Capitolo I: Il diritto del lavoro
Definizione e natura del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro studia la parte dell’ordinamento che ha ad oggetto il lavoro umano, definibile come attività diretta a un risultato produttivo o che comunque concorra al progresso materiale o spirituale della società. Il diritto del lavoro riguarda il lavoro subordinato svolto da un soggetto alle dipendenze sotto la direzione di un altro soggetto obbligato alla controprestazione retributiva.
Il lavoratore ha l'assoluta necessità di ottenere e conservare un'occupazione onde poter scambiare giorno dopo giorno il suo unico e deperibile bene con la retribuzione indispensabile per il suo sostentamento. Per soddisfare questa necessità, vincendo la concorrenza degli altri interessati, il lavoratore è indotto ad accettare condizioni contrattuali al limite della sopravvivenza e a subire arbitrari aggravamenti e deviazioni del vincolo di subordinazione.
Il diritto del lavoro nasce per proteggere il lavoratore subordinato contro la sua stessa libertà negoziale. Questi interventi si possono raggruppare in tre grandi aree:
- Un primo settore denominato diritto del rapporto di lavoro, diritto del lavoro in senso stretto, è costituito dalle norme che disciplinano direttamente il rapporto di lavoro.
- Un altro settore denominato diritto sindacale riguarda il fenomeno delle coalizioni professionali e della loro attività, comprendendo sia le relative norme statuali sia le regole autonomamente prodotte dalle parti sociali. Qui la protezione del singolo lavoratore si realizza mediante una serie di norme strumentali di fonte legale e negoziale sulla libertà e attività sindacale e sullo sciopero.
- Il diritto della previdenza sociale riguarda l’intervento pubblico a favore dei lavoratori in condizione di bisogno per il verificarsi di eventi pregiudizievoli. Questo complesso normativo comprende anche la disciplina della previdenza privata, che rientra nel diritto del lavoro fino a quando le prestazioni siano riservate ai soli lavoratori e il finanziamento del sistema avvenga mediante una contribuzione collegata al rapporto di lavoro.
La disciplina del rapporto di lavoro e del sindacalismo dei dipendenti pubblici è ormai compresa a pieno titolo nel diritto del lavoro a seguito della loro privatizzazione e non costituisce una partizione autonoma della materia. Il diritto del lavoro è caratterizzato dall’oggetto e non dalla natura delle sue norme, superando le tradizionali ripartizioni dell’ordinamento ed in particolare quella tra diritto privato e diritto pubblico, comprendendo disposizioni di entrambe le specie. L’ordinamento passa da una fase di mero cumulo di tutele sempre crescente ad una fase di contenimento, razionalizzazione e redistribuzione delle tutele nell’interesse generale degli stessi lavoratori. Il diritto del lavoro si distingue da altre scienze, soprattutto sociologiche ed economiche, perché ne studia la disciplina giuridica e quindi non l’essere ma il dover essere.
Il lavoro nel mondo romano e nel medioevo
Il lavoro manuale ed ero organizzato era svolto prevalentemente dagli schiavi, considerati come lecito oggetto di negoziazione. Quando invece un uomo libero si trovava a lavorare sotto la direzione altrui, l’oggetto del contratto non poteva essere la persona, ma la sua attività, dando luogo all’istituto della locatio hominis. La locatio operis prevedeva il compimento di un’opera determinata con autonomia di esecuzione e rischio del risultato sul lavoratore.
Le corporazioni professionali di arti e mestieri ebbero grande rilievo non solo per la regolazione delle attività economiche, ma anche come veicolo per la partecipazione alla vita politica, coincidente con la stessa organizzazione istituzionale. Le corporazioni associavano obbligatoriamente i maestri artigiani delle botteghe e poi gli imprenditori più grandi. Gli statuti delle corporazioni disciplinavano principalmente la concorrenza tra gli imprenditori associati nei suoi vari aspetti e le controversie tra soci, ma contenevano anche disposizioni relative alle condizioni di lavoro.
La rivoluzione industriale e la questione sociale
La vera storia del diritto del lavoro contemporaneo inizia con la rivoluzione industriale. Si trattò di un fenomeno economico e sociale dirompente, caratterizzato dal rapido estendersi della produzione di massa mediante lo sviluppo capitalistico impetuoso, fondato sulla divisione del lavoro, sulla diffusione delle macchine e sul bassissimo costo della manodopera.
Moltitudini di lavoratori affluivano dalle campagne verso le città, ove sorgevano le fabbriche, offrendo agli imprenditori la loro attività non qualificata e fungibile, in una situazione di diffusa disoccupazione con una spietata concorrenza reciproca che ridusse i salari a livello di mera sussistenza, appena sufficiente al ricambio generazionale. Nel processo produttivo venivano impiegati senza riguardo anche i fanciulli e le donne, mezze forze.
Tutto questo imponente fenomeno economico non poteva tollerare i vincoli dell’organizzazione corporativa, ormai divenuto un sistema burocratico che ingabbiava la vita economica. La rivoluzione francese del 1789 spazzò via la struttura corporativa, affermando l’ideologia liberale che considerava dannoso qualsiasi corpo intermedio tra i cittadini e lo Stato e qualsiasi vincolo alla libertà di contrattazione ed alla libera concorrenza.
Gli strumenti giuridici che sancirono l’indicato assetto di interessi furono da un lato il divieto di associazioni professionali e dall’altro l’assenza di regolamentazione legale del rapporto di lavoro. Il divieto di coalizione professionale fu stabilito nei diversi Stati con uno sventagliamento didattico al pari di quello del successivo riconoscimento della libertà sindacale. Non deve meravigliare poiché in ciascun paese l’evoluzione giuridica seguì i problemi dello sviluppo industriale.
L’assenza di disciplina legale del rapporto di lavoro risulta dal codice civile francese del 1803 le cui scale disposizioni di origine romanistica furono riprese quasi alla lettera nel codice civile italiano del 1865. Dopo aver premesso che il contratto di locazione a progetto le cose le ho prese definiva la locazione di opere come il contratto in cui una delle parti si obbliga a fare per l’altro una cosa mediante la pattuita mercede. Limitandosi poi a stabilire come unica regola per il lavoro dipendente che nessuno può obbligare le proprie opere all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa.
I lavoratori riuniti nella fabbrica e quindi compartecipi delle medesime condizioni di lavoro e di vita avvertirono un interesse comune e la conseguente spinta ad associarsi per tutelarsi efficacemente, eliminando la concorrenza reciproca con la fissazione di un vincolo minimo per le richieste salariali. Sorsero così le leghe di resistenza con lo scopo di ottenere dall’imprenditore migliori condizioni di lavoro mediante rifiuto collettivo di lavorare. In tal modo, ed a condizione che il vincolo fosse rispettato da tutti, alla debolezza del singolo si sostituiva la forza della coalizione che ristabiliva una tendenziale parità tra le parti della contrattazione. Tuttavia, i divieti legali collocavano automaticamente questa nota nell’area dell’illecito.
In Italia, solo con il governo Giolitti e i primi del Novecento, lo Stato assunse un atteggiamento di effettiva neutralità nel conflitto sociale. La chiesa cattolica prese posizione in senso riformista con Leone XIII che rifiutò i due estremi materialistici del liberalismo e la lotta di classe socialista, auspicando nell’interesse della persona umana una collaborazione tra capitale e lavoro che non poteva prescindere dalla libertà sindacale, di cui avrebbe beneficiato anche il movimento sociale cattolico e da un intervento diretto dello Stato per il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Il riconoscimento della libertà sindacale e la prima legislazione sociale
In Italia, il codice penale Zanardelli del 1889 considerò leciti lo sciopero e la serrata se non attuati con violenza o minaccia, pur permanendo la qualificazione civilistica di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Il metodo della contrattazione collettiva cominciò a diffondersi inizialmente con riferimento alla materia salariale, anche con il nome di contratti o concordati di tariffa.
Nel 1906, i sindacati si riunirono nella Confederazione Generale Italiana del Lavoro, fondata sul principio della lotta di classe contro il capitalismo. Parallelamente al riconoscimento della libertà sindacale e per le stesse ragioni di apertura riformista, fu gradualmente abbandonato un altro caposaldo del sistema liberale puro e cominciò a formarsi una legislazione sociale di protezione dei lavoratori con le prime leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sul riposo settimanale festivo, sulle assicurazioni contro gli infortuni e per l’invalidità e vecchiaia.
La legge dei collegi dei probiviri aveva la funzione di conciliare o altrimenti decidere le controversie individuali tra industriali e operai. La maggior parte degli interventi del legislatore riguardava esclusivamente gli operai, ritenuti più bisognosi di tutela a causa della diffusa disoccupazione e del basso livello culturale. I funzionari pubblici e i marittimi ebbero sin dalle origini un regime speciale.
L’ordinamento corporativo
Dopo la prima guerra mondiale, a causa delle difficoltà economiche e in un clima di tensione per la rivoluzione russa del 1917, si intensificarono le lotte sociali anche con l’occupazione delle fabbriche. Il patto di palazzo Vidoni del 2 ottobre 1925 tra la Confindustria e la confederazione dei sindacati fascisti riconobbe reciprocamente la rappresentanza esclusiva delle categorie professionali ed abolì le commissioni interne di fabbrica, considerate combattive e difficili da domesticare.
Seguì l’introduzione dell’ordinamento corporativo, che prevedeva per ogni categoria autoritativamente predeterminata la personalità pubblica ad un solo sindacato dei lavoratori e ad un solo sindacato di imprenditori, riuniti nelle corporazioni che erano organi dello Stato. Tali sindacati avevano la rappresentanza legale esclusiva della categoria. I contratti collettivi erano fonti del diritto in senso formale. L’ordinamento corporativo rispettava l’iniziativa economica privata ma intendeva superare il conflitto tra capitale e lavoro.
Lo sciopero e la serrata erano vietati e puniti come delitti contro l’economia pubblica, mentre l’abbandono collettivo di pubblici impieghi e servizi era considerato reato contro la pubblica amministrazione. L’ordinamento corporativo riconosceva la necessità di tutelare i lavoratori ed in quel periodo furono realizzati seri miglioramenti delle condizioni di lavoro sia mediante i contratti collettivi sia mediante apposite leggi.
L’esigenza di coordinare queste tutele con l’interesse superiore della produzione nazionale sfociava nella ricordata impostazione pubblicistica gestita dalla classe politica dominante, con sostanziale soffocamento della libertà sindacale e di qualsiasi contropotere dei lavoratori in azienda.
La soppressione dell’ordinamento corporativo e le norme rimaste in vigore
Subito dopo la caduta del fascismo, furono soppresse le corporazioni e commissariati i relativi sindacati, mentre l’accordo interconfederale Buozzi Mazzini ricostituiva le commissioni interne. L’anno dopo furono definitivamente soppressi i sindacati di diritto pubblico ma vennero lasciati in vigore i contratti collettivi e le altre norme corporative. Non furono espressamente abrogate neppure le norme del codice penale incriminatrici dello sciopero e della serrata.
Il lavoro nei principi fondamentali
Il lavoro occupa una posizione centrale nella costituzione repubblicana entrata in vigore nel 1948, che gli dedica alcuni dei principi fondamentali. La Repubblica è fondata sul lavoro non a caso tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni. Il lavoro è un dovere di ogni cittadino, che oltre ad indicare un significativo orientamento etico spiega anche concreti effetti giuridici.
La costituzione adotta volutamente una definizione amplissima di lavoro, inteso come un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Da questo punto di vista, non vi è distinzione tra attività manuali, attività intellettuali, né tra lavoro subordinato e lavoro autonomo o imprenditoriale. L’aspetto comune e qualificante è la funzione sociale.
Se ne ricava un principio di pari dignità sociale di ogni forma di lavoro, dall’operaio al poeta, dall’industriale al sacerdote, che presuppone tutele in una società pluriclasse. La conferma viene dalla garanzia di pari dignità sociale e di pari trattamento legislativo assicurata a tutti i cittadini, con esclusione di qualsiasi distinzione non solo in relazione ai fattori storici di discriminazione ma anche con riferimento alle condizioni personali e sociali dell’individuo.
Le diseguaglianze sostanziali che hanno dato origine al diritto del lavoro sono esplicitamente considerate dalla costituzione, che le definisce come ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.
Tutela del lavoro, retribuzione, riposi, protezione di donne e minori
Il titolo III dedicato ai rapporti economici inizia con un articolo contenitore in cui sono affastellati l’impegno della Repubblica a tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, a curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, a promuovere e favorire gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Si aggiunge il riconoscimento della libertà di emigrazione e l’impegno a tutelare il lavoro italiano all’estero.
La disposizione dell’articolo 36 riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Con le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’articolo 36, vengono elevati al rango di principi costituzionali i diritti ad un limite massimo dell’orario di lavoro, al riconoscimento delle ferie annuali retribuite, al riposo settimanale, di cui si prevede l’irrinunciabilità.
L’articolo 37 affronta l’altro problema storico della tutela del lavoro delle donne e dei minori, ribadendo la necessità della fissazione da parte del legislatore di un limite minimo di età per il lavoro dipendente, sancendo il principio della parità di diritti e in particolare di retribuzione rispetto a quella dell’uomo adulto a parità di lavoro. E disponendo la protezione della donna lavoratrice per consentire lo svolgimento della funzione familiare e di madre.
Previdenza e assistenza
Nell’articolo 38, si tratta della previdenza e l’assistenza sociale, la cui distinzione limpida in astratto si va oscurando nel concreto dell’ordinamento positivo. La disposizione comune è che ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. Da un lato vi è il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale che spetta ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, con finanziamento inevitabilmente a carico della fiscalità generale.
Dall’altro, si pone il diritto spettante ai soli lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita qualora venga a mancare temporaneamente o definitivamente il reddito di lavoro, come in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. La differenza tra previdenza e assistenza non riguarda solo i beneficiari delle prestazioni e il sistema finanziario, ma anche l’entità delle prestazioni medesime.
Nell’ordinamento vigente si intrecciano quindi istituti assistenziali ed istituti previdenziali, discutendo se possono o non essere tutti ricompresi in un unitario sistema di sicurezza sociale. Infine, va sottolineato il riconoscimento costituzionale della libertà della previdenza privata, che non esclude la possibilità di una disciplina legislativa di incentivo e tutela. La previdenza complementare integrativa è affidata alla legislazione concorrente di Stato e regioni, mentre la previdenza pubblica è di competenza esclusiva dello Stato.
Libertà sindacale, contratto collettivo e sciopero
La più profonda differenza della costituzione repubblicana rispetto all’ordinamento corporativo sta nel riconoscimento della libertà sindacale e del diritto di sciopero, con una decisa scelta per il modello pluralistico conflittuale, nel quale il bene comune è identificato con la libera competizione tra gruppi privati. Al fondo dell’impostazione costituzionale, si discusse negli anni '50 fino al definitivo superamento delle tesi pubblicistiche, vi è l’idea che l’equilibrio faticosamente raggiunto mediante un’autonoma composizione privatistica dei conflitti sociali potesse garantire un progresso equo e sostenibile.
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