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Diritto internazionale pubblico e privato

Parte I - Cap. 1: Gli soggetti e gli attori nel diritto internazionale

Soggetto principale

Come negli ordinamenti statali l’individuo è il soggetto principale, nel diritto internazionale lo sono gli enti collettivi. La caratteristica principale dello Stato è il collegamento peculiare tra Stati, come per l'Unione Europea (UE). L'UE si fonda su una struttura tipica di diritto internazionale: gli Stati partecipanti conferiscono determinati poteri all'UE, che a sua volta ripartisce le competenze. Gli Stati decideranno di stipulare trattati, rinunciando a un potere sovrano ma garantendo la subordinazione ai medesimi da parte degli altri Stati.

Per garantire questo meccanismo di auto-tutela, scatta un sistema: si ripaga chi non rispetta una regola non rispettando un'altra regola, cercando anche di convincere gli altri Stati "amici" a fare lo stesso.

  • Diritto interno: determina e regola sia le modalità costitutive sia le condizioni di funzionamento dei vari enti o organizzazioni collettive.
  • Diritto internazionale: si limita a prendere atto della loro esistenza provvedendo a soddisfare alcune loro esigenze.

Il periodo storico dell’entrata in vigore del diritto internazionale è simbolicamente indicato con la conclusione del trattato di Westfalia del 1648, che pose fine alla guerra dei 30 anni. I cambiamenti dello Stato furono principalmente:

  • Indipendenza rispetto al Papato, all’imperatore e a qualsiasi supremazia (sovranità esterna).
  • Affermazione del proprio dominio esclusivo su un determinato territorio e sulla relativa popolazione (sovranità interna).
  • Eliminazione dei vecchi centri di potere (feudali).

Nella convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati (1933) sono stati stabiliti i criteri riguardanti la personalità giuridica internazionale:

  • Una popolazione permanente,
  • Un territorio definito,
  • Un potere di governo esclusivo,
  • La capacità di intrattenere rapporti con altri Stati.

La struttura paritaria della comunità internazionale, paritaria perché garantisce autonomia e indipendenza, prevede che il diritto internazionale attribuisca la sovranità agli Stati e la legittimità del loro ordinamento, ma si limita a riconoscere tali requisiti, conferendo agli Stati una specifica disciplina mirata a preservare tali loro caratteristiche. L’interesse dell’intera comunità internazionale è quello di preservare la coesistenza pacifica di Stati dotati degli elementi costitutivi: sovranità e indipendenza.

Indipendenza giuridica o sovranità esterna

Si parla di indipendenza dal punto di vista giuridico-formale, nel senso che uno Stato non deve avere una costituzione imposta né una dipendenza giuridica imposta da un altro Stato. Pertanto, uno Stato che si trovi in una situazione del tipo “Stato che impone la propria volontà a uno Stato che è obbligato a rispettarla” [cit. sent. Giudice Anzilotti], non potrà essere considerato indipendente.

Ecco una differenza rispetto agli USA, considerato giuridicamente unico Stato (equivalgono a regioni italiane, cantoni svizzeri, lander tedeschi, ecc.). Tutte cose ininfluenti a livello internazionale, anche se hanno qualche autonomia relativa alla conclusione di accordi internazionali, poi questi assumono valenza in quanto Italia, non Piemonte (per esempio).

Effettività del potere di governo, o sovranità interna

Si parla di effettività del governo, nel senso di esercitare il potere in modo effettivo e indipendente su una comunità, su un territorio, stanziato su un territorio, ti garantisce l’automatica qualifica di Stato.

Nei casi in cui le restrizioni alla libertà dello Stato siano:

  • Imposte dal diritto internazionale,
  • Impegni dipendenti da proprie volontà,
  • Di fatto esistenti nei confronti di un altro Stato,

non incidono sulla sua indipendenza e sulla sovranità esterna intesa nel significato rilevante per l’attribuzione della personalità giuridica. Si trasformano in vincoli se lo Stato è sottoposto a un altro Stato, con autorità legale tale da escludere la sua autonomia decisionale.

Riconoscimento

Il riconoscimento, dato agli Stati, rappresenta una prassi comune nell'ambito internazionale, e ha valore dichiarativo, non costitutivo, oltre a un grosso valore politico: nel momento del riconoscimento infatti, si decide di ufficializzare una sorta di rapporto ufficiale e formale con un altro Stato. Ovviamente, questo tipo di riconoscimento viene proposto dopo una sorta di esame: "lo Stato che chiede il riconoscimento, deve rispettare una serie di parametri ben delineati, sotto il profilo di diritti fondamentali; questo causa una evidente forzatura, necessaria al fine di non perdere un certo potere economico.”

Valore politico del riconoscimento

Per spiegare il valore politico del riconoscimento, ricordiamo il caso del Ciskei: alcune collettività politiche appartenenti al Sud Africa sono state costituite in Stati dotati di una formale autonomia e indipendenza giuridica (il Ciskei), ma di fatto sono totalmente dipendenti per le risorse economiche e di bilancio del Sud Africa (dipendenza sostanziale).

Il riconoscimento può essere invocato per provare la sussistenza degli elementi costitutivi della personalità giuridica dello Stato e la volontà di intrattenere rapporti giuridici. Uno Stato “non-riconosciuto” può non essere considerato oggetto d’aggressione e il suo territorio terra nullius. Anche nei confronti di questi Stati valgono i principi e regole del diritto internazionale.

Principio di autodeterminazione dei popoli

Il principio di autodeterminazione dei popoli rappresenta una norma di diritto consuetudinario cogente (ius cogens, inviolabile). La Corte Suprema del Canada interviene, sostenendo in modo convincente che "Il diritto all'autodeterminazione offre un'apertura ad una cd autodeterminazione esterna", e viene violato nei seguenti casi:

  • Dominazione militare straniera.
  • Stato che non dà diritto di rappresentatività, accesso a incarichi pubblici a un particolare gruppo sociale (minoranza kosovara).

Il diritto internazionale non impone forme di governo finché quelle esistenti non violino il principio di autodeterminazione. Lo Stato non è tuttavia l'unico soggetto di diritto internazionale. A partire dal 1900 si tende ad introdurre nuovi soggetti, garantendo maggiore chiarezza.

Insorti

Gli insorti rappresentano entità organizzate rappresentative delle istanze d’autodeterminazione delle popolazioni. Non sono certo soggetti di diritto internazionale, ma solo dei sudditi ribelli nei confronti dei quali il governo legittimo può prendere i provvedimenti che considera più opportuni. Ma se essi riescono a costituire un’organizzazione di governo che controlla effettivamente una parte del territorio, allora si è di fronte a una forma sia pure embrionale di Stato alla quale la personalità non può negarsi.

Esempio: caso della Palestina. Passaggio da insorti a riconoscimento di soggettività giuridica: nel 1988, alla Palestina viene riconosciuto il nome e il "diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea delle Nazioni Unite" all'OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina). Nel 2011 fallisce il tentativo di essere riconosciuto come Stato membro delle Nazioni Unite. Nel 2012 gli viene riconosciuto lo status "non-member observed state".

Diritti attribuiti agli insorti

I diritti attribuiti agli insorti sono:

  • Acquisto della personalità giuridica.
  • Libertà d’azione alle navi ribelli: possono prendere con forza il possesso di una nave battente bandiera dello Stato contro il quale operano, non è un atto di pirateria.

Movimenti di liberazione nazionale

I movimenti di liberazione nazionale sono soggetti di diritto internazionale qualificati dalla loro legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione. Vengono pertanto riconosciuti a motivo dei loro scopi, quali la lotta per liberarsi dalla dominazione coloniale; la lotta per liberarsi da un regime razzista; la lotta per liberarsi da un’occupazione straniera. I diritti riconosciuti ai MLN sono:

  • Diritto di essere ascoltati: in sede internazionale su temi di popolazioni e territori.
  • Privilegi di diritto internazionale: solo nelle precedenti situazioni.

Le principali differenze dagli insorti sono dunque:

  • Mancanza degli stessi privilegi degli Stati o degli insorti.
  • Limitata personalità giuridica: ai casi del diritto di essere ascoltati.

Organizzazioni internazionali

Le organizzazioni internazionali sono state create dagli Stati, in virtù d’accordi internazionali rivolti a perseguire uno scopo, che singolarmente o in assenza di un adeguato supporto istituzionale gli Stati non possono realizzare. Si distinguono dagli Stati per la loro diversa competenza generale seguendo il “principio di specialità”: le organizzazioni sono create da Stati, i quali gli attribuiscono dei poteri e dei limiti in funzione al perseguimento degli interessi comuni agli Stati “creatori”.

Nel 1949 un diplomatico svedese delle Nazioni Unite viene inviato in una zona a rischio e lì viene ucciso. L'Assemblea Generale dell'ONU (nella quale sono rappresentati tutti gli Stati) rivendica l'uccisione e chiede il risarcimento danni. Il problema è: era svedese, ma a mandarlo furono le Nazioni Unite. La Corte Internazionale di Giustizia si espresse così: "siccome in protezione diplomatica possono agire soltanto gli Stati, devo prima sapere se l'ONU è soggetto di diritto Internazionale, pur non avendo sovranità interna/esterna. Dopodiché potrò pensare alla protezione diplomatica.

Prerequisiti delle organizzazioni internazionali

Perché un'organizzazione internazionale possa dirsi soggetta a diritto internazionale, le Nazioni devono avere due prerequisiti:

  • Devono essere organizzazioni intergovernative (cioè formate da Stati): munite di scopo chiaro e ben definito.
  • Devono avere una struttura adeguata al perseguimento di tutte le competenze affidatagli dagli Stati: devono avere una struttura di governo stabile e permanente (autonomia organizzativa), con organi fissi.

Tuttavia, la soggettività giuridica è limitata in funzione delle “missioni” (es. WHO: World Health Organization). L'ONU ha entrambe queste caratteristiche, quindi è soggetto di diritto internazionale. Ma è profondamente diverso dallo Stato, dunque? Gravano su di lui obblighi e doveri degli Stati?

Nel Trattato Istitutivo non compare nessuna norma che dice che l'ONU possa agire in protezione diplomatica. La Corte esprime un parere, in cui dice: -se gli Stati hanno attribuito uno scopo, dimenticandosi di attribuirgli i poteri di intervento per raggiungere quell'obiettivo, ciononostante si può ritenere che la Nazione, poiché deve favorire la pace, abbia il potere implicito di agire in protezione diplomatica. Si precisa che questo potere non assorbe il potere dello Stato (Svezia)-

Questa non è una novità: gli USA avevano già fatto lo stesso con governo centrale/Stati membri. Si formano così due importanti consuetudini.

Negli statuti e in specifici accordi sono previste disposizioni riguardanti lo status giuridico delle organizzazioni internazionali. Si riconosce a tali organizzazioni:

  • Diritto di avvalersi di privilegi ed immunità simili a quelli cui godono gli organi ed i beni degli Stati.
  • Capacità di intrattenere relazioni diplomatiche.
  • Concludere accordi internazionali dai contenuti più vari.
  • Diritto ad un trattamento dei propri dipendenti simile, nell’ambito dei vari Stati, a quello garantito a favore dei dipendenti degli altri Stati.

Eccezioni: sono appunti casi in cui anche se non si hanno i requisiti della sovranità interna/esterna, sono riconosciuti come soggetti di diritto internazionale:

  • Santa Sede: perché opera per pace e comunione tra i popoli.
  • Sovrano Ordine Militare di Malta: solo quando opera per scopi umanitari.

La tendenza è però ovviamente quella di interpretazioni restrittive in ambito di soggettività internazionale.

L'individuo nel diritto internazionale

Nel passato alcuni comportamenti degli individui erano considerati crimini internazionali compiuti da individui direttamente responsabili:

  • Pirateria,
  • Tratta degli schiavi,
  • Contrabbando di guerra,
  • Crimini di guerra.

Gli individui responsabili dei comportamenti criminali erano sanzionati agli ordinamenti statali. Oggi, non solo più in ambito statale ma anche in ambito internazionale per i cosiddetti Crimina Juris Gentium. Maggiore importanza l’ha ciò che riguarda i diritti dell’uomo: nelle convenzioni internazionali si prevedono adeguati meccanismi giurisdizionali idonei a tutelare le situazioni giuridiche previste a favore degli individui. Tra le maggiori sedi processuali giurisdizionali c’è la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, le cui sentenze:

  • Producono effetti nei confronti di tutti gli Stati contraenti della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo.
  • La sua attività giurisdizionale può essere azionata in virtù di ricorsi individuali (Amparo).

Globalizzazione

Il fenomeno della globalizzazione genera due fenomeni:

  • Le attività non sono più riconducibili ai confini nazionali: cambiamenti climatici, terrorismo, violazione dei diritti umani, sottosviluppo, ecc.
  • Regole internazionali fondate sulla sovranità statale.

La collaborazione, la cooperazione e l’integrazione tra popoli ed individui appartenenti a differenti ambienti socio-economici e culturali utilizzati per soddisfare le loro esigenze sono fondati ancora su strumenti normativi riconducibili solo agli Stati, nonostante le loro inadeguatezze.

In proposito, bisogna ricordare che le ONG (Organizzazioni Non Governative) e le IMN (Imprese Multinazionali) stanno acquistando sempre più rilievo nel diritto internazionale, perché prendono spesso parte (le IMN) a decisioni e accordi internazionali.

La soggettività giuridica degli individui? La regola è che sarà lo Stato dell'individuo ad avere soggettività giuridica internazionale, l'individuo l'avrà, ma privata. Tuttavia, ci sono tendenze che vedono l'individuo come titolare di una seppur limitatissima soggettività internazionale. Visione molto contestata.

Parte I - Cap. 2: Diritto internazionale generale e fonti

Fonti del diritto

L'art. 38 dello statuto della Corte Internazionale di Giustizia disciplina le fonti del diritto internazionale:

  • Trattati: generali o particolari.
  • Consuetudine internazionale: è la fonte generale, alla quale gli Stati si adeguano. La norma consuetudinaria sarà il risultato di diuturitas + opinio juris.
  • Decisioni giudiziarie o dottrina internazionale: meramente sussidiaria, applicabile solo in assenza di norme.

L'obbligo di rispettare i trattati è tale perché imposto da una consuetudine che dice "pacta sunt servanda". Consuetudini e trattati sono sullo stesso piano legislativo, l'uno può derogare l'altro, e pertanto risultano fonti di pari grado. L’assenza di gerarchia tra le fonti non vuole tuttavia sottintendere che sia escluso il principio “lex posteriori derogat lex priori”.

Elementi costitutivi della consuetudine

  • Elemento oggettivo o materiale (usus diuturnitas): mera prassi compiuta e ripetuta costantemente. Formato nel tempo. Esempio: le 12/24/200 miglia di mare (limite aggiornato nel tempo) sono sempre attribuite alla sovranità dello Stato. Ma solo all'inizio del 1900 si affronta il "nuovo" problema degli scavi del sottosuolo marino: chi investe senza sapere di avere un diritto sugli scavi? Nessuno! Allora bisogna istituire una nuova consuetudine, e il tempo necessario sarà maggiore tanto minori sono gli Stati che vi si adeguano.
  • Elemento soggettivo o psicologico (opinio juris et necessitatis): opinione o convinzione che il comportamento stesso corrisponda a quanto previsto dalla norma.

L'accertamento giudiziale delle norme consuetudinarie

Come si svolge l'accertamento giudiziale delle norme consuetudinarie? Le fonti si possono e si devono trovare in:

  • Convenzioni, prassi internazionale: definita dagli accordi ufficiali tra Stati. Prassi diplomatica, adozione di atti, diplomazia multilaterale, tutti esempi di “prassi internazionale”.
  • Giurisprudenza delle corti internazionali: che concede ad una consuetudine di formarsi in un lasso di tempo relativamente breve.
  • L'assemblea dell'ONU adotta dei principi generali, ai quali tutti gli Stati si adeguano: non è un atto vincolante, ma allo stesso tempo ha un valore forte. Si raccolgono le consuetudini e assumono così un grande valore nell'esistenza della norma. Hanno valore di raccomandazioni non-così.
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Queirolo Ilaria.
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