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IL PARLAMENTO
LA STRUTTURA
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1 il bicameralismo
Il nostro sistema parlamentare è un sistema a bicameralismo perfetto. I sistemi parlamentari
possono essere monocamerali, bicamerali o pluricamerali cioè i cittadini possono essere
rappresentati da una, due o più camere. Il bicameralismo nasce in Inghilterra, dove la camera dei
comuni viene a contrapporsi alla camera dei lord e già sin dall’epoca, si coglie una delle funzioni
tipiche della doppia camera cioè permettere a determinati cittadini di essere rappresentati e dare
visibilità a determinate categorie di sudditi. In Italia il bicameralismo ha lo scopo di confermare da
parte dell’altra camera, la maggioranza che si era verificata nella camera precedente (sistema della
copia conforme a=b). Condizione perché si possa parlare di bicameralismo perfetto è che il sistema
elettorale che sorregge la rappresentanza di entrambe le camere sia uguale o produca risultati
analoghi, in modo che i gruppi che si formano alla camera devono proporzionalmente ritrovarsi al
senato e viceversa. Con il bicameralismo imperfetto come per esempio quello basato sul fatto che
una camera sia in scala nazionale e l’altra strettamente su scala regionale, si hanno delle situazioni
inconciliabili tra le due camere. Se la camera a non vota come la camera b, nel nostro sistema la
legge ritorna alla camera a fin quando al termine del palleggiamento non si arriva alla stessa
situazione, se poi le camere non sono in grado di raccordarsi si torna a nuove elezioni; in caso di
bicameralismo imperfetto ci vuole o qualche organo che sovraintenda oppure in caso di disaccordo
un nuovo intervento dell’elettorato per quella legge oppure il completo esautoramento di una delle
camere, riportando tutto ad un sistema monocamerale. Senza un organo di raccordo tra due camere
che sono disuguali ci sarebbe il blocco istituzionale. Il blocco istituzionale in Italia si verifica in
maniera rara, e nel caso si verifichi c’è il Presidente della Repubblica che ha il ruolo di far ripartire
il sitema cioè di convocare nuove elezioni, oppure può intervenire la corte costituzionale. Nel
bicameralismo imperfetto non c’è bisogno di un organo di raccordo, di qualcuno che sia al di sopra
nel caso di disaccordi. Il problema del bicameralismo perfetto sono le lungaggini delle procedure, i
costi dei parlamentari e dei dipendenti. Il problema del monocameralismo sono le maggioranze
improvvisate. Si discute molto per quanto riguarda il sitema elettorale, tra sitema proporzionale,
sistema maggioritario o sistema proporzionale con premio di maggioranza. Il sistema maggioritario
è il sistema che riconosce eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti in una determinata
circoscrizione, gli altri che hanno avuto meno voti non sono eletti. Esso vige in Gran Bretagna ed è
considerato corruttibile. Il sistema proporzionale è basato sul fatto che ottiene il seggio chi ottiene
un certo quorum di 50.000 voti, il restante e coloro che hanno avuto meno di 50.000 voti
(quoziente) e il resto di questi voti vanno al collegio nazionale e si vede quanti parlamentari si ha il
diritto di eleggere. Il sistema proporzionale favorisce le ideologie, il sistema maggioritario favorisce
la persona.
2 i regolamenti parlamentari
I regolamenti parlamentari vengono adottati da ciascuna camera a maggioranza assoluta dei propri
componenti (art 64). Sono un modo attraverso cui le camere disciplinano la propria attività interna.
I regolamenti parlamentari pur rientrando nell’attività delle camere sono approvati non da entrambi
le assemblee ma soltanto da una di esse. Ciò significa che stante l’oggetto dei regolamenti
parlamentari, la legge non dovrebbe poter derogare il regolamento interno. I regolamenti
parlamentari sono una sorta di incognita non sono ben definiti, è importante conoscere alcuni dei
problemi che si riconoscono nell’ambito dei regolamenti parlamentari.il primo problema riguarda se
sono o meno interna corporis, il secondo riguarda il considerarli o meno come fonti sub
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costituzionali, il terzo problema è che non sono modificabili dalle leggi però di fatti vengono
modificati dalle leggi, il quarto problema sta nel fatto che non sono sottoponibili a giudizi di
legittimità costituzionale anche se una volta nel 1959 la corte costituzionale si è espressa. Il primo
problema sono le origini perché i regolamenti parlamentari originariamente essendo destinati a
disciplinare un’attività non rivolta all’esterno sono stati a lungo considerati non fonti, ma interna
corporis ovvero atti interni all’ente. D'altronde essendo il Parlamento la massima autorità politica
essi spesso sono trascurati, ma quando vengono trascurati da un gran numero di parlamentari è
chiaro che comincia essere problematico contestarli. Uno dei mezzi per contestarli è contestare la
legge perché non si è rispettato il regolamento, oppure sostenendo conflitti di attribuzione e non
essendo atti legislativi si può andare di fronte alla corte costituzionali, tuttavia molto spesso sono
stati contestati anche in sede di legittimità costituzionali dato che non hanno una vera e propria
collocazione tra le fonti, sostenendo che essi sono collocati sotto la costituzione e dato che la legge
non si può sovrapporre ai regolamenti. I regolamenti parlamentari nascono con gli stati assoluti nel
momento in cui le camere erano estranee al sovrano, e avevano un’ulteriore valore di interna
corporis. Anche la corte costituzionale è dotata di propri regolamenti.
Lezione 11
3 L’organizzazione interna delle Camere:
presidente e ufficio di presidenza
Tra i vari adempimenti cui le due camere sono chiamate vi è quello di eleggere tra i propri membri
Il Presidente e i componenti dell’Ufficio di presidenza.
Presidente d’Assemblea:
Elezione -> avviene a scrutinio segreto ed è richiesta la maggioranza qualificata, per evitare che il
presidente sia legato da un rapporto troppo intenso con una specifica maggioranza parlamentare, ma
goda di un ampio consenso.
Funzioni -> in tutte le funzioni svolte dal presidente sia verso l’esterno che verso l’interno vige il
principio di imparzialità.
a) funzioni relative alla programmazione dei lavori parlamentari e definizione del relativo
calendario.
b) potere di sottoporre una propria proposta di programma e di calendario all’assemblea, nel caso in
cui non si raggiunga l’unanimità in seno alla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari. c)
annunciare l’ordine del giorno delle sedute successive al termine di ciascuna seduta.
d) dirigere la discussione e garantire il rispetto del regolamento, alla cui interpretazione è chiamato
nei casi dubbi che possono dare adito a contestazioni. e)
assicurare il mantenimento dell’ordine all’interno della camera e applicare le sanzioni previste dalle
norme regolamentari nei confronti dei parlamentari che abbiano commesso infrazioni disciplinari.
Ufficio di presidenza:
Elezione -> eletto dall’assemblea tra i suoi membri, secondo regole che garantiscono la
rappresentanza delle minoranze.
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Funzioni -> coadiuva il presidente.
Composizione -> è composto dai vicepresidenti, questori e segretari.
I gruppi parlamentari
Rappresentano le proiezione dei partiti o dei movimenti politici in seno alle Camere.
Composizione -> c’è una soglia minima di rappresentanza perché si possa dar vita ad un gruppo
(20 deputati e 10 senatori) . L’adesione ad un gruppo è obbligatoria, infatti tutti coloro che non
operano nessuna scelta esplicita entrano a far parte di un gruppo misto. All’interno del gruppo misto
possono esser costituite da distinte componenti politiche, formate da almeno 10 deputati.
Funzioni -> a) definire le linee di condotta da tenere nel corso delle discussioni che si tengono in
parlamento.
b) designare i propri rappresentanti nelle commissioni
c) svolgere, insieme al Presidente un ruolo importante nella definizione del programma e del
calendario dei lavori della Camera
L’adesione ad un gruppo parlamentare rappresenta per un membro del Parlamento un modo per
esercitare la sua funzione utilizzando le strutture di supporto e i servizi del gruppo e anche la
partecipazione alla linea comune da sostenere durante la discussione. Esiste un fenomeno chiamato
mobilità parlamentare che permette il passaggio di parlamentari da un gruppo all’altro.
Le giunte
Le camere si articolano in alcune strutture permanenti più ristrette, composte in proporzione alla
consistenza dei diversi gruppi parlamentari: le giunte e le commissioni. Alle giunte sono attribuite
funzioni relative al funzionamento dell’istituto parlamentare, queste risultano rappresentative
dell’intero arco delle forze politiche presenti in Parlamento.
Giunta per il regolamento -> ha il compito di proporre all’assembla le modifiche regolamentari che
si dovessero rilevare necessarie o interpretare quelle vigenti.
Giunta delle elezioni -> procede alla verifica dei poteri, accerta la regolarità delle operazioni
elettorali e l’inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità dei parlamentari neoeletti.
Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell’art.68 della costituzione -> esamina le richieste di
sottoposizione a misura limitativa delle libertà personali dei membri del Parlamento e si occupa
anche delle richieste di autorizzazione a procedere contro il Presidente del Consiglio e dei ministri
per i c.d. reati ministeriali.
Le commissioni parlamentari
Le commissioni parlamentari sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari.
Commissioni temporanee -> vengono costituite per lo svolgimento di compiti specifici e durano in
carica solo il tempo necessario a tale adempimento.
Commissioni permanenti -> hanno la stessa durata della camera cui appartengono e intervengono
necessariamente nell’esercizio della funzione legislativa e di indirizzo e controllo dell’attività del
governo. Hanno competenza per materia che si richiamano a quelle dei vari ministri.
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Commissioni bicamerali -> sono composte da un ugual numero di deputati e senatori. Possono
essere configurate dalle leggi che le istituiscono come permanenti o temporanee e svolgono
funzioni di vigilanza e di indirizzo, vigilanza e controllo e consultive.
Gli apparati burocratici delle Camere
Entrambe le camere si avvalgono di apparati burocratici (Burocrazia Parlamentare). Organo di
raccordo tra la componente politica e la componente burocratico della camera è il Segretario
generale che viene nominato dall’ufficio di presidenza su proposta del presidente e dura in carico
fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
4 L’autonomia delle camere
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