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TIPOLOGIE DI GIURISDIZIONI
Giurisdizione ordinaria: regola i rapporti tra privato e privato. Si suddivide in civile e
penale; presentano entrambe gli stessi gradi di giudizio. Prima del primo grado e fino a
5000€ vi è il giudice di pace, poi come 1° grado il tribunale, come 2° la corte d’appello e
come 3° la corte di cassazione.
Giurisdizione amministrativa: regola i rapporti tra cittadini e Stato (pubblica
amministrazione); è composto da 2 gradi. Il primo è il tribunale amministrativo regionale
(TAR) mentre il secondo il Consiglio di Stato.
Le forme di Stato oggi: dipende dall’aggregazione delle 3 diverse componenti costitutive
dell’ordinamento giuridico (popolo, norme e organizzazione).
- Secondo il rapporto tra società e stato possiamo distinguere forme di stato
democratiche (rappresentative del popolo attraverso organi elettivi) o autoritarie (una o
poche persone non scelte dal popolo, si basa su principi privi di libertà).
- Secondo il diverso rapporto dei poteri possiamo distinguere forme di stato unitarie
(composta da un apparato centrale e da un apparato periferico che dipende da quello
centrale), federali (es USA composto da Stati membri federali che per funzioni quali la
difesa, i tributi ecc. dipendono dallo Stato federale) o regionali (in cui il potere è distribuito
tra le regioni mentre lo Stato coordina solo le competenze statali di indirizzo e controllo).
- Secondo i rapporti economici troviamo forme di stato capitalistiche (in cui i mezzi di
produzione appartengono a privati) o socialiste (in cui i mezzi di produzione sono di
proprietà pubblica).
Caratteristiche Stato italiano: repubblicano (il capo dello Stato è una persona eletta non
dal popolo ogni 7 anni), democratico (governato dal popolo, a cui sono garantiti diritti e
libertà, che elegge i propri rappresentanti tra una pluralità di membri e partiti), regionale
(oltre allo stato centrale sono presenti 20 regioni, cioè enti pubblici governati da corpi
elettivi e con potere legislativo), pluralista (lo Stato protegge il singolo e le aggregazioni
sociali, sia a scopo di lucro sia non).
Forme di governo: si riferisce ai diversi rapporti che possono esserci tra gli organi supremi
dello stato (Parlamento, Governo, Magistratura). Sono:
- costituzionale pura che può suddividersi in monarchica (dove il potere esecutivo
risponde al monarca) o repubblicana (o presidenziale, il capo del governo è colui che
indica l’indirizzo politico da seguire attraverso i ministri)
- direttoriale (esempio Svizzera dove i componenti del Direttorio, cioè un gruppo ristretto
di persone, sono eletti dal Parlamento)
- parlamentare (in cui l’indirizzo politico del paese spetta al governo che è responsabile
nei confronti del Parlamento): può essere classica o razionalizzata a tendenza
(assembleare (Austria + potere al Parlamento), presidenziale (Francia + potere al capo
dello Stato), equilibratrice (Italia i 3 poteri si compensano a vicenda).
Referendum: è un istituto di democrazia diretta perché con esso il cittadino esprime
direttamente la propria volontà sulla permanenza nell’ordinamento di una legge. La
Costituzione ha previsto 3 tipi: referendum costituzionale, referendum abrogativo di leggi
ordinarie, referendum consultivo. Il primo può essere proposto nei confronti di leggi
costituzionali o di revisione della costituzione emanate da non più di 3 mesi, quando ne
facciano richiesta 1/5 dei membri di una camera, 500mila elettori o 5 consigli regionali: non
può essere proposto se la legge costituzionale è approvata, in seconda votazione, dal
Parlamento con la maggioranza qualificata dei 2/3.
Il secondo può essere proposto per l’abrogazione totale o parziale delle leggi della
repubblica (ordinarie) o degli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi).
Può essere richiesto da almeno 500mila elettori o da 5 consigli regionali e può riguardare
leggi già in vigore da molti anni; richiede che partecipi alla votazione il 50%+1 del corpo
elettorale (quorum) e che la maggioranza assoluta dei votanti si pronunci per
l’abrogazione.
Il referendum consultivo riguarda le modifiche da apportare al territorio di regioni, province
e comuni.
Libertà della persona: libertà personale, libertà di domicilio, libertà e segretezza della
corrispondenza, libertà di circolazione,soggiorno,espatrio, libertà di riunione, libertà di
religione, libertà di manifestazione del pensiero, libertà di insegnamento della scienza,
libertà di impresa, libertà di sciopero.
Principio di uguaglianza: l’articolo 3 della Costituzione stabilisce “ Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua,
religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociale”. Si tratta quindi del principio di
uguaglianza formale cioè che i cittadini sono tutti eguali di fronte alla legge e che non
possono essere emanate leggi che discriminino alcuni cittadini. Esiste poi un altro tipo di
uguaglianza: quella sostanziale che cerca di colmare le differenze dei punti di partenza, di
chi proviene da zone sottosviluppate, di chi non ha i mezzi per istruirsi,… In definitiva tenta
di rimuovere gli ostacoli economici e sociali allo sviluppo della persona. I 3 settori nei quali
si concentrano tali sforzi sono la scuola, il lavoro e la protezione sociale.
Il sistema elettorale: per costituire il Parlamento. La Costituzione italiana non prescrive
precise regole elettorali: essa stabilisce il principio generale che le due camere sono elette
a suffragio (voto) universale (tutti i cittadini che hanno capacità giuridica e idonea età)
diretto (i cittadini scelgono direttamente i componenti dell’organo da eleggere). Il corpo
elettorale è costituito da tutti i cittadini aventi diritto al voto.
I sistemi elettorali sono quel complesso di regole e procedure che definiscono le modalità
attraverso le quali gli elettori esprimono il proprio voto e con cui i voti vengono tradotti in
seggi. Possono esserci 2 tipi di sistemi elettorali: i sistemi proporzionali attribuiscono a
ciascun partito o lista di candidati una percentuale dei posti disponibili in Parlamento
corrispondente alla percentuale dei voti espressi che è stata ottenuta da quel partito o
lista. Vantaggi: rispecchia fedelmente gli orientamenti dei cittadini e anche le forze
politiche minoritarie possono avere una rappresentanza. Svantaggi: la frammentazione
delle forze politiche rende difficile la formazione di maggioranze solide e governi stabili. I
sistemi maggioritari premiano le forze politiche che ottengono la maggioranza dei voti,
perché a tali forze viene attribuito un numero di posti in Parlamento che, in percentuale, è
superiore al numero di voti che hanno ottenuto. Vantaggi: le forze politiche si aggregano
prima delle elezioni, quindi si produce una composizione politica del Parlamento
omogenea, maggiore stabilità dei governi. Svantaggi: vengono sacrificati gli interessi e le
aspirazioni di una parte degli elettori, le minoranze possono essere escluse dalla
rappresentanza parlamentare.
Vi è poi una distinzione che riguarda i collegi, cioè le zone nelle quali è diviso il territorio ai
fini delle elezioni: può essere uninominale o plurinominale, a seconda che in esso possa
eleggersi un solo candidato o una pluralità dei candidati.
Spesso i sistemi elettorali plurinominali hanno una base proporzionale, corretta con
elementi maggioritari: es. sistemi proporzionali con clausola di sbarramento (se non si
raggiunge una percentuale minima di voti non si accede al parlamento), sistemi
proporzionali con premio di maggioranza (un certo numero di seggi vengono attribuiti
come premio per la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti).
Diritto di voto: Principi che riguardano il diritto di voto: universalità (tutti i cittadini che
hanno compiuto la maggiore età hanno diritto di voto), personalità (l’esercizio del diritto di
voto non può essere delegato ad altre persone, va compiuto personalmente), uguaglianza
(tutti i voti espressi hanno pari valore), libertà e segretezza. Inoltre l’esercizio del voto è un
dovere civico.
Ineleggibilità: un candidato non può essere eletto perché potrebbe influenzare gli elettori
(es. magistrato).
Incandidabilità: un soggetto non può essere eletto perché ha commesso determinati reati
(es. verso la p.a.); se è già stato eletto deve rinunciare alla candidatura.
Incompatibilità: un candidato riveste contemporaneamente 2 cariche incompatibili.
Parlamento: è composto da 2 Camere: la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica. Esse operano, normalmente, separate: solo in casi eccezionali si riuniscono
(Parlamento in seduta comune). Sono entrambi organi elettivi; tuttavia fanno parte del
Senato anche 5 Senatori a vita (nominati dal PDR per meriti culturali, artistici,..) e tutti gli
ex PDR, che diventano senatori a vita di diritto, senza bisogno di nomina.
N° componenti: Camera 630 e Senato 315.
Elettorato passivo: si può essere eletti deputati a 25 anni, senatori a 40.
Elettorato attivo: per votare alla camera occorrono 18 anni, al senato 25.
La cessazione della carica di membro del parlamento può avvenire: perché la camera ha
terminato la sua vita, per dimissioni o per decadenza (dichiarata dalla camera quando
viene a mancare uno dei requisiti di eleggibilità es. perdita cittadinanza italiana).
Durata delle Camere: secondo la Costituzione le camere sono elette per 5 anni. La durata
non può essere prorogata oltre i 5anni, se non in caso di guerra. Le camere però possono
avere un periodo di vita più breve: ciò avviene in caso di “scioglimento anticipato delle
camere”, che è un atto che spetta al PDR nel caso le camere non riescano a trovare un
accordo (maggioranza) per sostenere il governo dandogli la fiducia.
Il periodo di vita delle camere è chiamato legislatura.
Organizzazione delle camere: su base assembleare. Gli organi interni delle camere sono:
il Presidente (eletto a maggioranza, garantisce il buon andamento dei lavori parlamentari
facendo osservare il regolamento), l’ufficio di presidenza, le giunte (organi creati per
risolvere questioni di carattere tecnico che possono sorgere nel corso della vita di
ciascuna camera).
Le camere possono essere convocate dal presidente di ciascuna camera, da 1/3 dei
membri di ciascuna camera, dal PDR. Le deliberazioni di ciascuna camera non sono
valide se non è presente un numero minimo di membri (quorum o numero legale cioè il
50% +1).
La votazione può essere: a scrutinio segreto (il contenuto del voto è segreto) o per app