Cosa studia il diritto del lavoro?
Evoluzione storica
Il diritto del lavoro nasce con una connotazione molto particolare: la tutela del contraente più debole (nel rapporto di lavoro due soggetti si incontrano, un soggetto mette a disposizione dell’altro la sua energia lavorativa in cambio di una retribuzione), la figura di riferimento è il lavoratore subordinato.
Nel rapporto del lavoro che si instaura c’è implicata la persona del lavoratore, ciò che caratterizza questo tipo di rapporto dagli altri vincoli di contenuto patrimoniale regolati dal diritto privato. Il diritto del lavoro studia quella parte dell’ordinamento che ha per oggetto il lavoro umano.
La nozione di lavoratore subordinato la ritroviamo nel Diritto civile (art. 2094), ritenuto dall’ordinamento un soggetto debole. Fin dalla fine dell’800 l’ordinamento ha pensato a una serie di tutele a favore del lavoratore. Nell’articolo 36 della Costituzione si riconosce il diritto ad ottenere una retribuzione, proporzionata e sufficiente.
La nozione di lavoratore autonomo la ritroviamo nell’articolo 2222 C.C.
Oggetto del diritto di lavoro
Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali tra due soggetti aventi ad oggetto una prestazione finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui disciplina è posta dalla legge a favore della parte considerata debole.
A chi e cosa serve il diritto del lavoro?
Correggere le distorsioni di un mercato del lavoro dove l’offerta è superiore alla domanda. Incentivare l’occupazione, migliorare l’incontro tra offerta e domanda.
L’Italia è un paese di piccole (10-49 dipendenti) e medie imprese, che hanno meno di 250 dipendenti e hanno un fatturato minore ai 50 milioni di €, oltre alle microimprese (95% del totale), quelle con meno di 9 dipendenti. La tutela si basa sulla grandezza dell’impresa. L’Italia ha una netta prevalenza del settore terziario (servizio, commercio, turismo).
Lavoro subordinato standard e atipico
Lavoro subordinato standard: contratto a tempo indeterminato e pieno.
Altri rapporti di lavoro subordinato, che discostano da questo, sono detti atipici (rientrano in questi anche i “flessibili”), ad esempio:
- Contratto a tempo determinato (meno usato);
- Contratto part-time (particolarmente caro al mondo femminile), sempre più “involontario”, nel senso che non viene scelto dal lavoratore ma dal datore di lavoro.
- Contratto di lavoro interinale (lavoro in somministrazione oggi), introdotto nel 1997. Rapporto tra 3 soggetti e due contratti: un contratto tra il lavoratore subordinato e il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) e un rapporto commerciale tra il datore di lavoro e il soggetto utilizzatore.
Co.Co.Co. e Co.Co.Pro. riguardano il lavoratore autonomo.
Finalità del diritto del lavoro
- Tutela della persona del lavoratore, contraente debole;
- Evitare la concorrenza sleale tra le imprese.
- L’equilibrato contemperamento tra esigenze di produttività e di efficienza delle imprese nell’economia globale.
- La creazione di nuova occupazione (tipologie contrattuali, agevolazioni, servizi per l’impiego, tutela di mancanza di lavoro).
- La riforma della PA nel senso della efficienza (riforma del rapporto di lavoro pubblico la c.d. contrattualizzazione e la riforma Brunetta “contro i fannulloni”). TESTO UNICO LAVORATORI PUBBLICO IMPIEGO → d.lgs. 165 del 2001 più volte modificato.
- Il contemperamento degli interessi dei lavoratori con gli interessi di soggetti “terzi” in caso di conflitto. La regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (1990). Non esiste altra regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero, lasciata ai contratti collettivi.
Didattica e scientificità del diritto del lavoro
Dal punto di vista didattico e scientifico, il diritto del lavoro è stato concepito in prima fase, come una parte del diritto civile. Successivamente, le logiche del diritto privato non apparivano sufficienti a garantire un equilibrio nel rapporto contrattuale di scambio tra lavoro e retribuzione.
Il contratto di lavoro riguarda l’avere per l’imprenditore, ma l’essere per il lavoratore - F. Santoro Passarelli
Tripartizione del diritto del lavoro
- Diritto del lavoro in senso stretto, costituito da quell’insieme di norme che vanno a disciplinare direttamente il rapporto di lavoro. Fissano i trattamenti minimi inderogabili dei lavoratori. Anche se normativa del 2011 rischia di scardinare questo sistema.
- Diritto sindacale ove la protezione del lavoratore si realizza mediante una serie di norme che tutelano la libertà sindacale, l’attività sindacale e lo sciopero.
- Diritto della previdenza sociale (non studiata in questo corso).
I modelli delle relazioni di lavoro in Italia
- Il modello liberale puro (fino ai primi anni Novanta dell’Ottocento, il codice civile del 1865)
- Il modello liberale sociale (il codice Zanardelli, la legislazione c.d. sociale)
- Il modello corporativo
- Il modello costituzionale (1948)
- Il modello garantista (L. 1369/1960, L. 230/1962, L. 604/1966, L. 300/1970)
- Il modello emergenziale (anni 70-80). La nuova gestione delle relazioni di lavoro: la concertazione.
- La legislazione del terzo millennio
Lo sviluppo del diritto del lavoro in Italia
La storia del diritto del lavoro in Italia inizia con la rivoluzione industriale, si assiste alla nascita del proletariato e delle grandi fabbriche, con conseguente urbanizzazione. La prestazione di lavoro avviene in postazioni insalubri e i lavoratori non hanno tutele (seconda metà ‘800 in Nord Italia).
Nell’Ottocento, l’ideologia liberale (protagonista del XIX secolo) considerava pericolosa qualsiasi intromissione tra cittadini e Stato, rendendo non necessari gli organismi terzi che potessero mediare tra le due parti, ad esempio le organizzazioni dei lavoratori. Non era quindi necessaria alcuna regolamentazione del rapporto di lavoro, in quanto considerava i due attori con la stessa forza contrattuale. Di fatto si verificava un dominio assoluto della parte più forte economicamente, cioè il datore di lavoro. Il codice civile italiano del 1865 ha pochissime disposizioni in merito alla tutela del lavoratore, tra le quali: l’articolo 1570, l’articolo 1627, l’articolo 1628.
Questo codice fa sua la distinzione (tipica del diritto romano) fra locatio operis e locatio operarum. Non ritroviamo la disciplina del lavoro subordinato, ma lascia la sua disciplina alla locazione. La locatio operarum di fatto coinciderebbe con la figura del lavoratore subordinato, mentre la locatio operis con il lavoratore autonomo.
Con la nascita della questione sociale (od operaia) i lavoratori iniziano a riunirsi, condividendo il loro disagio, verso l’interesse comune del miglioramento delle condizioni lavorative. Iniziano a rivendicare dei trattamenti minimi, a cominciare dal salario.
Si formano le prime organizzazioni collettive dei lavoratori:
- Società di mutuo soccorso (1886);
- Camere del Lavoro (1891)
E i primi partiti politici:
- Partito operaio italiano (1885);
- Partito socialista italiano (1895).
Nel 1889, il codice penale Zanardelli compie un passo in avanti, cambiando la prospettiva che l’ordinamento ha nei confronti dei gruppi organizzati dei lavoratori. Prima del Codice, l’ordinamento aveva un atteggiamento estremamente repressivo soprattutto riguardo le astensioni collettive dal lavoro. Secondo il codice Zanardelli, l’astensione dal lavoro diviene penalmente lecita se non viene attuata con violenza o minaccia, rimanendo civilmente illecita.
Nasce il sindacato: 1901 FIOM, 1906 CGL (oggi CGIL). In questo momento storico iniziano le lotte sindacali, e vengono stipulati i cosiddetti “concordati di tariffa”, dei contratti stipulati tra gruppi di operai e gli industriali su determinate norme perché entrassero a far parte dei singoli contratti di lavoro e funzionassero come fonte del loro regolamento (i futuri contratti collettivi).
In seguito si affianca la prima legislazione sociale, che protegge i lavoratori, in particolare i fanciulli e le donne (1886). A fine ‘800 la prima legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e poi leggi sul riposo settimanale e riposo festivo, le leggi sugli orari di lavoro. Nei primi del ‘900 si costruisce l’impianto delle norme sulla previdenza sociale.
Dopo la prima guerra mondiale
Il diritto del lavoro vive una nuova fase, che coincide con l’avvento del periodo fascista, caratterizzato dal passaggio da un sistema caratterizzato dall’astensione legislativa ad un sistema minutamente regolato dalla legge in funzione repressiva del conflitto sindacale. Ciò sfocerà in una nuova fase sul piano dei rapporti collettivi. Il conflitto sindacale, per l’ordinamento fascista, è espressione di una patologia dei rapporti sociali.
Nel 1919 esplodono le lotte sindacali nelle fabbriche, e nelle grandi fabbriche iniziano ad essere costituiti i Consigli di Fabbrica (CdF), eletti da tutti i lavoratori. Esperienza che durò poco (il fascismo arriverà da lì a 2 anni ndr).
1921-22: nasce l’Unione federale italiana delle Corporazioni, poi Confederazione delle Corporazioni; 1925: accordo di Palazzo Vidoni, riconoscimento reciproco delle Confederazioni, soppressioni delle Commissioni interne e devoluzioni delle funzioni al sindacato fascista. Unico sindacato che rappresenterà l’interesse dell’intera categoria di riferimento. La Confindustria riconoscerà quindi come unico interlocutore il sindacato fascista.
L. 563/1926: nuova disciplina dei rapporti sindacali, che riconosce l’accordo di Palazzo Vidoni. Solo formalmente verrà conservata la libertà sindacale; si realizza un controllo forte dello Stato sul sindacato, che dovrà essere riconosciuto e diviene la natura di ente pubblico e rappresenta legalmente tutti i lavoratori che appartengono ad una categoria, con la possibilità di stipulare contratti collettivi erga omnes (cioè nei confronti di tutti).
Si istituiscono le Corporazioni, organismi statali settoriali composti da rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, per regolare i rapporti collettivi di lavoro e l’intera attività economica, calmierando il conflitto per salvaguardare l’interesse superiore, cioè quello della produzione nazionale.
Si indica con Corporativismo un sistema nel quale non si doveva più rilevare un interesse del capitale antagonista rispetto all’interesse dei lavoratori, ma l’unico interesse meritevole di attenzione è quello superiore dello Stato. (Enunciazione più solenne nella Carta dei lavoratori del 1927).
1927: si scioglie la CGL. Si reintroduce la repressione penale del conflitto collettivo (1930: codice penale Rocco). Riepilogo
Il contratto collettivo corporativo
- Funzione: solidarietà tra i vari fattori della produzione per salvaguardare l’interesse superiore;
- Natura: contratto di diritto pubblico, fonte del diritto come la legge, disciplinato dalla norme del libro V del Codice civile;
- Efficacia: erga omnes, come la legge (art. 2069-70 C.C.); inderogabile con efficacia reale (art. 2077 C.C.), cioè l’impossibilità per il contratto individuale peggiorare le disposizioni del contratto collettivo (le clausole difformi dei contratti individuali sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro). Non si può quindi derogare IN PEIUS ma si può IN MELIUS; in caso di disposizioni IN PEIUS si sostituiscono automaticamente con le norme del contratto collettivo corporativo.
Dei rapporti individuali
Il r.d.l 1825/1924, disciplina minuziosa e organica del rapporto di lavoro degli impiegati delle aziende private;
Il codice civile del 1942, soprattutto Libro V, Titolo II, Capo I. Numerose sono le norme riguardo il lavoro, soprattutto quello svolto nell’impresa, chiarendo chi è l’imprenditore (art. 2082). L’articolo 2239 fa sì che si possano applicare le stesse norme in mancanza di normativa speciale.
- Art. 2094: definizione di lavoratore subordinato;
- Art. 2095: categorie dei prestatori di lavoro subordinati;
- Art. 2096: riguarda il lavoro in prova;
- Art. 2097 (abrogato dalla legge 230/1962): riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato;
- Artt. 2099-2102: norme riguardo la retribuzione;
- Art. 2103: riguarda le mansioni del lavoratore e la possibilità per il datore di lavoro di variare le mansioni → IUS VARIANDI;
- Artt. 2104-2105: gli obblighi del lavoratore durante la sua prestazione lavorativa. Obbligo di diligenza e di obbedienza (2014) e obbligo di fedeltà (2105);
- Art. 2106 e in seguito Art. 7 della legge 300/1970: il potere disciplinare. La possibilità di sanzionare il lavoratore inadempiente;
- Art. 2107: orario di lavoro;
- Art. 2108: lavoro straordinario notturno;
- Art. 2109: riposo;
- Artt. 2110-2111: sospensione del rapporto di lavoro;
- Art. 2112: trasferimento d’azienda;
- Art. 2113: rinunzie e transazioni;
- Artt. 2118-2119, e in seguito con la legge 604/1966, art. 18 della legge 300/1970, legge 108/1990 e legge 92/2012 (LEGGE FORNERO) che ha riscritto l’articolo 18 della 300/1970: recesso dal contratto di lavoro (licenziamento e dimissioni).
- Art. 2120: trattamento di fine rapporto.
Il modello costituzionale
Il lavoro nella Costituzione riveste importanza fondamentale (Art. 1, Italia repubblica fondata sul lavoro). Fotografa la funzione del diritto del lavoro (art. 3 II comma: rimozione delle diseguaglianze sociali). Il lavoro è poi presente nell’articolo 4, che lo richiama come diritto e come dovere. Poi presente nell’Art. 35 (Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, cura la formazione professionale dei lavoratori, promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro, riconosce il diritto all’emigrazione e la tutela del lavoro all’estero.
Nell’art. 36 si riconosce un diritto, per il lavoratore in senso ampio, ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, e comunque sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa, stabilisce che la durata massima della giornata lavorativa sia stabilita per legge e che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite. L’articolo 37 tutela la donna lavoratrice, con stessi diritti e retribuzioni al lavoratore, e che le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare, assicurando alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione, stabilisce l’età minima di età per il lavoro salariato e tutela il lavoro dei minori. L’articolo 38 riguarda la previdenza e l’assistenza sociale.
L’articolo 39 e il 40 costituiscono il fulcro del diritto sindacale italiano. L’articolo 39 enuncia come primo principio la libertà sindacale, reintrodotta con forza per contrastare quella repressione fortissima dell’ordinamento corporativo. I commi successivi non hanno ancora trovato attuazione nel nostro ordinamento giuridico: la loro presenza comporta una serie di vincoli, ma ad oggi non sono mai stati attuati. È prevista la registrazione del sindacato (II comma); deve avere una base democratica per essere registrato (III comma); una volta registrati, i sindacati hanno personalità giuridica e possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes. L’articolo 40 riguarda lo sciopero: riconosce il diritto di sciopero, non dicendoci chi sono i soggetti titolari del diritto e rinviando alle leggi che lo regolano.
L’evoluzione del diritto del lavoro dai primi anni ’60 ad oggi
Anni ’50 vedono una mancanza di evoluzione legislativa della materia. Dal punto di vista sindacale, gli anni ’50 vedono la supremazia delle confederazioni sindacali: non esiste inoltre, ad esempio, una normativa che tuteli il lavoratore dal licenziamento. Gli anni ’50 vedono anche il cosiddetto “miracolo italiano”: il settore produttivo più importante diventa l’industria: la fabbrica costringe a vivere e condividere insieme le famiglie, è per questo che il diritto sindacale nasce e si svilupperà nelle grande fabbriche.
Nel 1962 si arriva al livello minimo di disoccupazione: il 3%. Grande richiesta di lavoratori e migrazioni di lavoratori dal sud d’Italia verso il Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto). Anche bambini lavorano, e poco tutelati (l’unica sanzione che poteva essere inflitta era una “multa” di 3.000 Lit). I lavoratori delle grandi fabbriche hanno retribuzioni di importo molto basso e c’è grande divisione tra lavoratori garantiti e lavoratori in “nero”. Si diffonde tra i lavoratori una grande coscienza di classe, unita che lotta per raggiungere i medesimi interessi e richieste. Iniziano le grandi proteste sindacali nelle grandi fabbriche (1962 nella FIAT durante il rinnovo del contratto collettivo).
Dal punto di vista giuslavoristico gli anni sessanta sono anni di interventi legislativi importanti: il legislatore si rende conto di non poter rimanere con le mani in mano.
- Legge 1369 del 1960: introduce il divieto di intermediazione di manodopera. Una legge per combattere un fenomeno molto diffuso in quegli anni: il caporalato. → (OGGI ABROGATA)
- Legge 230 del 1962: che interviene sui contratti a tempo determinato. Il lavoro a termine, oggetto dell’articolo del C.Civile 2097 che viene abrogato da questa legge, verrà regolamentato da questa legge, che fisserà una regolamentazione organica del lavoro a tempo determinato. L’impianto alla base di questa legge è quello di individuare tassativamente le ipotesi in cui è ammesso il ricorso al contratto a termine. → (OGGI ABROGATA)
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