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IL POTERE DISCIPLINARE
La violazione degli obblighi di lavorare con la prescritta diligenza ed obbedienza, di rispettare le disposizioni per la disciplina del lavoro e l'obbligo di fedeltà può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
La legge e la contrattazione collettiva hanno introdotto importanti limiti sostanziali e procedimentali, a garanzia dell'interesse del lavoratore a non essere punito ingiustamente, affinché possano conoscere preventivamente le regole da rispettare e le corrispondenti sanzioni, ad essere informati dell'accusa e a difendersi.
In alcune situazioni l'esercizio del potere disciplinare diviene doveroso a protezione di interessi distinti da quello del datore di lavoro (es. inosservanza da parte del lavoratore della normativa di sicurezza). In queste ipotesi il mancato esercizio del potere disciplinare determina o aggrava la responsabilità del datore di lavoro.
lavoratore l'accaduto e fornire la possibilità di difendersi.—> il lavoratore ha diritto di essere assistito da un rappresentante sindacale o da un collega durante il procedimento disciplinare.—> il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 30 giorni dalla contestazione dell'infrazione.—> la decisione finale deve essere comunicata per iscritto al lavoratore entro 5 giorni dalla sua adozione.—> il lavoratore ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione disciplinare entro 10 giorni dalla sua comunicazione.Il licenziamento disciplinare—> il licenziamento disciplinare può essere adottato solo in caso di infrazioni gravi o ripetute.—> il licenziamento disciplinare deve essere comunicato per iscritto al lavoratore, indicando le ragioni e i fatti che lo motivano.—> il lavoratore ha il diritto di presentare ricorso contro il licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione.lavoratorel'addebito.la contestazione deve essere: —>- precisa, indicando il fatto, anche sinteticamente, in modo da consentire al lavoratore di comprendere l'accusa.- Tempestiva in relazione non al momento dell'infrazione, bensì al momento in cui il datore ne è venuto a conoscenza.- Il fatto contesto è immutabile, salvo la possibilità di contestazioni integrative.- Deve essere fatta per iscritto, tranne che per il rimprovero verbale.—> nelle more del procedimento disciplinare il lavoratore può essere cautelarmente sospeso dal servizio.—> il lavoratore che abbia ricevuto una contestazione ha il diritto di essere sentito a sua difesa dal datore di lavoro.
difesa preventiva Questa può avvenire, a scelta del lavoratore, sia oralmente che per iscritto. Il tempo di attesa imposto al datore di lavoro dopo la contestazione per consentire al lavoratore di giusti carsi è almeno di 5
giustizia e parità di trattamento tra le persone.—> È vietata qualsiasi forma di discriminazione basata su razza, sesso, religione, orientamento sessuale, disabilità, età o qualsiasi altro fattore protetto dalla legge.—> Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la parità di trattamento tra i dipendenti e di adottare misure per prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione.—> In caso di violazione del divieto di discriminazione, il lavoratore ha il diritto di agire in sede giurisdizionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti.—> È importante che i datori di lavoro siano consapevoli dei loro obblighi in materia di non discriminazione e adottino politiche e procedure adeguate per garantire la parità di trattamento.tutela di libertà fondamentali o caratteri propri delle persone. Le discriminazioni per ragioni sindacali, politiche, razziali, religiose, etniche, di lingua, di sesso, handicap, orientamento sessuale ecc. -> La discriminazione è individuale o collettivo a seconda che colpiscono solo soggetto oppure un gruppo. -> la discriminazione si dice diretta quando consegue l'applicazione di un criterio di differenziazione vietato dalla legge. Si dice in diretta quando il criterio adottato è formalmente neutro ma in effetti svantaggio di lavoratori con le caratteristiche tipiche protette dalla legge. -> ai divieti di discriminazione sono strumentalmente collegati divieti di indagine su opinioni, fatti e condizioni personali del lavoratore. Tutele contro le discriminazioni L'onere della prova della discriminazione grava sul lavoratore interessato. -> per le discriminazione in ragione del sesso è previsto infatti
l’inversione dell’onere della prova qualora il ricorrente fornisca elementi presuntivi della discriminazione dando così ingresso a un’inversione condizionata. Non è richiesto il requisito della gravità degli indizi necessario per la presunzione, sicché si attribuisce la prova semipieno cioè alla mera vero somiglianza, l’effetto di invertire l’onere della prova. In questa situazione processuale il datore di lavoro è costretto a dimostrare l’insussistenza della discriminazione pur potendosi anche gli a valere in base al principio costituzionale della parità delle armi e il processo di una prova semipieno al fine di ristabilire l’originaria ripartizione degli oneri probatori. —> per le discriminazioni fondate su una segnalazione di condotta illecita da parte del lavoratore è prevista una tutela l’inversione dell’onere della prova si che spetta al datore dimostrare che il provvedimento.fondato su ragioni estranee alla segnalazione.—> il rimedio fondamentale contro le discriminazioni all’azione di nullità che funzionaegregiamente se l’atto discriminatorio interviene nel corso del rapporto e colpisce un singololavoratore.
La nullità serve invece a poco contro le discriminazioni in sede di assunzione contro lediscriminazioni collettive.—> tutela ripristinatoria: costituisce uno strumento giurisdizionale assai e cace consistente inun ordine al datore di lavoro di cessare la condotta discriminatoria di rimuovere gli e etti assistitoda sanzioni penali, civili e amministrativi.
Si tratta di una tutela speciale operante sia per le discriminazioni sindacali, sia per lediscriminazioni per motivi razziali, sia per le discriminazioni in ragione del sesso relativeall’assunzione o collettive, religiosi, convinzioni personali, età, handicap e orientamento sessuale.
Obblighi speci ci di parità di trattamentoInesistenza di
trattamento retributivo per mansioni di uguale valore.mansioni e non di rendimento. La parità di trattamento retributivo tra uomini e donne per un lavoro di uguale valore è sancita anche dall'ordinamento comunitario.
Per il conseguimento di un'effettiva parità tra uomini e donne al di là dell'aspetto retributivo già garantito come diritto, è prevista l'adozione di apposite misure per assicurare pari opportunità e evitare discriminazioni anche mediante azioni positive.
La promozione delle pari opportunità tra donne e uomini ai fini dell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive è ora espressamente prevista dalla costituzione.
La retribuzione
La retribuzione costituisce l'obbligazione principale dell'attore di lavoro corrispettivo dell'obbligazione di lavorare del prestatore.
Si tratta di una corrispettività sui generis che deve rispettare una misura minima della retribuzione per la tutela della posizione del
lavoratore. Si aggiunge l'esigenza di assicurare al lavoratore la conservazione del posto e un reddito in situazione di impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, conseguendone da un lato misure previdenziali finanziate prevalentemente mediante contribuzione del datore di lavoro e dello stesso lavoratore. Nell'ambito della politica economica, la retribuzione costituisce una variabile assai rilevante con riferimento ad obiettivi macroeconomici essenziali come il controllo dell'inflazione e la riduzione della disoccupazione. La pluralità di nozioni di retribuzione Nell'ambito del rapporto di lavoro emergono, da un lato, la nozione generale di retribuzione e, dall'altro lato, una serie di nozioni più specifiche che fungono da base di calcolo dei diversi istituti retributivi indiretti. Ciascun istituto retributivo indiretto si calcola secondo le previsioni della sua fonte regolatrice legale o.contrattuali che solo a volte si riferiscono ad una retribuzione base tendenzialmente Omnicomprensiva.—> il rispetto per le previsioni dell’autonomia collettiva in materia retribuita è stato poiespressamente e generalmente imposto dal legislatore.Si aggiungono le nozioni di retribuzione imponibile rispettivamente ai ni previdenziali ed ai nitributari.—> ferma neanche la di erenza fondamentale per cui l’imponibile tributario riguarda le sommee ettivamente corrisposte mentre l’imponibile previdenziale al ne di garantire prestazioniadeguate fa riferimento alla retribuzione e ettiva solo se non inferiore a quella altrimenti dautilizzare come imponibile teorico.—> la contribuzione previdenziale per la parte a carico del datore di lavoro costituisce un costoaggiuntivo rispetto alla retribuzione mentre l’imposizione scale resto interamente a carico dellavoratore che subisce le relative ritenute sull’importo lordo della
Retribuzione da parte del datore di lavoro