabilì il recepimento in l. 604 dei decreti del contenuto dei contratti collettivi. Si ricorda inoltre la del 1966 con la quale il legislatore in deroga alla norma che garantiva la libera recedibilità di un contratto di lavoro (art.2118 del Codice civile del 1942), da parte del datore dello stesso, introdusse il requisito della giusta causa. Legge che ha subito ulteriori emendamenti e che non va a travolgere e spazzare via il diritto del datore di lavoro alla libera recedibilità in quanto questo in casi eccezionali può ancora accedervi. Le legge n.300 anni '70 si aprirono
con la del 1970 anche detta "Statuto del Lavoratori" che introdusse una disciplina della materia nella quale si intrecciavano la disciplina dei rapporti di lavoro e la disciplina dell'attività sindacale. Legge che si propose come obiettivo quello di portare a compimento il disegno costituzionale, nel Titolo I con l'inserimento di norme relative alle condizioni negli ambienti di lavoro e nel Titolo II e III riguardanti le parti funzionali all'esercizio dell'attività sindacale. A chiusura del Titolo II dello St.d.L. abbiamo una speciale tutela detta "reale" riguardante il licenziamento illegittimo. Tema che sarà più specificatamente trattato in seguito. Fase successiva: gli anni '70 simboleggiano anche la fine del glorioso periodo di sviluppo che contraddistinse i 30 anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, ci furono gravi crisi petrolifere che destabilizzarono l'economia mondiale. La complessitàderegolazione. La deregolazione o deregolamentazione è una manovra giuridico-economica sintetizzante i provvedimenti con i quali gli stati allentano le restrizioni in campo economico per favorire lo sviluppo del settore. Periodo connotato da interventi volti a favorire una flessibilità in entrata con una proliferazione di norme volte ad incrementare le figure contrattuali di lavoro subordinato (art.2094 cc) e di lavoro autonomo (art.2222 cc), aumentarono anche le figure negoziali atipiche. Per meglio esplicitare il concetto di flessibilità in entrata possiamo servirci dell'espressione "tesa a incrementare la proliferazione delle figure di lavoro precarie", al quale si figurava una tanto agognata deregolazione.Desiderata ripresa della macchina economica e un aumento del tasso di occupazione. Lo sviluppo legislativo successivo si articolò nella legge c.d. "Biagi" contenuta nel D.Lgs. 276 del 2003 che si pose sulla stessa linea della Deregolazione. Processo all. 247 quale però si oppose la del 2007 c.d. "protocollo welfare" del governo Prodi al quale però seguì intervento opposto del governo Berlusconi volto a riattribuire valore alla legge Biagi.
Crisi 2008: Il 2008 e il 2009 sono gli anni dell'inizio della crisi che portò ad un dilagare della povertà a cui sono seguiti interventi politici volti a limitare le tutele per legge 214 appianare la situazione. In quest'ottica si posero la del 2011 c.d. "legge l. 92 salva Italia" e la del 2012 c.d. "Legge Fornero". Con questi provvedimenti il sistema pensionistico italiano fu modificato in senso limitativo per quanto riguarda la fruizione dei servizi e fu
aumentato il limite anagrafico per l'accesso alla pensione oradivisa in "pensione di anzianità" e "pensione anticipata". La legge Fornero si caratterizza per una attenuazione della flessibilità in entrata generale; NON per quanto concerne il lavoro subordinato con contratto a termine che accoglie una disciplina favorevole per i datori di lavoro. Vi è invece una maggior flessibilità in uscita che introduce delle modifiche meno garantiste rispetto all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che invece tutelava la posizione dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, ingiusto e discriminatorio.
Jobs Act: Il 2014 è l'anno del "Jobs Act", grande riforma della materia lavorativa che contraddistinse il governo Renzi. Trattazione che si andò ad inserire nel solco della Legge Fornero, la figura contrattuale centrale nella disciplina è quella rifacente capo all'art. 2094 cc,
Lavoro subordinato, con l'introduzione di una maggior liberalizzazione dell'utilizzo