Diritto privato 2
Contratto e negozio giuridico
14 settembre 2017
Il contratto (art.1321) è l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il negozio giuridico è più generale del contratto. Nel codice non viene citato il negozio giuridico poiché è un concetto troppo generico; ma la dottrina continua ad usare questo termine. Il negozio giuridico (concetto astratto, frutto di una sintesi concettuale) è la manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici. L’effetto tendenzialmente coincide con l’effetto voluto dal privato.
Procura: atto con il quale si designa un rappresentante.
Remissione (art.1236): atto con il quale il creditore rinuncia al suo credito.
Testamento: atto con il quale un soggetto dispone dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Vendita: l’effetto della vendita è l’effetto giuridico della vendita, dunque il trasferimento di proprietà.
Contratto di società: La procura, la remissione, il testamento, la vendita sono atti eterogenei che hanno, però, un elemento comune: la manifestazione di volontà, diretta al perseguimento di un effetto giuridico, che è tendenzialmente conforme alla volontà.
Il negozio giuridico può essere distinto a seconda della classificazione strutturale, funzionale, a seconda del momento (inter vivos o mortis causa), se è un negozio patrimoniale, non patrimoniale, oneroso o gratuito.
Libertà e limiti nei contratti
15 settembre 2017
Art.1322 → Entro i limiti della legge i privati sono liberi.
Art.1372 → Contratto equiparato alla legge, alla fonte del diritto, alla fonte della norma.
Art.1374 → Il contratto obbliga le parti a ciò che è espresso nel contratto (stabilito liberamente dalle parti; art.1322), ma anche alla legge o, in mancanza, agli usi e costumi.
Dunque il legislatore ha dato indirettamente una definizione di negozio giuridico; in questo caso è chiamato contratto. Secondo l’art.1322 il fulcro è la libertà conferita alle parti. Secondo l’art.1374 il fulcro è l’aggiunta di ulteriori limiti alle parti. Gli effetti del contratto non sono solo il voluto delle parti ma anche il voluto della legge.
Art.1339 → Le clausole imposte dalla legge si inseriscono automaticamente nel contratto in sostituzione delle clausole difformi poste dalle parti. Le norme che comprimono la volontà dei privati sono norme eccezionali.
Art.1324 → Le norme che regolano i contratti (regole del Titolo II) si applicano anche per atti unilaterali tra vivi con contenuto patrimoniale.
Art.1323 → Tutti i contratti (che hanno o no una disciplina particolare) seguono la disciplina generale, dunque il Titolo II, secondo l’art.1323, viene applicato ad ogni tipo di contratto. Nella cerchia dei negozi giuridici troviamo i contratti, tutti regolati dal Titolo II, ma il Titolo II va oltre i contratti e può essere applicato anche ad atti unilaterali come afferma l’art.1324. Se c’è una superdisciplina che abbraccia il contratto e lo supera, c’è anche un superconcetto: il negozio giuridico. Dunque l’art.1324 giustifica l’esistenza del negozio giuridico (concetto non contemplato dal legislatore né dal codice civile).
Questa teoria è stata confutata poiché anche se l’art.1324 espande l’area di applicazione, non si può dire che il Titolo II coincide con l’area di applicazione dei negozi giuridici. Rimangono fuori negozi giuridici come il testamento (è mortis causa e non inter vivos), il riconoscimento del figlio naturale (non ha valenza patrimoniale). Può essere applicato il Titolo II (la disciplina del contratto) anche ad atti unilaterali come le dichiarazioni di scienza e la remissione.
Caratteri dei negozi giuridici
I caratteri nell’art.1324 sono:
- Inter vivos
- Contenuto patrimoniale
- Atto unilaterale
- Volontà delle parti
L'applicazione delle norme
20 settembre 2017
L’art.1324 non è applicabile per analogia poiché tratta la compatibilità e non la somiglianza. L’applicazione delle norme su contratto è un’applicazione diretta. Le lacune in materia di contratto non ci sono poiché le norme vengono applicate direttamente essendoci l’art.1324 a risolvere ogni lacuna.
Remissione (art.1236) estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che il debitore dichiari di non volerne approfittare; la remissione non è un incontro di consensi. Essendo un atto unilaterale, inter vivos, a contenuto patrimoniale, si applicano le regole in materia di contratto. L’art.1334 enuncia una disciplina generale valida per tutti gli atti unilaterali che producono effetti nel momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, dunque, l’atto unilaterale è valido, ma fino a quando non perviene a conoscenza della persona non produce effetti.
Contratto simulato: le parti fanno solo l’apparenza, ma non vogliono gli effetti di questo atto e non c’è la vera volontà di quell’atto.
Art.1414, primo comma: "Il contratto simulato non produce effetto tra le parti". Il contratto simulato non produce effetti poiché manca la volontà delle parti. L’art.1414 si applica anche alla remissione. Qualora venga costretto a rinunciare alla remissione, la remissione può essere annullata per vizio del consenso (violenza morale, in questo caso).
Procura e dichiarazioni di scienza
Procura: atto con il quale una parte attribuisce ad un’altra poteri rappresentativi. Art.1392 → Forma della procura (rappresentanza diretta). La procura per violenza morale si può annullare con le norme del contratto. La procura per dolo si può annullare con le norme del contratto. La procura per dolo del terzo (art.1439) non si può annullare applicando le norme sul contratto poiché non c’è un contraente ma applicando la compatibilità dell’art.1324 si può annullare con le norme del Titolo II applicabili al contratto.
Dichiarazioni di scienza: Confessione (art.2730 e seguenti): dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. Non esprime una volontà. Gli effetti della confessione sono indipendenti dalla volontà di chi dichiara.
Art.2733 → La confessione forma prova piena contro colui che l’ha fatta.
Responsabilità civile extracontrattuale
21 settembre 2017
Titolo 9, libro IV → Responsabilità civile extracontrattuale. Le disposizioni contenute nel titolo 9 libro IV dei fatti illeciti sono l’insieme di regole in virtù delle quali la lesione di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento obbliga l’autore della lesione a risarcire le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali cagionate dalla lesione.
Art.1173 sancisce che il fatto illecito è una fonte dell’obbligazione.
Art.2043: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Qualunque: L’illecito civile è atipico: il legislatore civile non ha elencato tutti i fatti suscettibili di cagionare un danno. L’illecito penale, invece, è solo quel fatto considerato reato. Spetta al giudice stabilire se per un singolo fatto c’è un danno ingiusto.
Fatto: Questo termine ha suscitato perplessità poiché alcuni identificano con fatto solo un comportamento umano commissivo (il soggetto ha un comportamento attivo) o omissivo (il soggetto omette un comportamento). Nel caso dell’art.2043 il fatto non è necessariamente umano (altrimenti il legislatore avrebbe usato il termine "atto") poiché ci sono fatti naturali che quindi non dipendono dall’uomo ma che producono comunque un danno ad un soggetto. Fonte di responsabilità può essere il comportamento di una persona o di un animale.
Doloso: Quando c’è intenzionalità nella condotta e un soggetto agisce con dolo, quando ha previsto e realizzato un atto che rechi un danno. Dolo diretto: quando c’è volontà in un atto e nella sua conseguenza si vuole volontariamente arrecare un danno.
Dolo eventuale: Un soggetto pur non agendo per realizzare un evento dannoso compie una condotta essendo consapevole della possibilità che si verifichi un evento dannoso. Nel codice civile non avviene la distinzione tra dolo diretto e dolo eventuale.
Colposo: Il legislatore non ha dato una definizione di colpa, ma la dottrina e la giurisprudenza hanno dato una definizione oggettiva della colpa. Colpa: inosservanza della diligenza dovuta secondo adeguati parametri sociali o professionali. Colposo: quando c’è una colpa e dunque la volontà di compiere quella condotta.
Negligenza: mancanza di attenzioni richieste.
Imprudenza: mancanza di necessarie misure di sicurezza.
Imperizia: mancanza di regole tecniche di una determinata attività. Nel valutare una condotta colposa non si guarda lo stato psicologico di un soggetto ma quando il danno si è verificato per negligenza, imprudenza e imperizia. Nel codice civile il dolo e la colpa hanno la stessa importanza.
È necessario un collegamento psicologico tra fatto dannoso e soggetto. Una teoria ormai superata affermava che l’elemento della colpevolezza è l’unico collegamento tra fatto e soggetto responsabile. Accanto alla colpa ci sono altri elementi di collegamento, come la responsabilità in quanto genitore, maestro, proprietario di un edificio. Ci si libera dalla responsabilità a seconda dei casi, se si prova di non aver potuto impedire il fatto di aver fatto tutto per prevenirlo.
L’elemento costitutivo della responsabilità civile è il nesso causale.
Nesso causale: vincolo di consequenzialità che lega il fatto al danno. Il fatto deve essere causa efficiente del danno. Si ha nesso causale ogni volta che il danno non si sarebbe verificato senza quel fatto.
Danno ingiusto: Prima degli anni ’70 si aveva un danno ingiusto violando un diritto soggettivo assoluto (diritti della personalità e diritti reali).
Superga → Caso
Caso Superga (sent.2085/1953): in un incidente aereo sul monte Superga persero la vita tutti i calciatori della squadra del Torino. La squadra del Torino chiese il risarcimento alla compagnia aerea ma la Corte di Cassazione negò il risarcimento poiché in quel periodo venivano risarciti solo i diritti assoluti e non anche i diritti relativi.
Dopo gli anni ’70 si aveva un danno ingiusto violando anche i diritti relativi (come i diritti di credito).
Meroni → Caso
Caso Meroni (sent.174/1971): in un incidente stradale il calciatore Meroni perde la vita e la squadra del Torino chiede il risarcimento al proprietario dell'auto e alla sua assicurazione poiché ha leso un diritto di credito.
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