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CONTRATTO DI VENDITA
Art.1470 c.c. requisiti del tipo di vendita (singolo contratto) sono espressi in questo
i
articolo.
L’interesse tipico si contrappone al motivo individuale.
L’art.1323 c.c. chiarisce il termine del titolo “Dei contratti in generale”.
Gli articoli del Titolo II si riferiscono ai contratti che racchiudono in questa categoria, in
modo astratto, le regole comuni riscontrate in tutti i contratti.
Il legislatore del 1942 con questi articoli compie una scelta più originale rispetto al
legislatore degli anni precedenti poiché decide di non trattare anche del negozio
giuridico nel codice civile. Il legislatore non regola il negozio giuridico e compie la
scelta di creare una categoria intermedia generale per tutti i tipi di contratto. Le regole
sul contratto in generale sono importanti poiché il legislatore nelle regole dei contratti
in generale racchiude tutti i problemi e gli aspetti comuni a tutti i tipi di contratto.
Dunque nel Titolo III troviamo i contratti a carattere speciale o eccezionale, che non
rientrano nel Titolo II poiché non sono dei classici contratti.
Un contratto diviene “singolo” se presenta degli aspetti peculiari riguardo la forma,
l’oggetto; un contratto è singolo se il legislatore ne ha delineato il tipo, il modello.
Art.1322 c.c. “Autonomia contrattuale”
AUTONOMIA CONTRATTUALE: esplicazione della libertà dei privati in campo di
contratti. Viene disciplinata nel 1° e nel 2° comma dell’art.1322 c.c.
La sfera di competenza del privato è quella di determinare il contenuto del contratto.
I modelli, i tipi indicati dl legislatore nel codice non sono un numerus clausus, dunque i
privati possono andare oltre questi tipi proposti dal legislatore. La tipizzazione legale
non è un limite poiché i privati possono anche fare contratti che non sono
espressamente regolati. 29 SETTEMBRE 2017
DIRITTO PRIVATO 2
L’art.1321 c.c. dà una definizione attuale del CONTRATTO in modo generale e astratto,
non particolarmente innovativo. La definizione del contratto del Codice del 1865 e la
definizione dell’attuale Codice Civile sono pressoché uguale, non c’è carica innovativa.
Art.922 c.c. contratto è un modo di acquisto della PROPRIETA’; in questo articolo
il
sono indicati alcuni modi di acquisto della proprietà poiché ce ne sono altri, ma
sempre stabiliti dalla legge. L’articolo afferma “per effetto di CONTRATTI”:
“CONTRATTI” poiché si tratta sia di contratti generali che singoli contratti e, inoltre, si
trasferisce la proprietà per effetto di ALCUNI contratti e NON DI TUTTI.
Art.1173 c.c. contratto è fonte di OBBLIGAZIONI. L’articolo afferma “derivano da
il
CONTRATTO”; “CONTRATTO” poiché è sempre idoneo a far sorgere rapporti obbligatori
tra le parti.
La VENDITA può essere un modo di acquisto della proprietà e una fonte di obbligazione
poiché astrattamente un soggetto è idoneo. La vendita, però, non può essere
contemporaneamente un modo di acquisto della proprietà e una fonte di obbligazione,
poiché dipende dall’oggetto della vendita. La vendita dunque assolve sia la funzione
dell’art.922 c.c. che dell’art.1173 c.c.
La LOCAZIONE è solo una fonte di obbligazione, dunque assolve la funzione
dell’art.1173 c.c. ma non dell’art.922 c.c.
Il MUTUO assolve la funzione di entrambi gli articoli.
Il CONTRATTO assolve sempre la funzione di fonte di obbligazioni (art.1173 c.c.) e a
volte è un modo di acquisto della proprietà (art.922 c.c.).
Art.1098 del Codice del 1865 e art.1321 Codice Civile attuale a confronto
Art.1098 Codice del 1965”il contratto è l’accordo di due o più persone per
costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico”
Art.1321 Codice Civile attuale “Il contratto è l’accordo di due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
1 VARIAZIONE LESSICALE: “PERSONE” e “PARTI”
Si pone maggior rilevanza alla nozione di “parte” che è una nozione più ampia, poiché
non dipende dal numero di persone ma sottolinea l’interesse comune; infatti possono
essere coinvolti nel contratti più di due persone, più di due soggetti. Più persone
insieme compongono una parte.
CONTRATTO PLURISOGGETTIVO sono coinvolti più di due soggetti ma ci sono sempre
solo due parti poiché le parti non sono caratterizzate dalle persone ma dagli interessi
comuni alle persone e ai soggetti.
CONTRATTO CON SE STESSO (art.1395 c.c.): “È annullabile il contratto che il
rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra
parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il
contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto
d'interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.”
2 VARIAZIONE LESSICALE: “VINCOLO” e “RAPPORTO”
3 VARIAZIONE LESSICALE: aggiunta del termine “PATRIMONIALE”
L’art.1174 c.c. distingue l’obbligazione dalla prestazione poiché la prestazione è
oggetto dell’obbligazione; non è l’obbligazione che ha carattere patrimoniale, ma la
prestazione.
Non è importante se l’interesse è patrimoniale o non patrimoniale, l’importante è che
c’è questo interesse.
Gli effetti del contratto limitano le parti ma non vanno oltre le parti; questa è la forza
ma anche il vincolo del contratto. Il contratto può produrre effetti nella sfera giuridica
di un terzo ma il terzo non diventa parte del contratto, risente solo degli effetti.
Art.1411 c.c.” Contratto a favore di terzi” un terzo deve essere interessato a
stipulare un contratto e il contratto deve dare al terzo un vantaggio. Il contratto non
può attribuire un obbligo ad un soggetto ma può solo dare un vantaggio al terzo.
6 OTTOBRE 2017
Esercitazione DIRITTO PRIVATO 2
Il tipo contrattuale è un modello di contratto contraddistinto da una specifica
funzione. La singolarità del contratto viene distinta dalla causa. Causa intesa
come funzione economico-sociale. La causa è la funzione economica intesa
come l’interesse comune alle parti contraenti.
Art.1470 cc la causa del contratto di vendita
La nozione dell’art.1470 deve tener conto del processo di decodificazione che il
codice civile ha subito.
Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti finalizzati alla fornitura di beni
di consumoart.128 Codice del consumo. 6 OTTOBRE 2017
DIRITTO PRIVATO 2
Non è applicabile a rapporti giuridici non patrimoniali che non sono quindi
considerati rapporti contrattuali. Pur essendo possibile misurare in denaro, ci
sono rapporti giuridici e altri no.
Rapporti giuridici (in cui c’è un contratto) e rapporti di cortesia (dove non c’è
un contratto).
CONTRATTI A TITOLO GRATUITO
In questa categoria, i contratti di cortesia non sono compresi poiché non c’è un
vincolo giuridico, un contratto. Il profilo della gratuità è presente ma non c’è il
vincolo giuridico.
Art.1766 ccDisciplina del CONTRATTO DI DEPOSITO: è uno dei contratti tipici,
dotati di disciplina particolare.
Contratti consensuali o reali VS Contratti ad effetti reali o obbligatori
I contratti consensuali o reali non guardano agli effetti ma al modo in cui il
contratto viene costituito. I contratti ad effetti reali o obbligatori effettuano la
distinzione, invece, in base agli effetti.
CONTRATTO REALE: si perfeziona con la consegna della cosa oltre che con il
consenso. Se non c’è la consegna manca il contratto. La consegna sta nel “Se
A” e non nel “allora B”. La consegna non è l’effetto del contratto, ma è il
contratto.
Il DEPOSITO è un contratto reale e lo si deduce da “riceve all’altra”.
Il MUTUO è un altro contratto reale ma ha effetti diversi rispetto al deposito.
Dal deposito nascono diversi obblighi: la custodia e la restituzione in natura.
Questi obblighi gravano su chi riceve il bene.
“In natura”: deve essere restituita proprio quella cosa consegnata.
Deposito irregolare
Art.1767 il deposito può essere gratuito o oneroso. 20 OTTOBRE 2017
DIRITTO PRIVATO 2
CONTRATTO DI TRANSAZIONE
Per risolvere una controversia le parti possono scegliere un contratto tipico: il
CONTRATTO DI TRANSAZIONE.
Le parti possono però anche scegliere un contratto non tipico, come il
CONTRATTO DI ACCERTAMENTO.
Incertezza sul concetto di “merce trasportata” va preso in considerazione
solo il peso delle merci o anche il peso del contenitore nel quale la merce è
contenuta? Viene considerata “merce” tutto ciò che viene trasportato, anche il
contenitore.
Art.1965 cc: CONTRATTO DI TRANSAZIONE contratto con ilo quale le parti
risolvono una lite già sorta o prevengono una possibile lite futura.
Per esserci transazione devono esserci CONCESSIONI RECIPROCHE poiché
entrambi devono rinunciare a qualcosa, non solo una parte.
Al legislatore non interessano le concessioni nello specifico, ciò che è
importante è che siano RECIPROCHE.
La transazione non può essere impugnata per causa di lesione”
Art.1970:”
“Lesione” si intende sproporzione tra le prestazioni (reciproche concessioni);
il termine lesione viene usato nella disciplina di rescissione, annullamento o
scioglimento di un contratto derivante da una sproporzione tra le prestazioni.
Rimedio previsto dall’art.1448 (“Azione generale di rescissione per lesione”).
L’invalidità riguarda il vincolo.
Rescissione=sciogliere.
Nel caso della rescissione c’è un profilo soggettivo e oggettivo.
Art.1448 per ottenere la rescissione deve esserci sproporzione tra le
prestazioni in questo caso il legislatore si interessa del punto di equilibrio
delle prestazioni poiché c’è uno stato di bisogno soggetto ad approfittamento
da parte dell’altro contraente.
3 requisiti per aversi la rescissione:
Sproporzione
Stato di bisogno
Approfittamento (è in uno stato peggiore e più grave della male fede)
Art.1970 la transazione può essere soggetta a rescissione
Art.1969 errore di diritto; la transazione non può essere annullata per errore
di diritto relativo alle questioni che