Cos’è la comparazione giuridica? Partiamo dal significato delle parole.
Comparazione è sinonimo di comparare. Cosa vuol dire comparare? Mettere
a confronto. La parola chiave di questa disciplina è il confronto. Comparare
equivale a confrontare un caso. Confrontare ha una pluralità di sensi alcuni
dei quali non attinenti all’ambito della nostra analisi come consultare,
sottoporre 2 imputati o vittime a 1 particolare espediente probatorio ecc ma il
significato che ci torna utile è il prendere in esame 2 o più oggetti (o persone)
allo scopo di verificarne somiglianze e differenze: questa è l’essenza del
comparare e del diritto comparato (l’operazione principale è avere a
disposizione 2 o più oggetti da prendere in esame per vedere in quali parti
hanno caratteristiche comuni in quali caratteristiche divergenti. Se ciò che si
compara fosse sempre uguale qst disciplina non avrebbe ragion d’essere.
Posto che differenze ce ne sono ha senso fare un discorso comparatistico
anche nell’ambito jur. La comparazione è un’attività cognitiva che riguarda
qualsiasi persona e molteplici atti della vita quotidiana è stata definita come
“modalità fondamentale del pensiero” cioè il pensiero umano procede
continuamente mettendo a confronto entità diverse (sia oggetti fisici situazioni
eventi culture linguaggi ecc).Qui ci proponiamo di accedere a un livello più
avanzato, di comparazione esperta che si inserisce nell’ambito di un discorso
tecnico scientifico: non più quella comparazione ingenua che caratterizza
l’agire comune ed è alla base delle scelte individuali. Siamo in un discorso
tecnico scientifico e infatti diverse branche del sapere hanno nel loro
armamentario la comparazione: letteratura comparata, economia
comparata,e c’è almeno da un secolo un diritto comparato inteso in senso
scientifico. Questo perché anche nel campo giuridico da sempre c’è stato
l’interesse nel confrontare le regole proprie con quelle altrui. Testi di filosofi e
di giuristi dell’antichità presentano già questa attitudine al confronto. Questo è
attitudine si perpetuata nel corso dei secoli ma è diventata un discorso
scientifico molto più avanti perché al di là del carattere descrittivo di queste
ricerche per lo più erano finalizzate a porre in evidenza la superiorità di un
certo sistema rispetto a un altro. Un assetto scientifico in forma embrionale si
è avviato a cavallo tra fine del diciannovesimo secolo e l’inizio del ventesimo
secolo, alcuni sostengono già nella seconda esposizione universale di parigi
dove ci fu un importante congresso dedicato al diritto comparato (a quella che
prima si chiamava legislazione comparata quando si incomincia a fare un
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discorso di confronto all’interno dei sistemi dell’europa continentale: il 1900
rappresenta simbolicamente l’avvento di un nuovo modello il BGB codice
civile tedesco. C’è fermento nella scienza giuridica anche nell’interessarsi a
quello che è altro dalla propria esperienza. Si usa dire: un giurista puramente
municipale che guarda soltanto alla propria esperienza giuridica
(tradizionalmente quella nazionale) e crede che in essa si condensi l’intera
esperienza giuridica, crede che sia così ma in realtà non lo è perché il 99%
delle regole che si applicano all’interno di un sistema non sono creazione o
invenzione dal nulla di giuristi che operano all’interno di quel sistema ma
frutto della circolazione di modelli che provengono da altre esperienze. Il
percorso è iniziato all’inizio del novecento per poi progredire nel senso di non
limitarsi a singole aree geografiche a singoli sistemi ritenuti comparabili ma
man mano è avanzato fino a una comparazione ad ampio raggio che oggi
ritiene degne di essere prese in considerazione tutte le esperienze di
qualsiasi area geografica: non importa se ritenute più evolute o meno non
importa se dotate di un linguaggio per esprimere i concetti e le regole giur. Se
fino a 30 40 anni fa si riteneva che alcune esperienze fossero un Non-diritto
come ad es le regole seguite dalle tribù africane oggi qst concezione è stata
superata e tutto si ritiene comparabile.Questo a fatto si che oggi il
comparatista debba compiere delle scelte perché referente di questa
disciplina sono tutte le regole di tutti i sistemi giuridici esistenti e di tutti quelli
passati: la comparazione può essere sincronica o diacronica. Non ci
occuperemo di studiare l’evolversi di determinati istituti nel tempo. La
comparazione diacronica persino all’interno dello stesso sistema può rivelare
distanze maggiori rispetto alla comparazione sincronica di 2 esperienze
anche apparentemente molto lontane geograficamente. La calabria e la
california appartengono alla stessa famiglia giuridica? SI perché contano
molto più le affinità di quante siano le divergenze. Mentre tra la francia di oggi
e quella di Luigi XIV c’è un enorme differenza. Altra distinzione è quella tra
Macro e Micro comparazione come tutte le distinzioni è convenzionale perché
si basa sullle dimensioni degli oggetti che vengono comparati. Macro
dimensioni estese micro dimensioni circoscritte con un area di confine nella
quale è difficile dire se sia macro o micro. Alcuni casi sono evidenti: se
compariamo il diritto italiano a quello cinese qst è una macro comparazione
persino comparare il sistema elettorale italiano e quello turco è una macro
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comparazione diventa micro comparazione quando andiamo a elementi più
circoscritti come ad esempio la proposta contrattuale può essere comparata
in varie esperienze giuridiche e fa parte della micro comparazione. Quando si
fa micro comparazione si può andare molto più in profondità e cogliere molti
più dettagli di quanto non si faccia con la macro comparazione (anche perché
soprattutto nella macro comparazione specialmente quando si comparano
entità appartenenti a famiglie giur differenti (la famiglia non è nient’altro che
un insieme di sistemi accomunati da caratteristiche che li rendono omogenei)
si tratta di premettere qual è il contesto culturale sociale ed economico in cui
qst sistemi giuridici vivono e si evolvono)."
La comparazione normalmente è esplicita perché si esplicita la presenza di 2
o più oggetti nel momento del confronto ma può essere anche implicita
quando uno dei termini del confronto rimane sottinteso ed evidentemente si
presume che l’uditorio sappia che c’è un termine di comparazione nonostante
esso non sia esplicitato perché esso è frutto di riflessioni e acquisizioni per
l’interprete ( può essere lo studio di un qualsiasi istituto ma può essere cmq
una comparazione perché presuppone il riferimento a esperienze diverse). A
livello comparatistico è necessario non solo fermarsi alla percezione di un
certo fenomeno dell’osservatore ma anche andare oltre e comprendere. Ci
sono determinati fenomeni che vengono percepiti ma non compresi anche se
chi li percepisce pur non comprendendo ciò che vi è alla base applica
determinate regole senza commettere errori. Ad es la lingua: chi parla una
lingua perché nato e cresciuto in una certa area geografica può sbagliare ma
riuscire allo stesso tempo a organizzare un discorso anche con vocaboli o
forme irregolari o eccentriche senza + sbagliare e chiedersi il perché, tanto
non ne ha bisogno: non gli serve sapere perché quelle forme linguistiche
sono costruite in quel modo come forme irregolari e costituiscono delle
eccezioni chi lo sa è il linguista , chi studia le origini di quelle espressioni. Lo
stesso accade nel diritto: il giurista municipale dopo anni di studio o di pratica
sa applicare bene det regole ma non è detto che le comprenda ma perché
non c’è ne è bisogno ad es l’avvocato che vuole vincere 1 causa non
necessariamente ha interesse nel sapere il perché di una certa origine di una
certa regola. Questo si spiega col fatto che chi opera all’interno di un sistema
è necessariamente vittima di condizionamenti per cui è abituato a vedere la
realtà in un certo modo. “Il giurista municipale crede che il contratto abbia la
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stessa realtà ontologica di un cavallo” perché per lui il contratto ha la stessa
fisicità di un ente concreto. L’insieme di questi condizionamenti forma la cd
mentalità giuridica che caratterizza un sistema o più sistemi affini ed è
qualcosa che si tramanda di generazione in generazione dai giuristi e non
dipende da quali sono le regole o dal fatto che ci sia il monarca o il
rivoluzionario francese al potere è qualcosa che prescinde dalla regola o
dall’istituzione attiene a come il diritto viene raccontato insegnato ai concetti.
E’ difficile cambiare la mentalità di una persona figuriamoci la mentalità
giuridica di un sistema, è molto facile cambiare una norma è possibile
cambiare la costituzione, un orientamento giurisprudenziale, fare una
rivoluzione ma la mentalità giuridica tende a protrarsi nel tempo. Ed è anche
uno dei motivi per cui in passato era difficile comprendersi tra sistemi di
diversa mentalità giuridica. L’osservatore esterno non ha necessariamente
questi condizionamenti quindi è più portato a chiedersi il perché di certi
comportamenti di chi opera all’interno di quel sistema quindi ancorché abbia
una conoscenza minore di colui che è all’interno di quel sistema riesce a
spiegare il perché di alcune anomalie e capire che sono il frutto di dati
preesistenti alla realtà applicativa una sorta di preconoscenza frutto di quelli
che Rodolfo Sacco chiamava criptotipi: elementi nascosti che condizionano
le regole jur. Questo spiega perché con regole legislative identiche ma
iniettate in diversi sistemi si può arrivare a soluzioni diverse e con regole
legislative diverse si può arrivare a soluzioni operative simili o identiche. Nella
comparazione giur di solito gli oggetti dell’analisi sono norme dove per
norme non si intendono solo quelle legislative o prodotte dalle fonti formali.
Qual è l’obiettivo della comparazione? E’ secondo RS è conoscitivo euristico:
acquisire una migliore conoscenza del diritto, e per diritto si intende diritto
come vita del diritto nel suo farsi e riprodursi nel mondo come esperienza
molteplice dalle mille sfaccettature. Serve al giurista municipale per
comprendere il proprio diritto, questo obiettivo a livello scientifico è ritenuto
fondamentale ed essenziale, non può mai mancare. Ma si sono aggiunti con
il tempo altri scopi ma solo eventuali ad es il diritto comparato può essere
usato per cercare di migliorare la legislazione nazionale (leggendo i lavori
parlamentari di alcune leggi, il servizio studi della camera e del senato
introduce elementi relativi alla legislazione straniera) può essere utilizzato per
iniziative di armonizzazione o unificazione di particolari settori del diritto
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laddove per poter procedere in maniera razionale e sensata occorre avere
una solida base comparatistica (si rischia di ingenerare crisi di rigetto
soprattuttto per quanto riguarda il trapianto in un sistema di regole di
provenienza straniera) per il giurista pratico serve per incrementare le
proprie opportunità professionali perché consente di gettare un ponte tra
diverse tradizioni giur e comunicare proficuamente con un giurista straniero
(sapere l’inglese non basta quello che conta sono i concetti)."
L’obiettivo conoscitivo dovrebbe andare oltre: vagliare un elemento
successivo, quello della misurazione delle differenze soprattutto per poi
eventualmente provare non solo a spiegare qst somiglianze e differenze ma
anche valutarle e creare una sorta di classifica tra i diversi sistemi giuridici in
base a determinati istituti e determinate regole. Questa tendenza più recente
è utilizzata dagli economisti e il giurista si deve attrezzare per contestare le
sue argomentazioni spesso fuorvianti ma importanti nelle scelte
macroeconomiche globali. Le norme giur devono essere appartenenti a
sistemi diversi perché il confronto è un metodo di lavoro già usato dal giurista
interno che confronta norme interne al proprio sistema giuridico. Confrontano
norme almeno tra 2 sistemi A e B su base nazionale.Si mette in atto il
confronto su un determinato istituto. Ipotizziamo che nel sistema A un det
istituto sia regolato dal legislatore con una norma A vogliamo trovare lo
stesso istituto nel sistema B col quale vogliamo fare il confronto. Il problema
è. con cosa dovremmo confrontare la norma A? Nel sistema B troveremo
una norma B1,2,3e 4 relativa allo stesso istituto. Perché si troverà una norma
laddove c’è una legge che ci dà una versione B1, le sentenze della corte
suprema ci daranno versione B2, il libro di un certo autore ci darà versione
B3 un altro libro una versione B4. Questa disciplina frastagliata è presente
anche nel sistema A anche qui non esiste solo la norma A ma anche una
norma A1, A2... An che presentano varianti non tutte sovrapponibili della
stessa regola. QUando il comparatista andrà ad operare il confronto con cosa
lo farà? Sceglie un delle norme? O dice “sono tutte sbagliate” e inventa una
versione Bx formulata da lui che opera il confronto? La risposta è che non
bisogna procedere in questo modo con una sorta di superiorità intellettuale e
formulare un’opzione propria e non si può neanche sceglierne una tra tutte
quelle presenti: bisognerà prendere in esame tutte le versioni della norma
che disciplina un certo istituto: questo perché il confronto andrà fatto a livello
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di tutti quelli che si chiamano componenti(formanti) ella norma. Il confronto
non va operato ad s solo riguardo la norma legislativa ma tra tutte le versioni
di quella norma presenti in quel determinato sistema. "
Ad es prendiamo la regola dell’erede apparente. Prendiamo in esame due
disp del CC"
Art 832 il quale ci indica il contenuto del diritto di proprietà con la formula
classica. Il proprietario ha il diritto di disporre delle cose ciò vuol dire che chi è
proprietario può alienare le cose oggetto del suo diritto può costituire rapporti
ma vuol dire anche che chi non lo è non può disporre delle cose altrui.
Nell’ambito della disciplina della successioni più nello specifico nella petizione
di eredità troviamo all’art 534 comma 2 una norma chiamata “ dell’erede
apparente “ che costituisce una deroga al principio sancito dall’arti 832
perché ci fa un ipotesi di beni che sono stati alienati da chi non è proprietario
ma che vengono acquistati da terzi senza che il reale proprietario posso
contestare l’avvenuto acquisto. Gli acquisti dall’erede apparente sono fatti
salvi fuorché sussistano alcuni requisiti come convenzioni a titolo oneroso e
buonafede che deve essere provata dai suddetti terzi. Ai nostri fini ciò vuol
dire che vi è un caso in cui si può acquistare in maniera efficace senza aver
contrattato con chi non ha il diritto di disporre. Questa è la regola legislativa
che troviamo nel sistema italiano. In francia nel cod nap figura lo stesso
principio secondo cui il prop ha il diritto di disporre delle proprie cose (da
storici è noto che la regola italiana è figlia di quella francese poi
successivamente adattata) (il cod nap quasi da due secoli è rimasto
immutato) in esso non troveremo nessuna disposizione che ci parla
dell’erede apparente. Da qst prima osservazione dovremmo concludere che il
sistema italiano è agli antipodi rispetto a quello francese ma la nostra
indagine non può arrestarsi a questo dato e occorre prendere in esame il
sistema nel suo complesso: tutto ciò che è in grado di produrre regole
all’interno del sistema, sentenze delle corti e opere degli autori. Troviamo in
una delle traduzioni italiane del cod nap apparsa nel 1827 di un cod civile
francese annotato. Nell’ambito delle disposizioni relative all’accettazione
dell’eredità si trova in una nota qst affermazione: “Le vendite che l’erede
apparente ha fatto non possono essere impugnate dal vero erede che si
presenta se sono gli acquirenti in buonafede” cit della giurisprudenza “ il
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principio era vero prima come dopo nel cod civil e si concilia perfettamente
con i principi della buonafede e del possesso legale”."
Questa regola figura nell’interpretazione delle corti francesi non solo dal
momento in cui è stato emanato il cod civil ma anche dall’antico regime. Il
cod napoleonico è fortemente innovatore ma soltanto in alcune parti: nella
parte più consistente è la riproposizione delle regole dell’antico diritto
consuetudinario previgente, nemmeno il vento della riv riesce a cancellare
tutto quello che prima c’era stato. Questa regola è vigente nel sistema
francese e non vi sono espedienti ermeneutici in grado di disapplicarla. A
livello di componente legislativa c’è una divergenza tra i 2 sistemi, a livello di
interpretazione c’è una identità una sovrapposizione. Andiamo al Belgio che
inizialmente è un gemello del sistema francese perché napoleone vi trasporta
il cod senza nemmeno tradurlo perché in belgio 1a lingua ufficiale è il
francese: molte norme del cod civile belga sono identiche a quelle del cod
nap. In belgio la situazione nel codice su questo punto è identica al passato
(anche
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