Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 18
Lezioni, Diritto pubblico Pag. 1 Lezioni, Diritto pubblico Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto pubblico Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto pubblico Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto pubblico Pag. 16
1 su 18
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

TIPOLOGIE DI GIURISDIZIONI

Giurisdizione ordinaria: regola i rapporti tra privato e privato. Si suddivide in civile e

penale; presentano entrambe gli stessi gradi di giudizio. Prima del primo grado e fino a

5000€ vi è il giudice di pace, poi come 1° grado il tribunale, come 2° la corte d’appello e

come 3° la corte di cassazione.

Giurisdizione amministrativa: regola i rapporti tra cittadini e Stato (pubblica

amministrazione); è composto da 2 gradi. Il primo è il tribunale amministrativo regionale

(TAR) mentre il secondo il Consiglio di Stato.

Le forme di Stato oggi: dipende dall’aggregazione delle 3 diverse componenti costitutive

dell’ordinamento giuridico (popolo, norme e organizzazione).

- Secondo il rapporto tra società e stato possiamo distinguere forme di stato

democratiche (rappresentative del popolo attraverso organi elettivi) o autoritarie (una o

poche persone non scelte dal popolo, si basa su principi privi di libertà).

- Secondo il diverso rapporto dei poteri possiamo distinguere forme di stato unitarie

(composta da un apparato centrale e da un apparato periferico che dipende da quello

centrale), federali (es USA composto da Stati membri federali che per funzioni quali la

difesa, i tributi ecc. dipendono dallo Stato federale) o regionali (in cui il potere è distribuito

tra le regioni mentre lo Stato coordina solo le competenze statali di indirizzo e controllo).

- Secondo i rapporti economici troviamo forme di stato capitalistiche (in cui i mezzi di

produzione appartengono a privati) o socialiste (in cui i mezzi di produzione sono di

proprietà pubblica).

Caratteristiche Stato italiano: repubblicano (il capo dello Stato è una persona eletta non

dal popolo ogni 7 anni), democratico (governato dal popolo, a cui sono garantiti diritti e

libertà, che elegge i propri rappresentanti tra una pluralità di membri e partiti), regionale

(oltre allo stato centrale sono presenti 20 regioni, cioè enti pubblici governati da corpi

elettivi e con potere legislativo), pluralista (lo Stato protegge il singolo e le aggregazioni

sociali, sia a scopo di lucro sia non).

Forme di governo: si riferisce ai diversi rapporti che possono esserci tra gli organi supremi

dello stato (Parlamento, Governo, Magistratura). Sono:

- costituzionale pura che può suddividersi in monarchica (dove il potere esecutivo

risponde al monarca) o repubblicana (o presidenziale, il capo del governo è colui che

indica l’indirizzo politico da seguire attraverso i ministri)

- direttoriale (esempio Svizzera dove i componenti del Direttorio, cioè un gruppo ristretto

di persone, sono eletti dal Parlamento)

- parlamentare (in cui l’indirizzo politico del paese spetta al governo che è responsabile

nei confronti del Parlamento): può essere classica o razionalizzata a tendenza

(assembleare (Austria + potere al Parlamento), presidenziale (Francia + potere al capo

dello Stato), equilibratrice (Italia i 3 poteri si compensano a vicenda).

Referendum: è un istituto di democrazia diretta perché con esso il cittadino esprime

direttamente la propria volontà sulla permanenza nell’ordinamento di una legge. La

Costituzione ha previsto 3 tipi: referendum costituzionale, referendum abrogativo di leggi

ordinarie, referendum consultivo. Il primo può essere proposto nei confronti di leggi

costituzionali o di revisione della costituzione emanate da non più di 3 mesi, quando ne

facciano richiesta 1/5 dei membri di una camera, 500mila elettori o 5 consigli regionali: non

può essere proposto se la legge costituzionale è approvata, in seconda votazione, dal

Parlamento con la maggioranza qualificata dei 2/3.

Il secondo può essere proposto per l’abrogazione totale o parziale delle leggi della

repubblica (ordinarie) o degli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi).

Può essere richiesto da almeno 500mila elettori o da 5 consigli regionali e può riguardare

leggi già in vigore da molti anni; richiede che partecipi alla votazione il 50%+1 del corpo

elettorale (quorum) e che la maggioranza assoluta dei votanti si pronunci per

l’abrogazione.

Il referendum consultivo riguarda le modifiche da apportare al territorio di regioni, province

e comuni.

Libertà della persona: libertà personale, libertà di domicilio, libertà e segretezza della

corrispondenza, libertà di circolazione,soggiorno,espatrio, libertà di riunione, libertà di

religione, libertà di manifestazione del pensiero, libertà di insegnamento della scienza,

libertà di impresa, libertà di sciopero.

Principio di uguaglianza: l’articolo 3 della Costituzione stabilisce “ Tutti i cittadini hanno pari

dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua,

religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociale”. Si tratta quindi del principio di

uguaglianza formale cioè che i cittadini sono tutti eguali di fronte alla legge e che non

possono essere emanate leggi che discriminino alcuni cittadini. Esiste poi un altro tipo di

uguaglianza: quella sostanziale che cerca di colmare le differenze dei punti di partenza, di

chi proviene da zone sottosviluppate, di chi non ha i mezzi per istruirsi,… In definitiva tenta

di rimuovere gli ostacoli economici e sociali allo sviluppo della persona. I 3 settori nei quali

si concentrano tali sforzi sono la scuola, il lavoro e la protezione sociale.

Il sistema elettorale: per costituire il Parlamento. La Costituzione italiana non prescrive

precise regole elettorali: essa stabilisce il principio generale che le due camere sono elette

a suffragio (voto) universale (tutti i cittadini che hanno capacità giuridica e idonea età)

diretto (i cittadini scelgono direttamente i componenti dell’organo da eleggere). Il corpo

elettorale è costituito da tutti i cittadini aventi diritto al voto.

I sistemi elettorali sono quel complesso di regole e procedure che definiscono le modalità

attraverso le quali gli elettori esprimono il proprio voto e con cui i voti vengono tradotti in

seggi. Possono esserci 2 tipi di sistemi elettorali: i sistemi proporzionali attribuiscono a

ciascun partito o lista di candidati una percentuale dei posti disponibili in Parlamento

corrispondente alla percentuale dei voti espressi che è stata ottenuta da quel partito o

lista. Vantaggi: rispecchia fedelmente gli orientamenti dei cittadini e anche le forze

politiche minoritarie possono avere una rappresentanza. Svantaggi: la frammentazione

delle forze politiche rende difficile la formazione di maggioranze solide e governi stabili. I

sistemi maggioritari premiano le forze politiche che ottengono la maggioranza dei voti,

perché a tali forze viene attribuito un numero di posti in Parlamento che, in percentuale, è

superiore al numero di voti che hanno ottenuto. Vantaggi: le forze politiche si aggregano

prima delle elezioni, quindi si produce una composizione politica del Parlamento

omogenea, maggiore stabilità dei governi. Svantaggi: vengono sacrificati gli interessi e le

aspirazioni di una parte degli elettori, le minoranze possono essere escluse dalla

rappresentanza parlamentare.

Vi è poi una distinzione che riguarda i collegi, cioè le zone nelle quali è diviso il territorio ai

fini delle elezioni: può essere uninominale o plurinominale, a seconda che in esso possa

eleggersi un solo candidato o una pluralità dei candidati.

Spesso i sistemi elettorali plurinominali hanno una base proporzionale, corretta con

elementi maggioritari: es. sistemi proporzionali con clausola di sbarramento (se non si

raggiunge una percentuale minima di voti non si accede al parlamento), sistemi

proporzionali con premio di maggioranza (un certo numero di seggi vengono attribuiti

come premio per la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti).

Diritto di voto: Principi che riguardano il diritto di voto: universalità (tutti i cittadini che

hanno compiuto la maggiore età hanno diritto di voto), personalità (l’esercizio del diritto di

voto non può essere delegato ad altre persone, va compiuto personalmente), uguaglianza

(tutti i voti espressi hanno pari valore), libertà e segretezza. Inoltre l’esercizio del voto è un

dovere civico.

Ineleggibilità: un candidato non può essere eletto perché potrebbe influenzare gli elettori

(es. magistrato).

Incandidabilità: un soggetto non può essere eletto perché ha commesso determinati reati

(es. verso la p.a.); se è già stato eletto deve rinunciare alla candidatura.

Incompatibilità: un candidato riveste contemporaneamente 2 cariche incompatibili.

Parlamento: è composto da 2 Camere: la Camera dei deputati e il Senato della

Repubblica. Esse operano, normalmente, separate: solo in casi eccezionali si riuniscono

(Parlamento in seduta comune). Sono entrambi organi elettivi; tuttavia fanno parte del

Senato anche 5 Senatori a vita (nominati dal PDR per meriti culturali, artistici,..) e tutti gli

ex PDR, che diventano senatori a vita di diritto, senza bisogno di nomina.

N° componenti: Camera 630 e Senato 315.

Elettorato passivo: si può essere eletti deputati a 25 anni, senatori a 40.

Elettorato attivo: per votare alla camera occorrono 18 anni, al senato 25.

La cessazione della carica di membro del parlamento può avvenire: perché la camera ha

terminato la sua vita, per dimissioni o per decadenza (dichiarata dalla camera quando

viene a mancare uno dei requisiti di eleggibilità es. perdita cittadinanza italiana).

Durata delle Camere: secondo la Costituzione le camere sono elette per 5 anni. La durata

non può essere prorogata oltre i 5anni, se non in caso di guerra. Le camere però possono

avere un periodo di vita più breve: ciò avviene in caso di “scioglimento anticipato delle

camere”, che è un atto che spetta al PDR nel caso le camere non riescano a trovare un

accordo (maggioranza) per sostenere il governo dandogli la fiducia.

Il periodo di vita delle camere è chiamato legislatura.

Organizzazione delle camere: su base assembleare. Gli organi interni delle camere sono:

il Presidente (eletto a maggioranza, garantisce il buon andamento dei lavori parlamentari

facendo osservare il regolamento), l’ufficio di presidenza, le giunte (organi creati per

risolvere questioni di carattere tecnico che possono sorgere nel corso della vita di

ciascuna camera).

Le camere possono essere convocate dal presidente di ciascuna camera, da 1/3 dei

membri di ciascuna camera, dal PDR. Le deliberazioni di ciascuna camera non sono

valide se non è presente un numero minimo di membri (quorum o numero legale cioè il

50% +1).

La votazione può essere: a scrutinio segreto (il contenuto del voto è segreto) o per app

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
18 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eridantony di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Cicchetti Anna.