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Il concetto di società è un concetto generale, nel nostro sistema cene sono di diversi tipi, quelli di
capitale e quelle di persone, nel secondo caso(SOCIETA semplice, in accomandita) fallisce tanto l
amministratore, quanto i soci illimitatamente responsabili.
In queste società infatti non c é un autonomia patrimoniale perfetta, in quelle di persone delle
obbligazioni della società risponde questa con il suo patrimonio ma anche i soci, seppur in
seconda battuta.
Se possono fallire personalmente possono compiere reati anche se non sono amministratori, e
allora della bancarotta compiuta all interno di società di persone , con soci illimitatamente
responsabili abbiamo la possibilità di una bancarotta anche del socio.
Il soggetto attivo che può rispondere di bancarotta societaria non è solo l amministratore della
società fallita, ma ai sensi del 236 anche l amministratore di imprese e società in concordato
preventivo, cioè quando le condotte descritte negli articoli 222 e 223 vengono tenute nell ambito di
una società che non fallisce , ma viene ammessa a un concordato preventivo, la dichiarazione di
ammissione al concordato preventivo equivale alla sentenza di fallimento. 58
Ai fini penalistici il concordato preventivo equivale alla sentenza dichiarativa di fallimento, questo
viene considerato dal legislatore un ipotesi meno grave del fallimento puro e semplice, e quindi
viene punito meno severamente.
Soggetto attivo di questi reati quindi rispondono anche amministratori e imprenditori di società che
vanno in concordato preventivo.
Le stesse poi se sono tenute da un amministratore che va a uno di quegli accordi alternativi,
(art178 bis) di risoluzione della crisi aziendale non c è una disposizione penale.
Interessante è l art 223:
" Fatti di bancarotta fraudolenta.
Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai
liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel
suddetto articolo.
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti
previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; (1)
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216."
Qui abbiamo due diverse forme di bancarotta societaria, la prima è una formula riassuntiva che è
in rapporto di specialità con la seconda. Il numero due sembra comprendere condotte che
rientrano anche nel numero uno, si tratta in entrambi i casi di reati di evento, ed è un dato
abbastanza originale rispetto alla costruzione dei reati fallimentari, il 216,217 sono concepiti come
reati in cui il fallimento non deve essere collegato causalmente alla condotta distruttiva, dissipativa
etc...tranne quell isolata sentenza della cassazione, tutte dicono che il fallimento è un evento
indipendente dalle condotte dell imprenditore, è una condizione obiettiva di punibilità, la
giurisprudenza dice infatti che è un elemento slegato dalla colpa , dal dolo e dal nesso di causalità
con la condotta Dell imprenditore fallito.
Viceversa nel 223, aldilà del mero rinvio al 216 , ha un qualcosa in piu, perche al secondo comma
elenca due tipologie di bancarotta societaria in cui invece il fulcro è il nesso di causalità con un
evento particolare. Il numero 1 parla di dissesto come eventi del reato, il numero 2 di fallimento
come evento del reato, sono due concetti diversi, per questo dobbiamo escludere che ci sia un
vero e proprio rapporto di specialità perche abbiamo di fronte due eventi diversi: non solo l esatta
riproposizione delle stesse condotte il numero 2 rispetto al numero 1, c è qualcosa di diverso che è
appunto questo evento.
La differenza tra dissesto e fallimento qual è?
Se nella pratica i due concetti possono essere considerati simili, il fallimento è un concetto
giuridico molto preciso , è quella sentenza che dichiara il fallimento, è un atto giuridico di un
tribunale, il dissesto è una situazione fattuale.
Il dissesto è una condizione economico patrimoniale, uno squilibrio tra attivita e passività, c è
quindi una situazione gravissima piu grave dell insolvenza , che è definta dall art 5 legge
fallimentare, uno stato che si manifesta con inadempimenti, i quali dimostrano che il debitore non è
piu in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il dissesto non è semplicemente un irregolarità, ma un incapacità strutturale, c è una sentenza di
merito molto chiara rispetto a questo, l impossibilita deve essere definitiva, la situazione è cosi
grave che non ha cespiti attivi per pagare i creditori. Questo è l evento considerato al numero 1 del
223, mentre invece il numero 2 ha come riferimento un momento giudiziario, cioè la pronuncia di
una sentenza dichiarativa di fallimento, da questo punto di vista valgono le considerazioni fatte
nella parte generale a proposito del nesso di causalità, come l art 41 sulle concause, dove viene
spiegato che non è necessario che la condotta sia l unico antecedente causale Dell evento per
essere considerata causa penalmente rilevante, e non esclude il nesso casuale l intervento di altri
fattori concausali, che non siano pero cause esclusive dell evento. Per cui per rispondere di
bancarotta societari ai sensi del 1 e 2 del 223, dobbiamo richiedere che la condotta dell
imprenditore sia l'unica causa del dissesto? Basta che sia una delle cause. 59
C è un indicazione importante da fare sul numero 2 , che nasconde per alcuni autori un ipotesi di
responsabilità preterintenzionale. Il delitto preterintenzionale è un delitto rarissimo, (omicidio
preterintenzionale e aborto preterintenzionale) forse ce n è anche un altra di ipotesi, e cioè quella
in cui il fallimento viene addebitato con un imputazione oggettiva o al piu a titolo di colpa.
Quando abbiamo un imprenditore che compie operazioni dolose, a seguito delle quali si verifica il
fallimento, qui si può leggere la stessa struttura dell omicidio preterintenzionale, si ha una prima
fase coperta dal dolo e successivamente un evento piu grave che non è necessario sia coperto da
dolo che è il fallimento, per il quale non è necessario ci sia nesso causale.
Cosa sono queste operazioni dolose?
Può essere qualsiasi cosa, la dottrina ci dice che è "qualsiasi atto che implica una disposizione
patrimoniale, compiuto con abuso di potere o violazioni di doveri inerenti alle qualifiche soggettive
dei soggetti attivi, e che pregiudichi gli interesse dell ente dei soci e dei creditori. "
Una condotta solo civilmente rilevante può essere il re supposto per un imputazione ai sensi del
223 numero 2, perche magari possono esserci condotte che non sono penalmente rilevanti, ma
che poi possono essere qualificate come operazioni dolose se poi si verifica anche il successivo
passaggio del fallimento della società. Il concetto è cosi vago che può comprendere anche
condotte civilmente rilevanti .
Tema dell ostacolo alle funzioni di vigilanza.
Abbiamo qui un diritto penale che è incentrato sulla tutela di una funzione ,non è piu un bene
giuridico come concetto di interesse afferrabile e tutelabile dalla norma penale, ma qui abbiamo
qualcosa di normativo, abbiamo un soggetto creato dalla discipline di settore a tutela del mercato,
abbiamo delle norme extra penali che le dotano di autorità, che le dotano di alcuni compiti, quando
queste autorità incontrano delle difficoltà nella loro attivita di controllo sui privati, se queste
difficoltà hanno a motivo la condotta di uno dei soggetti sorvegliati, abbiamo la possibilità di
contestare a questi soggetti un ostacolo alle funzioni di vigilanza. Qui abbiamo in realtà piu di una
norma, noi abbiamo in mente il 2638 del codice civile che è la norma di nostra competenza , ma io
2638 del codice civile in realtà ha avuto dei figli, è stato replicato anche nel settore del mercato
finanziario con il 170 bis del TUF, e poi abbiamo avuto delle norme in tema di vigilanza assicurata,
cioè vengono pure condotte d ostacolo al funzionamento della attivita di vigilanza sulle
assicurazioni.
Di fatto abbiamo piu di una fattispecie di ostacolo al funzionamento Dell autorità di vigilanza,
ciascuna ha una fattispecie posta a tutela del suo funzionamento, la Banca d Italia ha il 2638, la
Consob ha il 170 bis del TUF, l IVAS ha l art 306 del testo unico sulle assicurazioni.
Queste fattispecie sono generiche, si fa fatica a capire esattamente quale sia la condotta punita,
qualsiasi condotta che renda piu difficoltoso il controllo Dell autorità di vigilanza, può essere
suscettibile di integrare questa fattispecie.
Non è chiaro nemmeno chi siano i soggetti obbligati a dover rispettare questo obbligo di lealtà di
confronti dell autorità di vigilanza, i soggetti attivi art2638 c.c :
"Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (1)
- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità
pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti,
i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare
l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché
oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla
vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che
avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione
da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."
Abbiamo una marea di soggetti che spesso sono identificabili solo ex post, nel senso che molte 60
volte è la stessa autorità attraverso suoi atti normativi, che identifica i soggetti tenuti alla
collaborazione con l autorità stessa. Siamo al limite della legalità, perche qua una parte della
fattispecie penale, soggetto attivo , è affidata alla stessa autorità che ê oggetto di tutela penale,
siamo in un circolo normativo vizioso che potrebbe porre dei problemi di rispetto del principio di
riserva di legge, posto che la legge nel