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IL PARLAMENTO

LA STRUTTURA

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1 il bicameralismo

Il nostro sistema parlamentare è un sistema a bicameralismo perfetto. I sistemi parlamentari

possono essere monocamerali, bicamerali o pluricamerali cioè i cittadini possono essere

rappresentati da una, due o più camere. Il bicameralismo nasce in Inghilterra, dove la camera dei

comuni viene a contrapporsi alla camera dei lord e già sin dall’epoca, si coglie una delle funzioni

tipiche della doppia camera cioè permettere a determinati cittadini di essere rappresentati e dare

visibilità a determinate categorie di sudditi. In Italia il bicameralismo ha lo scopo di confermare da

parte dell’altra camera, la maggioranza che si era verificata nella camera precedente (sistema della

copia conforme a=b). Condizione perché si possa parlare di bicameralismo perfetto è che il sistema

elettorale che sorregge la rappresentanza di entrambe le camere sia uguale o produca risultati

analoghi, in modo che i gruppi che si formano alla camera devono proporzionalmente ritrovarsi al

senato e viceversa. Con il bicameralismo imperfetto come per esempio quello basato sul fatto che

una camera sia in scala nazionale e l’altra strettamente su scala regionale, si hanno delle situazioni

inconciliabili tra le due camere. Se la camera a non vota come la camera b, nel nostro sistema la

legge ritorna alla camera a fin quando al termine del palleggiamento non si arriva alla stessa

situazione, se poi le camere non sono in grado di raccordarsi si torna a nuove elezioni; in caso di

bicameralismo imperfetto ci vuole o qualche organo che sovraintenda oppure in caso di disaccordo

un nuovo intervento dell’elettorato per quella legge oppure il completo esautoramento di una delle

camere, riportando tutto ad un sistema monocamerale. Senza un organo di raccordo tra due camere

che sono disuguali ci sarebbe il blocco istituzionale. Il blocco istituzionale in Italia si verifica in

maniera rara, e nel caso si verifichi c’è il Presidente della Repubblica che ha il ruolo di far ripartire

il sitema cioè di convocare nuove elezioni, oppure può intervenire la corte costituzionale. Nel

bicameralismo imperfetto non c’è bisogno di un organo di raccordo, di qualcuno che sia al di sopra

nel caso di disaccordi. Il problema del bicameralismo perfetto sono le lungaggini delle procedure, i

costi dei parlamentari e dei dipendenti. Il problema del monocameralismo sono le maggioranze

improvvisate. Si discute molto per quanto riguarda il sitema elettorale, tra sitema proporzionale,

sistema maggioritario o sistema proporzionale con premio di maggioranza. Il sistema maggioritario

è il sistema che riconosce eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti in una determinata

circoscrizione, gli altri che hanno avuto meno voti non sono eletti. Esso vige in Gran Bretagna ed è

considerato corruttibile. Il sistema proporzionale è basato sul fatto che ottiene il seggio chi ottiene

un certo quorum di 50.000 voti, il restante e coloro che hanno avuto meno di 50.000 voti

(quoziente) e il resto di questi voti vanno al collegio nazionale e si vede quanti parlamentari si ha il

diritto di eleggere. Il sistema proporzionale favorisce le ideologie, il sistema maggioritario favorisce

la persona.

2 i regolamenti parlamentari

I regolamenti parlamentari vengono adottati da ciascuna camera a maggioranza assoluta dei propri

componenti (art 64). Sono un modo attraverso cui le camere disciplinano la propria attività interna.

I regolamenti parlamentari pur rientrando nell’attività delle camere sono approvati non da entrambi

le assemblee ma soltanto da una di esse. Ciò significa che stante l’oggetto dei regolamenti

parlamentari, la legge non dovrebbe poter derogare il regolamento interno. I regolamenti

parlamentari sono una sorta di incognita non sono ben definiti, è importante conoscere alcuni dei

problemi che si riconoscono nell’ambito dei regolamenti parlamentari.il primo problema riguarda se

sono o meno interna corporis, il secondo riguarda il considerarli o meno come fonti sub

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costituzionali, il terzo problema è che non sono modificabili dalle leggi però di fatti vengono

modificati dalle leggi, il quarto problema sta nel fatto che non sono sottoponibili a giudizi di

legittimità costituzionale anche se una volta nel 1959 la corte costituzionale si è espressa. Il primo

problema sono le origini perché i regolamenti parlamentari originariamente essendo destinati a

disciplinare un’attività non rivolta all’esterno sono stati a lungo considerati non fonti, ma interna

corporis ovvero atti interni all’ente. D'altronde essendo il Parlamento la massima autorità politica

essi spesso sono trascurati, ma quando vengono trascurati da un gran numero di parlamentari è

chiaro che comincia essere problematico contestarli. Uno dei mezzi per contestarli è contestare la

legge perché non si è rispettato il regolamento, oppure sostenendo conflitti di attribuzione e non

essendo atti legislativi si può andare di fronte alla corte costituzionali, tuttavia molto spesso sono

stati contestati anche in sede di legittimità costituzionali dato che non hanno una vera e propria

collocazione tra le fonti, sostenendo che essi sono collocati sotto la costituzione e dato che la legge

non si può sovrapporre ai regolamenti. I regolamenti parlamentari nascono con gli stati assoluti nel

momento in cui le camere erano estranee al sovrano, e avevano un’ulteriore valore di interna

corporis. Anche la corte costituzionale è dotata di propri regolamenti.

Lezione 11

3 L’organizzazione interna delle Camere:

presidente e ufficio di presidenza

Tra i vari adempimenti cui le due camere sono chiamate vi è quello di eleggere tra i propri membri

Il Presidente e i componenti dell’Ufficio di presidenza.

Presidente d’Assemblea:

Elezione -> avviene a scrutinio segreto ed è richiesta la maggioranza qualificata, per evitare che il

presidente sia legato da un rapporto troppo intenso con una specifica maggioranza parlamentare, ma

goda di un ampio consenso.

Funzioni -> in tutte le funzioni svolte dal presidente sia verso l’esterno che verso l’interno vige il

principio di imparzialità.

a) funzioni relative alla programmazione dei lavori parlamentari e definizione del relativo

calendario.

b) potere di sottoporre una propria proposta di programma e di calendario all’assemblea, nel caso in

cui non si raggiunga l’unanimità in seno alla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari. c)

annunciare l’ordine del giorno delle sedute successive al termine di ciascuna seduta.

d) dirigere la discussione e garantire il rispetto del regolamento, alla cui interpretazione è chiamato

nei casi dubbi che possono dare adito a contestazioni. e)

assicurare il mantenimento dell’ordine all’interno della camera e applicare le sanzioni previste dalle

norme regolamentari nei confronti dei parlamentari che abbiano commesso infrazioni disciplinari.

Ufficio di presidenza:

Elezione -> eletto dall’assemblea tra i suoi membri, secondo regole che garantiscono la

rappresentanza delle minoranze.

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Funzioni -> coadiuva il presidente.

Composizione -> è composto dai vicepresidenti, questori e segretari.

I gruppi parlamentari

Rappresentano le proiezione dei partiti o dei movimenti politici in seno alle Camere.

Composizione -> c’è una soglia minima di rappresentanza perché si possa dar vita ad un gruppo

(20 deputati e 10 senatori) . L’adesione ad un gruppo è obbligatoria, infatti tutti coloro che non

operano nessuna scelta esplicita entrano a far parte di un gruppo misto. All’interno del gruppo misto

possono esser costituite da distinte componenti politiche, formate da almeno 10 deputati.

Funzioni -> a) definire le linee di condotta da tenere nel corso delle discussioni che si tengono in

parlamento.

b) designare i propri rappresentanti nelle commissioni

c) svolgere, insieme al Presidente un ruolo importante nella definizione del programma e del

calendario dei lavori della Camera

L’adesione ad un gruppo parlamentare rappresenta per un membro del Parlamento un modo per

esercitare la sua funzione utilizzando le strutture di supporto e i servizi del gruppo e anche la

partecipazione alla linea comune da sostenere durante la discussione. Esiste un fenomeno chiamato

mobilità parlamentare che permette il passaggio di parlamentari da un gruppo all’altro.

Le giunte

Le camere si articolano in alcune strutture permanenti più ristrette, composte in proporzione alla

consistenza dei diversi gruppi parlamentari: le giunte e le commissioni. Alle giunte sono attribuite

funzioni relative al funzionamento dell’istituto parlamentare, queste risultano rappresentative

dell’intero arco delle forze politiche presenti in Parlamento.

Giunta per il regolamento -> ha il compito di proporre all’assembla le modifiche regolamentari che

si dovessero rilevare necessarie o interpretare quelle vigenti.

Giunta delle elezioni -> procede alla verifica dei poteri, accerta la regolarità delle operazioni

elettorali e l’inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità dei parlamentari neoeletti.

Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell’art.68 della costituzione -> esamina le richieste di

sottoposizione a misura limitativa delle libertà personali dei membri del Parlamento e si occupa

anche delle richieste di autorizzazione a procedere contro il Presidente del Consiglio e dei ministri

per i c.d. reati ministeriali.

Le commissioni parlamentari

Le commissioni parlamentari sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi

parlamentari.

Commissioni temporanee -> vengono costituite per lo svolgimento di compiti specifici e durano in

carica solo il tempo necessario a tale adempimento.

Commissioni permanenti -> hanno la stessa durata della camera cui appartengono e intervengono

necessariamente nell’esercizio della funzione legislativa e di indirizzo e controllo dell’attività del

governo. Hanno competenza per materia che si richiamano a quelle dei vari ministri.

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Commissioni bicamerali -> sono composte da un ugual numero di deputati e senatori. Possono

essere configurate dalle leggi che le istituiscono come permanenti o temporanee e svolgono

funzioni di vigilanza e di indirizzo, vigilanza e controllo e consultive.

Gli apparati burocratici delle Camere

Entrambe le camere si avvalgono di apparati burocratici (Burocrazia Parlamentare). Organo di

raccordo tra la componente politica e la componente burocratico della camera è il Segretario

generale che viene nominato dall’ufficio di presidenza su proposta del presidente e dura in carico

fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

4 L’autonomia delle camere

L&

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
39 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sgabris di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Airoldi Mario.