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ROCEDIMENTI PECIALI
libro IV del c.p.c.
Diamo una definizione di massima di Procedimenti Speciali, come rubricato dal , sono
tutti quei particolari riti/percorsi processuali che si differenziano dal processo ordinario di cognizione in
quanto comportano modalità, istituti, fasi diverse dal processo ordinario di cognizione.
Per non confondersi:
La magistratura ORDINARIA esercita la potestà giurisdizionale, non è possibile istituire Nuovi Giudici
speciali. Dunque, quando parliamo di riti speciali, la giurisdizione è sempre quella ordinaria!!
L’unica differenza si può porre tra Magistratura Civile vs. TAR e Consiglio di Stato + tribunale delle
acque e Corte dei conti (tribunali amministrativi). Nei riti speciali si tratterà sempre di
Giurisdizione Ordinaria Civile.
Come non va distinta la magistratura ordinaria dalle Sezioni Specializzate, le quali sono attivate in
particolari materie (agraria, minori, ecc.) – queste fanno comunque parte della magistratura
ordinaria!
I riti speciali nascono in quanto il legislatore vuole creare istituti differenziati per determinate materie del
diritto (es. rito del lavoro), o per la particolarità dei soggetti, o per raggiungere risultati più ambiziosi di
quelli ottenibili con il processo di cognizione (es. disciplina dei sequestri).
Dunque, a differenza di altri ordinamenti, che per ridurre la complessità del processo rinunciano alla
rigidità del sistema, garantendo elasticità al processo a secondo dei casi (vedi: multi - track, circuit francesi),
il sistema italiano mantiene la sua rigidità, ma affianca al rito ordinario dei riti speciali applicabili in
relazione a determinate circostanze (obiettivi, materia, diritti coinvolti). Questo è un segnale di evidente
fatica del legislatore italiano ad abbandonare il rito ordinario di cognizione, ha paura di abbandonarlo, ma i
fatti gli danno torto, proprio perché spesso deve essere affiancato da riti speciali.
I riti speciali vanno distinti in:
Riti Speciali a Cognizione Piena : hanno la stessa funzionalità del rito ordinario di
cognizione. La sentenza emessa avrà lo stesso valore della sentenza emessa all’esito del processo
ordinario di cognizione. Il legislatore pone a priori il rito obbligatorio se si tratta di lavoro, rito del
lavoro. Dunque, ove fattispecie è prevista legislativamente, quello sarà il rito.
Riti Speciali a Cognizione Sommaria : qui non è compiuta dal legislatore, ma la scelta è
rimessa alla parte al ricorrere di determinate circostanze.
RITI SPECIALI A COGNIZIONE PIENA
Erano disciplinati dalle leggi speciali, cioè non erano reperibili all’interno del c.p.c. nel 2009 eravamo a 33
riti speciali a cognizione piena, disciplinati da singole leggi. È ovvio che qui ritorniamo sul nostro tema,
ossia la Complessità di un sistema che provocava non pochi inconvenienti: disorganizzazione del lavoro
giudiziario, difficoltà interpretative, allungamento dei tempi di risoluzione delle controversie, ecc. vista
l’insostenibilità della situazione, il legislatore con l’Art. 54 l. 69/2009 attribuisce al governo la Delega per la
d.lgs. 150/2011
Riduzione e Semplificazione dei Procedimenti Civili. Cosi il legislatore, con – Disposizioni
in Materia di Riduzione e Semplificazione dei procedimenti civili di cognizione: l’obiettivo è quello di
3 Modelli di rito a cognizione piena previsti dal c.p.c.
ricondurre i 33 riti in uno dei , cioè:
Rito Ordinario di Cognizione
1. (libro II): rientrerebbero qui tutti i procedimenti che non
rientrano nei successivi due.
Rito del Lavoro
2. : i procedimenti caratterizzati da Concentrazione e Poteri ufficiosi del giudice.
Procedimento Sommario di Cognizione
3. (arrt. 702 ss. c.p.c.): si tratta di un rito speciale a
cognizione piena, nonostante il nome fuorviante! Si applica questo rito ai procedimenti
caratterizzati da Semplificazione della trattazione dell’istruzione.
Questo sarebbe stato un fattore di estrema semplificazione. Ma… NON VA! Perché il legislatore vuole
tenere fermi questi importanti punti, e allora elabora deroghe a questa nuova legge (denominata Libro V
del c.p.c., dove tra l’altro si trova), nel senso di togliere determinate situazione dall’applicazione di questa
legge, e più “precisamente”:
1. Resta ferma la Competenza Territoriale (c.p.c. dice che il giudice deve essere quello del luogo di
residenza, ma la legge immigrazione dice che l’immigrato va giudicato dove trovato).
2. Restano ferme le norme su Composizione dell’organo giudicante previsti dalla giurisdizione
speciale (materia di privacy, il giudice deve essere in composizione collegiale si applicherà il rito
del lavoro, ma il giudice sarà collegiale).
3. Leggi speciali che attribuiscono poteri officiosi al giudice.
4. Non sono abrogate le Disposizioni finalizzate a che non possono conseguirsi con le norme
contenute nel c.p.c.
Inoltre, NON SI APPLICA TALE NUOVA LEGGE, che continuano a essere regolate dalle vecchie leggi speciali:
Procedure concorsuali
- ,
procedimenti in materia di famiglie minori
- ,
proprietà industriale
- ,
codice consumo
- . [una vasta fetta di roba…]
Insomma, questo “tentativo” di semplificazione è ovviamente FALLITO. Anzi, direi che forse è peggio di
prima.
RITI SPECIALI A COGNIZIONE SOMMARIA Contrazione del
Una delle principali differenze rispetto ai riti speciali a cognizione piena è una decisa
Diritto al Contraddittorio Temporanea
, pur non violando la Cost., perché la contrazione è , e la
parte potrà sempre colmarla introducendo i procedimenti che sono continuazione fisiologica di questi
procedimenti. Es. più classico è Ricorso per Ingiunzione, dove il legislatore consente di ottenere inaudita
altera parte il pagamento, ma poi l’altra parte può procedere in giudizio, se non decide di adempiere.
Provvedimento
Altra differenza, è il che ne consegue, che non è di per sé idoneo ad acquisire valore di res
iudicata, ma lo può diventare se:
Accettato
- ,
Sostituito dal provvedimento emesso in seguito a cognizione piena
- .
Dobbiamo procedere con un’ulteriore distinzione all’interno dei riti suddetti, ossia:
Cautelari Strumentali
Riti Speciali a cognizione sommaria : essi sono , ossia non hanno finalità
loro propria, ma sono solo strumento di cautela del soddisfacimento del diritto agli esiti del giudizio
di merito. Hanno il compito di non vanificare il soddisfacimento del diritto a causa dello scorrere del
tempo. Essi di differenziano a loro volta:
Dell’Esecuzione
o : sequestri, ecc. tutelato il Diritto al diritto.
Della Prova Istruzione Preventiva
o : tutela il diritto alla Prova – c.d. .
NON Cautelari
Riti Speciali a cognizione sommaria : che non mirano a una cautela.
PARTE 3 – CAP. 2
P I
ROCEDIMENTO NGIUNTIVO
Il procedimento d’ingiunzione è uno “speciale” tipo di procedimento di cognizione, più recisamente di
condanna. Esso è sostanzialmente, e appartiene secondo il Chiovenda, alla categoria degli
Accertamenti con prevalente funzione esecutiva . In questo procedimento la forte
Sommaria Cognizione
caratterizzazione è data da una , perché superficiale, atta a conseguire il più
l’Esecuzione Forzata
rapidamente possibile il titolo esecutivo e quindi, . Tale “superficialità si fonda su due
esigenze:
- ELIMINARE la complessità del rito ordinario di cognizione +
- NON ELIMINARE il contraddittorio. Divisione in due Fasi
Per ovviare a questo problema il legislatore offre un espediente, ossia la , di cui:
Senza Contraddittorio (fase ingiuntiva in senso stretto) chi
1. : si instaura con l’iniziativa di
vuole far valere un credito , che deve essere ATTENDIBILE oltre che effettivamente ESISTENTE,
Provvedimento Inaudita Altera Parte
senza contraddittorio. Si conclude con un , notificato al
Decreto di Ingiunzione
debitore ingiunto ( ).
A Contraddittorio Pieno (fase eventuale) Debitore Ingiunto
2. : a eventuale iniziativa del
(colui che ha ricevuto il decreto ingiuntivo). In questa fase, il debitore ingiunto può godere delle
termine perentorio 40gg
garanzia tipiche del contraddittorio, potendo effettuare in un ( , di solito,
Opposizione
min 10 max 60 per giusti motivi), una , instaurata mediante un nuovo giudizio.
contraddittorio Differito
Si parla in tal senso di , e che è svolto in un giudizio (quello della seconda fase)
SOSTITUISCE INTERAMENTE
che è ancora di primo grado in quanto quello svoltosi sommariamente
nella prima fase. Il DECRETO INGIUNTIVO VERRÀ DUNQUE SOSTITUITO DALLA SENTENZA
DELL’OPPOSIZIONE. Si parla qui di inversione dell’onere dell’iniziativa circa l’instaurazione del
contraddittorio. Presupposti art. 633 c.p.c.
Per quanto riguarda dunque, i del procedimento in questione, l’ indica le
Condizioni di ammissibilità al procedimento di ingiunzione, ed essi concernono su:
Diritto SOLO per
1. che si fa valere: il procedimento d’ingiunzione può essere utilizzato innanzitutto
far valere un credito , inteso come ogni diritto all’altrui prestazione (quindi anche violazioni di
diritti reali, come il diritto alla restituzione di cosa propria, ecc.). inoltre tale credito deve essere:
Esigibile
a. (che può essere riscosso),
Somma di Denaro LIQUIDA Quantità di cose fungibili
b. (precisata nel suo importo) o
DETERMINATA CONSEGNA di cosa mobile determinata
oppure .
Prova SEMPRE PROVA SCRITTA
2. di tale diritto: occorre (fanno eccezione i casi di crediti
professionali su onorari di avvocati, procuratori, notai ecc., che necessitano della semplice parcella
sottoscritta dal creditore + parere associazione professionale). diritto dipenda da
Vi sarebbe anche una eventuale ipotesi 3., che prevede il caso in cui il
Controprestazione ELEMENTI IDONEI a far presumere il suo
il ricorrente deve qui fornire
adempimento . prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti
L’art. 635 c.p.c. invece, ricorda che la
pubblici Libri o Registri della P.A.
può essere fatta valere idoneamente con i e per gli omessi
Accertamenti dell’Ispettorato del lavoro
versamenti della pubblica previdenza/contributi gli .
Fase Ingiuntiva senza contraddittorio
con Ricorso
La domanda introduttiva si promuove (che differisce dalla citazione proprio perché si rivolge
direttamente al giudice, senza provocare il contraddittorio). Esso deve contenere:
- Indicazione del giudice, del creditore, del debitore,
- Esposizione del fatto,
- Affermazione del credito,
- Elezione a domicilio,
- Indicazione dell