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Diritto sindacale Oronzo Mazzotta

Capitolo I: I rapporti collettivi

Sezione I. La libertà sindacale

1. Cos’è il diritto sindacale

È figlio del sistema che ha per epicentro la fabbrica, diviene dall’evoluzione storica, socio-economica che porta dal sistema curtense all’industrialismo. Ruota intorno alle regole che si danno stato e le parti per disciplinare le relazioni fra i soggetti collettivi che rappresentano i propri interessi riguardo al lavoro subordinato. Soggetti sono non datore e lavoratore individualmente ma i soggetti collettivi. Oggetto del diritto del lavoro è il contatto individuale, nel diritto sindacale l’oggetto è il contratto di lavoro collettivo, fonte di regolamentazione del contratto individuale. Si occupa anche degli strumenti di autotutela che sono mezzi di pressione contro i patti esistenti. Gran parte dei comportamenti dei protagonisti si realizzano sul piano dei rapporti sociali in via di fatto, attraverso regole determinate dai corpi sociali, dalle parti in conflitto. In questa maniera il diritto sindacale costituisce il prototipo dell’autonomia e della preesistenza della regolazione proveniente dai corpi sociali e non dall’alto, dalla legge statuale. Così è stata elaborata la teoria dell’ordinamento intersindacale da Giugni che trapianta sul terreno sindacale la pluralità degli ordinamenti giuridici. In effetti si nota come ci possano essere diverse valutazioni di uno stesso comportamento ai sensi del diritto sindacale o di quello statuale. Il legislatore costituzionale ha anche evitato di dare regole sulla contrattazione e sullo sciopero per esaltare il profilo di effettività e la prassi che investe il diritto sindacale. Esse infatti sono determinate dalla realtà sociale.

2. Evoluzione della libertà sindacale

Ora il sistema è un sistema plurisindacale. Si possono costituire più associazioni. Non sempre è stato così. Dopo l’industrialismo lo Stato ha sempre temuto i sindacati e sono stati repressi. Codice penale sardo del 1859 puniva l’associazionismo datoriale e dei lavoratori. Naturalmente, la parità di trattamento delle due categorie nuoceva molto di più a quella dei lavoratori. La situazione migliorò col codice Zanardelli del 1889 che puniva non l’associazionismo in sé ma le violenze derivanti da esso e quindi impeditive della libertà di lavoro. La regolamentazione del fenomeno sindacale si esaurisce qua fino al 20ennio e al fascismo. Il fascismo diede risposte a tali organizzazioni tramite un corporativismo autoritario che escludeva la democrazia industriale e le evoluzioni del fenomeno sindacale. La l. 3 del 1926 bandisce la libertà sindacale di fatto. Infatti, affermava che solo un sindacato per categoria produttiva avrebbe potuto avere il riconoscimento dal Governo, negando il pluralismo sindacale. Questi davano luogo a contratti collettivi obbligatori ed in quanto tali inseriti nel sistema delle fonti. Con la caduta del fascismo venne sciolta ogni istituzione corporativista e lasciati in vita i sindacati esistenti di diritto pubblico. La legge transitoria del 44 sciolse i sindacati fascisti e mantenne in vigore le norme dei contratti collettivi corporativi, fatte salve le successive modifiche, al fine di non pregiudicare la posizione dei lavoratori.

3. Libertà sindacale, fonti internazionali e comunitarie

Il diritto sindacale è evocato anche da fonti comunitarie e internazionali. Importanti sono le Convenzioni dell’organizzazione internazionale del lavoro (Oil), la 87 del 1948 e la 98 del 1949. La prima ha ad oggetto la protezione dei diritti di libertà sindacale nei confronti dell’amministrazione, la seconda la protezione dei lavoratori contro discriminazioni provenienti dai datori, per ragioni di rappresaglia sindacale. Va anche segnalata: la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la carta sociale europea del 1961. Per la disciplina europea: la carta dei diritti fondamentali (carta di Nizza). Queste carte hanno comunque limiti sostanziali. Sono più che altro raccomandazioni e linee guida tese a salvaguardare i beni presi in considerazione ma anche indicazioni generalissime e quindi hanno bisogno di efficienti strumentazione statali per essere veramente effettive. Nel nostro ordinamento, solo nel 1970, si è tradotto in divieti specifici il programma contenuto nel primo comma del 39 Cost. dando luogo a sanzioni e procedimenti processuali.

4. Libertà sindacale nella costituzione

L’organizzazione sindacale è libera come recita il primo comma del 39. Questa deriva dalle libertà civili e di organizzazione in associazioni rintracciabili all’art 18 Cost. Peraltro la necessità di creare una norma ad hoc per valorizzare il fenomeno sindacale e la sua organizzazione e il suo sviluppo esprime l’importanza che i costituenti danno a tale materia. La costituzione non ne da una nozione precisa ma rinvia alla realtà sociale. La costituzione evita di definire cosa essa sia e consegna al presente e alla società e quindi al legislatore contemporaneo, la definizione di cosa essa sia, delle nuove pretese, di una e dell’altra categoria. Così si può dire che è sindacale l’attività volta alla protezione degli interessi collettivi che gravitano intorno ai rapporti che hanno ad oggetto il lavoro umano. Lo scopo dell’attività ne circoscrive il carattere sindacale. Il rinvio alla realtà sociale implica che i confini della libertà sindacale, siano mobili. Il sindacalismo quindi amplia il proprio raggio d’azione nella società estendendo la propria competenza anche a settori indirettamente connessi all’attività lavorativa (diritto alla casa). Dal ’70 in poi infatti si parla di ‘pansindacalismo’ per spiegare come l’azione dei sindacati si sia allargata anche a settori non propri e abbiano in alcuni casi preso il posto dei partiti politici. Resta quale confine esterno della nozione il riferimento all’autotutela di interessi collettivi dei lavoratori, i quali devono essere i primi a promuove l’azione sindacale poiché portatori di un interesse collettivo. Ci deve essere una connessione tra attività sindacale e autotutela. I soggetti rappresentativi utilizzeranno, investiti dai lavoratori tutti quei metodi tradizionali: scioperi, ecc.

Sul piano ‘individuale’ il diritto sindacale è libertà positiva di organizzarsi, aderirvi, fare proselitismo, costituire un sindacato e svolgere un sindacato e negativa nella libertà di non aderire a nessun sindacato o di uscirne. Questo implica l’impossibilità di costituire discipline legislative che per promuovere l’attività sindacale condizionassero alcune scelte come ad esempio l’assunzione dei lavoratori in base alla circostanza che fossero iscritti o meno a un sindacato (cosiddette clausole closed shop, sicurezza sindacale). Sul piano ‘collettivo’ il principio di libertà sindacale implica la libertà di organizzazione interna (del sindacato, della disciplina e delle strumentazioni) al di fuori di ogni intrusione esterna. Il collegamento con l’art 40 consente di rilevare che l’affermazione della libertà dell’organizzazione sindacale implica anche quello di azione sindacale, a tutela degli interessi collettivi, con un evidente riferimento alla contrattazione collettiva. Il riconoscimento di tale libertà non include la riserva di contrattazione a favore dei sindacati come più volte ricordato dalla corte costituzionale. La libertà sindacale si estende ai rapporti coi pubblici poteri a differenza delle esperienze passate (ordinamento corporativo). Il principio impedisce ogni intrusione statale ed esclude interventi autoritativi che condizionino l’azione sindacale. Va da se che questo non implica il fatto che tra le varie parti si debba scendere a compromessi dovuti dalla normale dialettica contrattuale. La libertà sindacale non è totale poiché esistono delle concertazioni: limitazione all’azione sindacale in favore dell’assetto economico complessivo. Diverso è il problema che riguarda l’intervento dello stato non sull’attività generale del sindacato ma sugli atti stipulati da questo. La limitazione riguarda i diritti previsti su piano negoziale.

5. La tutela sindacale dei confronti del datore, non discriminazione e divieto ai sindacati di comodo

La libertà sindacale è anche garantita verso il datore di lavoro. Di questo ne tratta efficacemente lo statuto dei lavoratori (1970) al titolo secondo. Questo statuto ha dato effettività alle disposizioni costituzionali. Ha istituzionalizzato la presenza del sindacato nell’impresa attraverso la prefigurazione di una forma di rappresentanza (r.s.a.) favorendo il controllo dei comportamenti datoriali. Ha poi dato luogo a strumenti giurisdizionali d’urgenza utile per ristabilire la situazione di normalità a seguito di conflitto tra le parti. Ha poi ribadito il principio di non discriminazione connotate da antisindacalit&à;. Art. 14, 15, 16 s.l.: il primo ribadisce il principio di costituzione di sindacati, di aderirvi e svolgere attività sindacale all’interno dei luoghi di lavoro; il secondo la non discriminazione, in fase occupazionale, in base all’appartenenza o meno ad un sindacato (in base a che esso aderisca o meno a un sindacato o cessi di farne parte) e la non discriminazione in ogni fase lavorativa (assegnazioni di mansioni, inflizione di sanzioni disciplinari). Per il principio di effettività si considerano tutti gli aspetti che regolano la vita giornaliera lavorativa e quindi tutti gli atti (discriminatori e illeciti) che hanno direzione antisindacale si considerano nulli con la conseguenza che va ripristinata la situazione quo ante; l’ultimo vieta trattamenti economici collettivi di maggior favore e il potere di adire il giudice per ripristinare la precedente situazione e essere risarcito. L’art. 17 vieta ai datori di finanziare sindacati. Nel caso questi ne finanzi uno siamo di fronte ai cosiddetti sindacati di comodo, che sono sindacati che si presentano come tali (costituiti per la tutela degli interessi del lavoratore) ma nella realtà subiscono pressioni, sostegno, indirizzo dal datore stesso. Non sono quindi autonomi e indipendenti. Bisognerà provare le influenze che il datore ha su questo perché difficilmente costituirà in maniera plateale un sindacato vero e proprio. Lo strumento per contrastarlo è la repressione dell’attività antisindacale del datore di lavoro. I danneggiati possono richiedere la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti. Le attività, come il proselitismo sindacale, non possono intaccare il pensiero contrario di chi non vuole interrompere il proprio lavoro o non ha niente di cui lamentarsi, il diritto d’impresa deve essere garantito poiché anche questo ha tutela costituzionale all’art. 41.

6. L’altra libertà sindacale

Problema dell’unilateralità della tutela sindacale: c’è chi ritiene che la norma costituzionale dell’art. 39 si riferisca esclusivamente ai lavoratori subordinati con esclusione degli imprenditori che hanno protezione all’art. 41 e chi ritiene che i datori di lavoro rientrino nel 39. È un dibattito solo ideologico. Ammettere che l’art. 39 si riferisca anche alla libertà sindacale del datore non significa che la costituzione consideri egualmente la condizione di datore e lavoratore. Compatibile è anche la versione per il quale il sostegno e la protezione dell’attività sindacale sia un contrappeso nei confronti della libertà d’impresa all’art. 41. Titolarità della libertà sindacale: - scontata quella per i lavoratori subordinati ma se ne aggiungono altre di categoria in virtù della tendenza espansiva del diritto del lavoro. Si è esteso anche a lavoratori considerabili come lavoratori autonomi e piccoli imprenditori: il caso del lavoro parasubordinato, medici convenzionati con il s.s.n, agenti e rappresentanti di commercio ecc. A questi soggetti sono state estese la ratio tutelante anche in materia di sciopero (sempre grazie al fenomeno dell’estensione della libertà sindacale). - Lo sono anche i pubblici dipendenti. Il sindacalismo nelle p.a è da tempo presente, presenza testimoniata dalla partecipazione del sindacato a vari organi di gestione di pubbliche istituzioni, sia dall’attività contrattuale, svolta prima in maniera informale e poi su regole rigorosamente determinate. - Limitata estensione si ha anche a favore del personale di polizia dello stato. L’iscrizione può essere fatta a sindacati di categoria che non possono rappresentare altre categorie. Permane il divieto di organizzazione e iscrizione dei militari anche ad un sindacato di categoria.

Sezione II. L’associazione sindacale

1. Struttura giuridica, associazioni non riconosciute

L’intento dei padri costituenti era quello di costruire un sistema nel quale l’estensione erga omnes dei contratti collettivi avrebbe dovuto essere realizzata sul presupposto del riconoscimento delle associazioni sindacali con l’attribuzione a tali associazione della personalità giuridica. Il sistema di estensione generale dell’efficacia di contratti collettivi non ha mai avuto attuazione e il diritto sindacale si è sempre mosso all’interno del diritto comune e quindi privatistico e non considerabile come un diritto speciale. Le organizzazioni sindacali sono quindi associazioni non riconosciute e regolamentate dagli art. 36, 37 e 38 del c.c. Tale regolamentazione è considerata del tutto insoddisfacente al cospetto dell’imponenza del fenomeno sindacale. Per le norme codicistiche, maggior rilievo ha la questione della responsabilità patrimoniale e della responsabilità per i debiti dell’associazione a scapito della trattazione della complessità organizzativa del sindacato. Non sono quindi menzionati i rapporti esterni o interni che sono elementi ben più caratterizzanti di questo tipo di associazione. Vengono in rilievo quindi le questioni di gestione della democrazia sindacale. Il principio base di governo dell’associazione sta nel sodalizio che è retto da regole volute dagli associati attraverso la stesura di queste nello statuto e nei regolamenti interni. La rappresentanza esterna è in capo alla persona incaricata dagli accordi interni, alla presidenza o alla direzione del sindacato. La responsabilità patrimoniale si risolve con i terzi che possono rivalersi sul fondo comune. Delle obbligazioni ne rispondono personalmente coloro che hanno agito per conto dell’associazione. Le associazioni hanno una struttura complessa poiché sono associazioni di associazioni e quindi è possibile che al singolo possa essere richiesta l’adesione all’uno e all’altra. Diffusa è la teoria per la quale, in via analogica, si potrebbero estendere le norme delle associazioni riconosciute anche a queste non incompatibili col mancato riconoscimento. Questa analogia risulta fondamentale se l’estensione avviene nell’ambito particolare del recesso. Ne deriva che il recesso dell’associazione può essere disposto dall’assemblea per gravi motivi e che il recesso dell’associato è sempre libero se non aveva l’obbligo per un tempo indeterminato. L’art. 39 tutela tutte le associazioni e anche le strutture non associative. Ricevono quindi tutela del suddetto articolo anche le forme organizzative cosiddette elettive.

2. Democrazia sindacale all’interno delle associazioni

Nonostante la mancata attuazione del 39, seconda parte, è diffusa l’idea dell’esistenza del principio di democraticità interna per il quale è previsto che esso sia applicato non solo ai sindacati registrati ma anche a quelli di fatto. È un prerequisito che consente all’associazione l’applicazione delle norme legali che danno diritti e poteri ai sindacati stessi. La questione della gestione della democrazia è rimessa ad alcuni soggetti e istituti:

  • Statuto: contiene le regole di gestione dell’associazione, per persone ed organi e di contestazione e irrogazione delle sanzioni.
  • Collegi probivirali: sono organi per dirimere le controversie interne e la correttezza dei comportamenti interni.

A volte le decisioni non sono prese a maggioranza ma sono scelte politiche, quindi la giurisprudenza ha sempre evitato di entrare in questioni interne alle associazioni. Difatti il controllo sugli atti interni non va nel merito ma è un controllo di legittimità. Su queste controversie aleggia poi la direttiva generale che esclude l’intervento della giurisdizione ordinaria a favore dell’interna autodichia. Le dispute più rilevanti riguardanti i sindacati hanno fino ad ora avuto aspetti patrimoniali conseguenti a scissioni. Ad esempio, la scissione della CGL nel ’48. Gli scissionisti chiedevano sia il mantenimento del nome, sia di mantenere parte del patrimonio sociale. Due soluzioni: considerare tante scissioni individuali che escluderebbe ogni diritto sul patrimonio o come scissione dell’associazione in due sottoinsiemi con diritto a mantenere una porzione del patrimonio? Più facile è la soluzione in caso che la scissione avvenga a livello territoriale, essendo spesso riflessa negli statuti dei sindacati la direttiva che considera gli organi territoriali come associazioni autonome nell’ambito più generale della struttura nazionale, con il conseguente riconoscimenti dell’autonomia patrimoniale rispetto agli organi centrali del sindacato.

3. Rapporti esterni

Anche alle associazioni non riconosciute si riconosce la soggettività e quindi che il sindacato sia un auto

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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