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La sua decisione, detta sentenza, vale solo per il singolo caso concreto;
- interpretazione dottrinale è quel modo di interpretare le norme da parte dei giuristi, da parte
quindi della dottrina. Questa interpretazione ha valore orientativo, non vincolante.
Come si applicano le norme? Si può avere:
- applicazione diretta se il giudice applica una norma di legge ad un caso previsto;
- applicazione analogica quando il giudice applica una norma di legge ad un caso analogo a
quello da essa previsto. Questa applicazione ha però un duplice limite: non si può utilizzare
per le norme penali né per quelle eccezionali.
Le giurisdizioni. Esistono poi, nel nostro ordinamento, due diverse tipologie di giurisdizioni:
ordinaria e speciale; la prima dirime le controversie tra due o più privati, la seconda dirime invece
le controversie tra Stato e privati. Il giudice ordinario ragione sulla lesione dei diritti, il giudice
amministrativo sugli interessi legittimi.
La giurisdizione ordinaria (civile e penale) viene divisa per gradi di giudizio (tre nel nostro o.g.):
- tribunale, civile o penale a seconda della materia; Corte d’appello;
- il soggetto che ha ottenuto una sentenza dal tribunale può rivolgersi alla
- il terzo ed ultimo grado di giudizio è rappresentato dalla Corte di Cassazione.
Sia in sede civile che penale si può preporre al tribunale il giudice di pace, che diventerà perciò il
primo grado effettivo di giudizio.
Per quanto riguarda la giurisdizione speciale (anche detta amministrativa) si hanno due gradi di
giudizio:
- tribunali amministrativi regionali (TAR);
- Consilio di Stato. L’o.g. per eccellenza, abbiamo detto, –
Lo Stato e i suoi poteri. è quello statale il quale determina
l’assetto dei poteri del nostro Paese. Una delle caratteristiche dello Stato è la sovranità, che può
– –
appartenere ad esempio ad un sovrano o come nel nostro caso al popolo. Altro elemento tipico
statale, delimitativo e non costitutivo, è la territorialità (limite spaziale di applicazione delle norme).
Una volta definite le coordinate di questo o.g. si può andare a ragionare sui poteri → teoria della
separazione dei poteri di Montesquieu:
- potere legislativo;
- potere esecutivo;
- potere giudiziario.
A seconda di come popolo, norme e organizzazione vengono tra loro miscelati avremo differenti
forme di Stato; a seconda di come si combinano i tre poteri si avranno diverse forme di Governo.
Lo Stato può essere: a seconda dell’attribuzione della sovranità; se essa appartiene al
- democratico o autoritario
popolo verrà dato ampio spazio alle libertà (democrazia rappresentativa), se appartiene ad
un unico soggetto si avrà una monarchia; quale condiziona fortemente l’apparato periferico),
- unitario (apparato centrale molto forte, il
federale (due soggetti di diritto distinti: lo Stato federale, che definisce alcune politiche
comuni quali Economia e Difesa, e gli Stati membri) o regionale (le Regioni collaborano
l’indirizzo politico del Paese);
con lo Stato per delineare
- capitalistiche e socialiste a seconda della proprietà dei mezzi di produzione (privati o Stato).
Lo Stato italiano è repubblicano, democratico, regionale e pluralista.
Repubblicano perché il capo dello Stato è un presidente, il quale non succede per dinastia ma viene
bensì eletto dal Parlamento in seduta comune ogni sette anni.
Democratico perché la sovranità appartiene al popolo che, attraverso l’esercizio del diritto di voto,
sceglie i propri rappresentanti.
Regionale perché suddiviso in Regioni, enti pubblici a territorialità limitata, con determinati poteri.
Pluralista perché tutela non solo le persone fisiche, ma anche le formazioni sociali (quali i partiti, la
famiglia, i sindacati, la scuola) con o senza scopo di lucro.
Il nostro Stato, poi, tiene particolari rapporti con l’ordine ecclesiale (artt. 7 e 8 CI) e con quello
internazionale (art. 11 CI). Un ordinamento statale, a seconda dei rapporti che intercorrono con un
ordine religioso, può essere confessionalista o laico. Vi può quindi essere, in mezzo tra i due
estremi, un regime concordatario: quello che, attraverso i Patti Lateranensi, intercorre tra Stato
italiano e Chiesa Cattolica. L’art. 7 CI afferma:
“Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.” nel caso in cui le due parti siano d’accordo, si potrò
Ciò significa che per modificare i succitati patti,
formulare e approvare una legge ordinaria dello Stato; nel caso in cui l’Italia voglia modificarli
unilateralmente, invece, trattandosi di una modifica costituzionale, si dovrà ricorrere ad un
procedimento aggravato (revisione costituzionale).
I rapporti tra il nostro Stato e le altre religioni sono disciplinati dall’art. 8 CI, il quale demanda ad
altre leggi non costituzionali e, perciò, più facilmente modificabili.
L’art. 11 CI delinea i rapporti tra il nostro o.g. e quello internazionale. Lo Stato italiano consente
delle limitazione alla propria sovranità in condizioni di parità con gli altri Stati membri e nei limiti
indicati dai principi fondamentale inderogabili della nostra Costituzione.
Le forme di Governo sono date, invece, dai diversi rapporti che vengono a sussistere tra i poteri.
Esse sono:
- costituzionale (monarchica o repubblicana); il monarca (o, in una repubblica, il Capo dello
Stato) esercita direttamente la funzione legislativa, è titolare del potere esecutivo (sebbene
questo possa essere affidato al Governo) e garantisce il potere giudiziario. Il suo unico limite
è la Costituzione. Nella forma repubblicana, il Capo dello Stato è colui che traccia,
direttamente, l’indirizzo politico del Paese e lo attua per mezzo dei Ministri da lui nominati;
- direttoriale, attualmente presente in Svizzera; il potere è accentrato in un gruppo ristretto di
–
individui il Capo dello Stato è quindi un organo collegiale, non monocratico;
- parlamentare, la quale può essere classica (il potere del Capo dello Stato è limitato non
soltanto dalla Costituzione, ma anche dal Parlamento; il Governo può essere sfiduciato e può
quindi cadere nel caso in cui le Camere lo ritengano opportuno) o razionalizzata (ha
–
tendenza equilibratrice: risulta più difficile sfiduciare il Governo in Germania, ad esempio,
occorre proporre un nuovo programma governativo prima di muovere la sfiducia).
ed è rappresentato dall’insieme
Il popolo. Il popolo è un elemento costitutivo del nostro o.g. dei
cittadini. Si possono avere due accezioni di popolo; esso può essere:
- fonte di tutti i poteri, poiché condiziona i tre poteri dello Stato;
- destinatario dei servizi pubblici, che lo stesso Stato dovrà garantire.
La condizione di cittadino italiana, e cioè la cittadinanza, si può acquisire:
- per nascita in territorio italiano;
- per nascita da genitori italiani;
- per provvedimento amministrativo.
Il popolo deve esercitare la propria sovranità in maniera democratica. La nostra democrazia è basata
sul principio di maggioranza: colui che detiene il maggior numero di voti può governare. Il
principio di maggioranza necessita, ovviamente, di una pluralità, la quale deve essere garantita dallo
Stato.
L’art. 49 CI afferma che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Il diritto di associarsi è
sottoposto ad alcuni divieti tra cui quello dell’associazione segreta o dell’organizzazione militare.
– –
I partiti sono giuridicamente parlando associazioni private, sottoposte quindi alle regole del
Codice civile. L’unica finalità dei partiti deve essere quella di concorrere a determinare la politica
del Paese. Il finanziamento pubblico dei partiti è, ad oggi, vietato. Il partito politico deve operare
seguendo i principi della trasparenza e della pubblicità; esso deve essere, inoltre, organizzato al suo
interno. I fini partitici devono essere collettivi. I simboli dei partiti devono essere riconoscibili e non
devono avere riferimenti ad organizzazioni religiose. Alcuni soggetti, quali i magistrati, non
possono iscriversi a partiti politici, a causa della carica istituzionale che detengono.
Il referendum. Il popolo viene interpellato direttamente, ciò che attraverso il referendum i cittadini
scelgono diviene immediatamente legge. Il referendum può essere:
- abrogativo (art. 75 CI); se è approvato, la legge (o il d.l. o il d.lgs.) è abrogata. Perché si
possa dar luogo a questo tipo di referendum occorrono 500000 elettori o cinque consigli
regionali; non può essere ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, per quelle di amnistia
e di indulto e per quelle che ratificano i trattati internazionali. Affinché questo tipo di
referendum sortisca i suoi effetti occorre che si rechino a votare il 50% degli aventi diritto
(quorum costitutivo);
- costituzionale (art. 138 CI); una volta emanata una legge costituzionale, entro tre mesi dalla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si può chiedere questo tipo di referendum;
perché abbia luogo occorrono 500000 elettori o cinque consigli regionali o un quinto dei
membri di una delle Camere. Se passa, la legge costituzionale non viene promulgata (e
perde quindi la sua validità); il referendum non può avere luogo se la legge, in seconda
votazione, è stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti; 132 e 133 CI); serve per interpellare il popolo circa l’annessione o il
- consultivo (artt.
distacco di regioni, province o comuni (vedasi recente referendum d’annessione della
Valmarecchia all’Emilia Romagna).
Le libertà della persona. Esistono delle libertà costituzionalmente tutelate. Il concetto di libertà è
assai dinamico e deve essere adattato all’evoluzione dei tempi. Le libertà della nostra CI vengono
garantite non solo al cittadini, ma a qualunque individuo. Esse sono:
- libertà personale (art. 13 CI); la restrizione di questa liberà si può avere solo attraverso un
atto motivato dell’autorità giudiziaria;
(art. 14 CI); per domicilio non si intende solo l’abitazione, ma anche il
- libertà di domicilio
posto di lavoro, la propria macchina, la sede (legale e non) dell’azienda nel caso di persone
giuridiche. Il domicilio è inviolabile salvo disposizione dell’autorit&agr