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LEGGI REGIONALI
Tra leggi regionali e statali vi è un rapporto di competenza, ci sono ambiti, materie di competenza
statale e materie di competenza regionale. Il modo per capire cosa è di competenza regionale e cosa
statale ce lo dice la costituzione. Parte prima della cost è dedicata ai diritti e doveri, nella parte
seconda c’è l’ordinamento della repubblica, con organi costituzionali e disciplina dell’ordinamento
delle autonomie territoriali, che si fonda sull’art 5 dei principi fondamentali. La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato
il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Art 114 della cost, che apre il titolo quinto, dice
che la repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale
della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. L’italia non è uno stato
federale (lo sono svizzera, austria, usa, germania) né unitario. Federale: la maggioranza dei poteri
dello stato sono ripartiti, in ogni stato federato vi sono poteri diversi, con articolazione diversa, + la
presenza di un organo costituzionale che sia rappresentativo degli stati federati. In germania ci sono
2 camere, parlamento in senso stretto e un’altra rappresentativa dei lander, che rappresentano gli
esecutivi dei singoli stati. L’italia appartiene alla categoria degli stati regionali, che riconoscono alle
regioni caratteri di essenza del proprio essere. Le regioni partecipano alla potestà legislativa, ma
altre potestà non le hanno, per esempio il potere giurisdizionale è statale. Potestà legislativa che
possono esercitare mediante un criterio di competenza. Questo rapporto stato regioni era diverso
nell’assetto originario del 1948. Vecchio art 117 prevedeva che lo stato avesse una competenza
generale su ogni materia,alle regioni si riconosceva la possibilità di legiferare con competenza
concorrente in determinate materie che la costituzione del 1948 riteneva di interesse regionale.
Competenza concorrente: lo stato dettava dei principi fondamentali di ogni materia, e le regioni
differenziavano la disciplina a seconda della realtà territoriale (approvavano proprie leggi).
Nuovo art 117 – lo stato ha competenza esclusiva in alcune materie tassativamente indicate
(competenze tipiche di uno stato unitario). Materie concorrenti: istruzione (però le norme generali
sull’istruzione sono di competenza esclusiva dello stato, i confini non sono così certi), professioni,
tutela della salute, governo del territorio. Terzo gruppo: per tutte le materie non esclusive dello
stato, c’è competenza residuale generale. Il comma 1 però prevede che sia lo stato che le regioni
devono rispettare la costituzione e i vincoli che derivano dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali. Alcune materie, come la tutela dell’ambiente, sono trasversali, tagliano
questa ripartizione di materie. Vi sono materie quindi che sono valori, interessi da tutelare. C’è
l’esigenza di fare un bilanciamento di interessi, attibità che tipicamente fa la corte costituzionale.
Altro problema: art 118 comma 1. Nel 48 vigeva il principio del parallelismo, dove le regioni hanno
competenza conceoorente, hanno competenza anche amministrativa. L’art 118 fa venire meno il
parallelismo: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Il legislatore si era reso conto che non
tutte le funzioni possono essere svolte dai comuni, salvo che “per assicurarne l’esercizio unitario,
ecc.”. l’amministrazione deve rispettare la legge. Allora se lo stato x necessità razionale deve
esercitare lui una certa funzione, allora dovrà essere statale anche la legge che regola quella
funzione.
Nell’elenco dell’art 117 comma 2 e 3 non c’è la voce “lavori pubblici”. Allora le opere dovrebbero
essere fatte dalle regioni, ognuno fa una parte. Legge lunardi disciplina un procedimento particolare
per fare le grandi opere, e le regioni andarono dalla corte costituzionale, che uscì con il 118 comma
1. Esiste un problema amministrativo completo, per il rispetto del principio di legalità queste opere
dovranno essere fatte con legge statale (non c’è nel comma 1, l’ha ricavato dall’art 118). Lo stato se
vuol fare una legge di questo tipo deve avere l’accordo con le regioni.
06/04/11
Il legislatore statale può riappropriarsi di una competenza laddove voglia disciplinare un funzione
amministrativa. Tendenzialmente solo le regioni potrebbero fare leggi sulle opere pubbliche. Lo
stato ha sostenuto non tanto la tesi che vi fosse una materia dei lavori pubblici nel comma 2, art
117, e neanche che lo stato possa fare leggi in materia di interesse nazionale (che non c’è nel
comma 2 di adesso. Ma c’era prima nell’art 117, “qualora le regioni avessero fatto delle leggi in
materie nelle quali era riscontrabile un interesse nazionale, il parlamento avrebbe potuto fare un
controllo di merito sul rispetto di questo interesse nazionale” – la corte aveva ricavato il principio
per cui ove c’è un interesse nazionale lo stato potesse fare una legge. Questo principio vigeva prima
del 2001, ma dopo scompare. Lo stato ha sostenuto un’altra tesi, che ha poi condizionato molto la
corte costituzionale. Ha detto “per realizzare queste grandi opere, che sono state imposte dal diritto
europeo, lo stato deve rispettare regole di concorrenza (fare delle gare). Lo stato non può tutelare la
concorrenza se lascia fare alle regioni quello che vogliono. La tutela della concorrenza spetta allo
stato. La corte costituzionale decide di accogliere in parte questa tesi dello stato ma di dire altre
cose:
• meccanismo di individuazione delle materie residuali alle regioni non è così ampio, se si
interpretasse troppo meccanicamente questo sistema basterebbe inventarsi sempre una
materia nuova. La corte dice che i lavori pubblici non sono una materia, e di volta in volta
occorre vedere se relativamente a una certa disciplina vi siano degli interessi prevalenti.
Bisogna vedere qual è il fine che il legislatore si pone con una legge. Se il fine è tutelare
la concorrenza, il fine attrae la competenza. Tuttavia la corte mette in luce un altro
profilo:
• il riparto di competenze tra stato e regioni non è chiuso solo nell’art 117, occorre guardare al
principio di legalità dell’amministrazione, così come disciplinato dall’art 118. Per
l’amministrazione è ammesso solo ciò che la legge dice.
Lo stato tendenzialmente si riappropria di competenza nei casi in cui vi sia un fine che
giustifica la tutela di un interesse e tutte le volte in cui sia necessario rispettare il principio di
legalità. La tesi che la corte sta seguendo è potenzialmente paralizzante per le regioni, allora la
corte cerca di bilanciare questi interessi imponendogli di rispettare un paio di regole molto
significative, regole che però non sono scritte nella costituzione. Sentenza molto creativa, che
risponde all’orientamento anche culturale del momento. È vero che lo stato può riappropriarsi della
La corte comincia a interpretare la parola
potestà legislativa, ma l’art 118 parla di sussidiarietà.
sussidiarietà usando la costituzione. Se lo stato si riprende la finzione, non lo può fare da solo,
ma accordarsi prima con la regione, perché da sempre esiste un principio non scritto ma
affermato dalla corte di leale collaborazione tra stato e regioni. art 120: rispetto del diritto di
sussidiarietà e leale collaborazione, che in questo caso significa CONSENSO della Regione. Come
si fa a trovare il consenso? Il consenso si manifesterà in apposita intesa che lo stato o le regioni
dovranno trovare nell’ambito di un organo particolare che è la conferenza Stato Regioni (organo
collegiale composto dai rappresentanti di tutte le regioni, presieduto da un rappresentante del
governo, che ha funzioni consultive, nasce già negli anni 80 con carattere puramente consultivo,
eppure nella sentenza della corte assume valore quasi costituzionale – il luogo nel quale il consenso
si deve trovare). – sentenza 303/2003.
Materie trasversali: si interpretano con un’interpretazione di tipo teleologico, ciò determina
l’attrazione della competenza allo stato o alle regioni. questo significa che non è sempre
automatico, l’idea dell’interpretazione teleologica è valutata dalla corte, che va a vedere se la
soluzione scelta dal legislatore nazionale è ragionevole, si avvicina un po’ al merito della
soluzione predisposta. La corte poi si inventa l’altra idea, applicare il principio della
collaborazione, lo stato può porre delle regole ma in intesa con le regioni. la corte ha preferito
spesso valutare la materia prevalente, privilegiando quindi lo Stato. La legge dimostra tutte le sue
difficoltà applicative, ed è quindi la giurisprudenza a cercare di porre rimedio.
Sentenza 6/2004 – cosa significa la sussidiarietà costituzionale.
Le leggi regionali vengono abrogate dalle leggi statali o no? Sono fonti diverse. La giurisprudenza
della corte costituzionale, seguita dal legislatore nella disciplina con il quale stato e regioni
adempiono a obblighi comunitari, appoggiano la tesi della cedevolezza. Lo stato può intervenire
con leggi che dettino i principi fondamentali, e in quella sede può stabilire delle norme di dettaglio,
che abrogano disposizioni contrarie, però le regioni possono adottare nuove leggi che stabiliscano
diversamente dalle norme di dettaglio, osservando i principi fondamentali. La clausola di
cedevolezza è riconosciuta anche in una legge del 2005.
Esempio: materia dell’istruzione, che è disaggregata in livelli diversi. Nella sentenza 200/2009 la
corte affronta la materia: quando la corte vede che c’è un intreccio di competenze definisce se c’è
un soggetto più competente di altri. la corte dice che il principio fondamentale è quella norma che
non è auto applicativa, e nella materia dell’istruzione non coincidono sulla struttura generale
dell’istruzione, che invece è norma generale. La corte va a vedere se nel