Diritto del lavoro
Informazioni generali
Prof. Fabozzi Raffaele
13.09.2021
Giovedì 9.15-10.30
Libro di testo: Pessi Roberto, lezioni di diritto del lavoro, Giappichelli, solo capitoli 5 e 6.
Esami: 1° appello probabilmente 10 dicembre ore 9.00, 2° appello 14 gennaio ore 9.00, 3° appello 3 febbraio ore 9.00.
Che cos'è il diritto del lavoro?
Disciplina i rapporti di lavoro, favorisce la nascita di un equilibrio tra offerta e domanda di lavoro. Fino a qualche anno fa la risposta era semplice, ma ultimamente la materia è stata oggetto di molte riforme, una importantissima nel 2012, la famosa Riforma Fornero. Dunque la materia è in costante ricerca di equilibri, in quanto è una materia anche politica e sindacale perché crea uno spostamento di consensi. Da 15 anni a questa parte tutto è cambiato anche in seguito alla globalizzazione ed informatizzazione, dunque questo si è riflesso anche nelle aziende e nei modi di lavorare.
Le prime tre rivoluzioni industriali si sono susseguite a distanza di 100 anni, la quarta è arrivata a distanza di 40 anni, alcuni sostengono che ora stiamo addirittura vivendo la quinta, a distanza di soli 10 anni. Non esistono diritti senza costi, e dunque ci sarà sempre qualcuno a doverli supportare. Questi costi variano a seconda di chi riconosce i medesimi diritti.
Le tre aree del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è una materia tripartita:
- Diritto del lavoro in senso stretto: potrebbe essere inteso come il complesso di disposizioni che governano il rapporto tra il datore e i lavoratori, in cui il primo giova delle prestazioni dei lavoratori, e il secondo di una retribuzione. Il rapporto lavorativo può essere occasionale o stabile.
- Diritto della contrattazione collettiva (sindacale): è il complesso di regole che governa il rapporto tra i datori di lavoro e i sindacati. Elemento principale sono i contratti collettivi.
- Diritto della previdenza sociale: è il complesso di norme che disciplinano i rapporti di natura previdenziale, tra i soggetti e le prestazioni che operano in questo ambito. L'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ne è il principale soggetto.
Nel corso del tempo, queste tre aree si sono sviluppate in maniera così importante da arrivare ad essere studiate in maniera autonoma. Il diritto del lavoro esiste da sempre, se pensiamo agli schiavi romani, ma il diritto del lavoro come oggi noi lo concepiamo in senso moderno nasce a partire dalla 1° rivoluzione industriale, dunque siamo a fine ‘700. Fino a questo momento, con la nascita delle prime forme di produzione di tipo meccanico, le società erano caratterizzate da due elementi: una economia prevalentemente agricola e infatti si viveva in favore di quello che la campagna offriva; la famiglia era patriarcale ed era una famiglia allargata, in cui spesso i suoi membri vivevano vicino se non nello stesso edificio, perché tutti vivevano grazie allo stesso terreno. In questo contesto il diritto del lavoro non serviva, e non era percepito come necessità in quanto lavorando la terra veniva a mancare un ipotetico datore di lavoro. Vi era una solidarietà all’interno della famiglia che sostituiva la previdenza, e in virtù di tutto ciò non venivano avvertite queste esigenze.
L'evoluzione del diritto del lavoro
L'avvento della 1° rivoluzione industriale rompe questi schemi, perché la fabbrica comincia a prendere il posto della campagna, e le persone cominciano a spostarsi verso il centro urbano allargando così i confini della medesima, fino a farla quasi scomparire. La famiglia allargata scompare, ciascuno dei membri della famiglia sceglierà di vivere nei pressi del proprio luogo di lavoro, diventando una famiglia nucleare, composta da genitori e figli. Questo genera una ulteriore conseguenza: cominciano a sorgere delle esigenze, la solidarietà familiare non c’è più in quel contesto, e le persone diventano dipendenti dal lavoro. In un contesto come questo, i lavoratori cominciano ad organizzarsi e prendono consapevolezza che l’imprenditore ha bisogno di loro così come loro hanno bisogno dell’imprenditore, dunque inizia ad esserci bisogno per le parti di negoziare.
Nascono le prime organizzazioni sindacali, che all’inizio cominciano ad imporre la propria forza all’imprenditore facendo nascere i primi contratti collettivi chiamati concordati di tariffa, riguardanti la tariffa oraria. Nel corso degli anni, il sindacato comincia ad acquisire una maggiore importanza per la quale è capace di imporsi su più aspetti, non solo la tariffa oraria, per cui i datori di lavoro cominciano ad avvertire l’esigenza di organizzarsi esattamente come i lavoratori. Il sindacato diventa talmente forte da diventare un interlocutore con le istituzioni (c.d. concertazioni), che glie lo permettono per evitare che non ci siano contestazioni delle iniziative, e per ottenere il consenso dei sindacati così da portarli dalla loro parte. Molte delle leggi che abbiamo oggi sono state contrattate con i sindacati.
Esempi di leggi contrattate
- La carta costituzionale, che è la carta più importante del nostro paese, la quale comincia già nell’articolo 1 a citare il lavoro. La valorizzazione del lavoro nella carta costituzionale non è casuale, poiché tanti sindacalisti hanno perso la vita affinché la costituente gli desse i dovuti riconoscimenti.
- Legge 20 maggio 1970 n.300 = Lo statuto dei lavoratori: non è un caso che proprio nel '70 questa legge sia stata creata, infatti siamo solo due anni dopo il '68, anno molto difficile e particolare per il nostro paese, a seguito dell’autunno caldo.
In passato si parlava di triade: CGIL, CIS, WILL. Oggi c’è un pluralismo sindacale che favorisce la frammentazione, e i nuovi modelli produttivi che prevedono smart working, lavoro su turni, ecc., hanno un impatto sulla rappresentanza sindacale, dunque è più difficile per il sindacato rintracciare i lavoratori, pertanto perde iscritti, e la sua importanza si riduce. Inoltre, la nuova generazione di lavoratori non favorisce la situazione, in quanto le vecchie ideologie è più difficile che si conoscano. È chiaro che tutti i problemi dei lavoratori si riversano sui sindacati.
Rappresentatività sindacale e interesse collettivo
Rappresentatività sindacale e Interesse collettivo sono due concetti molto importanti per la nostra trattazione. Il primo è un termine che è molto simile a quello di rappresentanza, tanto tempo ci si è interrogati su quale fosse il rapporto tra i sindacati e i lavoratori, i diritti di questi ultimi sono protetti nei contratti collettivi. Una prima risposta a questo interrogativo è stata data dagli studiosi facendo ricorso all’istituto della rappresentanza che abbiamo già visto in diritto privato, ed in questi termini qualcuno aveva provato ad esprimere il rapporto tra i sindacati e i lavoratori, sulla base di un mandato. In realtà questo istituto rende l’idea, ma non esprime correttamente la natura del rapporto essendoci alcuni limiti. Allora possiamo ricondurre la natura di questo al concetto di rappresentatività, che non è un istituto giuridico, ma è un concetto di natura sociologica, presa poi in prestito dal diritto. Essa esprime un concetto apparentemente complesso, cioè la capacità del sindacato di far sì che i soggetti nei confronti dei quali intende agire (che intende rappresentare), si sentano parte di una collettività.
Esempio: Se un sindacato ad esempio proclama uno sciopero in una azienda composta da 150 lavoratori, e tutti e 150 aderiscono, vuol dire che io sono fortemente rappresentativo, ma se a questo aderiscono 50 lavoratori è chiaro che non sono rappresentativo in quanto è meno di 1/3 dei lavoratori dell’intero stabile. Dunque la rappresentatività è la capacità del sindacato di farsi seguire dai lavoratori. La rappresentatività viene usata anche in altri ambiti, basti pensare al diritto costituzionale e ai partiti politici.
Ad un certo punto del 2015 Renzi durante una intervista fa una affermazione molto forte: ‘se i sindacati non sono d’accordo ce ne faremo una ragione’. Perché poteva permettersi in quel momento di dire questa cosa? Perché evidentemente sapeva che in quel momento il sindacato non aveva forza, non era rappresentativo, perché i lavoratori avevano meno fiducia in lui, dunque sarebbe stato difficile creare disagio sufficiente per contrastare la decisione. Se al contrario il sindacato fosse stato in grado di portare in piazza milioni di persona, probabilmente egli non avrebbe mai fatto quella affermazione con il rischio di mandare in crisi il governo per forti proteste.
Il governo Renzi in quegli anni poi cadde per via del fatto che perse il referendum costituzionale proposto, evidentemente in quel momento per quella singola iniziativa la popolazione dimostrò che il governo non era rappresentativo. Questo mostra come la rappresentatività possa essere declinata in diversi modi, in maniera generale, e in maniera specifica per una singola iniziativa. Esso spiega il rapporto di forza tra le parti negoziali.
L’interesse collettivo invece è l’interesse proprio dell’organizzazione sindacale. Esso ‘non è la somma degli interessi dei singoli lavoratori, ma è la loro sintesi’. Sono il rappresentante dei lavoratori, siccome ai lavoratori non piace cominciare ad un certo orario, io rappresentante prendo l’impegno di ascoltare ciascun lavoratore, il quale mi mostrerà il proprio interesse individuale. Io rappresentante sindacale però alla mia controparte non posso portare 150 proposte diverse, dunque creerò una sintesi sulla base di tutte le proposte, creandone una unica e nuova che potrebbe essere vicina agli interessi individuali dei lavoratori, così come potrebbe essere lontana. Più l’interesse collettivo è vicino agli interessi individuali dei singoli lavoratori, più avrà rappresentatività. Viceversa, sarà meno rappresentativo, e danneggiato nei rapporti negoziali con la sua controparte. A volte l’interesse collettivo è facile ricavarlo, perché magari c’è una omogeneità degli interessi dei lavoratori, se viceversa sono eterogenei è più difficile che esso sia in grado di accontentare tutti.
Libertà sindacale
Oltre al concetto di rappresentatività e di interesse collettivo che abbiamo già visto, ulteriore concetto cardine della materia è quello di libertà sindacale, che è la libertà o diritto (in quanto all’articolo 39 della nostra costituzione viene sancita come libera, e la limitazione di questo diritto corrisponde ad una violazione della carta costituzionale tutelabile nelle sedi apposite) di svolgere attività sindacale. Qual è però la differenza tra libertà e diritto? Il diritto non può essere sanzionato (salvo che sia realizzato in modo non conforme all’ordinamento), mentre la libertà non essendo elevata a rango di diritto può essere sanzionata nei termini ad esempio civilistici.
Esempio: Lo sciopero e la serrata; il primo è un diritto costituzionalmente garantito dall’articolo 40, mentre la seconda è una libertà. In periodo fascista però esisteva una vera libertà sindacale? In realtà non c’era una legge di per sé che vietasse lo svolgimento dell’attività sindacale, ma il problema era che quel tipo di stato era accentratore dunque tendeva a voler tenere sotto controllo tutto. In questo periodo era presente un unico sindacato per settore lavorativo e uno unico per settore datoriale di conseguenza erano gli unici riconosciuti dallo stato, e gli unici che potevano stipulare contratti collettivi con validità erga omnes, cioè valido per tutti i lavoratori di quel settore indipendentemente dalla affiliazione a quel sindacato. Dunque, per questi motivi la libertà sindacale era solo formale.
Quei contratti collettivi avevano l’efficacia della legge, ed infatti nelle disposizioni preliminari al codice civile le norme corporative erano state inserite all’interno delle fonti nell’articolo 1. L’ordinamento del periodo fascista, prevedeva però anche la possibilità per lo stato di intervenire e rimuovere i dirigenti che non si attenevano alle norme che venivano imposte dall’alto: in questo modo il fascismo governava le dinamiche sindacali. Mussolini fece in modo che il conflitto tra datore e lavoratore, strettamente controllato, non mettesse in discussione l’ordinamento precostituito. Nel codice penale di quel periodo lo sciopero veniva sanzionato come reato, in quanto esso era il mezzo più pericoloso per l’ordinamento di cui il sindacato potesse servirsi. Con la carta costituzionale del ’48 entra in vigore un nuovo ordinamento, cui perno per il diritto sindacale è l’articolo 39:
“L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”
La libertà sindacale può essere intesa come la libertà, in senso positivo:
- Di aderire ad un sindacato X;
- Di costituire e dunque organizzare un sindacato, dargli un nome eccetera;
- Di svolgere attività sindacale negli infiniti modi in cui è possibile;
Questa libertà guarda tanto al singolo lavoratore quanto all’intera organizzazione. È chiaro che così come è possibile guardare a questa libertà in senso positivo, è possibile anche parlarne in senso negativo quale libertà di non aderire, costituire e svolgere attività sindacale. Il soggetto che decide di non affiliarsi è comunque protetto dal nostro ordinamento sempre con riguardo all’articolo 39 c.1. In conseguenza alla carta costituzionale dunque si è affermato il pluralismo sindacale. I costituenti avendo ancora in mente un modello abbastanza simile a quello che esisteva precedentemente, in cui l’unico sindacato esistente era la CIGL, non immaginavano che successivamente questo avrebbe avuto una fuoriuscita come conseguenza di alcuni dissensi interni e sulla base proprio di quell’articolo 39 si formerà la CISL, e dopo circa due anni la UIL. Fino a qualche anno fa il diritto di sciopero non era garantito alle forze armate per incompatibilità con l’ufficio svolto, oggi invece la corte costituzionale gli ha concesso alcuni riconoscimenti sotto questo punto di vista.
I sindacati
Che natura hanno i sindacati? I sindacati hanno come unico obbligo la registrazione presso gli uffici locali o centrali, per ottenere detta registrazione lo statuto deve essere a base democratica; dopo aver ottenuto detta registrazione il sindacato acquisisce personalità giuridica, i suoi contratti collettivi vengono applicati a tutti gli appartenenti alle categorie quali il contratto si riferisce. Dunque, volendo fare un parallelismo con il periodo corporativo: qui è il sindacato che deve attivarsi per ottenere il riconoscimento, mentre nel periodo precedente era lo stato a riconoscere autonomamente il sindacato. L’elemento di democraticità del sindacato moderno, che è nuovo rispetto al periodo fascista, è dato dalla rappresentanza unitaria (al tavolo delle trattative si siede un unico soggetto che è espressione della maggioranza degli iscritti al sindacato) in proporzione agli iscritti necessaria per stipulare contratti collettivi. La validità dei contratti erga omnes è rimasta la stessa per tutti i lavoratori di un determinato settore.
Il nostro costituente dunque ha creato un articolo in cui il sistema corporativo gli è stato da modello, scegliendo di riprenderlo, solo, in maniera più democratica e non imposta dall’alto. Vi è un doppio filtro di democraticità imposto: al momento della registrazione mediante statuto e alla stipulazione di contratti per conto di una rappresentanza unitaria. Nonostante ciò ci troviamo in una situazione di eccessivi contratti collettivi (circa 900 solo per il settore privato, ma le categorie lavorative sono molto meno), in quanto i commi 2, 3, 4 dell’articolo 39 non hanno mai trovato attuazione in quanto qualcuno dice che è mancata una legge di attuazione dell’articolo (dove fisicamente si sarebbero andati a registrare i sindacati?), ma questo è un motivo facilmente superabile; qualcun altro in verità sostiene che nemmeno i sindacati volevano la registrazione, anzi la temevano in quanto il soggetto pubblico avrebbe avuto troppo controllo su di esso, infatti gli italiani avevano ancora in mente la dittatura fascista, gli stermini ecc, e poi perché la rappresentanza unitaria sarebbe comunque dovuta essere certificata dall’esterno contando tutti gli iscritti (ci sarebbe una ingerenza esterna), ed oggi il numero di questi in un sindacato così come quello di un partito politico è un dato dinamico dunque spesso nemmeno il sindacato stesso è a conoscenza di quel dato. Infine, i sindacati più piccoli non volevano che si accertasse che avevano meno iscritti di un sindacato rispetto ad un altro.
Oggi al tavolo delle trattative, il contratto sarà solo uno, ma i rappresentanti siedono ognuno in rappresentanza del sindacato di rappresentanza, cercando di tutelare il più possibile gli interessi dei lavoratori che rappresentano.
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Diritto del lavoro (parte di diritto sindacale)
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Diritto Sindacale
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