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Estratto del documento

E

S S I O N

I

S U C

C

E S

I O N I - N O Z I O N

I G E N E

R A L I

Succedere, in termini di successione, poteva avere un duplice significato:

 Successione Universale: ovvero il subentrare nella interezza dei rapporti giuridici patrimoniali che

furono di un altro soggetto;

 Successione Particolare: ovvero il subentrare in un bene determinato, in un rapporto giuridico, al

posto del precedente titolare. Inter Vivos Mortis

La successione poteva avere luogo in forza di un atto tra vivi o a causa di morte ( o

Causa ).

La Successione Universale può essere distinta a sua volta in:

Successione tra Vivi

: in cui troviamo soggetti che succedono a titolo universale, come:

- Il Bonorum Emptor: cioè colui che acquista i beni di un fallito.

- L'adrogante: ovvero il padre di famiglia che si dava in adozione nelle forme della Adrogatio.

- Il titolare della Manus: donna sui iuris che col matrimonio era anche convenuta nella potestà del

marito o dell'avvento potestà su di lui.

Successione per causa di morte : in cui troviamo soggetti che succedono a titolo universale, al

l'Heres Bonorum Possessor

defunto (de cuius): chi succedeva era (Erede) o possessore dei beni, . L'erede

succedeva ovviamente anche dei rapporti obbligatori, quali crediti e debiti: Hereditas (eredità) si

chiamava l'oggetto della successione, voleva dire il patrimonio unitariamente considerato; il diritto di

successione era precisato come ius Hereditas.

Il pretore nella sua funzione di aiutare, supplire e correggere il diritto civile, ha inventato concetti paralleli,

quali quelli di possesso dei beni (Bonorum Possesio) e possessore dei beni (Bonorum Possessor) le fonti ci

suggeriscono che il Bonorum Possessio aveva lo stesso contenuto dell'eredità: anch'essa trasferiva sia i

diritti sulle cose (commoda), si è i debiti (incommoda).

La Vocazione all'eredità Cause di Delazione

era causata essenzialmente da due (delato era

colui a cui perveniva una vocazione ereditaria):

 Vocazione Testamentaria, che aveva la priorità su quella legittima.

 Vocazione Legittima. P A

R T

E V – S U

C

C

E

S S I O N

I

S U C

C

E S S

I O N I P

E R T E S

T A M E N T O

Testamento

Il era inteso come l'atto (o apparato ) predisposta affinché l'ultima volontà di un soggetto

potesse essere raccolta, memorizzata e attuata, preservandola il più possibile dalle falsificazioni. Il termine

Forme

testamentum deriva da Testatio Mentis, cioè attestazioni di una ultima volontà. Esistevano varie

di Testamento :

 Testamento a comizi convocati tempo di pace

: in , due volte l'anno, venivano convocate

le assemblee popolari e, davanti al popolo, il testatore doveva dettare le sue ultime volontà.

 Testamento procinto tempi di guerra

: in invece, il cittadino dettava le sue ultime volontà

davanti al popolo in armi.

 Testamento per rame e bilancia : questo tipo di testamento risale già a un'età molto antica,

e a differenza dei primi due, ebbe lunga vita. Di fronte a 5 testimoni maschi puberi, al fiduciario

compratore del patrimonio, e ha una bilancia, si fingeva la vendita del patrimonio dell'ereditando

al fiduciario, con la pronuncia di parole solenni accompagnate dalla pesatura di un simbolico

prezzo in rame.

 Testamento pretorio

: nonostante non avesse i requisiti formali del testamento per rame e

bilancia, venne ugualmente avvallato dal pretore purché recasse i sigilli di 7 testimoni.

 Testamento tripartito : si sviluppò nel periodo tardo e finì con il diventare testamento

ordinario. Aveva le caratteristiche sia del testamento per rame e bilancia (presenza dei testimoni),

sia del testamento pretorio (testimoni = 7), alle quali andava aggiunto un Documento Scritto

dell'atto. Il testatore doveva esibire la scrittura chiusa ai sette testimoni; doveva dire loro che si

trattava del suo testamento e apporre alla loro presenza la propria sottoscrizione; i testimoni

dovevano sigillare e sottoscrivere in un sol tempo e nello stesso giorno.

 Testamento pubblico : si sviluppa nel Basso Impero. Il testatore consegnava con preghiere

all'imperatore il suo testamento e questo veniva verosimilmente conservato nell'archivio della

cancelleria imperiale.

 Testamento olografo

: è stato praticato nel tardo impero, anche se si suppone che Giustiniano

abbia respinto tale tipo di testamento. Era il testamento scritto e firmato di pugno dal testatore

ma senza la presenza di testimoni. Testamenti Privilegiati

Vi erano poi particolari situazioni in cui i testamenti erano considerati :

 Testamento Militare

: I soldati arruolati, sul punto di scendere in battaglia o nella battaglia

stessa, potevano dettare le loro ultime volontà senza alcuna esigenza di forma. Questo

ovviamente portò a numerose manipolazioni e falsificazioni delle dichiarazioni del milite. Pertanto

venne accettata unicamente la forma della scrittura del soldato.

 Testamento in tempo di peste : in tempo di pestilenze, per evitare un possibile contagio, si

ammetteva che testimoni potessero partecipare alla redazione del testamento alla spicciolata,

con la rinuncia al requisito dell'unità dell'atto.

 Altre testamenti speciali erano quelli dei rustici, dei ciechi e dei sordomuti.

Il diritto di fare testamento era riconosciuta ai soli liberi, cittadini, sui iuris. Ai figli fu concesso (solo durante

il servizio militare) di disporre per testamento dei beni acquistati attraverso il soldo e il bottino. Erano

incapaci di fare testamento gli impuberei, i furiosi (tranne negli intervalli di lucidità), i prodighi

(scialacquatori) ai quali fosse stata interdetta l'amministrazione del loro patrimonio, i sordomuti dalla

nascita. Discorso a parte va fatto per le donne, nel caso in cui non si trovassero più sotto la potestà paterna

o maritale e fossero puberi, inizialmente era riconosciuto loro il diritto di fare testamento, ma solo con

l'autorizzazione del tutore. L'incapacità, oltre che recedere, anche a fare testamento, poteva essere sancita

a titolo di pena.

Eredi

Gli potevano essere: eredi necessari (i servi propri, volenti o nolenti), eredi suoi (e necessari erano

figli, figlie, nipoti, donne in manu in potestà all’eretitando), eredi estranei (tutti gli altri). Perché un

testamento valesse, oltre al rispetto delle forme esterne e la capacità di colui che lo faceva, non doveva

ignorare certe persone legate al testatore da un vincolo potestativo. Nell'ambito del diritto civile, si è

pervenuti a creare un obbligo per l'ascendente, o di istituire eredi i discendenti in potestà o di diseredarli

Preterizione

nominativamente attraverso la diseredazione ( ), che portava anche al l'esclusione dalla

legittima. Non potevano essere preteriti i nati che con la morte del testatore sarebbero diventati sui iuris (i

figli, naturali o adottivi, i nipoti il cui padre fosse stato emancipato o forse premorto, i pronipoti nelle stesse

condizioni, la moglie convenuta in manum, ed eventuali altri ancora). Questi erano detti Eredi Suoi. Costoro

potevano non essere istituiti eredi, ma dovevano venire diseredati esplicitamente. Non solo i nati di cui si è

detto, ma anche i postumi, i figli nati dopo la morte del padre ma concepiti quando era in vita o dopo la

redazione del testamento.

Giustiniano fissa una disciplina sulle modalità di diseredazione, eliminando tutte le differenze nella forma

14 cause di ingratitudine

della diseredazione in nome della parità dei sessi. Inoltre introdusse , che

dovevano menzionarsi espressamente nel testamento e in conformità a quelle fissate tassativamente per la

legge, tra le quali ricordiamo ad esempio: gravi ingiurie, percosse contro il genitore, averlo accusato di un

crimine, non averlo riscattato dalla prigionia.

La istituzione di erede poteva essere sottoposto a condizione sospensiva a modo, ma non a termine, poiché

una volta erede, lo era per sempre. Qualora tale condizione era oggettivamente impossibile o difficile da

verificarsi, si considerava come non apposta.

Coeredi

Si aveva nel caso di la coeredità, vale a dire l'incremento della quota ereditaria attribuito dal

Sostituzioni

testatore. Erano inoltre concesse le che potevano essere:

 Sostituzione volgare: il testatore poteva stabilire più gradi di eredi nella forma "Tizio sia mio

erede; se non sarà erede Tizio, sia erede Caio".

 Sostituzione pupillare: "mio figlio Tizio mi sia erede; se mio figlio non mi sarà erede, ovvero mi

sarà erede ma muoia prima che sia diventato pubere, allora sia erede Caio".

 Sostituzione quasi pupillare: Giustiniano considerò il caso di genitori che avessero discendenti

insani di mente. E, a tal proposito accordò, tanto al padre quanto alla madre, la facoltà di sostituire

ad essi qualcuno, vale a dire di nominare un erede per i discendenti mentecatti, con il solo

obbligo di lasciare la legittima onde evitare che il testamento fosse impugnato come inofficioso.

Cause di Invalidità del Testamento

Le :

 Testamento ingiusto: un testamento fatto, ad esempio, da un figlio di famiglia. Era un testamento

invalido, radicalmente nullo.

 Testamento rotto: il testamento valido poteva successivamente invalidarsi per una serie di cause

diverse, come ad esempio, nasceva un postumo oppure veniva adottato un figlio.

 Testamento irrito: quando il testatore che aveva piena capacità al momento della redazione,

successivamente avesse subito una diminuzione della medesima perché condannato alla perdita

della cittadinanza o alla perdita della libertà (es. si faceva adottare diventando figlio di famiglia).

Già nel volgere della Repubblica, cominciò a nascere una forte ostilità contro coloro che offendono con il

testamento i loro figli, negandogli di diventare eredi con ingiustificate diseredazioni o preterizioni: nacque

querela a Inofficiosi Testamenti

così la , strumento processuale per impugnare testamenti validi,

ma sostanzialmente iniqui da giungere alla loro rescissione. Legittima

La nascita dei testamenti inofficiosi, portò sempre di più al concetto di , ovvero una quota del

patrimonio ereditario che DOVEVA essere riservata a determinate persone, a condizione che non fossero

ingrate, e della quale il testatore non poteva disporre. Gli aventi diritto a questa quota erano:

 I discendenti,

 Gli ascendenti, specie i genitori,

 i Fratelli e Sorelle (a certe condizioni).

P A

R T

E V – S U

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S S I O N

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G A T O E F E D

E F E D

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O M M E S S

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Accettazione dell'

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
80 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Roncati Stefania.