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CONSOB:
Gode di autonomia organizzativa secondo i limiti stabiliti dalla legge. La legge
specifica che:
- Le deliberazioni della Consob sono adottate collegialmente; ci sono però
alcuni casi di urgenza per cui si possa non far riferimento a questa
imposizione;
- Il presidente della commissione sovrintende all’attività istruttoria e cura
l’esecuzione delle delibere;
- Non è ammessa una delega permanente di funzioni ai commissari;
- La commissione delibera tutte le norme concernenti la propria organizzazione e
il proprio funzionamento per cui gode di piena autonomia organizzativa e di
funzionamento a parte le precisazioni fatte sopra. Il regolamento della Consob
deve poi essere sottoposto al Presidente del Consiglio che ne verifica la
legittimità e con proprio decreto lo rende esecutivo; non c’è quindi un
controllo di merito ma semplicemente di legittimità.
Autonomia funzionale:
L’autonomia riconosciuta dalla legge riguarda anche l’esercizio delle funzioni.
Questa autonomia consiste nell’assenza di un qualsiasi rapporto di sovra-
ordinazione del Governo nei confronti della Commissione quindi il Governo non ha
alcun potere di impartire delle direttive alla Consob in relazione all’esercizio
delle proprie funzioni. I momenti di contatto che possono esserci tra Consob e i
poteri dello Stato:
- Il presidente della Consob tiene informato il ministro dell’economia su tutti
gli atti e gli eventi di maggior rilievo trasmettendo notizie e dati;
- Il ministro dell’economia a sua volta può formulare le proprie valutazioni
riguardo la Consob informando il Parlamento;
- Entro il 31 Marzo di ogni anno la Consob trasmette al ministro dell’economia
una relazione sull’attività svolta, sulle questioni più rilevanti in corso e
sugli indirizzi e le linee programmatiche;
- Entro il 31 Maggio il ministro deve inviare al Parlamento le proprie
valutazioni.
Funzioni della Consob
- Funzioni normative: si sostanzia nell’emanazione di regolamenti che possono
riguardare svariate materie ad esempio posso essere regolamenti in materia di
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insider trading. La legge sul risparmio del 2005 (conseguente ai crack
Parmalat e Cirio) introdusse dei vincoli ai quali la Consob si deve attenere
allo scopo di rendere queste norme effettivamente capaci di perseguire gli
interessi generali che la legge indica e che il potere normativo della Consob
si prefigge; si stabilisce questo perchè le leggi precedenti non erano state
in grado di prevenire i crack sopra citati;
- Funzioni di vigilanza: riguardano l’insieme delle attività che la Consob
svolge per assicurare il rispetto delle regole (dettate sia dalla legge che
dalla Consob nell’esercizio del proprio potere normativo) da parte di banche,
SIM, SGR e società di gestione dei mercati regolamentati. Si impone a questi
soggetti di far pervenire al mercato le informazioni dovute e di ottemperare
alle norme imposte. Si vuole controllare che ci sia un adeguato flusso di
informazioni;
- Vigilanza ispettiva: come per Banca d’Italia anche la Consob può porre in
essere ispezioni per far luce su determinate questioni; le ispezioni non
devono comunque minare l’attività del soggetto ispezionato;
- Funzioni di amministrazione: atti amministrativi con cui la Consob
contribuisce all’amministrazione del mercato rilascia ad esempio il nulla osta
necessario per la pubblicazione del prospetto informativo, autorizza
l’esercizio dei sevizi di investimento, approva il conferimento degli
incarichi alle società di revisione dei conti.
DDL di riforma costituzionale di Renzi
Anche il Presidente della Repubblica a fine aprile 2013 ha sottolineato
l’importanza di una riforma costituzionale che modifichi i poteri dello Stato.
Il Governo ha presentato un Disegno di legge Costituzionale che è stato
approvato ad Agosto dal Senato ed è ora alla Camera; essendo di riforma
costituzionale segue un iter aggravato.
Questo DDL porterà al superamento del bicameralismo perfetto, rivede il
riparto di competenze legislative tra Stato e regioni (quindi riforma l’art. 5
della Costituzione), elimina le province e sopprime il CNEL.
Superamento del bicameralismo perfetto: ad oggi le due camere hanno uguali
• poteri e funzioni. Ecco le novità introdotte dal DDL:
- la Camera dei Deputati continua ad essere eletta dal popolo, rappresenta la
nazione, da la fiducia al Governo e ne controlla l’operato e continua a
svolgere la funzione di indirizzo politico del paese;
- il Senato della Repubblica rappresenterà invece le regioni e coordinerà l’UE,
lo Stato e tutti gli altri enti della Repubblica.
Quindi in linea generale la Camera mantiene le funzioni svolte mentre il Senato
verrebbe cambiato radicalmente tant’è che sarà ridotto a 100 senatori:
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- 95 eletti dai consigli regionali tra i propri componenti; nessuna regione può
avere un numero di senatori superiori a 2;
- 5 possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
Il Senato viene quindi eletto in secondo grado cioè non dal popolo ma da un ente
a sua volta eletto dal popolo. La durata del mandato del Senatore coincide con
quella dell’organo di provenienza quindi il Senato non si scioglie ma viene
continuamente modificato perchè le scadenze dei consiglieri regionali non sono
simultanee.
Nello specifico le funzioni del Senato saranno:
- Concorso paritario alla funzione legislativa per le leggi costituzionali e per
alcune tipologie di leggi (es. minoranze linguistiche);
- Concorso alla funzione legislativa delle altre leggi soltanto come proposta di
modifica: su un progetto di legge della Camera il Senato potrà chiedere una
modifica se almeno un 1/3 dei componenti del Senato approva la proposta;
- Continua ad avere potere di iniziativa legislativa e con la maggioranza
assoluta può richiedere alla Camera di esaminare un suo disegno di legge;
- Funzione di raccordo tra UE, Stato ed enti territoriali;
- Partecipa alla formazione degli atti normativi comunitari e alle politiche
dell’UE;
- Valuta l’attività della PA;
- Verifica l’attuazione delle leggi statali;
- Concorre a fornire dei pareri sulle nomine di Governo;
- Dispone inchieste di pubblico interesse riguardanti le autonomie territoriali;
- Partecipa all’elezione del Presidente della Repubblica.
Si è pensato di superare il bicameralismo perfetto per accelerare il
procedimento legislativo, per dare maggiore importanza agli enti territoriali.
Riforma dell’art. 5 della Costituzione
• Soppressione delle province e di tutte le previsioni costituzionali che le
• riguardano;
Modifica delle competenze legislative di Stato e regioni: vi saranno
• unicamente competenze esclusive dello Stato e delle regioni, vengono
eliminate le competenze concorrenti. Tra le materie di competenza statale
ricordiamo ad esempio il coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Viene però introdotta una clausola di supremazia per cui la legge
statale, su proposta del Governo, può intervenire in materie di competenza
regionale quando deve essere garantito un interesse nazionale oppure l’unità
giuridico-economica della Repubblica (è lo stesso principio che
caratterizzava la competenza legislativa concorrente).
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Storia dell’Unione Europea
Siamo nel 1950 quando alla fine della II guerra mondiale prese forma in Europa
l’idea di una ricostruzione non solo interna ai vari stati ma
anche “continentale" per creare maggiore unione tra gli stati stati stessi che
avevano combattuto gli uni contro gli altri. I rappresentanti di alcune nazioni
firmarono un trattato di adesione che fece nascere la Comunità Europea del
Carbone e dell’Acciaio (CECA). Gli stati firmatari furono Belgio, Francia,
Repubblica Federale di Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il trattato
riguarda il carbone e l’acciaio perchè erano due risorse possedute dagli stati i
quali decidono di metterle in comune. Vennero istituiti una commissione e un
parlamento; la prima si occupava della parte conoscitiva delle materie (indagini
su politiche attuate) mentre il secondo legiferava.
Nel ’57 venne sottoscritto il Trattato di Roma che diede vita ad altre due
istituzioni:
1. Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA o EURATOM) che attua
politiche in favore dell’energia nucleare;
2. Comunità Economica Europea (CEE) che si differenzia dalle precedenti
perchè si basa sull’idea di una condivisione tra stati che non
riguardi solo due elementi specifici come carbone e acciaio. È
quindi un’idea di politica generale che parla della necessità di
creare un’area di libero scambio con tariffe doganali estere comuni.
Per quanto riguarda il mercato interno si voleva creare un’area che
permettesse la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei
capitali e delle persone (questo è un punto fondamentale tant’è che
se ne parla ancora tutt’oggi). Vengono poi trattate politiche
agricole e commerciali che ancora oggi in certi settori riguardano
obiettivi che devono essere raggiunti da tutti gli stati i quali
però possono decidere liberamente il modo in cui agire. Ad esempio
se una politica agricola afferma aumentare la produzione di grano,
ogni stato decide in che modo farlo.
Altro punto fondamentale è l’istituzione del Fondo Sociale Europeo a
favore della mobilità dei lavoratori. Nacque poi la Banca Europea
degli Investimenti basata sull’idea che l’attuazione di progetti
meritevoli necessitava di investimenti concessi dall’Unione stessa;
i progetti dovevano comunque essere destinati ad aumentare
l’adesione economica e sociale. Si tratta del primo tentativo di
aiutare anche finanziariamente i vari stati dell’Unione. L’Europa
era allora divisa in tre comunità e in ognuna erano presenti tre
istituzioni: Assemblea Parlamentare, Commissione e Corte di
Giustizia. Nel ’65 si decide di unire le 9 istituzioni formando
unicamente un Parlamento e un Consiglio.
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Nel ’73 aderiscono Danimarca, Irlanda e UK. nell’81 la Grecia e
nell’86 Portogallo e Spagna.
Altra tappa significativa è l’Atto Unico Europeo il quale si occupa del mercato
interno trattando non solo materia economica ma anche politica.
Si arriva allora al Trattato di Maastricht nel ’92 in cui vennero definiti 3
pilastri:
1. Necessità di una politica estera e di sicurezza comune;
2. Idea di fondere le tre comunità (citate sopra);
3. Necessità di una cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Sorge poi l’idea della mon