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Diritto pubblico - I modulo

Ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è un gruppo di soggetti dotati di un’organizzazione e regolato da norme. Sono quindi tre gli elementi necessari: pluralità di soggetti (i soggetti che compongono il gruppo devono essere soggetti di diritto, cioè titolari di diritti e di doveri), organizzazione (ripartizione delle funzioni all’interno dell’ordinamento), norme (unità elementare del diritto, deve essere osservata dai soggetti dell’ordinamento e si impone a prescindere dalla volontà degli associati). Esempi di ordinamenti giuridici sono lo Stato, l'ordinamento religioso e l'ordinamento sportivo.

Stato

Lo Stato è una comunità di individui insediati su un territorio e retti da autonome regole costituenti un ordinamento giuridico. Si differenzia dagli altri ordinamenti giuridici per la territorialità (confini) attraverso cui si determina la sovranità (indipendenza dagli altri soggetti o ordinamenti).

Classificazione delle fonti del diritto

Le fonti del diritto sono atti che pongono proposizioni giuridiche e sono classificate in ordine gerarchico:

  • Fonti costituzionali: sono i principi istituzionali, che sono fondamentali e non modificabili (es. art 139 “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale!”), la Costituzione (entrata in vigore il 1 gennaio 1948), leggi costituzionali, leggi di revisione costituzionale e Statuti delle regioni a Statuto speciale.
  • Fonti comunitarie: sono norme precettive emanate dagli organi dell’UE, nel rispetto dei principi costituzionali fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo. Tali fonti prevalgono su quelle interne che devono essere disapplicate. In particolare sono: regolamenti (generali ed astratti, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili), direttive comunitarie (risultato vincolato, libertà nei mezzi e nelle forme, necessitano di una legge di recepimento), decisioni (obbligatorie in tutti gli elementi per i destinatari, soggetti e stati membri, intervengono sui conflitti), raccomandazioni e pareri (non hanno contenuto precettivo, non sono vincolanti ma esprimono opinioni e moniti).
  • Fonti primarie: leggi ordinarie (atti deliberati dal Parlamento, promulgati dal PDR, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, possono essere sottoposte al referendum abrogativo), decreti legge, decreti legislativi, statuti delle regioni ordinarie (atti che debbono essere approvati e modificati dal Consiglio regionale con legge adottata a maggioranza assoluta dei componenti), regolamenti parlamentari (regolano il funzionamento di ciascuna camera) e regolamenti comunitari.
  • Decreti legge: emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza. Producono effetti giuridici da subito, ma se entro 60 giorni non vengono convertiti in legge dal Parlamento, perdono di efficacia (ex-tunc, retroattivo).
  • Decreti legislativi: il Parlamento conferisce una delega al Governo dove sono indicati l’oggetto e i principi ai quali attenersi. Il Governo emana il decreto legislativo, ma se non vengono rispettate le linee guida della legge delega, esso diventa illegittimo e perde la sua efficacia (ex-nunc, non retroattivo cioè gli effetti prodotti nel periodo in cui era valido rimangono).
  • Fonti sub-primarie: pur provenendo da altri organismi pubblici, sono equiparate a quelle statali. Esempi ne sono le leggi regionali e numerosi regolamenti comunali (hanno efficacia limitata nel territorio).
  • Fonti secondarie: sono atti di espressione del potere normativo della pubblica amministrazione come i regolamenti amministrativi statali e non statali (atti emanati da una p.a. con forza normativa), ordinanze (atti che impongono ordini o comandi, sono attuati ad es. dal Sindaco) e statuti (provvedimenti che scandiscono le funzioni dell’ente).
  • Regolamenti amministrativi: (o governativi o statali) sono atti normativi secondari, subordinati cioè alla legge ordinaria ed erogati dal potere esecutivo (Governo). Sono individuabili cinque categorie di regolamenti amministrativi:
    • Regolamenti esecutivi di leggi e di decreti legislativi (dettagliano, specificano il contenuto di una disciplina di rango legislativo);
    • Regolamenti di attuazione: integrano e completano i principi che vengono fissati dalla legge e dai decreti legislativi. Non possono mai riguardare norme la cui competenza è della regione, solamente nelle materie di competenza statale.
    • Regolamenti indipendenti: disciplinano delle materie che non sono ancora state regolate dalle leggi.
    • Regolamenti di organizzazione: organizzano un ente della pubblica amministrazione.
    • Regolamenti delegati/autorizzati: previsti dalla legge stessa che autorizza il regolamento a modificare il contenuto della legge in quella determinata disciplina.
  • La consuetudine: ripetizione nel tempo di un comportamento (elemento oggettivo) da parte di un individuo o gruppi di individui con la convinzione che quel determinato comportamento sia giuridicamente rilevante (elemento soggettivo).

Le norme di livello superiore prevalgono su quelle di grado inferiore.

Caratteristiche delle fonti del diritto

Le fonti del diritto devono essere necessarie (la comunità non potrebbe esistere senza), generali (si rivolgono a tutti i consociati), sempre astratte (non regolano gli specifici casi concreti), vincolanti (obbligano tutti i soggetti a rispettarle), precettive (si applicano a prescindere dalla volontà dei consociati).

Efficacia della legge nel tempo

Leggi e regolamenti diventano efficaci dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nel nostro ordinamento vige la certezza del diritto, quindi la legge disciplina solo i rapporti futuri, non quelli passati: sono previste però quattro ipotesi di eccezioni: se la legge stessa dispone la sua validità anche nei rapporti pendenti, oppure la legge dispone la propria retroattività (ma in ambito penale), la legge prevede un termine in avanti in efficacia, oppure in caso di temporaneità della situazione.

Le leggi cessano di avere efficacia: per espressa disposizione di una legge successiva, per referendum popolare o per sentenza di illegittimità costituzionale.

Interpretazione delle leggi

Operazione che permette di dare un significato alle norme e di selezionare quale fra le tante è la norma da applicare al caso concreto. Esistono due sistemi di interpretazione: quello letterale (interpretazione alla lettera della legge, senza la possibilità per il giudice di erigersi a creatore del diritto) e quello teleologico (va guardata la finalità che la norma si propone. Può essere estensiva se si attribuisce alle parole della legge un significato più ampio di quello letterale o restrittiva se si dà alle parole un significato più ristretto di quello comune).

L’applicazione delle norme può essere diretta (se il giudice applica una norma di legge ad un caso da essa previsto) o analogica (il giudice applica una norma di legge ad un caso analogo a quella da essa previsto). L’applicazione analogica non vale per norme penali o norme eccezionali.

Interpretazione giudiziale

Il giudice interpreta la legge ogniqualvolta è chiamato ad applicarla; può utilizzare tutti i criteri esistenti nell’ordinamento giuridico e la sua decisione (sentenza) è dotata di autorità e vale per il singolo caso concreto.

Interpretazione dottrinale

Interpretazione delle norme giuridiche fatta dai giuristi, non ha carattere autoritativo e non è vincolante.

Tipologie di giurisdizioni

Giurisdizione ordinaria

Regola i rapporti tra privato e privato. Si suddivide in civile e penale; presentano entrambe gli stessi gradi di giudizio. Prima del primo grado e fino a 5000€ vi è il giudice di pace, poi come 1° grado il tribunale, come 2° la corte d’appello e come 3° la corte di cassazione.

Giurisdizione amministrativa

Regola i rapporti tra cittadini e Stato (pubblica amministrazione); è composto da due gradi. Il primo è il tribunale amministrativo regionale (TAR) mentre il secondo il Consiglio di Stato.

Le forme di Stato oggi

Dipende dall’aggregazione delle tre diverse componenti costitutive dell’ordinamento giuridico (popolo, norme e organizzazione).

  • Secondo il rapporto tra società e Stato possiamo distinguere forme di stato democratiche (rappresentative del popolo attraverso organi elettivi) o autoritarie (una o poche persone non scelte dal popolo, si basa su principi privi di libertà).
  • Secondo il diverso rapporto dei poteri possiamo distinguere forme di stato unitarie (composta da un apparato centrale e da un apparato periferico che dipende da quello centrale), federali (es. USA composto da stati membri federali che per funzioni quali la difesa, i tributi ecc. dipendono dallo stato federale) o regionali (in cui il potere è distribuito tra le regioni mentre lo stato coordina solo le competenze statali di indirizzo e controllo).
  • Secondo i rapporti economici troviamo forme di stato capitalistiche (in cui i mezzi di produzione appartengono a privati) o socialiste (in cui i mezzi di produzione sono di proprietà pubblica).

Caratteristiche stato italiano

Repubblicano (il capo dello stato è una persona eletta non dal popolo ogni 7 anni), democratico (governato dal popolo, a cui sono garantiti diritti e libertà, che elegge i propri rappresentanti tra una pluralità di membri e partiti), regionale (oltre allo stato centrale sono presenti 20 regioni, cioè enti pubblici governati da corpi elettivi e con potere legislativo), pluralista (lo stato protegge il singolo e le aggregazioni sociali, sia a scopo di lucro sia non).

Forme di governo

Si riferisce ai diversi rapporti che possono esserci tra gli organi supremi dello stato (Parlamento, Governo, Magistratura). Sono:

  • Costituzionale pura che può suddividersi in monarchica (dove il potere esecutivo risponde al monarca) o repubblicana (o presidenziale, il capo del governo è colui che indica l’indirizzo politico da seguire attraverso i ministri).
  • Direttoriale (esempio Svizzera dove i componenti del Direttorio, cioè un gruppo ristretto di persone, sono eletti dal Parlamento).
  • Parlamentare (in cui l’indirizzo politico del paese spetta al governo che è responsabile nei confronti del Parlamento): può essere classica o razionalizzata a tendenza assembleare (Austria + potere al Parlamento), presidenziale (Francia + potere al capo dello stato), equilibratrice (Italia i tre poteri si compensano a vicenda).

Referendum

È un istituto di democrazia diretta perché con esso il cittadino esprime direttamente la propria volontà sulla permanenza nell’ordinamento di una legge. La Costituzione ha previsto tre tipi di referendum: costituzionale, abrogativo di leggi ordinarie e consultivo.

  • Referendum costituzionale: può essere proposto nei confronti di leggi costituzionali o di revisione della costituzione emanate da non più di 3 mesi, quando ne facciano richiesta 1/5 dei membri di una camera, 500mila elettori o 5 consigli regionali. Non può essere proposto se la legge costituzionale è approvata, in seconda votazione, dal Parlamento con la maggioranza qualificata dei 2/3.
  • Referendum abrogativo: può essere proposto per l’abrogazione totale o parziale delle leggi della repubblica (ordinarie) o degli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi). Può essere richiesto da almeno 500mila elettori o da 5 consigli regionali e può riguardare leggi già in vigore da molti anni; richiede che partecipi alla votazione il 50%+1 del corpo elettorale (quorum) e che la maggioranza assoluta dei votanti si pronunci per l’abrogazione.
  • Referendum consultivo: riguarda le modifiche da apportare al territorio di regioni, province e comuni.

Libertà della persona

Libertà personale, libertà di domicilio, libertà e segretezza della corrispondenza, libertà di circolazione, soggiorno, espatrio, libertà di riunione, libertà di religione, libertà di manifestazione del pensiero, libertà di insegnamento della scienza, libertà di impresa, libertà di sciopero.

Principio di uguaglianza

L’articolo 3 della Costituzione stabilisce “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”. Si tratta quindi del principio di uguaglianza formale cioè che i cittadini sono tutti eguali di fronte alla legge e che non possono essere emanate leggi che discriminino alcuni cittadini. Esiste poi un altro tipo di uguaglianza: quella sostanziale che cerca di colmare le differenze dei punti di partenza, di chi proviene da zone sottosviluppate, di chi non ha i mezzi per istruirsi,... In definitiva tenta di rimuovere gli ostacoli economici e sociali allo sviluppo della persona. I tre settori nei quali si concentrano tali sforzi sono la scuola, il lavoro e la protezione sociale.

Il sistema elettorale

Per costituire il Parlamento. La Costituzione italiana non prescrive precise regole elettorali: essa stabilisce il principio generale che le due camere sono elette a suffragio (voto) universale (tutti i cittadini che hanno capacità giuridica e idonea età) diretto (i cittadini scelgono direttamente i componenti dell’organo da eleggere). Il corpo elettorale è costituito da tutti i cittadini aventi diritto al voto.

I sistemi elettorali sono quel complesso di regole e procedure che definiscono le modalità attraverso le quali gli elettori esprimono il proprio voto e con cui i voti vengono tradotti in seggi. Possono esserci due tipi di sistemi elettorali: i sistemi proporzionali attribuiscono a ciascun partito o lista di candidati una percentuale dei posti disponibili in Parlamento corrispondente alla percentuale dei voti espressi che è stata ottenuta.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eridantony di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Cicchetti Anna.
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