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CONTRATTO DI VENDITA

Art.1470 c.c. requisiti del tipo di vendita (singolo contratto) sono espressi in questo

i

articolo.

L’interesse tipico si contrappone al motivo individuale.

L’art.1323 c.c. chiarisce il termine del titolo “Dei contratti in generale”.

Gli articoli del Titolo II si riferiscono ai contratti che racchiudono in questa categoria, in

modo astratto, le regole comuni riscontrate in tutti i contratti.

Il legislatore del 1942 con questi articoli compie una scelta più originale rispetto al

legislatore degli anni precedenti poiché decide di non trattare anche del negozio

giuridico nel codice civile. Il legislatore non regola il negozio giuridico e compie la

scelta di creare una categoria intermedia generale per tutti i tipi di contratto. Le regole

sul contratto in generale sono importanti poiché il legislatore nelle regole dei contratti

in generale racchiude tutti i problemi e gli aspetti comuni a tutti i tipi di contratto.

Dunque nel Titolo III troviamo i contratti a carattere speciale o eccezionale, che non

rientrano nel Titolo II poiché non sono dei classici contratti.

Un contratto diviene “singolo” se presenta degli aspetti peculiari riguardo la forma,

l’oggetto; un contratto è singolo se il legislatore ne ha delineato il tipo, il modello.

Art.1322 c.c. “Autonomia contrattuale”

AUTONOMIA CONTRATTUALE: esplicazione della libertà dei privati in campo di

contratti. Viene disciplinata nel 1° e nel 2° comma dell’art.1322 c.c.

La sfera di competenza del privato è quella di determinare il contenuto del contratto.

I modelli, i tipi indicati dl legislatore nel codice non sono un numerus clausus, dunque i

privati possono andare oltre questi tipi proposti dal legislatore. La tipizzazione legale

non è un limite poiché i privati possono anche fare contratti che non sono

espressamente regolati. 29 SETTEMBRE 2017

DIRITTO PRIVATO 2

L’art.1321 c.c. dà una definizione attuale del CONTRATTO in modo generale e astratto,

non particolarmente innovativo. La definizione del contratto del Codice del 1865 e la

definizione dell’attuale Codice Civile sono pressoché uguale, non c’è carica innovativa.

Art.922 c.c. contratto è un modo di acquisto della PROPRIETA’; in questo articolo

il

sono indicati alcuni modi di acquisto della proprietà poiché ce ne sono altri, ma

sempre stabiliti dalla legge. L’articolo afferma “per effetto di CONTRATTI”:

“CONTRATTI” poiché si tratta sia di contratti generali che singoli contratti e, inoltre, si

trasferisce la proprietà per effetto di ALCUNI contratti e NON DI TUTTI.

Art.1173 c.c. contratto è fonte di OBBLIGAZIONI. L’articolo afferma “derivano da

il

CONTRATTO”; “CONTRATTO” poiché è sempre idoneo a far sorgere rapporti obbligatori

tra le parti.

La VENDITA può essere un modo di acquisto della proprietà e una fonte di obbligazione

poiché astrattamente un soggetto è idoneo. La vendita, però, non può essere

contemporaneamente un modo di acquisto della proprietà e una fonte di obbligazione,

poiché dipende dall’oggetto della vendita. La vendita dunque assolve sia la funzione

dell’art.922 c.c. che dell’art.1173 c.c.

La LOCAZIONE è solo una fonte di obbligazione, dunque assolve la funzione

dell’art.1173 c.c. ma non dell’art.922 c.c.

Il MUTUO assolve la funzione di entrambi gli articoli.

Il CONTRATTO assolve sempre la funzione di fonte di obbligazioni (art.1173 c.c.) e a

volte è un modo di acquisto della proprietà (art.922 c.c.).

Art.1098 del Codice del 1865 e art.1321 Codice Civile attuale a confronto

Art.1098 Codice del 1965”il contratto è l’accordo di due o più persone per

costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico”

Art.1321 Codice Civile attuale “Il contratto è l’accordo di due o più parti per

costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

1 VARIAZIONE LESSICALE: “PERSONE” e “PARTI”

Si pone maggior rilevanza alla nozione di “parte” che è una nozione più ampia, poiché

non dipende dal numero di persone ma sottolinea l’interesse comune; infatti possono

essere coinvolti nel contratti più di due persone, più di due soggetti. Più persone

insieme compongono una parte.

CONTRATTO PLURISOGGETTIVO sono coinvolti più di due soggetti ma ci sono sempre

solo due parti poiché le parti non sono caratterizzate dalle persone ma dagli interessi

comuni alle persone e ai soggetti.

CONTRATTO CON SE STESSO (art.1395 c.c.): “È annullabile il contratto che il

rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra

parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il

contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto

d'interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.”

2 VARIAZIONE LESSICALE: “VINCOLO” e “RAPPORTO”

3 VARIAZIONE LESSICALE: aggiunta del termine “PATRIMONIALE”

L’art.1174 c.c. distingue l’obbligazione dalla prestazione poiché la prestazione è

oggetto dell’obbligazione; non è l’obbligazione che ha carattere patrimoniale, ma la

prestazione.

Non è importante se l’interesse è patrimoniale o non patrimoniale, l’importante è che

c’è questo interesse.

Gli effetti del contratto limitano le parti ma non vanno oltre le parti; questa è la forza

ma anche il vincolo del contratto. Il contratto può produrre effetti nella sfera giuridica

di un terzo ma il terzo non diventa parte del contratto, risente solo degli effetti.

Art.1411 c.c.” Contratto a favore di terzi” un terzo deve essere interessato a

stipulare un contratto e il contratto deve dare al terzo un vantaggio. Il contratto non

può attribuire un obbligo ad un soggetto ma può solo dare un vantaggio al terzo.

6 OTTOBRE 2017

Esercitazione DIRITTO PRIVATO 2

Il tipo contrattuale è un modello di contratto contraddistinto da una specifica

funzione. La singolarità del contratto viene distinta dalla causa. Causa intesa

come funzione economico-sociale. La causa è la funzione economica intesa

come l’interesse comune alle parti contraenti.

Art.1470 cc la causa del contratto di vendita

La nozione dell’art.1470 deve tener conto del processo di decodificazione che il

codice civile ha subito.

Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti finalizzati alla fornitura di beni

di consumoart.128 Codice del consumo. 6 OTTOBRE 2017

DIRITTO PRIVATO 2

Non è applicabile a rapporti giuridici non patrimoniali che non sono quindi

considerati rapporti contrattuali. Pur essendo possibile misurare in denaro, ci

sono rapporti giuridici e altri no.

Rapporti giuridici (in cui c’è un contratto) e rapporti di cortesia (dove non c’è

un contratto).

CONTRATTI A TITOLO GRATUITO

In questa categoria, i contratti di cortesia non sono compresi poiché non c’è un

vincolo giuridico, un contratto. Il profilo della gratuità è presente ma non c’è il

vincolo giuridico.

Art.1766 ccDisciplina del CONTRATTO DI DEPOSITO: è uno dei contratti tipici,

dotati di disciplina particolare.

Contratti consensuali o reali VS Contratti ad effetti reali o obbligatori

I contratti consensuali o reali non guardano agli effetti ma al modo in cui il

contratto viene costituito. I contratti ad effetti reali o obbligatori effettuano la

distinzione, invece, in base agli effetti.

CONTRATTO REALE: si perfeziona con la consegna della cosa oltre che con il

consenso. Se non c’è la consegna manca il contratto. La consegna sta nel “Se

A” e non nel “allora B”. La consegna non è l’effetto del contratto, ma è il

contratto.

Il DEPOSITO è un contratto reale e lo si deduce da “riceve all’altra”.

Il MUTUO è un altro contratto reale ma ha effetti diversi rispetto al deposito.

Dal deposito nascono diversi obblighi: la custodia e la restituzione in natura.

Questi obblighi gravano su chi riceve il bene.

“In natura”: deve essere restituita proprio quella cosa consegnata.

Deposito irregolare

Art.1767 il deposito può essere gratuito o oneroso. 20 OTTOBRE 2017

DIRITTO PRIVATO 2

CONTRATTO DI TRANSAZIONE

Per risolvere una controversia le parti possono scegliere un contratto tipico: il

CONTRATTO DI TRANSAZIONE.

Le parti possono però anche scegliere un contratto non tipico, come il

CONTRATTO DI ACCERTAMENTO.

Incertezza sul concetto di “merce trasportata” va preso in considerazione

solo il peso delle merci o anche il peso del contenitore nel quale la merce è

contenuta? Viene considerata “merce” tutto ciò che viene trasportato, anche il

contenitore.

Art.1965 cc: CONTRATTO DI TRANSAZIONE contratto con ilo quale le parti

risolvono una lite già sorta o prevengono una possibile lite futura.

Per esserci transazione devono esserci CONCESSIONI RECIPROCHE poiché

entrambi devono rinunciare a qualcosa, non solo una parte.

Al legislatore non interessano le concessioni nello specifico, ciò che è

importante è che siano RECIPROCHE.

La transazione non può essere impugnata per causa di lesione”

Art.1970:”

“Lesione” si intende sproporzione tra le prestazioni (reciproche concessioni);

il termine lesione viene usato nella disciplina di rescissione, annullamento o

scioglimento di un contratto derivante da una sproporzione tra le prestazioni.

Rimedio previsto dall’art.1448 (“Azione generale di rescissione per lesione”).

L’invalidità riguarda il vincolo.

Rescissione=sciogliere.

Nel caso della rescissione c’è un profilo soggettivo e oggettivo.

Art.1448 per ottenere la rescissione deve esserci sproporzione tra le

prestazioni in questo caso il legislatore si interessa del punto di equilibrio

delle prestazioni poiché c’è uno stato di bisogno soggetto ad approfittamento

da parte dell’altro contraente.

3 requisiti per aversi la rescissione:

Sproporzione

 Stato di bisogno

 Approfittamento (è in uno stato peggiore e più grave della male fede)

Art.1970 la transazione può essere soggetta a rescissione

Art.1969 errore di diritto; la transazione non può essere annullata per errore

di diritto relativo alle questioni che

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Publisher
A.A. 2017-2018
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martaqui di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Zimatore Attilio.